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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 28/05/2010 (Cc. 16/03/2010), Sentenza n. 20363
DIRITTO URBANISTICO - Attività edificatoria - Suddivisione finale delle
singole opere - Valutazione dell’abusivo intervento - Unitarietà del progetto -
T.U. n. 380/2001. Il regime dei titoli abilitativi edilizi, non può essere
eluso attraverso la suddivisione dell'attività edificatoria finale nelle singole
opere che concorrono a realizzarla astrattamente suscettibili di forme di
controllo preventivo più limitate per la loro più modesta incisività
sull'assetto territoriale. Pertanto, l'opera deve essere considerata
unitariamente nel suo complesso, senza che sia consentito scindere e considerare
separatamente i suoi singoli componenti, e ciò ancor più nel caso di interventi
su preesistente opera abusiva. (Conferma ordinanza n. 59/2009 TRIB. LIBERTÀ' di
LECCE, del 24/04/2009) Pres. Petti, Est. Fiale, Ric. Marrella. CORTE DI
CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 28/05/2010 (Cc. 16/03/2010), Sentenza n. 20363
DIRITTO URBANISTICO - BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - Opere di urbanizzazione
primaria - Zona SIC - ZPS con destinazione agricola ed assoggettata a vincolo
paesaggistico - Inoltro di DIA separata - Esclusione - Fattispecie: in relazione
a reati di lottizzazione abusiva - Artt. 44 lett. c), 16, 7° c. e 3 c.1°, lett.
e.2, T.U. n. 380/2001 - Art. 181 D.Lgs. n. 42/2004. L'anticipata esecuzione
(previo inoltro di DIA separata) di lavori riguardanti fognature e impianti di
distribuzione elettrica ed idrica, configura illecito penale nei casi in cui sia
fittiziamente predisposta per celarne la vera natura di opere sostanzialmente di
urbanizzazione primaria (ex art. 16, 7° comma, del T.U. n. 380/2001), che l'
art. 3, 1° comma - lett. e.2, dello stesso T.U. riconduce alla nozione di "nuove
costruzioni". Fattispecie: in relazione a reati di lottizzazione abusiva, di cui
all'art. 44, lett. c), del D.P.R. n. 380/2001, e di realizzazione di lavori in
zona SIC - ZPS assoggettata a vincolo paesaggistico senza la prescritta
autorizzazione dell'autorità preposta alla tutela del vincolo, di cui all'art.
181 del D.Lgs. n. 42/2004. (Conferma ordinanza n. 59/2009 TRIB. LIBERTÀ' di
LECCE, del 24/04/2009) Pres. Petti, Est. Fiale, Ric. Marrella. CORTE DI
CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 28/05/2010 (Cc. 16/03/2010), Sentenza n. 20363
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UDIENZA del 16.03.2010
SENTENZA N. 467
REG. GENERALE N. 27297/2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli ill.mi Sigg.ri
Magistrati:
Dott. CIRO PETTI
Dott. ALDO FIALE
Dott. AMEDEO FRANCO
Dott. SILVIO AMORESANO
Dott. GUICLA IMMACOLATA MULLIRI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) MARRELLA ANGELO N. IL 00/00/0000
- avverso l'ordinanza n. 59/2009 TRIB. LIBERTÀ' di LECCE, del 24/04/2009
- sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO FIALE;
- sentite le conclusioni del PG dr. Alfredo Montagna il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di Lecce - con ordinanza del 24.4.2009 - rigettava l'appello
proposto nell'interesse di Marrella Angelo avverso il provvedimento 13.3.2009
con il quale il G.I.P. di quel Tribunale aveva respinto la richiesta di revoca
del sequestro preventivo di un'area costiera in località "Li Foggi" del Comune
di Gallipoli, ove erano in corso opere consistenti nella realizzazione di scavi
con contestuale posizionamento di tubazioni di rete fognante, cavidotti per
linee elettriche e tubazioni per rete idrica [misura di cautela reale adottata
(il 9.11.2007) in relazione agli ipotizzati reati di lottizzazione abusiva, di
cui all'art. 44, lett. c), del D.P.R. n. 380/2001, e di realizzazione di lavori
in zona SIC - ZPS assoggettata a vincolo paesaggistico senza la prescritta
autorizzazione dell'autorità preposta alla tutela del vincolo, di cui all'art.
181 del D.Lgs. n. 42/2004 - configurati nei confronti del Marrella quale
rappresentante legale della committente s.p.a. "Praia del Sud"].
Il Tribunale rilevava che il decreto impositivo della misura di cautela reale
non era stato a suo tempo impugnato con istanza di riesame e che la richiesta di
revoca del sequestro aveva inteso mettere in discussione il fumus del
reati ipotizzati alla stregua di un "fatto nuovo" rappresentato dalla sentenza
n. 2063 del 12.3.2008, pronunciata dal T.a.r. Puglia, Sez. di Lecce.
Con tale sentenza, divenuta esecutiva per mancata impugnazione, lo stesso T.a.r.
aveva annullato tre atti amministrativi emessi dai competenti organi tecnici del
Comune di Gallipoli, con i quali si sospendevano, fra l'altro, gli effetti della
DIA n. 68/2006, in base alla quale erano state iniziate le opere oggetto di
sequestro preventivo: l'Amministrazione, in particolare, aveva sospeso i lavori
perché non ritenuti eseguibili mediante semplice presentazione di DIA, ma il
giudice amministrativo riteneva trattarsi di interventi edilizi non rientranti
tra quelli per i quali è necessario il permesso di costruire ex art. 10 del T.U.
n. 380/2001.
Il Tribunale di Lecce, sulla questione - condividendo le argomentazioni del
G.I.P. - affermava che il T.a.r. aveva valutato soltanto l'intervento edilizio
oggetto della DIA n. 68/2006, senza prendere minimamente in esame il complessivo
e ben più ampio intervento edilizio che si intendeva realizzare, palesato dalla
presentazione illegittimamente parcellizzata di ben tre richieste di permessi di
costruire finalizzati all'ampliamento di una preesistente struttura
turistico-ricettiva, già giudicata abusiva (sotto i profili edilizio e
paesaggistico) dalla magistratura penale, che ne aveva altresì ordinato la
demolizione.
La destinazione agricola dell'area interessata dall'intervento, poneva lo stesso
pure in contrasto con le prescrizioni della pianificazione vigente.
Avverso tale ordinanza il difensore dell'interessato ha proposto ricorso per
cassazione, lamentando l'erronea applicazione della legge penale e la incongrua
valutazione delle prospettazioni difensive, sugli assunti che:
- il T.a.r. Puglia "aveva ben chiaro l'intero quadro in cui si inserivano i
lavori oggetto del sequestro", mentre il Tribunale di Lecce avrebbe effettuato
un non consentito "processo alle intenzioni" in una situazione in cui "l'attuale
assetto urbanistico del territorio consentirebbe il completamento della
struttura turistica in questione";
- le opere in corso di realizzazione concernevano esclusivamente "impianti
tecnologici a servizio di strutture esistenti, in relazione alle quali non è
stata accertata in maniera definitiva l'illiceità o anche soltanto
l'illegittimità", dovendosi escludere la possibilità che esse fossero
finalizzate alla successiva edificazione di ulteriori manufatti si da realizzare
una lottizzazione abusiva.
* * * * * * * * *
Il ricorso deve essere rigettato, perché infondato.
Nella vicenda in esame - secondo l'impostazione accusatoria - in zona SIC - ZPS
avente destinazione agricola ed assoggettata a vincolo paesaggistico sono state
realizzate piazzole di sosta attrezzate per tende e camper ed effettuati scavi
per vere e proprie opere di urbanizzazione (fognature ed impianti di
distribuzione elettrica ed idrica).
In località adiacente (non assoggettata al sequestro in oggetto) è stato
realizzato, inoltre, uno stradone di collegamento e sono stati predisposti 54
miniappartamenti mobili, composti ognuno da camera da letto, cucina e soggiorno,
poggianti su ruote gommate ed installati su binari longitudinali in ferro.
L'intervento complessivo non è stato autorizzato e non potrebbe esserlo poiché,
per le sue connotazioni oggettive, si pone in contrasto con la destinazione
programmata del territorio comunale.
Tale situazione non risulta valutata, in tutte le emergenze fattuali anzidette,
dal giudice amministrativo, sicché logiche e coerenti appaiono le deduzioni del
Tribunale riferite ad un evidente progettato ampliamento della struttura
turistico-ricettiva preesistente, già giudicata abusiva (sia pure con sentenza
non definitiva) dal giudice penale, che ne ha pure ordinato la demolizione.
La realizzazione delle descritte opere urbanizzative si connette razionalmente a
detto ampliamento, che necessita di autorizzazione riferita all'intervento
complessivo e non può essere autorizzato con artificiosa parcellizzazione.
Il regime dei titoli abilitativi edilizi non può essere eluso, infatti,
attraverso la suddivisione dell'attività edificatoria finale nelle singole opere
che concorrono a realizzarla, astrattamente suscettibili di forme di controllo
preventivo più limitate per la loro più modesta incisività sull'assetto
territoriale.
L'opera deve essere considerata unitariamente nel suo complesso, senza che sia
consentito scindere e considerare separatamente i suoi singoli componenti, e ciò
ancor più nel caso di interventi su preesistente opera abusiva [vedi Cass., Sez.
III; 29.1.2003, Tucci; 11.10.2005, Daniele].
Né risulta (ed anzi appare palesemente smentito) che, nella specie,
l'interessato si sia lecitamente determinato, in tempi successivi, ad eseguire
le singole opere, non programmate sin dall'inizio. L'anticipata esecuzione
(previo inoltro di DIA separata) dei lavori riguardanti le fognature e gli
impianti di distribuzione elettrica ed idrica appare, anzi, (allo stato)
fittiziamente predisposta per celarne la vera natura di opere sostanzialmente di
urbanizzazione primaria (ex art. 16, 7° comma, del T.U. n. 380/2001), che l'
art. 3, l° comma - lett. e.2, dello stesso T.U. riconduce alla nozione di "nuove
costruzioni".
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione,
visti gli artt. 127 e 325 c.p.p.,
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in ROMA, nella camera di consiglio del 16.12010.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA il 28 MAG. 2010
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