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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006  - ISSN 1974-9562



CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 09/06/2010 (Ud. 13/04/2010), Sentenza n. 22013



RIFIUTI - Rottami ferrosi - Disciplina applicabile - Art. 183 c.1 lett.u D.L.vo n.152/2006 attualmente modificato dal D.L.vo n.4/2008. Con le modifiche introdotte all’art. 183 c.1 lett.u D.L.vo n.152/2006 con il D.L.vo n.4/2008, i materiali ferrosi rientrano nel campo della disciplina sui rifiuti salvo che gli stessi provengano da un centro autorizzato di gestione e di trattamento dei rifiuti, presentino caratteristiche rispondenti a quelle elencate dai Decreti Ministeriali per il recupero agevolato dei rifiuti assumendo, in tale caso, la qualifica di materia prima secondaria. (conferma sentenza n. 900/2008 TRIBUNALE di PADOVA, del 24/02/2009) Pres. Onorato, Est. Squassoni, Ric. Dainese. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 09/06/2010 (Ud. 13/04/2010), Sentenza n. 22013

DRITTO PROCESSUALE PENALE - Decreto penale - Mancata revoca espressa conseguente alla opposizione - Nullità del procedimento - Esclusione - Violazione dell'art.464 c.3 cpp - Nullità per il principio di tassatività ex art.177 cpp. - Esclusione. La mancata revoca espressa del decreto penale, prima di procedere al giudizio conseguente alla opposizione, non è causa di nullità del procedimento in quanto la revoca è un antecedente indefettibile del giudizio e si verifica ope legis, per il solo fatto della sua celebrazione, e non ope iudicis (Cass. Sez.5 sentenza 38966/2005). Inoltre, per la violazione dell'art.464 c.3 cpp, non è prevista una sanzione processuale per cui non è ravvisabile alcuna nullità per il principio di tassatività enucleato dall'art.177 cpp. (conferma sentenza n. 900/2008 TRIBUNALE di PADOVA, del 24/02/2009) Pres. Onorato, Est. Squassoni, Ric. Dainese. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 09/06/2010 (Ud. 13/04/2010), Sentenza n. 22013


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UDIENZA del 13.04.2010

SENTENZA N. 709

REG. GENERALE N. 35312/2009


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale



Composta dagli ill.mi Sigg.ri Magistrati:


Dott. PIERLUIGI ONORATO                              Presidente -
Dott. ALFREDO TERESI                                  Consigliere -
Dott. CLAUDIA SQUASSONI                            Rel. Consigliere -
Dott. GUICLA IMMACOLATA MULLIRI               Consigliere -
Dott. GIULIO SARNO                                       Consigliere -


ha pronunciato la seguente


SENTENZA


- sul ricorso proposto da:
1) DAINESE GIANFRANCO N. IL 00/00/0000
2) DAINESE ROBERTO N. IL 00/00/0000
- avverso la sentenza n. 900/2008 TRIBUNALE di PADOVA, del 24/02/2009
- visti gli atti, la sentenza e il ricorso
- udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/04/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CLAUDIA SQUASSONI
- Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Montagna Alfredo che ha concluso per l'annullamento con rinvio in punto di pena. Rigetto nel resto.
Udito, per la parte civile, l'Avv. Della Cera Roberto


MOTIVI DELLA DECISIONE


Con sentenza 24 febbraio 2009, il Tribunale di Padova ha ritenuto Dainese Gianfranco e Dainese Roberto responsabili del reato previsto dall'art.256 c.2 lett.a, c.4 D.L.vo n.152/2007 (per avere, quali legali rappresentanti di una ditta, omesso di osservare le prescrizioni della autorizzazione per la messa in riserva e recupero dei rifiuti speciali) e ha condannato ciascuno alla pena di euro cinquemila di ammenda.


A sostegno della conclusione, il Giudice ha rilevato come, dalla deposizione di un teste e dalla documentazione fotografica, risultasse che vi erano due cumuli di rottami ferrosi frammisti a materie prime secondarie e la situazione rendeva impossibile la verifica della allocazione del materiale nelle aree prestabilite e la individuazione dei siti destinati ai rifiuti in arrivo, allo stoccaggio, alla messa in riserva.


Per l'annullamento della sentenza, gli imputati hanno proposto ricorso per Cassazione deducendo difetto di motivazione e violazione di legge, in particolare, rilevando:
- che la procedura presenta una abnormità per non essere stato revocato il decreto penale di condanna;
- che il teste ha riferito del sopralluogo del 7 marzo 2007 (data non inserita nel capo di imputazione) e, quindi, di una condotta diversa da quella contestata ed il Pubblico Ministero non ha provveduto a sensi dell'art.517 cpp.: nelle epoche indicate nel capo di imputazione non è stata accertata alcuna violazione ;
- che il Giudice non ha tenuto conto che il materiale ferrosi era stato selezionato e, pertanto, doveva qualificarsi materia prima secondaria;
- che è immotivata la quantificazione della pena per la quale non è stata effettuata la diminuente del c.4 dell'art.256 DLvo citato.


Le censure degli atti di ricorso non sono meritevoli di accoglimento. La mancata revoca espressa del decreto penale, prima di procedere al giudizio conseguente alla opposizione, non è causa di nullità del procedimento in quanto la revoca è un antecedente indefettibile del giudizio e si verifica ope legis, per il solo fatto della sua celebrazione, e non ope iudicis (ex plurimis: Cass. Sez.5 sentenza 38966/2005). Inoltre, per la violazione dell'art.464 c.3 cpp, non è prevista una sanzione processuale per cui non è ravvisabile alcuna nullità per il principio di tassatività enucleato dall'art.177 cpp.


Relativamente alla seconda censura, si osserva come il presente procedimento origini da accertamenti dei funzionari dell'Arpav che hanno rilevato varie irregolarità nella gestione dei rifiuti che non rispettava le prescrizioni dell'atto autorizzatorio.


Nel capo di imputazione, il Pubblico Ministero aveva formulato l'accusa in modo chiaro, preciso, puntuale che ben focalizzava la condotta antigiuridica della quale gli imputati erano chiamati a rispondere.


Il rilievo che la contestazione faceva riferimento ai sopralluoghi del 8, 13, 14 aprile 2007 (e non a quello antecedente del 7 marzo 2007 in relazione al quale ha riferito un teste al dibattimento) non ha impedito agli imputati di comprendere l'addebito e di esplicare una completa e fattiva azione difensiva su ogni elemento dell'accusa.


La circostanza, accessoria rispetto al nucleo della contestazione, che l'accertamento del reato sia avvenuto anche in data 7 marzo 2007 è emersa in esito ad una testimonianza assunta nel contraddittorio dibattimentale; la nuova emergenza non ha posto gli imputati di fronte ad una contestazione" a sorpresa" e non ha interferito negativamente sulla loro pregressa linea difensiva.


Il fatto ritenuto in sentenza non si è trasformato in modo radicale rispetto allo originario contenuto dell'imputazione per cui per cui non è riscontrabile alcuna violazione dell'art.521 cpp.


Nel merito, gli imputati non negano che l'autorizzazione imponesse loro di collocare in aree distinte le materie prime secondarie ed i rifiuti, ma sostengono che il materiale ferroso, in esito alla selezione, aveva perso la qualifica di rifiuto.


La tesi difensiva non tiene conto che, secondo l'originario testo dell'art. 183 c.1 lett.u D.L.vo n.152/2006 (vigente all'epoca del commesso reato), i rotami ferrosi erano considerati materie prime secondarie per attività di siderurgia quando la loro utilizzazione fosse certa e fossero rispondenti a specifiche Ceca, Aisi, Caef o altre specifiche nazionali o internazionali.


Attualmente, dopo le modifiche introdotte con il D.L.vo n.4/2008, i materiali ferrosi rientrano nel campo della disciplina sui rifiuti salvo che gli stessi provengano da un centro autorizzato di gestione e di trattamento dei rifiuti, presentino caratteristiche rispondenti a quelle elencate dai Decreti Ministeriali per il recupero agevolato dei rifiuti assumendo, in tale caso, la qualifica di materia prima secondaria.


Nel caso in esame, manca la prova che i rottami ferrosi corrispondessero alle caratteristiche su specificate.


Per quanto concerne la pena, la motivazione ( che fa generico riferimento ai parametri indicati dall'art,133 cp) è sufficiente dal momento che il Giudice ha optato per la sola ammenda inflitta in misura non afflittiva. Non era necessaria l'indicazione della diminuzione di pena operata per il c.4 dell'art.256 DLvo 152/2006 perché il decremento non è lasciato alla discrezione del Giudice, ma determinato dalla legge nella misura della metà; questo rilievo consente di individuare la pena base fissata dal Tribunale pur in mancanza di una precisazione in tale senso.


PQM


La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

 

Roma, 13 aprile 2010

DEPOSITATA IN CANCELLERIA il  9 GIU. 2010



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