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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 09/06/2010 (Ud. 13/04/2010), Sentenza n. 22015
RIFIUTI - Rifiuti provenienti da lavorazioni aziendali - Eliminazione con
l'interramento - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata - Fattispecie:
paletti di sostegno delle viti in cemento e ferro - Art. 256, c. 2, d. lgs. n.
152/2006. Si configura il reato di cui all'art. 256, comma 2, d. lgs. n.
152/2006 per i materiali provenienti da lavorazioni aziendali non più
reimpiegati nell'ambito del ciclo produttivo ed eliminati con l'interramento
(che e' una forma di smaltimento o di abbandono e pertanto deve essere
autorizzata). Nella specie, si trattava di un cospicuo quantitativo di paletti
di sostegno delle viti, in cemento e ferro, non più idonei all'uso e, per
questo, interrati in un'area di ampia estensione. (conferma, sentenza del
Tribunale di Lecce in Campi Salentina del 21.05.2009) Pres. Onorato, Est. Teresi,
Ric. Maci. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 09/06/2010 (Ud. 13/04/2010),
Sentenza n. 22015
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UDIENZA del 13.04.2010
SENTENZA N. 710
REG. GENERALE N. 36562/2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli ill.mi Signori:
dott. Pierluigi Onorato
Presidente
1. dott. Alfredo Teresi
Consigliere rel.
2. dott. Claudia Squassoni
Consigliere
3. dott. Guida I. Mulliri
Consigliere
4. dott. Giulio Sarno
Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso proposto da Maci Angelo, nato a Cellino San Marco 00.00.0000,
avverso la sentenza del Tribunale di Lecce in Campi Salentina in data 21.05.2009
che l'ha condannato alla pena di €. 2.000 d'ammenda per il reato di cui all'art.
256, comma 2, d. lgs. n. 152/2006;
- Visti gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso;
- Sentita in pubblica udienza la relazione del Consigliere doti Alfredo Teresi;
- Sentito il PM nella persona del PG dott. Alfredo Montagna, che ha chiesto il
rigetto del ricorso;
osserva
Con sentenza 21.05.2009 il Tribunale di Lecce in Campi Salentina condannava Maci
Angelo alla pena di €. 2.000 d'ammenda ritenendolo responsabile [quale
amministratore delegato e gestore dell'azienda vinicola Li Veli s.p.a.] di avere
depositato rifiuti non pericolosi [circa 100 paletti di cemento e ferro già
usati come sostegno delle piante] in terreni coltivati a vigneto sotterrandoli
mediante scavi in un'area di circa 200 mq.
In particolare, era stato accertato che l'interramento dei paletti era stato
opera del Maci che aveva ammesso il fatto asserendo che intendeva evitare
continui smottamenti del terreno verso la strada.
Pertanto, il Tribunale qualificava i materiali come rifiuti trattandosi di
paletti in cemento e ferro non più utilizzabili per non essere idonei all'uso e
destinati all'eliminazione con l'interramento che e' una forma di smaltimento o
di abbandono e deve essere autorizzato.
Proponeva ricorso per cassazione l'imputato denunciando violazione di legge
sulla configurabilità del reato perché i paletti, ancorché interrati, non
potevano essere considerati inutilizzabili in assoluto potendo essere
reimpiegati come suggerito dal consulente di parte e ciò, in concreto, era
avvenuto sia per prevenire lo smottamento del terreno sia per aumentare
l'efficienza vegetativa e produttiva del vigneto.
Chiedeva l'annullamento della sentenza.
Il ricorso è infondato perché censura con argomentazioni giuridiche palesemente
erronee e in punto di fatto la decisione fondata, invece, su congrue
argomentazioni esenti da vizi logico- giuridici, essendo stati esaminati gli
elementi probatori emersi a carico dell'imputato e confutata ogni obiezione
difensiva.
Corretta è la qualifica come rifiuti dei materiali interrati in un'area di ampia
estensione, trattandosi di un cospicuo quantitativo di paletti di sostegno delle
viti non più idonei all'uso e, quindi, di materiali provenienti da lavorazioni
aziendali non più reimpiegati nell'ambito del ciclo produttivo, ma eliminati con
l'interramento.
Pertanto lo smaltimento in modo incontrollato di tali materiali senza alcuna
autorizzazione, integra il reato contestato.
Il rigetto del ricorso comporta l'onere delle spese del procedimento.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento.
Cosi deciso in Roma nella pubblica udienza del 13.04.2010.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA il 28 MAG. 2010
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