AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 18/01/2010 (Cc. 10/12/2009), Sentenza n. 1989
AREE PROTETTE - CACCIA - Pianificazione faunistico-venatoria - Disciplina
regionale specifica - Divieto di attività venatoria - Obbligo di tabellazione o
perimetrazione delle aree - Fondamento - Art. 10 L. n. 157/1992 L. n. 394/1991.
In tema di aree protette, il principio generale fissato dall'art. 10 legge 157
del 1992 (secondo cui l’operatività del divieto di attività venatoria nelle aree
oggetto di pianificazione faunistico - venatoria è subordinata alla loro
tabellazione) è derogato dalla legge n. 394 del 1991 con riguardo ai parchi
nazionali, per la ragione che essi sono delimitati con appositi provvedimenti,
completi di tutte le indicazioni tecniche e topografiche necessarie per
l’individuazione, la cui conoscenza è assicurata dalla loro pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Questa regola, però, anche per la sua
natura di norma eccezionale o derogatoria, non può applicarsi, in mancanza di
specifiche disposizioni normative, a fattispecie diverse, ossia ad aree che non
rientrano tra i «parchi nazionali» ai sensi della legge n. 394 del 1991. In ogni
caso la regola stessa non può applicarsi ai parchi regionali qualora le leggi
regionali che li istituiscono contengano sul punto una disciplina diversa, ed in
particolare prevedano un obbligo di tabellazione o perimetrazione delle aree
interessate. Pres. Lupo, Est. Franco, Ric. Netti. CORTE DI CASSAZIONE PENALE,
Sez. III, 18/01/2010 (Cc. 10/12/2009), Sentenza n. 1989
www.AmbienteDiritto.it©
UDIENZA C.c. del 10/12/2009
SENTENZA N. 1621
REG. GENERALE N. 26913/2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
1. Dott. Ernesto Lupo Presidente
2. Dott. Agostino Cordova Consigliere
3. Dott.ssa Claudia Squassoni Consigliere
4. Dott. Amedeo Franco (est.) Consigliere
5. Dott. Silvio Amoresano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
-
sul ricorso proposto da Netti Francesco, nato a Castellaneta il xx.xx.xxxx;
avverso l'ordinanza emessa il 18.5.2009 dal tribunale del riesame di Taranto;
-
udita nella udienza in camera di consiglio del 10 dicembre 2009 la rela-zione
fatta dal Consigliere Amedeo Franco;
-
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Francesco Salzano, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Svolgimento del processo
Con l'ordinanza in epigrafe il GIP del tribunale di Taranto rigetto
l'opposizione proposta da Netti Francesco avverso il provvedimento 9.2.2009 del
PM di rigetto di una istanza di restituzione di un fucile da caccia sottoposto
il 7.1.2009 a sequestro probatorio in relazione al reato di cui agli artt. 21,
comma 1, lett. b), e 30, comma 1, lett. d), legge 11 febbraio 1992, n. 157.
Il Nitti propone ricorso per cassazione deducendo violazione di legge perché
erroneamente il tribunale del riesame ha ritenuto che per la configurabilità del
reato non fosse necessaria l'apposizione di cartelli per delimitare la zona
interessata dal parco regionale. Ed infatti, la legge reg. 18/2005 dispone che i
confini del parco devono essere resi visibili mediante apposita tabellazione.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato.
All'indagato a stato contestato il reato di cui agli artt. 21, comma 1, lett. b), e 30, comma 1, lett. d), legge 11 febbraio 1992, n. 157, per avere esercitato la caccia ed introdotto armi e munizioni in un'area protetta, e segnatamente nel Parco naturale Terra delle Gravine, istituito con legge reg. 20.12.2005, n. 18.
L'indagato sostiene che nella specie non è configurabile il fumus del reato
perché il divieto di esercizio venatorio non era operante in quanto i confini
dell'area protetta non erano stati resi visibili mediante apposita tabellazione.
Il GIP ha invece ritenuto che la tabellazione non fosse necessaria per
l'operatività del divieto richiamando a questo proposito una decisione di questa
Sezione. Sennonché il richiamo non e pertinente perché sia la sentenza citata
(Sez. III, 20.6.2008, n. 25217, Delli Muti) sia altre analoghe decisioni (Sez.
III, 6.6.2007, n. 32021, Marcianò, n. 237142; Sez. IIII, 23.2.2006, n. 10616,
Romeo, n. 233677; Sez. III, 26.1.2005, n. 5489, Sortino, n. 230854; Sez. III,
10.4.2003, n. 24786, Fiorelli, n. 225314; Sez. III, 9,3.1998, n. 4756,
Giacometti, n. 210516) si riferiscono a fattispecie diverse da quella oggetto
del presente giudizio, nel quale quindi non può automaticamente valere il
principio in quelle decisioni affermato.
In tali decisioni, invero, questa Corte ha ritenuto che ai parchi nazionali non
si applica il principio di cui all'art. 10 della legge 11 febbraio 1992 n. 157
che prevede la perimetrazione delle aree oggetto di pianificazione
faunistico-venatoria e che quindi i parchi nazionali non necessitano della
tabellazione perimetrale al fine di individuarli come aree ove sia vietata
l'attività venatoria. Le stesse decisioni, tuttavia, hanno espressamente
sottolineato che tale regola vale unicamente con riguardo ai «parchi nazionali»
istituiti ai sensi della legge n. 394 del 1991. Invero, il principio generale
fissato dal citato art. 10 legge n. 157 del 1992 (secondo cui l'operatività del
divieto di attività venatoria nelle aree oggetto di pianificazione
faunistico-venatoria a subordinata alla loro tabellazione) a derogato dalla
legge n. 394 del 1991 con riguardo ai parchi nazionali, per la ragione che essi
sono delimitati con appositi provvedimenti, completi di tutte le indicazioni
tecniche e topografiche necessarie per l'individuazione, la cui conoscenza a
assicurata dalla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Questa regola, però, anche per la sua natura di norma eccezionale o
derogatoria, non può applicarsi, in mancanza di specifiche disposizioni
normative, a fattispecie diverse, ossia ad aree che non rientrano tra i «parchi
nazionali» ex lege n. 394 del 1991.
In ogni caso la regola stessa non può applicarsi ai parchi regionali qualora le
leggi regionali che li istituiscono contengano sul punto una disciplina diversa,
ed in particolare prevedano un obbligo di tabellazione o perimetrazione delle
aree interessate.
Questa Corte, difatti, ha già affermato il principio che «in tema di aree
protette, ai fini della efficacia e della operatività della istituzione di una
riserva naturale o di un'oasi di protezione e rifugio della fauna nella Regione
Sicilia, con la conseguente sua sottrazione all'esercizio venatorio, non e
sufficiente la emanazione del decreto regionale e la sua pubblicazione sulla
Gazzetta Regionale, ma è necessaria la delimitazione della zona con le previste tabellazioni, atteso che ai sensi dell'art. 21 della legge Regione Sicilia 1°
settembre 1997 n. 33 la individuazione delle zone sottratte all'esercizio
venatorio e condizionata, diversamente da quanto previsto in via generale dalla
legge 11 febbraio 1992 n. 157, dalla effettiva perimetrazione. (Fattispecie
relativa all'esercizio dell'attività venatoria all'interno del Bosco di San
Pietro, istituito come riserva naturale regionale con d. ass. reg. 23 marzo
1999)» (Sez. III, 21.4.2005, n. 33286, Sgarlata, m. 232177; conf. Sez. III, 3
maggio 2005, n. 33294, Falconieri, in relazione alla riserva naturale regionale
Serre della Pizzuta; contra, ma senza tener conto del diverso orientamento, Sez.
III, 4.7.2006, n. 32563, Di Gregorio, m. 236269). In quelle occasioni la Corte
rilevo che la sola emissione e pubblicazione nella gazzetta ufficiale della
Regione siciliana «del decreto assessoriale istitutivo della riserva naturale
regionale non e sufficiente perché questa sia immediatamente operativa anche
come riserva regionale ai fini dell'esercizio venatorio, ossia nel senso che
essa costituisca una zona nella quale possa già operare il divieto di caccia,
occorrendo invece a tal fine la presenza di un altro presupposto legale,
costituito dalla avvenuta perimetrazione e tabellazione della zona stessa». E
ciò perche l'art. 21, terzo comma, della legge reg. siciliana 1° settembre
1997, n. 33, dispone che «tutte le zone comunque sottratte all'esercizio
venatorio devono essere delimitate da apposite tabellazioni»; ed a sua volta il
successivo art. 45 conferma che «i confini delle oasi sono delimitati, con
tabelle perimetrali», aggiungendo poi che «la mancata collocazione di tabelle o
anche la collocazione irregolare di esse, esclude l'applicazione di sanzioni».
La Corte osserva anche che, in relazione alla questione in esame, non rileva il
principio che una legge regionale non può escludere l'applicazione di sanzioni
penali, perche non si trattava di norma regionale che escludeva l'applicazione
di sanzioni penali, bensì di stabilire quale fosse il contenuto e la portata
della normativa regionale nella materia - di competenza regionale - relativa
alla istituzione ed operatività delle riserve naturali regionali e delle oasi di
protezione e rifugio della fauna. Rientra infatti nella potestà legislativa
regionale dettare le norme che stabiliscano competenze, procedure, presupposti e
requisiti per l'istituzione e l'operatività di parchi e riserve naturali
regionali ed oasi regionali di protezione e rifugio della fauna.
Ora, nel caso di specie si presenta una situazione del tutto analoga.
Infatti, la legge reg. Puglia 20 dicembre 2005, n. 18, istitutiva del Parco
naturale regionale «Terra delle Gravine», dispone, all'art. 1, comma 4, che << I confini saranno resi visibili mediante apposita tabellazione realizzata
dall'Ente di gestione con fondi propri e trasferiti dalla Regione Puglia>>. Ciò
significa che, per espressa disposizione del legislatore regionale, condizione
necessaria per l'operatività del parco regionale «Terra delle Gravine» e che i
suoi confini siano resi visibili da apposita tabellazione. In altri termini, i
divieti di esercizio venatorio e di ingresso con armi all'interno dell'area
protetta in tanto hanno efficacia e possono essere opposti ai privati in quanto
l'area stessa sia perimetrata da apposita tabellazione che renda visibili i suoi
confini.
Nella specie, invece, il giudice a quo, applicando erroneamente un principio di
diritto che riguarda la diversa fattispecie dei parchi nazionali, ha ritenuto
superfluo l'accertamento in concreto della esistenza o meno di apposita ed idonea tabellazione che renda operativo il parco regionale nell'area in cui gli
agenti del corpo forestale sorpresero il ricorrente. Tale accertamento è invece
indispensabile perché qualora effettivamente, come sostiene la difesa, non vi
fosse la prova dell'esistenza di una regolare tabellazione, mancherebbe il fumus
del reato ipotizzato e non vi sarebbero i presupposti per mantenere il
sequestro probatorio.
L'ordinanza impugnata deve dunque essere annullata con rinvio al tribunale di
Taranto per nuovo esame.
Per questi motivi
La Corte Suprema di Cassazione
annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al tribunale di Taranto.
Cosi deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 10
dicembre 2009.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA il 18/01/2010
Vedi
altre:
SENTENZE PER ESTESO
Ritorna alle
MASSIME della sentenza - Approfondisci
con altre massime:
GIURISPRUDENZA -
Ricerca in:
LEGISLAZIONE
- Ricerca
in:
DOTTRINA
www.AmbienteDiritto.it
AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata
registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562