AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 09/06/2010 (Ud. 13/04/2010), Sentenza n. 22013
RIFIUTI - Rottami ferrosi - Disciplina applicabile - Art. 183 c.1 lett.u
D.L.vo n.152/2006 attualmente modificato dal D.L.vo n.4/2008. Con le
modifiche introdotte all’art. 183 c.1 lett.u D.L.vo n.152/2006 con il D.L.vo
n.4/2008, i materiali ferrosi rientrano nel campo della disciplina sui rifiuti
salvo che gli stessi provengano da un centro autorizzato di gestione e di
trattamento dei rifiuti, presentino caratteristiche rispondenti a quelle
elencate dai Decreti Ministeriali per il recupero agevolato dei rifiuti
assumendo, in tale caso, la qualifica di materia prima secondaria. (conferma
sentenza n. 900/2008 TRIBUNALE di PADOVA, del 24/02/2009) Pres. Onorato, Est.
Squassoni, Ric. Dainese. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 09/06/2010 (Ud.
13/04/2010), Sentenza n. 22013
DRITTO PROCESSUALE PENALE - Decreto penale - Mancata revoca espressa
conseguente alla opposizione - Nullità del procedimento - Esclusione -
Violazione dell'art.464 c.3 cpp - Nullità per il principio di tassatività ex
art.177 cpp. - Esclusione. La mancata revoca espressa del decreto penale,
prima di procedere al giudizio conseguente alla opposizione, non è causa di
nullità del procedimento in quanto la revoca è un antecedente indefettibile del
giudizio e si verifica ope legis, per il solo fatto della sua
celebrazione, e non ope iudicis (Cass. Sez.5 sentenza 38966/2005).
Inoltre, per la violazione dell'art.464 c.3 cpp, non è prevista una sanzione
processuale per cui non è ravvisabile alcuna nullità per il principio di
tassatività enucleato dall'art.177 cpp. (conferma sentenza n. 900/2008 TRIBUNALE
di PADOVA, del 24/02/2009) Pres. Onorato, Est. Squassoni, Ric. Dainese. CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 09/06/2010 (Ud. 13/04/2010), Sentenza n. 22013
www.AmbienteDiritto.it©
UDIENZA del 13.04.2010
SENTENZA N. 709
REG. GENERALE N. 35312/2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PIERLUIGI ONORATO
Presidente -
Dott. ALFREDO TERESI
Consigliere -
Dott. CLAUDIA SQUASSONI
Rel. Consigliere -
Dott. GUICLA IMMACOLATA MULLIRI
Consigliere -
Dott. GIULIO SARNO
Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso proposto da:
1) DAINESE GIANFRANCO N. IL 00/00/0000
2) DAINESE ROBERTO N. IL 00/00/0000
- avverso la sentenza n. 900/2008 TRIBUNALE di PADOVA, del 24/02/2009
- visti gli atti, la sentenza e il ricorso
- udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/04/2010 la relazione fatta dal Consigliere
Dott. CLAUDIA SQUASSONI
- Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Montagna Alfredo che ha
concluso per l'annullamento con rinvio in punto di pena. Rigetto nel resto.
Udito, per la parte civile, l'Avv. Della Cera Roberto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza 24 febbraio 2009, il Tribunale di Padova ha ritenuto Dainese
Gianfranco e Dainese Roberto responsabili del reato previsto dall'art.256 c.2
lett.a, c.4 D.L.vo n.152/2007 (per avere, quali legali rappresentanti di una
ditta, omesso di osservare le prescrizioni della autorizzazione per la messa in
riserva e recupero dei rifiuti speciali) e ha condannato ciascuno alla pena di
euro cinquemila di ammenda.
A sostegno della conclusione, il Giudice ha rilevato come, dalla deposizione di
un teste e dalla documentazione fotografica, risultasse che vi erano due cumuli
di rottami ferrosi frammisti a materie prime secondarie e la situazione rendeva
impossibile la verifica della allocazione del materiale nelle aree prestabilite
e la individuazione dei siti destinati ai rifiuti in arrivo, allo stoccaggio,
alla messa in riserva.
Per l'annullamento della sentenza, gli imputati hanno proposto ricorso per
Cassazione deducendo difetto di motivazione e violazione di legge, in
particolare, rilevando:
- che la procedura presenta una abnormità per non essere stato revocato il
decreto penale di condanna;
- che il teste ha riferito del sopralluogo del 7 marzo 2007 (data non inserita
nel capo di imputazione) e, quindi, di una condotta diversa da quella contestata
ed il Pubblico Ministero non ha provveduto a sensi dell'art.517 cpp.: nelle
epoche indicate nel capo di imputazione non è stata accertata alcuna violazione
;
- che il Giudice non ha tenuto conto che il materiale ferrosi era stato
selezionato e, pertanto, doveva qualificarsi materia prima secondaria;
- che è immotivata la quantificazione della pena per la quale non è stata
effettuata la diminuente del c.4 dell'art.256 DLvo citato.
Le censure degli atti di ricorso non sono meritevoli di accoglimento. La mancata
revoca espressa del decreto penale, prima di procedere al giudizio conseguente
alla opposizione, non è causa di nullità del procedimento in quanto la revoca è
un antecedente indefettibile del giudizio e si verifica ope legis, per il
solo fatto della sua celebrazione, e non ope iudicis (ex plurimis:
Cass. Sez.5 sentenza 38966/2005). Inoltre, per la violazione dell'art.464 c.3
cpp, non è prevista una sanzione processuale per cui non è ravvisabile alcuna
nullità per il principio di tassatività enucleato dall'art.177 cpp.
Relativamente alla seconda censura, si osserva come il presente procedimento
origini da accertamenti dei funzionari dell'Arpav che hanno rilevato varie
irregolarità nella gestione dei rifiuti che non rispettava le prescrizioni
dell'atto autorizzatorio.
Nel capo di imputazione, il Pubblico Ministero aveva formulato l'accusa in modo
chiaro, preciso, puntuale che ben focalizzava la condotta antigiuridica della
quale gli imputati erano chiamati a rispondere.
Il rilievo che la contestazione faceva riferimento ai sopralluoghi del 8, 13, 14
aprile 2007 (e non a quello antecedente del 7 marzo 2007 in relazione al quale
ha riferito un teste al dibattimento) non ha impedito agli imputati di
comprendere l'addebito e di esplicare una completa e fattiva azione difensiva su
ogni elemento dell'accusa.
La circostanza, accessoria rispetto al nucleo della contestazione, che
l'accertamento del reato sia avvenuto anche in data 7 marzo 2007 è emersa in
esito ad una testimonianza assunta nel contraddittorio dibattimentale; la nuova
emergenza non ha posto gli imputati di fronte ad una contestazione" a sorpresa"
e non ha interferito negativamente sulla loro pregressa linea difensiva.
Il fatto ritenuto in sentenza non si è trasformato in modo radicale rispetto
allo originario contenuto dell'imputazione per cui per cui non è riscontrabile
alcuna violazione dell'art.521 cpp.
Nel merito, gli imputati non negano che l'autorizzazione imponesse loro di
collocare in aree distinte le materie prime secondarie ed i rifiuti, ma
sostengono che il materiale ferroso, in esito alla selezione, aveva perso la
qualifica di rifiuto.
La tesi difensiva non tiene conto che, secondo l'originario testo dell'art. 183
c.1 lett.u D.L.vo n.152/2006 (vigente all'epoca del commesso reato), i rotami
ferrosi erano considerati materie prime secondarie per attività di siderurgia
quando la loro utilizzazione fosse certa e fossero rispondenti a specifiche
Ceca, Aisi, Caef o altre specifiche nazionali o internazionali.
Attualmente, dopo le modifiche introdotte con il D.L.vo n.4/2008, i materiali
ferrosi rientrano nel campo della disciplina sui rifiuti salvo che gli stessi
provengano da un centro autorizzato di gestione e di trattamento dei rifiuti,
presentino caratteristiche rispondenti a quelle elencate dai Decreti
Ministeriali per il recupero agevolato dei rifiuti assumendo, in tale caso, la
qualifica di materia prima secondaria.
Nel caso in esame, manca la prova che i rottami ferrosi corrispondessero alle
caratteristiche su specificate.
Per quanto concerne la pena, la motivazione ( che fa generico riferimento ai
parametri indicati dall'art,133 cp) è sufficiente dal momento che il Giudice ha
optato per la sola ammenda inflitta in misura non afflittiva. Non era necessaria
l'indicazione della diminuzione di pena operata per il c.4 dell'art.256 DLvo
152/2006 perché il decremento non è lasciato alla discrezione del Giudice, ma
determinato dalla legge nella misura della metà; questo rilievo consente di
individuare la pena base fissata dal Tribunale pur in mancanza di una
precisazione in tale senso.
PQM
La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali.
Roma, 13 aprile 2010
DEPOSITATA IN CANCELLERIA il 9 GIU. 2010
Vedi
altre:
SENTENZE PER ESTESO
Ritorna alle
MASSIME della sentenza - Approfondisci
con altre massime:
GIURISPRUDENZA -
Ricerca in:
LEGISLAZIONE
- Ricerca
in:
DOTTRINA
www.AmbienteDiritto.it
AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata
registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562