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CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 18/05/2010 (Ud. 14/04/2010), Sentenza n. 18774
INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Tutela dell’aria - Emissioni - Autorizzazione,
controllo ed esenzioni - Attività a ridotto inquinamento atmosferico - Condotte
sanzionate e continuità normativa con le disposizioni abrogate - Artt. 17, 24 e
25 DPR n. 203/1988 - DPR 25.7.1991 - All. 2 D.P.R. n. 175/1991 - Art. 279 D. Lgs
n. 152/2006. Occorre sempre un specifico provvedimento regionale o
delle altre autorità indicate dall'art. 17 dei DPR n. 203/1988 che o autorizzi
in via generale l'esercizio delle attività a ridotto inquinamento atmosferico,
individuandole specificamente, ovvero predisponga procedure specifiche di
autorizzazione con modelli semplificati, altrimenti trovano sempre applicazione
le sanzioni di cui al DPR n. 203/1988. Ed, infatti, la possibilità di esercitare
l'attività senza chiedere l'autorizzazione è concessa dal DPR 25.7.1991 sono per
gli impianti con emissioni poco significative. Pertanto, sono assoggettate alla
normativa generale di autorizzazione o di controllo le attività a ridotto
inquinamento atmosferico elencate nell'allegato 2 del D.P.R. 25 luglio 1991, n.
175, mentre ne sono esenti solo quelle i cui impianti provocano inquinamento
atmosferico poco significativo, elencate nell'allegato 1 del medesimo D.P.R..
(Cass. sez. III, 2006 n.3963, Di Sarno; conf. Cass. sez. III, 20.12.2002 n.
3880, Cardillo; Cass. sez. III, 4.10.2002 n. 40557, Stramazzo). Inoltre, tutte
le condotte già sanzionate dagli art. 24 e 25 del DPR n. 203/1988 sono previste
dall'art. 279 del D. Lgs n. 152/2006, attualmente vigente, che è in continuità
normativa con le disposizioni abrogate (Cass. sez. III, 29.1.2008 n. 4536,
Ambrosini; Cass. sez. III, 19.12.2007 n. 47081, Puca ed altre). Pres. De Maio,
Est. Lombardi, Ric. Migali. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III,
18/05/2010 (Ud. 14/04/2010), Sentenza n. 18774
INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Emissioni in atmosfera - Domande di
autorizzazione - Procedure con modelli semplificati - Art. 5, c. 2° DPR
25.7.1991 - Art. 17 DPR n. 203/1988 - Art. 279 D. Lgs n. 152/2006. In
tema di controlli, autorizzazioni e verifiche delle emissioni in atmosfera, ai
sensi del secondo comma dell'art. 5 DPR 25.7.1991 le amministrazioni preposte o
altre autorità indicate dall’art. 17 del DPR n. 203/1988, possono predisporre
procedure specifiche anche con modelli semplificati di domande di autorizzazione
in base ai quali le quantità e qualità delle emissioni siano deducibili
dall'indicazione delle quantità di materie prime ed ausiliarie utilizzate nel
ciclo, in mancanza trovano sempre applicazione le sanzioni di cui al DPR n.
203/1988 in continuità normativa con le disposizioni abrogate dal D. Lgs. n.
152/2006. Pres. De Maio, Est. Lombardi, Ric. Migali. CORTE DI CASSAZIONE
PENALE, Sez. III, 18/05/2010 (Ud. 14/04/2010), Sentenza n. 18774
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UDIENZA del 14.04.2010
SENTENZA N. 734
REG. GENERALE N. 42240/2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Signori:
Presidente Dott. Guido De Maio
Consigliere " Alfredo Teresi
Claudia Squassoni
Alfredo Maria Lombardi
Giovanni Amoroso
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
- Sul ricorso proposto dall'Avv. Francesco Simone, difensore di fiducia di
Migali Marco, n. a Nardò il xx/xx/xxxx, avverso la sentenza in data 22.6.2009
della Corte di Appello di Lecce, con la quale, a conferma di quella del
Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Gallipoli in data 20.11.2007, venne
condannato alla pena di mesi uno di arresto ed € 120,00 di ammenda, quale
colpevole del reato: b) di cui agli art. 6 e 24 del DPR n. 203/1988.
- Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
- Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Maria
Lombardi;
- Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Mario
Fraticelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Lecce ha confermato la
pronuncia di colpevolezza di Migali Marco in ordine al reato: b) di cui agli
art. 6 e 24 del DPR n. 203/1988, a lui ascritto per avere, in qualità di
amministratore unico e titolare del panificio-biscottificio "Nuova Migali
S.r.l.", esercitato detta attività senza l'autorizzazione alle emissioni in
atmosfera.
La sentenza ha affermato che l'autorizzazione di cui all'art. 6 del DPR n.
203/1988 è necessaria anche per l'esercizio delle attività a "ridotto
inquinamento atmosferico", di cui all'art. 5 del DPR 25.7.1991; attività nella
cui categoria rientra quella esercitata dall'azienda del Migali in ragione del
consumo di farina accertato, non superiore a 1.500 Kg. giornalieri, ma eccedente
i 300 Kg.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, che la
denuncia per violazione di legge e mancanza di motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo mezzo di annullamento il ricorrente denuncia la violazione ed
errata applicazione della norma incriminatrice.
Si deduce che l'art. 5 del DPR 25.7.1991 ha previsto un'autorizzazione "in via
generale" per le attività a ridotto inquinamento atmosferico, quale quella
esercitata dal Magali, sicché gli esercenti tali attività non devono chiedere
un'autorizzazione specifica se le emissioni non superano i parametri di legge.
Si osserva sul punto che l'art. 272, comma 3, del DPR n. 152/2006 ha
espressamente previsto che le aziende che vogliono usufruire di
un'autorizzazione in via generale hanno l'unico obbligo di far pervenire
all'autorità di controllo una comunicazione di inizio attività. L'ultima parte
del comma citato ha equiparato la omessa comunicazione all'esercizio di impianto
senza autorizzazione.
Si deduce, quindi, che tale disposizione costituisce una innovazione
legislativa, mentre nella vigenza della normativa precedente per le attività a
ridotto inquinamento atmosferico non era applicabile il disposto di cui all'art.
6 del DPR n. 203/1988.
Con il secondo mezzo di annullamento si denuncia carenza di motivazione sul
punto afferente alla responsabilità dell'imputato.
Si deduce, in sintesi, che la Migali S.r.l. si è resa cessionaria nel 1998
dell'azienda di panificazione Migali Rocco, acquistandola dal fallimento di
quest'ultima; che, pertanto, l'imputato non poteva essere chiamato a rispondere
del reato di costruzione di un nuovo impianto ai sensi degli art. 6 e 24 del DPR
n. 203/1988, ma, semmai, avrebbe dovuto rispondere del reato di cui all'art. 25
del DPR n. 203/1988 per esercizio di un impianto senza autorizzazione.
Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni che di seguito vengono
precisate.
Preliminarmente la Corte rileva che tuttora non si è verificata la prescrizione
del reato ascritto all'imputato, essendo rimasto sospeso il decorso del relativo
termine per rinvii del dibattimento causati da impedimento del difensore
dall'udienza del 12.1.2009 a quella del 12.2.2009 e dall'udienza del 12.2.2009 a
quella del 22.6.2009.
Come dedotto dal ricorrente, effettivamente il DPR 25.7.1991 ha introdotto la
distinzione tra attività che provocano emissioni poco significative ed impianti
a ridotto inquinamento atmosferico, stabilendo, all'art. 2, che le attività ad
inquinamento atmosferico poco significativo non necessitano di autorizzazione.
Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del citato DPR le regioni e le altre autorità di
cui all'art. 17 del DPR n. 203/1988 autorizzano in via generale le attività di
cui all'art. 4 e, cioè, quelle a ridotto inquinamento atmosferico.
Ai sensi dei secondo comma dell'art. 5 le amministrazioni citate possono altresì
predisporre procedure specifiche anche con modelli semplificati di domande di
autorizzazione in base ai quali le quantità e qualità delle emissioni siano
deducibili dall'indicazione delle quantità di materie prime ed ausiliarie
utilizzate nel ciclo.
Orbene, dalle disposizioni di legge sopra riportate si evince chiaramente che
occorre sempre un specifico provvedimento regionale o delle altre autorità
indicate dall'art. 17 dei DPR n. 203/1988 che o autorizzi in via generale
l'esercizio delle attività a ridotto inquinamento atmosferico, individuandole
specificamente, ovvero predisponga procedure specifiche di autorizzazione con
modelli semplificati, altrimenti trovano sempre applicazione le sanzioni di cui
al DPR n. 203/1988. Ed, infatti, la possibilità di esercitare l'attività senza
chiedere l'autorizzazione è concessa dal DPR 25.7.1991 sono per gli impianti con
emissioni poco significative.
Proprio con riferimento alle disposizioni citate, peraltro, è stato
reiteratamente affermato da questa Suprema Corte che sono assoggettate alla
normativa generale di autorizzazione o di controllo le attività a ridotto
inquinamento atmosferico elencate nell'allegato 2 del D.P.R. 25 luglio 1991, n.
175, mentre ne sono esenti solo quelle i cui impianti provocano inquinamento
atmosferico poco significativo, elencate nell'allegato 1 del medesimo D.P.R..
(cfr. sez. III, 200603963, Di Sarno, RV 233484; conf. sez. III, 20.12.2002 n.
3880, Cardillo, RV 224180; sez. III, 4.10.2002 n. 40557, Stramazzo, RV 222702).
Poiché nel caso in esame l'imputato non ha mai dedotto e tanto meno dimostrato
di avere adempiuto agli obblighi stabiliti in materia di procedure semplificate
previste per le attività a ridotto inquinamento atmosferico correttamente è
stato applicato nei suoi confronti il sistema sanzionatorio previsto dal DPR n.
203/1988.
Il primo motivo di gravame, pertanto, è infondato.
E', invece, fondato il secondo motivo di ricorso, dovendosi peraltro rilevare
che la pena inflitta all'imputato risulta in ogni caso illegale.
La condotta ascritta all'imputato nel capo di imputazione e cioè il fatto di
avere esercitato un'attività che provoca emissioni in atmosfera, in assenza
della prescritta autorizzazione, rientrava nella fattispecie prevista dall'art.
25, comma 1, del DPR n. 203/1988 e non in quella di cui all'art. 24, comma 1,
del medesimo DPR, che concerne la costruzione di un nuovo impianto senza l'
autorizzazione.
Deve essere inoltre osservato che anche per l'ipotesi di reato erroneamente
ritenuta dai giudici di merito, a seguito della sentenza della Corte
Costituzionale 15 luglio 1997 n. 234, era prevista alternativamente e non
congiuntamente la pena dell'arresto o dell'ammenda.
Va, infine, osservato che attualmente tutte le condotte già sanzionate dagli
art. 24 e 25 del DPR n. 203/1988 sono previste dall'art. 279 del D. Lgs n.
152/2006, attualmente vigente, che è in continuità normativa con le disposizioni
abrogate (sez. III, 29.1.2008 n. 4536, Ambrosini, RV 238823; sez. III,
19.12.2007 n. 47081, Puca, RV 238622 ed altre)
La fattispecie di reato di cui alla contestazione, pertanto, deve essere
riqualificata quale violazione di cui all'art. 25 del DPR n. 203/1988 ed
attualmente di cui all'art. 279 del D. Lgs n. 152/2006 e la sentenza impugnata
deve essere annullata con rinvio per la rideterminazione della pena inflitta
alla luce di quanto sopra precisato.
P.Q.M.
La Corte, riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 279 D. Lgs n. 152/2006, ex
art. 25 del DPR n. 203/1988, annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra
sezione della Corte di Appello di Lecce limitatamente alla determinazione della
pena.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma nella pubblica udienza del 14.4.2010.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA il 18 MAG. 2010
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