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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006  - ISSN 1974-9562



CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 28/05/2010 (Cc. 16/03/2010), Sentenza n. 20362



DIRITTO URBANISTICO - Permesso di costruire - Scadenza dei termini fissati per l'inizio e ultimazione dei lavori - Inefficacia - Richiesta di un nuovo permesso - Necessità - Artt. 44, lett. c), e 15 c.3° D.P.R. n. 380/2001 - Art. 181 del D.Lgs. n. 42/2004. Nel caso di intervenuta inefficacia di un permesso di costruire in seguito alla scadenza dei termini fissati per l'inizio e l'ultimazione dei lavori il soggetto che intende procedere ad opere edilizie, dovrà richiedere un nuovo permesso di costruire, ex art. 15, 3° comma del T.U. n. 380/2001, in relazione al quale l'Amministrazione comunale non può ritenersi vincolata in alcun modo dal permesso precedentemente dato, poiché si troverà di fronte ad un'istanza del tutto nuova, da esaminare in relazione alle condizioni di fatto e di diritto esistenti al momento della presentazione [C. Stato, Sez. IV, ord. cautelare 25/02/2005, n. 966]. (Annulla senza rinvio l'ordinanza n. 7/2009 TRIS. LIBERTA' di BARI, del 24/09/2009) Pres. Petti, Est. Fiale, Ric. Azienda Ospedaliera Bari. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 28/05/2010 (Cc. 16/03/2010), Sentenza n. 20362


BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - Autorizzazione paesaggistica rilasciata in sanatoria - Scadenza dei termini (5 anni) - Effetti - Nuova autorizzazione - Necessità - Art. 158 D.Lgs, n. 42/2004 - Art. 16 del R.D. 3.6.1940, n. 1357 e L. n. 1497/1939. In tema di autorizzazione paesaggistica rilasciata in sanatoria, va ricordato che l'art. 16 del R.D. 3.6.1940, n. 1357 (Regolamento per l'applicazione della legge 29 giugno 1939, n. 1497, tuttora vigente in attesa dei regolamenti regionali ai sensi dell'art. 158 del D.Lgs, n. 42/2004) prevede che "l'autorizzazione vale per un periodo di cinque anni, trascorso il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione". (Annulla senza rinvio l'ordinanza n. 7/2009 TRIS. LIBERTA' di BARI, del 24/09/2009) Pres. Petti, Est. Fiale, Ric. Azienda Ospedaliera Bari. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 28/05/2010 (Cc. 16/03/2010), Sentenza n. 20362


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UDIENZA del 16.03.2010

SENTENZA N. 462

REG. GENERALE N. 41426/2009


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale


Composta dagli ill.mi Sigg.ri Magistrati:


CIRO PETTI                                           Pres.
ALDO FIALE                                          Cons. Rel.
AMEDEO FRANCO                                Cons.
SILVIO AMORESANO                             Cons.
GUICLA IMMACOLATA MULLIRI              Cons.

ha pronunciato la seguente


SENTENZA


sul ricorso proposto da:
1) AZIENDA OSPEDALIERA CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI
- avverso l'ordinanza n. 7/2009 TRIS. LIBERTA' di BARI, del 24/09/2009
- sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO FIALE;

- sentite le conclusioni del PG Dott. Alfredo Montagna il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata
- udito il difensore Avv.to Michele Laforgia, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

 

FATTO E DIRITTO


Il Tribunale di Bari - con ordinanza del 24.9.2009 - rigettava l'appello proposto nell'interesse dell'Azienda Ospedaliera Consorziale Policlinico di Bari avverso il provvedimento 9.12,2008 con il quale il G.I.P. di quel Tribunale aveva respinto la richiesta di revoca del sequestro preventivo di un'area (particella 43, foglio catastale 28 del Comune di Bari) sulla quale era stato rilasciato (in data 24.5.2004) permesso di costruire per la realizzazione di una farmacia ospedaliera.


La farmacia non era stata realizzata ma, in data 28.10.2004, l'Azienda ospedaliera aveva dato notizia al Comune delle "opere di allestimento del cantiere e bonifica del suolo", delle quali, con successiva nota del 17.11.2004, aveva comunicato l'avvenuta esecuzione. A ciò non era seguito alcun intervento ulteriore.


Il sequestro preventivo era stato disposto dal G.I.P. con provvedimento dell'8.3.2008, ipotizzandosi i reati di cui all'art. 44, lett. c), del D.P.R. n. 380/2001, e di realizzazione di lavori in zona assoggettata a vincolo paesaggistico senza la prescritta autorizzazione dell'autorità preposta alla tutela del vincolo, di cui all'art. 181 del D.Lgs. n. 42/2004.


Il Tribunale rilevava che il permesso di costruire rilasciato in data 24.5.2004 aveva perduto la sua efficacia in quanto i lavori con esso autorizzati non erano stati iniziati e completati entro i termini previsti dalla legge e che non potrebbe più essere rilasciato un nuovo permesso di costruire, stante l'impossibilità di ottenere in sanatoria l'autorizzazione paesaggistica.


Avverso tale ordinanza l'Azienda Ospedaliera Policlinico ha proposto ricorso per cassazione, lamentando l'erronea applicazione della legge penale in quanto:
- nessun reato edilizio potrebbe considerarsi commesso, perché i lavori di allestimento del cantiere e bonifica del suolo erano stati iniziati ed ultimati nei termini fissati dalla legge e dal permesso di costruire rilasciato il 24.5.2004 e nessun successivo intervento è stato posto in essere nell'ambito della particella in questione;
- per quei lavori era stata altresì rilasciata, il 17.1.2005, autorizzazione paesaggistica in sanatoria,da ritenersi legittima in quanto il divieto dell'emanazione di un siffatto provvedimento sanante è stato introdotto soltanto con il successivo D.Lgs. n. 157/2006;
- non è configurabile, nella specie, alcuna esigenza cautelare e l'Azienda ha il diritto di riottenere la piena e libera disponibilità del suolo di sua proprietà, indipendentemente dalla possibilità, o meno, di realizzarvi in futuro la farmacia ospedaliera.


*********


Il ricorso è fondato e deve essere accolto.


La vicenda in esame, infatti, è caratterizzata dalla intervenuta inefficacia di un permesso di costruire in seguito alla scadenza dei termini fissati per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.


L'Azienda Ospedaliera, ove intendesse a procedere ad opere edilizie, dovrà richiedere nuovo permesso di costruire, ex art. 15, 3° comma del T.U. n. 380/2001, in relazione al quale l'Amministrazione comunale non può ritenersi vincolata in alcun modo dal permesso precedentemente dato, poiché si troverà di fronte ad un'istanza del tutto nuova, da esaminare in relazione alle condizioni di fatto e di diritto esistenti al momento della presentazione [vedi C. Stato, Sez. IV, ord. cautelare 25 febbraio 2005, n. 966].


Quanto alla autorizzazione paesaggistica rilasciata, in sanatoria, il 17.1.2005, va poi ricordato che l'art. 16 del R.D. 3.6.1940, n. 1357 (Regolamento per l'applicazione della legge 29 giugno 1939, n. 1497, tuttora vigente in attesa dei regolamenti regionali ai sensi dell'art. 158 del D.Lgs, n. 42/2004) prevede che "l'autorizzazione vale per un periodo di cinque anni, trascorso il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione".


Nella vicenda in esame spetterà al giudice del merito valutare la legittimità, anche sotto il profilo paesaggistico, dell'intervento di spianamento e di eliminazione della vegetazione originaria realizzato allorquando il permesso di costruire rilasciato il 24.5.2004 era efficace, ma, allo stato, deve ad evidenza escludersi la configurabilità di qualsiasi esigenza cautelare (alla quale, tra l'altro, non viene fatto alcun cenno nel provvedimento del Tribunale di Bari).


La ordinanza impugnata, conseguentemente, deve essere annullata senza rinvio e deve disporsi la restituzione all'avente diritto della particella n. 43 in sequestro.


La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art, 626 c.p.p.


P.Q.M.


la Corte Suprema di Cassazione,
visti gli artt. 127 e 325 c.p.p.,
annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la restituzione della particella n. 43 in sequestro all'avente diritto.


Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 c.p.p.

Cosi deciso in ROMA, nella camera di consiglio del 16.3.2010

DEPOSITATA IN CANCELLERIA il  28 MAG. 2010



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