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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 10/06/2010 (Ud. 13/04/2010), Sentenza n. 22035
RIFIUTI - Nozione di veicolo fuori uso - Iscrizione negli elenchi del P.R.A.
- Ininfluenza - Lett. d) c. 2 art. 3 D.L.vo n.309/03. La circostanza che un
veicolo risulti ancora iscritto negli elenchi del P.R.A. (Pubblico Registro
Automobilistico) non ne esclude la natura di rifiuto speciale, nel caso in cui
il suo stato di degrado lo renda inidoneo alla circolazione (Cass. Sez. 3, n.
20424 del 27/01/2009). Pertanto, tenuto conto di quanto sancito alla lettera d)
del comma 2 dell'art. 3 D.L.vo n.309/03 , deve essere considerato "fuori uso"
sia il veicolo di cui il proprietario si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo
di disfarsi, sia quello destinato alla demolizione, ufficialmente privato delle
targhe di immatricolazione, anche prima della materiale consegna a un centro di
raccolta, sia quello che - come nella specie - risulti in evidente stato di
abbandono, anche se giacente in area privata (Cass. Sez. 3, n. 33789 del
23/06/2005). (conferma sentenza n. 3057/2008 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
20/03/2009) Pres. Onorato, Est. Sarno, Ric. Brilli. CORTE DI CASSAZIONE
PENALE, Sez. III, 10/06/2010 (Ud. 13/04/2010), Sentenza n. 22035
RIFIUTI - Reato di deposito incontrollato di rifiuti - Nozione - Art. 51, c.
2° decreto legislativo n. 22/1997 oggi art. 256 del DLvo 152/06 - L. n.
426/1998. Il reato di deposito incontrollato di rifiuti di cui all'art. 51,
comma secondo, del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, è ipotizzabile non
soltanto in capo alle imprese o agli enti che effettuano una delle attività
indicate al comma primo del citato art. 51 (raccolta, trasporto, recupero,
smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti), ma a qualsiasi impresa,
avente le caratteristiche di cui all'art. 2082 cod. civ., o ente, con
personalità giuridica o operante di fatto, atteso che il precedente riferimento
alla attività di gestione dei rifiuti originariamente previsto dal comma in
questione risulta soppresso con legge 9 dicembre 1998 n. 426 (Sez. 3, n. 9544
del 11/02/2004). Tali considerazioni non possono che essere ribadite per l'art.
256 del DLvo 152/06 che riproduce l'art. 51 co. 2 nella più recente
formulazione. (conferma sentenza n. 3057/2008 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
20/03/2009) Pres. Onorato, Est. Sarno, Ric. Brilli. CORTE DI CASSAZIONE
PENALE, Sez. III, 10/06/2010 (Ud. 13/04/2010), Sentenza n. 22035
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UDIENZA del 13.04.2010
SENTENZA N. 718
REG. GENERALE N. 39876/2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli ill.mi Sigg.ri
Magistrati:
Dott. PIERLUIGI ONORATO
- Presidente -
Dott. ALFREDO TERESI
- Consigliere -
Dott. CLAUDIA SQUASSONI
- Consigliere -
Dott. GUICLA IMMACOLATA MULLIRI
- Consigliere -
Dott. GIULIO SARNO
- Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso proposto da:
1) BRILLI ANGIOLO N. IL 00/00/0000
- avverso la sentenza n. 3057/2008 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 20/03/2009
- visti gli atti, la sentenza e il ricorso
- udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/04/2010 la relazione fatta dal Consigliere
Dott. GIULIO SARNO
- Udito il Procuratore G nerale in persona del Dott. Montagne Alfredo che ha
concluso per I'inammissibilità del ricorso.
- Udito, per la parte civile, l'Avv. //
- Udito il difensore Avv. Maccari Loriano.
Brilli Angiolo propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe
con la quale la corte di appello di Firenze ha confermato la condanna
dell'imputato inflitta dal tribunale di Arezzo, sezione distaccata di
Sansepolcro, per il reato di cui agli artt. 81 c.p., 192 co. 1 e 256 co 1 e 2
d.LGS 152/06 contestato per avere in più occasioni, nella qualità di legale
rappresentante della Supercar S.r.l., abbandonato e depositato
incontrollatamente rifiuti pericolosi - camion completo di serbatoio carburante,
batteria condensatore oli, camion incidentato completo con rimorchio ferraglia,
camion con motrice incendiata con motore, completi di liquidi con fuoriuscita di
olii, camion incidentato con impianto di aria condizionata completa di filtri
liquidi, e non pericolosi - quattro autovetture con targa in evidente stato di
abbandono e sei cabine di camion, su suolo dell'area di pertinenza della
società.
Eccepisce in questa sede il ricorrente:
1) violazione dell'ari 183 del DLvo 152/06, in relazione all'art. 1 c.p., agli
arti. 3, 13 del DLvo n. 209/03, all'art 6 DLvo 22/97, con riferimento all'art 14
del DLvo 138/02 sul rilievo che gli automezzi rinvenuti nel piazzale
dell'autocarrozzeria non possono essere considerati rifiuti potendosi
considerare tali solo gli oggetti di cui il detentore si disfi o abbia deciso o
abbia l'obbligo di disfarsi mentre, nella specie, i mezzi, targati e con
proprietari, erano destinati ad un prossimo futuro riutilizzo dopo le
riparazioni necessarie. E si aggiunge anche che solo il decreto del Ministero
dell'Interno n. 22/1999 disciplina l'iter formale propedeutico per trasformare
il veicolo da entità circolante a rifiuto.
2) violazione dell'art. 256 DLvo 152/06 in relazione all'art 192 co 1 e 2 ,
all'art 1 c.p. ed all'art. 255 con riferimento agli artt 1, 3,13 del DLvo 209/03
sul rilievo che la disposizione in esame sanziona l'attività di gestione dei
rifiuti non autorizzata e che si riferisce pertanto a quei soggetti che
effettuano le attività di gestione in modo professionale e non può essere
applicata quindi all'attività della carrozzeria. Si evidenzia inoltre che alla
corte fiorentina sarebbe sfuggita anche la distinzione fra deposito temporaneo
occasionale accidentale ed attività organizzata per il trattamento alla gestione
di veicolo fuori uso o di altri rifiuti.
3) violazione dell'art.184 del DLvo 152/06 con riferimento all'articolo 231
dovendosi escludere che nella specie si trattasse di rifiuti pericolosi.
Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
In ordine al primo motivo occorre rilevare come, anche di recente, questa
Sezione abbia affermato che in tema di rifiuti, la circostanza che un veicolo
risulti ancora iscritto negli elenchi del P.R.A. (Pubblico Registro
Automobilistico) non ne esclude la natura di rifiuto speciale, nel caso in cui
il suo stato di degrado lo renda inidoneo alla circolazione (Sez. 3, n. 20424
del 27/01/2009 Rv. 243504).
Tale orientamento va ribadito nella specie non apparendo decisivi i rilievi del
ricorrente.
L'art. 3 comma 1 lett. b) del decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 209,
"Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso",
richiamato dall'art. 231 del DLvo 152/06, definisce infatti «veicolo fuori uso»,
un veicolo .... a fine vita che costituisce un rifiuto ai sensi dell'articolo 6
del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche".
Il successivo comma 2 recita: " Un veicolo e' classificato fuori uso ai sensi
del comma 1, lettera b):
a) con la consegna ad un centro di raccolta, effettuata dal detentore direttamente o tramite soggetto autorizzato al trasporto di veicoli fuori uso o tramite il concessionario o il gestore dell'automercato o della succursale della casa costruttrice che ritira un veicolo destinato alla demolizione nel rispetto delle disposizioni del presente decreto. E', comunque, considerato rifiuto e sottoposto al relativo regime, anche prima della consegna al centro di raccolta, il veicolo che sia stato ufficialmente privato delle targhe di immatricolazione, salvo il caso di esclusivo utilizzo in aree private di un veicolo per il quale e' stata effettuata la cancellazione dal PRA a cura del proprietario;
b) nei casi previsti dalla vigente disciplina in materia di veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici e non reclamati;
c) a seguito di specifico provvedimento dell'autorita' amministrativa o giudiziaria;
d) in ogni altro caso in cui il veicolo, ancorche' giacente in area privata, risulta in evidente stato di abbandono". Ora se è vero che alla lettera a) si precisa che è considerato rifiuto il veicolo ufficialmente privato delle targhe per il quale sia stata effettuata la cancellazione al PRA, appare ingiustificatamente riduttivo limitare a questo solo caso l'ipotesi in cui il veicolo fuori uso debba essere considerato rifiuto atteso che il decreto legislativo in questione persegue l'obiettivo di attuare la direttiva 2000/53 CE che tale limitazione non opera.
Ed invero all'art. 2 n. 2) la citata
direttiva prevede che debba intendersi per "veicolo fuori uso", un veicolo che
costituisce un rifiuto ai sensi dell'articolo 1, lettera a), della direttiva
75/442/Cee.
Pertanto, tenuto conto di quanto sancito alla lettera d) del comma 2 dell'art. 3
DLvo 309/03 , deve essere considerato "fuori uso" sia il veicolo di cui il
proprietario si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi, sia quello
destinato alla demolizione, ufficialmente privato delle targhe di
immatricolazione, anche prima della materiale consegna a un centro di raccolta,
sia quello che - come nella specie - risulti in evidente stato di abbandono,
anche se giacente in area privata (sul punto Cass. Sez. 3, n. 33789 del
23/06/2005 Rv. 232480).
Di qui la considerazione della correttezza del ragionamento della corte di
merito che non ha ritenuto di doversi soffermare sulla mancata riconsegna delle
targhe al PRA ritenendo evidentemente tale accertamento non decisivo e che
piuttosto si è concentrata sulla individuazione degli elementi sintomatici dello
stato e della volontà di abbandono degli automezzi.
In questo senso appaiono logicamente valorizzate le condizioni in cui le motrici
ed i veicoli si trovavano.
E' appena il caso di rilevare infine che la spiegazione fornita dal ricorrente
che ha giustificato la presenza dei veicoli in funzione con la necessità di
riparazione, in quanto correttamente e logicamente esclusa dalla corte di
merito, non può formare oggetto di esame in questa sede, essendo notoriamente
preclusa nel giudizio di legittimità la verifica di merito delle conclusioni
della sentenza impugnata.
Quanto al secondo motivo questa Sezione ha già precisato che il reato di
deposito incontrollato di rifiuti di cui all'art. 51, comma secondo, del decreto
legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, è ipotizzabile non soltanto in capo alle
imprese o agli enti che effettuano una delle attività indicate al comma primo
del citato art. 51 (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed
intermediazione di rifiuti), ma a qualsiasi impresa, avente le caratteristiche
di cui all'art. 2082 cod. civ., o ente, con personalità giuridica o operante di
fatto, atteso che il precedente riferimento alla attività di gestione dei
rifiuti originariamente previsto dal comma in questione risulta soppresso con
legge 9 dicembre 1998 n. 426 (Sez. 3, n. 9544 del 11/02/2004 Rv. 227570).
Tali considerazioni non possono che essere ribadite per l'art. 256 del DLvo
152/06 che riproduce l'art. 51 co. 2 nella più recente formulazione.
In ordine al terzo motivo, infine, correttamente si è fatto riferimento da parte
dei giudici di appello alle componenti pericolose dei veicoli e si è evidenziato
come i veicoli fuori uso abbiano come codice di riferimento CER 16 01 06* (art.
184 co. 5). Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali.
PQM
La Corte Suprema di Cassazione
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma il 13.4.2010
DEPOSITATA IN CANCELLERIA il 10 Giu. 2010
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