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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 09/06/2010 (Ud. 13/04/2010), Sentenza n. 22005
RIFIUTI - Reflui zootecnici tracimati e confluiti in acque superficiali -
Attività di gestione di rifiuti non autorizzata - Disciplina sui rifiuti -
Applicazione - Reflui zootecnici - Esclusione dalla disciplina sui rifiuti -
Presupposti - Artt.185, 192 c.1 e 256 D. L.vo n. 152/2006. I reflui
zootecnici restano esclusi dalla disciplina sui rifiuti, a sensi 185 c.1 sub e
D. L. vo n. 152/2006 solo se utilizzati nella attività agricola (tale uso, nella
specie, è da escludersi per la circostanza non messa in discussione nei motivi
di ricorso che i reflui sono tracimati e confluiti in acque superficiali con
violazione dell'espresso divieto di abbandono contenuto nell'art.192 c.1 e
sanzionato dal successivo art.256 D. L.vo n. 152/2006. Inoltre, nel caso in cui
i rifiuti fossero stati in esubero rispetto alle necessità del fondo, avrebbe
dovuto stoccarli in attesa del loro spandimento sul suolo (o affidarli per lo
smaltimento ad una impresa specializzata ed autorizzata) e non disfarsene
convogliandoli nelle acque). Infine, non è idonea ad escludere l'elemento
psicologico del reato la tesi prospettata dal ricorrente (tra l'altro priva
della necessaria concretezza e di elementi che la rendano credibile) secondo il
quale la condotta per cui è processo è addebitabile ad un suo dipendente. Anche
in questa evenienza, il ricorrente risponde della contravvenzione per culpa
vigilando, cioè, per non avere dato le necessarie direttive al suo collaboratore
ed avere controllato che venissero eseguite. (conferma sentenza n. 62/2007
TRIBUNALE di AOSTA, del 12/10/2007) Pres. Onorato, Est. Squassoni, Ric. Marcoz.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 09/06/2010 (Ud. 13/04/2010), Sentenza
n. 22005
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UDIENZA del 13/04/20010
SENTENZA N. 698
REG. GENERALE N. 11857/2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill. mi Signori:
- dott. PIERLUIGI ONORATO
Presidente
- dott. ALFREDO TERES
Consigliere
- dott. CLAUDIA SQUASSONI
Rel. Consigliere
- dott. GUICLA IMMACOLATA MULLIRI
Consigliere
- dott. GIULIO SARNO
Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso proposto da:
1) MARCOZ ENZO N. IL 00/00/0000
- avverso la sentenza n. 62/2007 TRIBUNALE di AOSTA, del 12/10/2007 visti gli
atti, la sentenza e il ricorso
- udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/04/2010 la relazione fatta dal Consigliere
Dott. CLAUDIA SQUASSONI.
- Udito il Procuratore Generale in
persona del Dott. Montagne Alfredo che ha concluso per l'inammissibilità del
ricorso;
Udito il difensore Avv. Boli Massimo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza 12 ottobre 2007, il Tribunale di Aosta ha ritenuto Marcoz Enzo
responsabile del reato previsto dall'art 256 c.2 DLvo 152/2006 (per avere
abbandonato, quale legale rappresentante dell'omonima ditta individuale e senza
la prescritta autorizzazione, rifiuti zootecnici immettendoli nelle acque di un
canale) e lo ha condannato alla pena di giustizia. Per giungere a tale
conclusione, il Tribunale ha escluso che il materiale potesse essere utilizzato
per la concimazione del terreno e che la attività per cui è processo potesse
essere stata posta in essere da soggetti diversi dallo attuale imputato. Costui
ha proposto ricorso per Cassazione deducendo difetto di motivazione e violazione
di legge rilevando:
- che i testi escussi hanno riferito che il materiale era riutilizzato nella
filiera dell'attività agricola;
- che è stato condannato a titolo di responsabilità oggettiva non essendo stato
identificato l'autore materiale della condotta.
Le deduzioni non sono meritevoli di accoglimento.
Deve puntualizzarsi, anche se la problematica non è espressamente introdotta nei
motivi di ricorso, che è stata correttamente contestata (per il reato accertato
in data 8 settembre 2006 sotto la vigenza del D.L.vo n.152/2006 ) la violazione
alla disciplina sui rifiuti in quanto l'ambito di applicazione di quella sullo
inquinamento delle acque è ristretta agli scarichi diretti tramite condotta o,
comunque, canalizzazione stabile; in tale senso, si era espressa la
giurisprudenza di legittimità (utilizzando i criteri elaborati durante la
abrogata normativa) anche prima della modifica dell'art. 185 D. L.vo n. 4/2008.
Tanto premesso, si rileva come i reflui zootecnici restano esclusi dalla
disciplina sui rifiuti, a sensi 185 c.1 sub e D.L.vo n.152/2006 solo se
utilizzati nella attività agricola; tale uso, nella ipotesi concreta, è da
escludersi per la circostanza (non messa in discussione nei motivi di ricorso)
che i reflui sono tracimati e confluiti in acque superficiali con violazione
dell'espresso divieto di abbandono contenuto nell'art.192 c.1 e sanzionato dal
successivo art.256 D. L.vo citato.
L'imputato, nel caso in cui i rifiuti fossero stati in esubero rispetto alle
necessità del fondo, avrebbe dovuto stoccarli in attesa del loro spandimento sul
suolo (o affidarli per lo smaltimento ad una impresa specializzata ed
autorizzata) e non disfarsene convogliandoli nelle acque.
Non è idonea ad escludere l'elemento psicologico del reato la tesi prospettata
dal ricorrente (tra l'altro priva della necessaria concretezza e di elementi che
la rendano credibile) secondo il quale la condotta per cui è processo è
addebitabile ad un suo dipendente; anche in questa evenienza, il Marcoz deve
rispondere della contravvenzione per culpa vigilando, cioè, per non avere dato
le necessarie direttive al suo collaboratore ed avere controllato che venissero
eseguite.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Roma, 13 aprile 2010
DEPOSITATA IN CANCELLERIA il 9 GIU. 2010
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