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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006  - ISSN 1974-9562



CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 09/06/2010 (Ud. 13/04/2010), Sentenza n. 22015



RIFIUTI - Rifiuti provenienti da lavorazioni aziendali - Eliminazione con l'interramento - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata - Fattispecie: paletti di sostegno delle viti in cemento e ferro - Art. 256, c. 2, d. lgs. n. 152/2006. Si configura il reato di cui all'art. 256, comma 2, d. lgs. n. 152/2006 per i materiali provenienti da lavorazioni aziendali non più reimpiegati nell'ambito del ciclo produttivo ed eliminati con l'interramento (che e' una forma di smaltimento o di abbandono e pertanto deve essere autorizzata). Nella specie, si trattava di un cospicuo quantitativo di paletti di sostegno delle viti, in cemento e ferro, non più idonei all'uso e, per questo, interrati in un'area di ampia estensione. (conferma, sentenza del Tribunale di Lecce in Campi Salentina del 21.05.2009) Pres. Onorato, Est. Teresi, Ric. Maci. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 09/06/2010 (Ud. 13/04/2010), Sentenza n. 22015


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UDIENZA del 13.04.2010

SENTENZA N. 710

REG. GENERALE N. 36562/2009


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale


Composta dagli ill.mi Signori:


dott. Pierluigi Onorato                                 Presidente
1. dott. Alfredo Teresi                                 Consigliere rel.
2. dott. Claudia Squassoni                          Consigliere
3. dott. Guida I. Mulliri                                Consigliere
4. dott. Giulio Sarno                                   Consigliere


ha pronunciato la seguente


SENTENZA


- sul ricorso proposto da Maci Angelo, nato a Cellino San Marco 00.00.0000, avverso la sentenza del Tribunale di Lecce in Campi Salentina in data 21.05.2009 che l'ha condannato alla pena di €. 2.000 d'ammenda per il reato di cui all'art. 256, comma 2, d. lgs. n. 152/2006;
- Visti gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso;
- Sentita in pubblica udienza la relazione del Consigliere doti Alfredo Teresi;
- Sentito il PM nella persona del PG dott. Alfredo Montagna, che ha chiesto il rigetto del ricorso;


osserva


Con sentenza 21.05.2009 il Tribunale di Lecce in Campi Salentina condannava Maci Angelo alla pena di €. 2.000 d'ammenda ritenendolo responsabile [quale amministratore delegato e gestore dell'azienda vinicola Li Veli s.p.a.] di avere depositato rifiuti non pericolosi [circa 100 paletti di cemento e ferro già usati come sostegno delle piante] in terreni coltivati a vigneto sotterrandoli mediante scavi in un'area di circa 200 mq.


In particolare, era stato accertato che l'interramento dei paletti era stato opera del Maci che aveva ammesso il fatto asserendo che intendeva evitare continui smottamenti del terreno verso la strada.


Pertanto, il Tribunale qualificava i materiali come rifiuti trattandosi di paletti in cemento e ferro non più utilizzabili per non essere idonei all'uso e destinati all'eliminazione con l'interramento che e' una forma di smaltimento o di abbandono e deve essere autorizzato.


Proponeva ricorso per cassazione l'imputato denunciando violazione di legge sulla configurabilità del reato perché i paletti, ancorché interrati, non potevano essere considerati inutilizzabili in assoluto potendo essere reimpiegati come suggerito dal consulente di parte e ciò, in concreto, era avvenuto sia per prevenire lo smottamento del terreno sia per aumentare l'efficienza vegetativa e produttiva del vigneto.


Chiedeva l'annullamento della sentenza.


Il ricorso è infondato perché censura con argomentazioni giuridiche palesemente erronee e in punto di fatto la decisione fondata, invece, su congrue argomentazioni esenti da vizi logico- giuridici, essendo stati esaminati gli elementi probatori emersi a carico dell'imputato e confutata ogni obiezione difensiva.


Corretta è la qualifica come rifiuti dei materiali interrati in un'area di ampia estensione, trattandosi di un cospicuo quantitativo di paletti di sostegno delle viti non più idonei all'uso e, quindi, di materiali provenienti da lavorazioni aziendali non più reimpiegati nell'ambito del ciclo produttivo, ma eliminati con l'interramento.


Pertanto lo smaltimento in modo incontrollato di tali materiali senza alcuna autorizzazione, integra il reato contestato.


Il rigetto del ricorso comporta l'onere delle spese del procedimento.


PQM


La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

 

Cosi deciso in Roma nella pubblica udienza del 13.04.2010.


DEPOSITATA IN CANCELLERIA il  28 MAG. 2010



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