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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 28/05/2010 (Cc. 16/03/2010), Sentenza n. 20362
DIRITTO URBANISTICO - Permesso di costruire - Scadenza dei termini fissati
per l'inizio e ultimazione dei lavori - Inefficacia - Richiesta di un nuovo
permesso - Necessità - Artt. 44, lett. c), e 15 c.3° D.P.R. n. 380/2001 - Art.
181 del D.Lgs. n. 42/2004. Nel caso di intervenuta inefficacia di un
permesso di costruire in seguito alla scadenza dei termini fissati per l'inizio
e l'ultimazione dei lavori il soggetto che intende procedere ad opere edilizie,
dovrà richiedere un nuovo permesso di costruire, ex art. 15, 3° comma del T.U.
n. 380/2001, in relazione al quale l'Amministrazione comunale non può ritenersi
vincolata in alcun modo dal permesso precedentemente dato, poiché si troverà di
fronte ad un'istanza del tutto nuova, da esaminare in relazione alle condizioni
di fatto e di diritto esistenti al momento della presentazione [C. Stato, Sez.
IV, ord. cautelare 25/02/2005, n. 966]. (Annulla senza rinvio l'ordinanza n.
7/2009 TRIS. LIBERTA' di BARI, del 24/09/2009) Pres. Petti, Est. Fiale, Ric.
Azienda Ospedaliera Bari. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 28/05/2010 (Cc.
16/03/2010), Sentenza n. 20362
BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - Autorizzazione paesaggistica rilasciata in
sanatoria - Scadenza dei termini (5 anni) - Effetti - Nuova autorizzazione -
Necessità - Art. 158 D.Lgs, n. 42/2004 - Art. 16 del R.D. 3.6.1940, n. 1357 e L.
n. 1497/1939. In tema di autorizzazione paesaggistica rilasciata in
sanatoria, va ricordato che l'art. 16 del R.D. 3.6.1940, n. 1357 (Regolamento
per l'applicazione della legge 29 giugno 1939, n. 1497, tuttora vigente in
attesa dei regolamenti regionali ai sensi dell'art. 158 del D.Lgs, n. 42/2004)
prevede che "l'autorizzazione vale per un periodo di cinque anni, trascorso il
quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova
autorizzazione". (Annulla senza rinvio l'ordinanza n. 7/2009 TRIS. LIBERTA' di
BARI, del 24/09/2009) Pres. Petti, Est. Fiale, Ric. Azienda Ospedaliera Bari.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 28/05/2010 (Cc. 16/03/2010), Sentenza n.
20362
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UDIENZA del 16.03.2010
SENTENZA N. 462
REG. GENERALE N. 41426/2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli ill.mi Sigg.ri
Magistrati:
CIRO PETTI
Pres.
ALDO FIALE
Cons. Rel.
AMEDEO FRANCO
Cons.
SILVIO AMORESANO
Cons.
GUICLA IMMACOLATA MULLIRI
Cons.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AZIENDA OSPEDALIERA CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI
- avverso l'ordinanza n. 7/2009 TRIS. LIBERTA' di BARI, del 24/09/2009
- sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO FIALE;
- sentite le conclusioni del PG
Dott. Alfredo Montagna il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio
dell'ordinanza impugnata
- udito il difensore Avv.to Michele Laforgia, il quale ha chiesto l'accoglimento
del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di Bari - con ordinanza del 24.9.2009 - rigettava l'appello
proposto nell'interesse dell'Azienda Ospedaliera Consorziale Policlinico di Bari
avverso il provvedimento 9.12,2008 con il quale il G.I.P. di quel Tribunale
aveva respinto la richiesta di revoca del sequestro preventivo di un'area
(particella 43, foglio catastale 28 del Comune di Bari) sulla quale era stato
rilasciato (in data 24.5.2004) permesso di costruire per la realizzazione di una
farmacia ospedaliera.
La farmacia non era stata realizzata ma, in data 28.10.2004, l'Azienda
ospedaliera aveva dato notizia al Comune delle "opere di allestimento del
cantiere e bonifica del suolo", delle quali, con successiva nota del 17.11.2004,
aveva comunicato l'avvenuta esecuzione. A ciò non era seguito alcun intervento
ulteriore.
Il sequestro preventivo era stato disposto dal G.I.P. con provvedimento
dell'8.3.2008, ipotizzandosi i reati di cui all'art. 44, lett. c), del D.P.R. n.
380/2001, e di realizzazione di lavori in zona assoggettata a vincolo
paesaggistico senza la prescritta autorizzazione dell'autorità preposta alla
tutela del vincolo, di cui all'art. 181 del D.Lgs. n. 42/2004.
Il Tribunale rilevava che il permesso di costruire rilasciato in data 24.5.2004
aveva perduto la sua efficacia in quanto i lavori con esso autorizzati non erano
stati iniziati e completati entro i termini previsti dalla legge e che non
potrebbe più essere rilasciato un nuovo permesso di costruire, stante
l'impossibilità di ottenere in sanatoria l'autorizzazione paesaggistica.
Avverso tale ordinanza l'Azienda Ospedaliera Policlinico ha proposto ricorso per
cassazione, lamentando l'erronea applicazione della legge penale in quanto:
- nessun reato edilizio potrebbe considerarsi commesso, perché i lavori di
allestimento del cantiere e bonifica del suolo erano stati iniziati ed ultimati
nei termini fissati dalla legge e dal permesso di costruire rilasciato il
24.5.2004 e nessun successivo intervento è stato posto in essere nell'ambito
della particella in questione;
- per quei lavori era stata altresì rilasciata, il 17.1.2005, autorizzazione
paesaggistica in sanatoria,da ritenersi legittima in quanto il divieto
dell'emanazione di un siffatto provvedimento sanante è stato introdotto soltanto
con il successivo D.Lgs. n. 157/2006;
- non è configurabile, nella specie, alcuna esigenza cautelare e l'Azienda ha il
diritto di riottenere la piena e libera disponibilità del suolo di sua
proprietà, indipendentemente dalla possibilità, o meno, di realizzarvi in futuro
la farmacia ospedaliera.
*********
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
La vicenda in esame, infatti, è caratterizzata dalla intervenuta inefficacia di
un permesso di costruire in seguito alla scadenza dei termini fissati per
l'inizio e l'ultimazione dei lavori.
L'Azienda Ospedaliera, ove intendesse a procedere ad opere edilizie, dovrà
richiedere nuovo permesso di costruire, ex art. 15, 3° comma del T.U. n.
380/2001, in relazione al quale l'Amministrazione comunale non può ritenersi
vincolata in alcun modo dal permesso precedentemente dato, poiché si troverà di
fronte ad un'istanza del tutto nuova, da esaminare in relazione alle condizioni
di fatto e di diritto esistenti al momento della presentazione [vedi C. Stato,
Sez. IV, ord. cautelare 25 febbraio 2005, n. 966].
Quanto alla autorizzazione paesaggistica rilasciata, in sanatoria, il 17.1.2005,
va poi ricordato che l'art. 16 del R.D. 3.6.1940, n. 1357 (Regolamento per
l'applicazione della legge 29 giugno 1939, n. 1497, tuttora vigente in attesa
dei regolamenti regionali ai sensi dell'art. 158 del D.Lgs, n. 42/2004) prevede
che "l'autorizzazione vale per un periodo di cinque anni, trascorso il quale
l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova
autorizzazione".
Nella vicenda in esame spetterà al giudice del merito valutare la legittimità,
anche sotto il profilo paesaggistico, dell'intervento di spianamento e di
eliminazione della vegetazione originaria realizzato allorquando il permesso di
costruire rilasciato il 24.5.2004 era efficace, ma, allo stato, deve ad evidenza
escludersi la configurabilità di qualsiasi esigenza cautelare (alla quale, tra
l'altro, non viene fatto alcun cenno nel provvedimento del Tribunale di Bari).
La ordinanza impugnata, conseguentemente, deve essere annullata senza rinvio e
deve disporsi la restituzione all'avente diritto della particella n. 43 in
sequestro.
La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art, 626 c.p.p.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione,
visti gli artt. 127 e 325 c.p.p.,
annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la restituzione della
particella n. 43 in sequestro all'avente diritto.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 c.p.p.
Cosi deciso in ROMA, nella camera di consiglio del 16.3.2010
DEPOSITATA IN CANCELLERIA il 28 MAG. 2010
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