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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006  - ISSN 1974-9562



CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 08/06/2010 (Cc. 29/04/2010), Sentenza n. 21660



DIRITTO AMBIENTALE - Agenti Corpo Forestale - Polizia Giudiziaria - Compiti - Fattispecie: corpo forestale regionale del Friuli Venezia Giulia - L. n. 36/2004. La L. 6/2/04, n. 36, nel regolare il nuovo ordinamento del Corpo Forestale dello Stato, all'art. 1, n. 2 dispone che il Corpo forestale dello Stato svolge attività di polizia giudiziaria e vigila sul rispetto della normativa nazionale e internazionale, concernente la salvaguardia delle risorse ambientali, forestali, paesaggistiche e la tutela del patrimonio naturalistico nazionale, prevenendo e reprimendo i reati connessi; di poi, all'art. 4 n.10, dispone, altresì, che "Restano ferme le competenze attribuite in materia di Corpo forestale alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione". In specie, pertanto, gli agenti del Corpo forestale regionale del Friuli Venezia Giulia sono ufficiali di polizia giudiziaria, in quanto omologhi, sul territorio della Regione, del Corpo forestale dello Stato. (conferma, ordinanza resa dal Tribunale di Udine in data 28/12/09) Pres. Onorato, Est. Gazzara, Ric. Mardero. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 08/06/2010 (Cc. 29/04/2010), Sentenza n. 21660


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UDIENZA del 29/04/20010

SENTENZA N. 692

REG. GENERALE N. 3810/2010


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale



Composta dagli Ill. mi Signori:


- dott. Pierluigi Onorato                          Presidente
- dott. Alfredo Teresi                              Consigliere
- dott. Alfredo M. Lombardi                     Consigliere
- dott. Luigi Marini                                 Consigliere
- dott. Santi Gazzara                             Consigliere


ha pronunciato la seguente


SENTENZA


Sul ricorso proposto da
Mardero Ezio, nato a Gemona del Friuli il 00/00/0000, ivi residente in via Giavarin, n.32

Avverso la ordinanza resa dal Tribunale di Udine in data 28/12/09
Visti gli atti la ordinanza ed il ricorso
Udita la relazione svolta in udienza dal consigliere Santi Gazzara
Udito il pubblico ministero in persona del sostituto Procuratore Generale della Repubblica, dott. Giuseppe Volpe, il quale ha concluso per il rigetto
Udito il difensore del ricorrente, avv. Luca Simonetti, in sostituzione dell'avv. Pina Rifiorati il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso


osserva

RITENUTO IN FATTO


Il Tribunale di Udine, chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di riesame, presentata dalla difesa di Mardero Ezio, nei cui confronti era stato eseguito il sequestro di una rampa di accesso di superficie pari a circa 48 mq, realizzata con rifiuti, sita sul mappale 27, fl. 727, del Comune di Gemona del Friuli, con ordinanza dei 28/12/09, ha formulato pronuncia di rigetto.


Il sequestro probatorio era stato convalidato dal p.m. sussistendo il fumus del reato di cui all'art. 256, co. 1, left. a), d.Lvo 152/06, ed essendovi la necessità di mantenere il vincolo sul corpo del reato in vista della acquisizione di elementi probatori utili alle indagini.


Propone ricorso per cassazione l'indagato a mezzo del proprio difensore, con i seguenti motivi: -nullità del verbale di sequestro, del verbale di identificazione ed elezione di domicilio e nomina di difensore, nonché del provvedimento di convalida del predetto sequestro, reso dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Tolmezzo, in quanto le operazioni e gli atti sono stati compiuti da personale privo della qualifica di polizia giudiziaria: infatti gli ufficiali procedenti risultano dipendenti della Regione Friuli Venezia Giulia ed appartenenti al Corpo Forestale Regionale, Corpo non annoverato tra quelli previsti dall'art. 57 c.p.p.;


- eccezione incidentale di non manifesta infondatezza, con contestuale sospensione del giudizio e trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, giusto art. 23, L. 87/53, dell'art. 8 della legge regionale n. 10 del 17/4/03, per violazione dell'art. 57 c.p.p., nonché dell'art. 117, co. 2, left. h) e 1) Costituzione, e dell'art. 4 dello Statuto della Regione Friuli Venezia Giulia, approvato con legge cost. del 31 /1 /63.


RILEVATO IN DIRITTO


Il ricorso è privo di fondamento è va rigettato.


La ordinanza impugnata è sorretta da logica e corretta motivazione.


Il Tribunale, nel ritenere non meritevole di accoglimento la eccezione in questa sede ribadita col primo motivo di ricorso, rileva, a giusta ragione, che nella Regione Friuli Venezia Giulia il Corpo Forestale è solo quello regionale, ai sensi della legge costituzionale 1/1963 e del d.P.R. 1116/65, di tal chè assai poco pertinente è il precedente citato dalla difesa (Corte Cost. 13 — 21/10/03, n. 113 ), visto che detta pronuncia, nell'annullare analoga previsione della Regione Lombardia si è occupata unicamente del problema se una legge regionale possa o meno attribuire la qualifica di ufficiali e agenti di p.g. e non della circostanza, qui, invece, rilevante, se, indipendentemente da quanto indicato nella legislazione regionale, i membri del Corpo Forestale del F.V.G. siano ufficiali di p.g. in quanto omologhi, sul territorio regionale, del Corpo Forestale dello Stato.


Si osserva che I'art. 57 co. 2 left. b) c.p.p. non consente una indiscriminata attribuzione della qualifica di agenti di polizia giudiziaria a tutti gli addetti ai servizi forestali, a prescindere dal grado di cui ciascuno è titolare.


Al contrario, premesso che è documentalmente provato che il sequestro nella specie fu eseguito dai Marescialli Fabio e Tosolini del Corpo Forestale regionale, deve rilevarsi che tale figura rientra nella previsione del co. 1, left. b) del citato art. 57, che annovera tra gli ufficiali di polizia giudiziaria i sottoufficiali ai quali l'ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualità; riconoscimento che ha la sua fonte originaria nel d.Lvo n. 804/48, recante una normativa che, seppur abrogata, è stata sul punto ripresa e confermata da successive disposizioni di legge.


Infatti, la L. 6/2/04, n. 36, nel regolare il nuovo ordinamento del Corpo Forestale dello Stato, all'art. 1, n. 2 dispone che il Corpo forestale dello Stato svolge attività di polizia giudiziaria e vigila sul rispetto della normativa nazionale e internazionale, concernente la salvaguardia delle risorse ambientali, forestali, paesaggistiche e la tutela del patrimonio naturalistico nazionale, prevenendo e reprimendo i reati connessi; di poi, all'art. 4 n.10, dispone, altresì, che "Restano ferme le competenze attribuite in materia di Corpo forestale alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione".
 
A giusta ragione, pertanto, il Tribunale ha affermato che gli agenti del Corpo forestale regionale del Friuli Venezia Giulia sono ufficiali di polizia giudiziaria, in quanto omologhi, sul territorio della Regione, del Corpo forestale dello Stato.


Va, quindi, rigettata la censura mossa col primo motivo di impugnazione e ritenuta irrilevante e manifestamente infondata la eccezione subordinata, con cui la difesa ha sollevato questione di costituzionalità.


P. Q. M.


La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.


Così deciso in Roma in data 29/4/2010.


DEPOSITATA IN CANCELLERIA il  9 GIU. 2010



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