AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 01/06/2010 (Cc. 28/04/2010), Sentenza n. 20564
DIRITTO URBANISTICO - Manufatto abusivo - Inottemperanza all'ingiunzione di
rimuovere o demolire - Decorrenza dei termine di 90 gg. - Acquisizione al
patrimonio comunale - Ordine di demolizione emesso dal giudice e ordine emesso
dall’autorità comunale - Differenza ed effetti - Art. 31, c. 2, DPR n. 380/2001.
L'inottemperanza all'ingiunzione di rimuovere o demolire un manufatto
abusivo entro il termine di novanta giorni, emessa dal dirigente o responsabile
del competente ufficio comunale, ai sensi dell'art. 31, comma 2, del DPR n.
380/2001, produce ipso iure l'acquisizione del manufatto e dell'area di sedime
al patrimonio comunale ai sensi del terzo comma del predetto articolo. (Cass.
sez. III, 29/12/2000 n. 755, Mereu; Cass. sez. III, 29/04/2005 n. 16283 e giur.
succ. conf.). L'effetto acquisitivo, pertanto, fa seguito esclusivamente
all'ingiunzione amministrativa prevista dalle disposizioni citate e non
all'ordine di demolizione emesso dall'autorità giudiziaria ai sensi dell'art.
31, comma 9, del medesimo testo unico, DPR n. 380/2001. Per di più, l'estinzione
del reato non determina il venir meno dei procedimenti amministrativi in corso.
In conclusione, l’ordine di demolizione emesso dal giudice, che viene meno in
caso di successiva declaratoria di estinzione del reato edilizio, deve essere
distinto dall’ordine emesso dall’autorità comunale, ai sensi dell’art. 31, comma
2, del DPR n. 380/2001 che non viene meno per effetto della intervenuta
prescrizione del reato. (Annulla con rinvio, ordinanza del 10/07/2009, Tribunale
di Tivoli) Pres. Lupo, Est. Lombardi, Ric. PM in proc. Tulli. CORTE DI
CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 01/06/2010 (Cc. 28/04/2010), Sentenza n. 20564
DIRITTO URBANISTICO - Opere abusive - Ingiunzione a demolire - Presenza del
sequestro penale - Sospensione del termine di 90 gg. - Esclusione - Effetti -
Acquisizione dell'immobile al patrimonio comunale. In materia urbanistica,
la mera presenza del sequestro penale non determina di per sé la sospensione del
termine di novanta giorni per l'ottemperanza all'ingiunzione di demolire il
manufatto abusivo e la conseguente acquisizione dell'immobile al patrimonio
comunale, ben potendo l'interessato chiedere all'autorità giudiziaria
l'emissione dei provvedimenti necessari per poter ottemperare all'ingiunzione
emessa in sede amministrativa. (Cass. sez. III, 5.8.2008 n. 32709, Astone; Cass.
sez. III, 2.3.2009 n. 32709, P.M. in proc. Mancini). (Annulla con rinvio,
ordinanza del 10/07/2009, Tribunale di Tivoli) Pres. Lupo, Est. Lombardi, Ric.
PM in proc. Tulli. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 01/06/2010 (Cc.
28/04/2010), Sentenza n. 20564
www.AmbienteDiritto.it©
UDIENZA del 28.04.2010
SENTENZA N. 665
REG. GENERALE N. 30071/2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli ill.mi signori:
Presidente Dott.
Ernesto Lupo
Consigliere
Alfredo Maria Lombardi
"
Aldo Fiale
Luigi Marini
Giulio Sarno
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
- Sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Tivoli nei confronti di Tufi Fernando, n. a Alatri il 00.00.0000, Lisi Rosina,
n. a Alatri il xx.xx.xxxx, e Tulli Jean Luc, n. a Losanna (Svizzera) M'
xx.xx.xxxx, avverso l'ordinanza in data 10.7.2009 del Tribunale di Tivoli, con
la quale è stato respinto il ricorso del. P.M. avverso il provvedimento con il
quale era stata disposta la restituzione! di un immobile.
- Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
- Visti gli atti, la ordinanza denunziata ed il ricorso;
- Lette le richieste del P.M. in persona del Sost. Procuratore Generale dott.
Francesco Mauro lacoviello, che ha concluso per l'annullamento con rinvio
dell'ordinanza;
CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO
Con la impugnata ordinanza il Tribunale di Tivoli, in funzione di giudice
dell'esecuzione, ha respinto il ricorso del P.M. avverso il provvedimento in
data 19.2.2009, con il quale lo stesso giudice, nel dare esecuzione ad un
provvedimento di dissequestro di un immobile, ne aveva disposto la restituzione
in favore di Tulli Fernando e di Lisi Rosina.
Con il provvedimento oggetto di opposizione in sede di incidente di esecuzione,
il Tribunale aveva
affermato che non poteva ritenersi acquisito al patrimonio comunale l'immobile
realizzato abusivamente, in quanto l'inottemperanza all'ordine di demolizione dello stesso doveva
ritenersi giustificata, trattandosi di un manufatto sottoposto a sequestro.
Con l'impugnata ordinanza il giudice dell'esecuzione ha rigettato l'opposizione
del P.M., osservando che per effetto della intervenuta prescrizione del reato
edilizio doveva ritenersi automaticamente venuto meno l'ordine di demolizione
del manufatto abusivo, presupposto giuridico dell'acquisizione del bene al
patrimonio comunale.
Avverso l'ordinanza ho proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso
il Tribunale di Tivoli, che la denuncia per violazione di legge.
La pubblica accusa deduce, in sintesi, che l'ordine di demolizione emesso dal
giudice, che viene meno in caso di successiva declaratoria di estinzione del
reato edilizio, deve essere distinto dall'ordine emesso dall'autorità comunale,
ai sensi dell'art. 31, comma 2, del DPR n. 380/2001; ordine di demolizione che
non viene meno per effetto della intervenuta prescrizione del reato.
Si osserva inoltre che l'inottemperanza a tale ordine emesso in sede
amministrativa entro il termine di novanta giorni produce l'automatica
acquisizione dell'immobile al patrimonio comunale, ai sensi dell'articolo
citato, e che la presenza di un provvedimento di sequestro non esclude l'obbligo
di ottemperare a detto ordine ed il conseguente effetto dell'inottemperanza di
produrre l'acquisizione del bene.
Si conclude, quindi, che la restituzione dell'immobile di cui si tratta doveva
essere disposta in favore dell'ente locale.
Il ricorso è fondato.
Secondo il consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte
l'inottemperanza all'ingiunzione di rimuovere o demolire il manufatto abusivo
entro il termine di novanta giorni, emessa dal dirigente o responsabile del
competente ufficio comunale, ai sensi dell'art. 31, comma 2, del DPR n.
380/2001, produce ipso iure l'acquisizione del manufatto e dell'area di sedime
al patrimonio comunale ai sensi del terzo comma del predetto articolo. (cfr.
sez. III, 29 dicembre 2000 n. 755, Mereu; sez. III, 29 aprile 2005 n. 16283 e
giurisprudenza successiva conforme)
Peraltro, la norma espressamente stabilisce che l'acquisizione avviene "di
diritto".
L'effetto acquisitivo, pertanto, fa seguito esclusivamente all'ingiunzione
amministrativa prevista dalle disposizioni citate e non all'ordine di
demolizione emesso dall'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 31, comma 9, del
medesimo testo unico.
E' appena il caso di rilevare inoltre che l'estinzione del reato non determina
il venir meno dei procedimenti amministrativi in corso.
E' stato inoltre reiteratamente affermato da questa Corte che la mera presenza
del sequestro penale non determina di per sé la sospensione del termine di
novanta giorni per l'ottemperanza all'ingiunzione di demolire il manufatto
abusivo e la conseguente acquisizione dell'immobile al patrimonio comunale, ben
potendo l'interessato chiedere all'autorità giudiziaria l'emissione dei
provvedimenti necessari per poter ottemperare all'ingiunzione emessa in sede
amministrativa. (cfr. sez. III, 5.8.2008 n. 32709, Astone; sez. III, 2.3.2009 n.
32709, P.M. in proc. Mancini, RV 243098).
L'ordinanza impugnata deve essere, pertanto, annullata con rinvio per un nuovo esame dell'opposizione del P.M. che tenga conto degli enunciati principi di diritto.
P.Q.M.
La Corte annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Tivoli.
Coś deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 28.4.2010.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA il 01 GIU. 2010
Vedi
altre:
SENTENZE PER ESTESO
Ritorna alle
MASSIME della sentenza - Approfondisci
con altre massime:
GIURISPRUDENZA -
Ricerca in:
LEGISLAZIONE
- Ricerca
in:
DOTTRINA
www.AmbienteDiritto.it
AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata
registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562