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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 09/06/2010 (Cc. 13/04/2010), Sentenza n. 22021
RIFIUTI - Gestione dei rifiuti sanitari - Acque di emodialisi - Rifiuti
pericolosi a rischio infettivo - Configurabilità - DPR 15 luglio 2003, n.254 -
L. n.179/2002 - Art. 256 C. 6, D. L.vo n. 152/06. Ai sensi del DPR 15 luglio
2003, n.254 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari
a norma dell’articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179) tutt’ora in vigore
come si rileva tra l’altro anche dal richiamo che ad esso viene fatto dall’art.
256 Co. 6 del D.L.vo n. 152/06, le acque di emodialisi sono da considerarsi
rifiuti pericolosi a rischio infettivo. (annulla con rinvio ordinanza n.
6015/2009 TRIB. LIBERTA' di NAPOLI, del 30/09/2009), Pres. Onorato Est. Sarno
Ric. PM in proc. Pesce ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III,
09/06/2010 (Cc. 13/04/2010), Sentenza n. 22021
DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Ordinanze in materia cautelare - Esaurite le
impugnazioni di legge - Riproposizione - Esclusione - Efficacia preclusiva "endoprocessuale"
- Fattispecie: art. 125 cpp in relazione agli artt. 640 cpv c.p., 184 d.L. vo
152/06, 2 d.p.r. 254/03. Le ordinanze in materia cautelare, quando siano
esaurite le impugnazioni previste dalla legge, hanno efficacia preclusiva "endoprocessuale"
riguardo alle questioni esplicitamente o implicitamente dedotte, con la
conseguenza che una stessa questione, di fatto o di diritto, una volta decisa,
non può essere riproposta, neppure adducendo argomenti diversi da quelli già
presi in esame. (Cass. Sentenza n. 14535 del 19/12/2006). (annulla con rinvio
ordinanza n. 6015/2009 TRIB. LIBERTA' di NAPOLI, del 30/09/2009), Pres. Onorato
Est. Sarno Ric. PM in proc. Pesce ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.
III, 09/06/2010 (Cc. 13/04/2010), Sentenza n. 22021
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UDIENZA del 13.04.2010
SENTENZA N. 573
REG. GENERALE N. 41062/2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PIERLUIGI ONORATO
Presidente
Dott. ALFREDO TERESI
Consigliere
Dott. CLAUDIA SQUASSONI
Consigliere
Dott. GUICLA IMMACOLATA MULLIRI
Consigliere
Dott. GIULIO SARNO Rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PMT PRESSO TRIBUNALE DI NAPOLI nei confronti di:
1) PESCE VINCENZO N. IL 00/00/0000 * C/
2) MIGLIOZZI CAROLINA N. IL 00/00/0000 * C/
- avverso l'ordinanza n. 6015/2009 TRIB. LIBERTA' di NAPOLI, del 30/09/2009
- sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott . GIULIO SARNO;
- sentite le conclusioni del PG Dott. Montagna Alfredo che ha concluso per
l'annullamento con rinvio.
Il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Napoli, premesso che:
- nell'ambito di indagini riguardanti la gestione da parte della società Aragona
servizi di cui Pesce era rappresentante legale, di differenti tipologie di
rifiuto, erano emerse una serie di condotte illecite consistenti, tra l'altro,
nella raccolta e nel trasporto di fanghi di fosse settiche in assenza del
prescritto FIR e successivo abbandono incontrollato di essi sul terreno ovvero,
previa diluizione con acqua, mediante emissione non autorizzata in condotte
fognarie; nella raccolta e nel trasporto senza autorizzazioni di fanghi termali
esausti e nella successiva attribuzione nei FIR e negli allegati certificati di
analisi di un codice CER falso in modo da poter conferire tali rifiuti anche
presso impianti non autorizzati; nella raccolta e trasporto di rifiuti
pericolosi di acque da emodialisi senza alcuna autorizzazione, con successiva
attribuzione di un codice CER per una tipologia di rifiuto non pericoloso e ciò
al fine di assicurare un successivo smaltimento anche in impianti non
autorizzati a trattare il rifiuto realmente gestito;
- i produttori di rifiuti che si avvalevano del servizio dell'Aragona erano
esercizi commerciali, stabilimenti termali e la ASL NA 2;
- nell'ambito della suddetta indagine erano stati ipotizzati i delitti di cui
agli articoli 416 c.p., 260 D. L.vo n.152/06, nonché 640 cpv e la
contravvenzione di cui all'articolo 258 D. L.vo n.152/06 con riferimento alla
formazione di FIR recanti indicazioni mendaci per il trasporto e lo smaltimento
delle acque di emodialisi;
- per tali reati i ricorrenti
risultano attinti unitamente ad altri indagati da misura cautelare degli arresti
domiciliari confermata dal tribunale del riesame;
- successivamente, tuttavia, lo stesso tribunale del riesame, pronunciandosi sul
decreto di sequestro preventivo, annullava quest'ultimo per le fattispecie
relative alla truffa ai danni dello Stato ed alla falsa compilazione del FIR
ritenendo tra l'altro che le acque di emodialisi non potessero essere annoverate
tra i rifiuti pericolosi;
- avverso tale ultimo provvedimento pende ricorso per cassazione;
- successivamente, il tribunale di Napoli, pronunciandosi sull'appello proposto
nell'interesse di Pesce e Migliozzi i quali avevano vista rigettata la richiesta
di revoca e/o di sostituzione delle misure cautelaci in atto nei loro confronti,
annullava l'ordinanza emessa dal gip del tribunale di Napoli limitatamente al
capo concernente il reato di cui all'art. 640 cpv cp sostituendo per l'effetto
la misura in atto con quella dell'obbligo di presentazione alla PG;
- propone ricorso per cassazione avverso la predetta ordinanza deducendo la
violazione dell'articolo 125 cpp in relazione agli articoli 640 cpv c.p., 184
dLvo 152/06, 2 d.p.r. 254/03. Sostiene al riguardo il procuratore ricorrente che
il giudice del riesame abbia in primo luogo violato il principio del giudicato
cautelare non essendo intervenuto per stessa ammissione del tribunale un
novum fattuale o probatorio rispetto alla pronuncia del riesame in tema di
libertà personale. Inoltre ritiene sussistere violazione di legge avendo il
tribunale stesso escluso la sussistenza del reato di cui all'articolo 640
capoverso c.p. erroneamente affermando che le acque di emodialisi non potessero
essere annoverate nella categoria dei rifiuti pericolosi.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato e di conseguenza deve essere annullata con rinvio
l'ordinanza impugnata per le ragioni di seguito indicate.
E' anzitutto vero che il tribunale, qualora in sede di riesame abbia ritenuto
sussistente il fumus di uno dei reati alla base di una misura custodiale,
nel pronunciarsi sull'appello a seguito di rigetto dell'istanza di revoca o
sostituzione della misura in atto, possa mutare l'avviso sulla permanenza del
fumus solo in presenza di nuovi elementi sopravvenuti o comunque non
esaminati nella precedente occasione.
Il tribunale di Napoli, nell'ordinanza impugnata, ha correttamente applicato il
principio per il reato associativo e per altri reati contestati.
Ha ritenuto invece di dover mutare orientamento - rispetto a quello inizialmente
assunto dal riesame - limitatamente al reato di truffa aggravata limitandosi
sostanzialmente a valorizzare in motivazione il diverso orientamento espresso
dal medesimo tribunale chiamato a pronunciarsi sul provvedimento di sequestro.
Ora si impongono in proposito alcune considerazioni.
Le Sezioni Unite della Corte hanno da tempo affermato il principio secondo cui
le ordinanze in materia cautelare, quando siano esaurite le impugnazioni
previste dalla legge, hanno efficacia preclusiva "endoprocessuale" riguardo alle
questioni esplicitamente o implicitamente dedotte, con la conseguenza che una
stessa questione, di fatto o di diritto, una volta decisa, non può essere
riproposta, neppure adducendo argomenti diversi da quelli già presi in esame.
(Sentenza n. 14535 del 19/12/2006 Rv. 235908).
Ne discende che evidentemente la sola pronuncia difforme del tribunale in sede
di riesame del decreto di sequestro non poteva di per se stessa valere a
superare il precedente decisum, fatta salva, ovviamente, l'ipotesi in cui
l'esclusione del fumus fosse stata in realtà determinata dalla
sopravvenienza di nuovi elementi di valutazione.
In questo caso il tribunale avrebbe avuto l'onere tuttavia di indicare
specificamente gli elementi nuovi sulla base dei quali andava superato il
precedente decisum.
Il che, nulla essendo chiarito in proposito nella motivazione, andrà in via
preliminare accertato in sede di rinvio.
Nel merito della questione occorre anzitutto rilevare che la fattispecie
dell'art. 640 cpv cod. pen. si articola su una serie di violazioni e non è
quindi limitata alla gestione delle acque di emodialisi.
In ogni caso per quanto riguarda queste ultime è effettivamente errata
l'affermazione del tribunale secondo cui le acque dialitiche non possono essere
ritenute rifiuti pericolosi non provenendo da reparti di malattie infettive o
situazioni simili.
Per risolvere la questione è al DPR 15 luglio 2003, n.254 (Regolamento recante
disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della
legge 31 luglio 2002, n. 179), che occorre evidentemente avere riguardo, tuttora
in vigore come si rileva tra l'altro anche dal richiamo che ad esso viene fatto
dall'art. 256 co. 6 del DLvo 152/06,
L'art. 1 comma 5 distingue a proposito dei rifiuti sanitari quelli:
a) non pericolosi;
b) assimilati ai rifiuti urbani;
e) pericolosi non a rischio infettivo;
d) pericolosi a rischio infettivo;
ecc.
Il successivo art. 2 comma 1 lett. d) definisce rifiuti sanitari pericolosi a
rischio infettivo "i seguenti rifiuti sanitari individuati dalle voci 18.01.03 e
18.02.02 nell'allegato A della citata direttiva in data 9 aprile 2002:
1) tutti i rifiuti che provengono da ambienti di isolamento infettivo nei quali
sussiste un rischio di trasmissione biologica aerea, nonche' da ambienti ove
soggiornano pazienti in isolamento infettivo affetti da patologie causate da
agenti biologici di gruppo 4, di cui all'allegato XI del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;
2) i rifiuti elencati a titolo esemplificativo nell'allegato I del presente
regolamento che presentano almeno una delle seguenti caratteristiche:
2a) provengano da ambienti di isolamento infettivo e siano venuti a contatto con
qualsiasi liquido biologico secreto od escreto dei pazienti isolati;
'b) siano contaminati da:
2b1) sangue o altri liquidi biologici che contengono sangue in quantita' tale da
renderlo visibile;
Ora non vi è dubbio che anche il liquido in questione possa rientrare nel novero
dei rifiuti pericolosi essendo l'elencazione di cui all'allegato 1 meramente
esemplificativa.
Ed appare sufficiente al riguardo la presenza delle condizioni indicate al punto
2b1) potendo rilevare la contaminazione anche in via autonoma come si rileva
dall'espressione "almeno una delle seguenti caratteristiche" del punto 2), a
prescindere, cioè, dalla contestuale ricorrenza delle condizioni indicate al
punto 2 a) che attengono, invece, alla provenienza del rifiuto.
E poiché il punto 2b1) prevede che la presenza di sangue sia da sola sufficiente
a fare rientrare il liquido in questione tra i rifiuti sanitari pericolosi a
rischio infettivo, si deve necessariamente concludere che, ove il liquido stesso
sia contaminato da sangue esso, come afferma il PM ricorrente, costituisca
senz'altro rifiuto pericoloso a rischio infettivo.
Appare peraltro ovvio che l'accertamento in concreto sul punto, atteso il
carattere fattuale, non possa che essere devoluto anch'esso al giudice del
rinvio.
L'ordinanza deve essere pertanto annullata con rinvio onde consentire l'esame
della questione dedotta alla luce dei principi citati.
PQM
La Corte Suprema di Cassazione
Annulla l'ordinanza impugnata nei confronti di Pesce Vincenzo e Migliozzi
Carolina limitatamente alla attenuazione della misura cautelare per il reato di
truffa con rinvio al tribunale di Napoli.
Così deciso in Roma il 13.4.2010
DEPOSITATA IN CANCELLERIA il 9 GIU. 2010
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