AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 08/06/2010 (Cc. 29/04/2010), Sentenza n. 21660
DIRITTO AMBIENTALE - Agenti Corpo Forestale - Polizia Giudiziaria - Compiti -
Fattispecie: corpo forestale regionale del Friuli Venezia Giulia - L. n.
36/2004. La L. 6/2/04, n. 36, nel regolare il nuovo ordinamento del Corpo
Forestale dello Stato, all'art. 1, n. 2 dispone che il Corpo forestale dello
Stato svolge attività di polizia giudiziaria e vigila sul rispetto della
normativa nazionale e internazionale, concernente la salvaguardia delle risorse
ambientali, forestali, paesaggistiche e la tutela del patrimonio naturalistico
nazionale, prevenendo e reprimendo i reati connessi; di poi, all'art. 4 n.10,
dispone, altresì, che "Restano ferme le competenze attribuite in materia di
Corpo forestale alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di
Trento e di Bolzano dagli statuti speciali e dalle relative norme di
attuazione". In specie, pertanto, gli agenti del Corpo forestale regionale del
Friuli Venezia Giulia sono ufficiali di polizia giudiziaria, in quanto omologhi,
sul territorio della Regione, del Corpo forestale dello Stato. (conferma,
ordinanza resa dal Tribunale di Udine in data 28/12/09) Pres. Onorato, Est.
Gazzara, Ric. Mardero. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 08/06/2010 (Cc.
29/04/2010), Sentenza n. 21660
www.AmbienteDiritto.it©
UDIENZA del 29/04/20010
SENTENZA N. 692
REG. GENERALE N. 3810/2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill. mi Signori:
- dott. Pierluigi Onorato
Presidente
- dott. Alfredo Teresi
Consigliere
- dott. Alfredo M. Lombardi
Consigliere
- dott. Luigi Marini
Consigliere
- dott. Santi Gazzara
Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
Mardero Ezio, nato a Gemona del Friuli il 00/00/0000, ivi residente in via
Giavarin, n.32
Avverso la ordinanza resa dal
Tribunale di Udine in data 28/12/09
Visti gli atti la ordinanza ed il ricorso
Udita la relazione svolta in udienza dal consigliere Santi Gazzara
Udito il pubblico ministero in persona del sostituto Procuratore Generale della
Repubblica, dott. Giuseppe Volpe, il quale ha concluso per il rigetto
Udito il difensore del ricorrente, avv. Luca Simonetti, in sostituzione
dell'avv. Pina Rifiorati il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso
osserva
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Udine, chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di riesame,
presentata dalla difesa di Mardero Ezio, nei cui confronti era stato eseguito il
sequestro di una rampa di accesso di superficie pari a circa 48 mq, realizzata
con rifiuti, sita sul mappale 27, fl. 727, del Comune di Gemona del Friuli, con
ordinanza dei 28/12/09, ha formulato pronuncia di rigetto.
Il sequestro probatorio era stato convalidato dal p.m. sussistendo il fumus
del reato di cui all'art. 256, co. 1, left. a), d.Lvo 152/06, ed essendovi la
necessità di mantenere il vincolo sul corpo del reato in vista della
acquisizione di elementi probatori utili alle indagini.
Propone ricorso per cassazione l'indagato a mezzo del proprio difensore, con i
seguenti motivi: -nullità del verbale di sequestro, del verbale di
identificazione ed elezione di domicilio e nomina di difensore, nonché del
provvedimento di convalida del predetto sequestro, reso dalla Procura della
Repubblica del Tribunale di Tolmezzo, in quanto le operazioni e gli atti sono
stati compiuti da personale privo della qualifica di polizia giudiziaria:
infatti gli ufficiali procedenti risultano dipendenti della Regione Friuli
Venezia Giulia ed appartenenti al Corpo Forestale Regionale, Corpo non
annoverato tra quelli previsti dall'art. 57 c.p.p.;
- eccezione incidentale di non manifesta infondatezza, con contestuale
sospensione del giudizio e trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale,
giusto art. 23, L. 87/53, dell'art. 8 della legge regionale n. 10 del 17/4/03,
per violazione dell'art. 57 c.p.p., nonché dell'art. 117, co. 2, left. h) e 1)
Costituzione, e dell'art. 4 dello Statuto della Regione Friuli Venezia Giulia,
approvato con legge cost. del 31 /1 /63.
RILEVATO IN DIRITTO
Il ricorso è privo di fondamento è va rigettato.
La ordinanza impugnata è sorretta da logica e corretta motivazione.
Il Tribunale, nel ritenere non meritevole di accoglimento la eccezione in questa
sede ribadita col primo motivo di ricorso, rileva, a giusta ragione, che nella
Regione Friuli Venezia Giulia il Corpo Forestale è solo quello regionale, ai
sensi della legge costituzionale 1/1963 e del d.P.R. 1116/65, di tal chè assai
poco pertinente è il precedente citato dalla difesa (Corte Cost. 13 — 21/10/03,
n. 113 ), visto che detta pronuncia, nell'annullare analoga previsione della
Regione Lombardia si è occupata unicamente del problema se una legge regionale
possa o meno attribuire la qualifica di ufficiali e agenti di p.g. e non della
circostanza, qui, invece, rilevante, se, indipendentemente da quanto indicato
nella legislazione regionale, i membri del Corpo Forestale del F.V.G. siano
ufficiali di p.g. in quanto omologhi, sul territorio regionale, del Corpo
Forestale dello Stato.
Si osserva che I'art. 57 co. 2 left. b) c.p.p. non consente una indiscriminata
attribuzione della qualifica di agenti di polizia giudiziaria a tutti gli
addetti ai servizi forestali, a prescindere dal grado di cui ciascuno è
titolare.
Al contrario, premesso che è documentalmente provato che il sequestro nella
specie fu eseguito dai Marescialli Fabio e Tosolini del Corpo Forestale
regionale, deve rilevarsi che tale figura rientra nella previsione del co. 1,
left. b) del citato art. 57, che annovera tra gli ufficiali di polizia
giudiziaria i sottoufficiali ai quali l'ordinamento delle rispettive
amministrazioni riconosce tale qualità; riconoscimento che ha la sua fonte
originaria nel d.Lvo n. 804/48, recante una normativa che, seppur abrogata, è
stata sul punto ripresa e confermata da successive disposizioni di legge.
Infatti, la L. 6/2/04, n. 36, nel regolare il nuovo ordinamento del Corpo
Forestale dello Stato, all'art. 1, n. 2 dispone che il Corpo forestale dello
Stato svolge attività di polizia giudiziaria e vigila sul rispetto della
normativa nazionale e internazionale, concernente la salvaguardia delle risorse
ambientali, forestali, paesaggistiche e la tutela del patrimonio naturalistico
nazionale, prevenendo e reprimendo i reati connessi; di poi, all'art. 4 n.10,
dispone, altresì, che "Restano ferme le competenze attribuite in materia di
Corpo forestale alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di
Trento e di Bolzano dagli statuti speciali e dalle relative norme di
attuazione".
A giusta ragione, pertanto, il Tribunale ha affermato che gli agenti del Corpo
forestale regionale del Friuli Venezia Giulia sono ufficiali di polizia
giudiziaria, in quanto omologhi, sul territorio della Regione, del Corpo
forestale dello Stato.
Va, quindi, rigettata la censura mossa col primo motivo di impugnazione e
ritenuta irrilevante e manifestamente infondata la eccezione subordinata, con
cui la difesa ha sollevato questione di costituzionalità.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma in data 29/4/2010.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA il 9 GIU. 2010
Vedi
altre:
SENTENZE PER ESTESO
Ritorna alle
MASSIME della sentenza - Approfondisci
con altre massime:
GIURISPRUDENZA -
Ricerca in:
LEGISLAZIONE
- Ricerca
in:
DOTTRINA
www.AmbienteDiritto.it
AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata
registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562