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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006  - ISSN 1974-9562



CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 28/05/2010 (Cc. 16/03/2010), Sentenza n. 20363



DIRITTO URBANISTICO - Attività edificatoria - Suddivisione finale delle singole opere - Valutazione dell’abusivo intervento - Unitarietà del progetto - T.U. n. 380/2001. Il regime dei titoli abilitativi edilizi, non può essere eluso attraverso la suddivisione dell'attività edificatoria finale nelle singole opere che concorrono a realizzarla astrattamente suscettibili di forme di controllo preventivo più limitate per la loro più modesta incisività sull'assetto territoriale. Pertanto, l'opera deve essere considerata unitariamente nel suo complesso, senza che sia consentito scindere e considerare separatamente i suoi singoli componenti, e ciò ancor più nel caso di interventi su preesistente opera abusiva. (Conferma ordinanza n. 59/2009 TRIB. LIBERTÀ' di LECCE, del 24/04/2009) Pres. Petti, Est. Fiale, Ric. Marrella. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 28/05/2010 (Cc. 16/03/2010), Sentenza n. 20363

DIRITTO URBANISTICO - BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - Opere di urbanizzazione primaria - Zona SIC - ZPS con destinazione agricola ed assoggettata a vincolo paesaggistico - Inoltro di DIA separata - Esclusione - Fattispecie: in relazione a reati di lottizzazione abusiva - Artt. 44 lett. c), 16, 7° c. e 3 c.1°, lett. e.2, T.U. n. 380/2001 - Art. 181 D.Lgs. n. 42/2004. L'anticipata esecuzione (previo inoltro di DIA separata) di lavori riguardanti fognature e impianti di distribuzione elettrica ed idrica, configura illecito penale nei casi in cui sia fittiziamente predisposta per celarne la vera natura di opere sostanzialmente di urbanizzazione primaria (ex art. 16, 7° comma, del T.U. n. 380/2001), che l' art. 3, 1° comma - lett. e.2, dello stesso T.U. riconduce alla nozione di "nuove costruzioni". Fattispecie: in relazione a reati di lottizzazione abusiva, di cui all'art. 44, lett. c), del D.P.R. n. 380/2001, e di realizzazione di lavori in zona SIC - ZPS assoggettata a vincolo paesaggistico senza la prescritta autorizzazione dell'autorità preposta alla tutela del vincolo, di cui all'art. 181 del D.Lgs. n. 42/2004. (Conferma ordinanza n. 59/2009 TRIB. LIBERTÀ' di LECCE, del 24/04/2009) Pres. Petti, Est. Fiale, Ric. Marrella. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 28/05/2010 (Cc. 16/03/2010), Sentenza n. 20363


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UDIENZA del 16.03.2010

SENTENZA N. 467

REG. GENERALE N. 27297/2009


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale


Composta dagli ill.mi Sigg.ri Magistrati:


Dott. CIRO PETTI
Dott. ALDO FIALE
Dott. AMEDEO FRANCO
Dott. SILVIO AMORESANO
Dott. GUICLA IMMACOLATA MULLIRI


ha pronunciato la seguente


SENTENZA


sul ricorso proposto da:
1) MARRELLA ANGELO N. IL 00/00/0000
- avverso l'ordinanza n. 59/2009 TRIB. LIBERTÀ' di LECCE, del 24/04/2009
- sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO FIALE;

- sentite le conclusioni del PG dr. Alfredo Montagna il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.


FATTO E DIRITTO


Il Tribunale di Lecce - con ordinanza del 24.4.2009 - rigettava l'appello proposto nell'interesse di Marrella Angelo avverso il provvedimento 13.3.2009 con il quale il G.I.P. di quel Tribunale aveva respinto la richiesta di revoca del sequestro preventivo di un'area costiera in località "Li Foggi" del Comune di Gallipoli, ove erano in corso opere consistenti nella realizzazione di scavi con contestuale posizionamento di tubazioni di rete fognante, cavidotti per linee elettriche e tubazioni per rete idrica [misura di cautela reale adottata (il 9.11.2007) in relazione agli ipotizzati reati di lottizzazione abusiva, di cui all'art. 44, lett. c), del D.P.R. n. 380/2001, e di realizzazione di lavori in zona SIC - ZPS assoggettata a vincolo paesaggistico senza la prescritta autorizzazione dell'autorità preposta alla tutela del vincolo, di cui all'art. 181 del D.Lgs. n. 42/2004 - configurati nei confronti del Marrella quale rappresentante legale della committente s.p.a. "Praia del Sud"].


Il Tribunale rilevava che il decreto impositivo della misura di cautela reale non era stato a suo tempo impugnato con istanza di riesame e che la richiesta di revoca del sequestro aveva inteso mettere in discussione il fumus del reati ipotizzati alla stregua di un "fatto nuovo" rappresentato dalla sentenza n. 2063 del 12.3.2008, pronunciata dal T.a.r. Puglia, Sez. di Lecce.


Con tale sentenza, divenuta esecutiva per mancata impugnazione, lo stesso T.a.r. aveva annullato tre atti amministrativi emessi dai competenti organi tecnici del Comune di Gallipoli, con i quali si sospendevano, fra l'altro, gli effetti della DIA n. 68/2006, in base alla quale erano state iniziate le opere oggetto di sequestro preventivo: l'Amministrazione, in particolare, aveva sospeso i lavori perché non ritenuti eseguibili mediante semplice presentazione di DIA, ma il giudice amministrativo riteneva trattarsi di interventi edilizi non rientranti tra quelli per i quali è necessario il permesso di costruire ex art. 10 del T.U. n. 380/2001.


Il Tribunale di Lecce, sulla questione - condividendo le argomentazioni del G.I.P. - affermava che il T.a.r. aveva valutato soltanto l'intervento edilizio oggetto della DIA n. 68/2006, senza prendere minimamente in esame il complessivo e ben più ampio intervento edilizio che si intendeva realizzare, palesato dalla presentazione illegittimamente parcellizzata di ben tre richieste di permessi di costruire finalizzati all'ampliamento di una preesistente struttura turistico-ricettiva, già giudicata abusiva (sotto i profili edilizio e paesaggistico) dalla magistratura penale, che ne aveva altresì ordinato la demolizione.


La destinazione agricola dell'area interessata dall'intervento, poneva lo stesso pure in contrasto con le prescrizioni della pianificazione vigente.


Avverso tale ordinanza il difensore dell'interessato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando l'erronea applicazione della legge penale e la incongrua valutazione delle prospettazioni difensive, sugli assunti che:
- il T.a.r. Puglia "aveva ben chiaro l'intero quadro in cui si inserivano i lavori oggetto del sequestro", mentre il Tribunale di Lecce avrebbe effettuato un non consentito "processo alle intenzioni" in una situazione in cui "l'attuale assetto urbanistico del territorio consentirebbe il completamento della struttura turistica in questione";
- le opere in corso di realizzazione concernevano esclusivamente "impianti tecnologici a servizio di strutture esistenti, in relazione alle quali non è stata accertata in maniera definitiva l'illiceità o anche soltanto l'illegittimità", dovendosi escludere la possibilità che esse fossero finalizzate alla successiva edificazione di ulteriori manufatti si da realizzare una lottizzazione abusiva.


* * * * * * * * *


Il ricorso deve essere rigettato, perché infondato.


Nella vicenda in esame - secondo l'impostazione accusatoria - in zona SIC - ZPS avente destinazione agricola ed assoggettata a vincolo paesaggistico sono state realizzate piazzole di sosta attrezzate per tende e camper ed effettuati scavi per vere e proprie opere di urbanizzazione (fognature ed impianti di distribuzione elettrica ed idrica).


In località adiacente (non assoggettata al sequestro in oggetto) è stato realizzato, inoltre, uno stradone di collegamento e sono stati predisposti 54 miniappartamenti mobili, composti ognuno da camera da letto, cucina e soggiorno, poggianti su ruote gommate ed installati su binari longitudinali in ferro.


L'intervento complessivo non è stato autorizzato e non potrebbe esserlo poiché, per le sue connotazioni oggettive, si pone in contrasto con la destinazione programmata del territorio comunale.


Tale situazione non risulta valutata, in tutte le emergenze fattuali anzidette, dal giudice amministrativo, sicché logiche e coerenti appaiono le deduzioni del Tribunale riferite ad un evidente progettato ampliamento della struttura turistico-ricettiva preesistente, già giudicata abusiva (sia pure con sentenza non definitiva) dal giudice penale, che ne ha pure ordinato la demolizione.


La realizzazione delle descritte opere urbanizzative si connette razionalmente a detto ampliamento, che necessita di autorizzazione riferita all'intervento complessivo e non può essere autorizzato con artificiosa parcellizzazione.


Il regime dei titoli abilitativi edilizi non può essere eluso, infatti, attraverso la suddivisione dell'attività edificatoria finale nelle singole opere che concorrono a realizzarla, astrattamente suscettibili di forme di controllo preventivo più limitate per la loro più modesta incisività sull'assetto territoriale.
L'opera deve essere considerata unitariamente nel suo complesso, senza che sia consentito scindere e considerare separatamente i suoi singoli componenti, e ciò ancor più nel caso di interventi su preesistente opera abusiva [vedi Cass., Sez. III; 29.1.2003, Tucci; 11.10.2005, Daniele].


Né risulta (ed anzi appare palesemente smentito) che, nella specie, l'interessato si sia lecitamente determinato, in tempi successivi, ad eseguire le singole opere, non programmate sin dall'inizio. L'anticipata esecuzione (previo inoltro di DIA separata) dei lavori riguardanti le fognature e gli impianti di distribuzione elettrica ed idrica appare, anzi, (allo stato) fittiziamente predisposta per celarne la vera natura di opere sostanzialmente di urbanizzazione primaria (ex art. 16, 7° comma, del T.U. n. 380/2001), che l' art. 3, l° comma - lett. e.2, dello stesso T.U. riconduce alla nozione di "nuove costruzioni".


Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.


P.Q.M.


la Corte Suprema di Cassazione,
visti gli artt. 127 e 325 c.p.p.,
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.


Così deciso in ROMA, nella camera di consiglio del 16.12010.


DEPOSITATA IN CANCELLERIA il  28 MAG. 2010



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