AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 09/06/2010 (Cc. 29/04/2010), Sentenza n. 22026
RIFIUTI - Trasporto di rifiuti non autorizzato - Confisca e richiesta di
restituzione del mezzo - Terzo proprietario del mezzo ed estraneo alla
commissione del reato - Dimostrazione della buona - Art. 256 D. Lgs n. 152/2006.
In materia di rifiuti, in caso di trasporto non autorizzato, il terzo
proprietario del mezzo adoperato per il trasporto, estraneo alla commissione del
reato, per evitare la confisca ed ottenere la restituzione del mezzo deve
provare la sua buona fede, ovvero di non essere stato a conoscenza dell'uso
illecito o che tale uso non era collegabile ad un proprio comportamento
negligente. (Cass. sez. III, 2/07/2008 n. 26529, Torre; conf. Cass. sez. III,
12/12/2008 n. 46012, Castellano; Cass. sez. III, 3/08/2004 n. 33281, Datola).
Incombe, quindi, sul terzo proprietario, che chiede la restituzione del bene, la
dimostrazione rigorosa del presupposto della sua buona fede, che giustifica la
mancata confisca. (conferma ordinanza in data 19.10.2009 del Tribunale di
Macerata) Pres. Onorato, Est. Lombardi, Ric. Grisetti. CORTE DI CASSAZIONE
PENALE, Sez. III, 09/06/2010 (Cc. 29/04/2010), Sentenza n. 22026
www.AmbienteDiritto.it©
UDIENZA del 29/04/20010
SENTENZA N. 687
REG. GENERALE N. 501/2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli ill.mi Signori:
Presidente
Dott. Pierluigi Onorato
Consigliere
Dott. Alfredo Teresi
Alfredo Maria Lombardi
Luigi Marini
Santi Gazzara
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
- Sul ricorso proposto dall'Avv. Antonio Piccolo, difensore di fiducia di
Grisetti Gioi, n. a Cesena il 21.6.1984, avverso l'ordinanza in data 19.10.2009
del Tribunale di Macerata, con la quale è stato rigettato l'appello avverso il
diniego di restituzione di un automezzo.
- Udita la relazione fatta dal
Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
- Visti gli atti, la ordinanza denunziata ed il ricorso;
- Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale dott. Giuseppe Volpe,
che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO
Con la impugnata ordinanza il Tribunale di Macerata ha rigettato l'appello
proposto da Grisetti Gioi avverso il provvedimento del G.I.P. del medesimo
Tribunale in data 3.9.2009, che aveva respinto la richiesta di revoca del
sequestro di un automezzo; sequestro disposto in relazione al reato di cui
all'art. 256 del D. Lgs n. 152/2006.
Il Tribunale della libertà ha osservato che risulta incontestabile il fumus
del reato oggetto di indagine, in quanto l'indagato, Marigliano Raffaele, è
stato sorpreso alla guida dell'autocarro mentre trasportava rifiuti speciali,
costituiti da rottami ferrosi e non ferrosi.
L'ordinanza ha altresì affermato che nella specie sussistono le esigenze
cautelari connesse al pericolo che l'automezzo venga ulteriormente impiegato per
la commissione di analoghe condotte illecite, non risultando, tra l'altro, che
lo stesso sia stato adoperato contro la volontà del proprietario; che, inoltre,
l'affermazione dell'appellante, secondo la quale egli avrebbe ignorato l'uso che
l'indagato intendeva fare del mezzo di trasporto, costituisce una mera
asserzione, inidonea a far venir meno l'obbligo di confisca dell'autocarro.
Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore del Grisetti, che la
denuncia per violazione di legge e vizi di motivazione.
Con il primo mezzo di annullamento il ricorrente denuncia la violazione delle
norme che disciplinano l'onere della prova.
Si deduce, in sintesi, che l'affermazione del Tribunale della libertà, secondo
la quale il Grisetti non è riuscito a provare la sua buona fede, è errata, in
quanto fondata su un'illegittima inversione del'onere della prova, essendo stato
poto a carico del terzo proprietario l'onere di provare che egli non era
consapevole dell'uso che sarebbe stato fatto del mezzo di trasporto.
Si deduce inoltre che nel caso in esame non si versa in un'ipotesi certa di
confisca obbligatoria, essendo la misura di sicurezza patrimoniale legata
all'accertamento che il terzo proprietario fosse consapevole dell'uso illecito
dell'automezzo. Si contesta, infine, la sussistenza del pericolo di reiterazione
del reato, essendosi trattato di un episodio del tutto occasionale.
Con il successivo ed ultimo mezzo di annullamento si denunciano vizi di
motivazione dell'ordinanza.
Si deduce genericamente sul punto che la motivazione del provvedimento risulta
in contrasto con gli atti processuali cui fa riferimento.
Il ricorso non è fondato.
E' stato reiteratamente affermato da questa Suprema Corte, in tema di gestione
di rifiuti, che in caso di trasporto non autorizzato, il terzo proprietario del
mezzo adoperato per il trasporto, estraneo alla commissione del reato, per
evitare la confisca ed ottenere la restituzione del mezzo deve provare la sua
buona fede, ovvero di non essere stato a conoscenza dell'uso illecito o che tale
uso non era collegabile ad un proprio comportamento negligente. (cfr. sez. III,
2 luglio 2008 n. 26529, Torre, RV 240551; conf. sez. III, 12 dicembre 2008 n.
46012, Castellano, RV 241771; sez. III, 3 agosto 2004 n. 33281, Datola, RV
229010).
Incombe, quindi, sul terzo proprietario, che chiede la restituzione del bene, la
dimostrazione rigorosa del presupposto della sua buona fede, che giustifica la
mancata confisca.
E' agevole, poi, osservare che nel caso in esame non si versa in ipotesi di
inversione dell'onere della prova, non consentita in materia penale, in quanto
la dimostrazione richiesta al terzo proprietario non riguarda l'accertamento
della responsabilità penale.
Peraltro, l'accertamento della consapevolezza dell'uso illecito del mezzo di
trasporto, che deve essere provata dalla pubblica accusa, comporterebbe la
corresponsabilità del proprietario nella commissione del reato.
E', invece, onere del proprietario, anche se estraneo al reato, fornire la prova
necessaria a contrastare l'obbligo previsto dalla legge di confisca dei mezzi
utilizzati per il trasporto illecito di rifiuti.
Va anche osservato che, nel caso in esame, il rigetto della richiesta di
restituzione dell'autocarro è stata altresì fondata sul pericolo di reiterazione
della commissione del reato, esigenza cautelare con riferimento alla quale la
censura del ricorrente è del tutto generica.
Il secondo motivo di ricorso è inammissibile, non essendo consentita, ai sensi
dell'art. 325 c.p.p., l'impugnazione dei provvedimenti in materia di misure
cautelari reali per vizi di motivazione, che peraltro sono denunciati con
formulazione assolutamente generica.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. segue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma nella Camera di
Consiglio del 29.4.2010.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA il 9 GIU. 2010
Vedi
altre:
SENTENZE PER ESTESO
Ritorna alle
MASSIME della sentenza - Approfondisci
con altre massime:
GIURISPRUDENZA -
Ricerca in:
LEGISLAZIONE
- Ricerca
in:
DOTTRINA
www.AmbienteDiritto.it
AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata
registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562