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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 10/06/2010 (Ud. 22/04/2010), Sentenza n. 22036
RIFIUTI - Liquidi trasportati con autospurgo - Disciplina sui rifiuti -
Applicabilità - Art. 256 D.L.vo n. 152\06. I liquami vanno ricompresi nella
categoria dei rifiuti, sicché, anche nel caso di smaltimento di reflui
trasportati su autospurgo è configurabile il reato previsto dall'articolo 256
D.L.vo n. 152\06. (conferma sentenza n. 10035/2008 TRIB. SEZ. DIST. di MANDURIA,
del 28/04/2009) Pres. Onorato, Est. Sarno, Ric. Chianura. CORTE DI CASSAZIONE
PENALE, Sez. III, 10/06/2010 (Ud. 22/04/2010), Sentenza n. 22036
RIFIUTI - Nozione di rifiuti allo stato liquido - Fattispecie: liquame di
scarico - Art. 51 D.L.vo n. 22/97 riprodotto nell’art. 256 D.L.vo n. 152\06 - D.
L.vo n. 152/1999. Sono da considerarsi rifiuti allo stato liquido, soggetti
alla disciplina dell'art. 256 D.Lgs. n. 152 del 2006, i reflui stoccati in
attesa di un successivo smaltimento, fuori del caso delle acque di scarico,
ovvero di quelle oggetto di diretta immissione nel suolo, nel sottosuolo o nella
rete fognaria mediante una condotta o un sistema stabile di collettamento (Cass.
Sez. 3, n. 35138 del 18/06/2009) e che l'interruzione funzionale del nesso di
collegamento diretto fra la fonte di produzione del liquame ed il corpo
ricettore determina la trasformazione del liquame di scarico in un ordinario
rifiuto liquido, con la conseguente inapplicabilità delle disposizioni del
decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152 ed il necessario rispetto delle
previsioni del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22. (Fattispecie nella
quale i liquami erano provenienti dall'attività di espurgo Cass. Sez. 3, n. 43
849 del 06/11/2007). Infine, le tematiche valevoli per articolo 51 D.L.vo n.
22/97 sono a fortiori riproponibili per la violazione dell'articolo 256 D.L.vo
n.152/06 che riproduce la prima disposizione. (conferma sentenza n. 10035/2008
TRIB. SEZ. DIST. di MANDURIA, del 28/04/2009) Pres. Onorato, Est. Sarno, Ric.
Chianura. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 10/06/2010 (Ud. 22/04/2010),
Sentenza n. 22036
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UDIENZA del 13.04.2010
SENTENZA N. 719
REG. GENERALE N. 41448/2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli ill.mi Sigg.ri
Magistrati:
Dott. PIERLUIGI ONORATO
- Presidente -
Dott. ALFREDO TERESI
- Consigliere -
Dott. CLAUDIA SQUASSONI
- Consigliere -
Dott. GUICLA IMMACOLATA MULLIRI
- Consigliere -
Dott. GIULIO SARNO - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CHIANURA PIERANGELO N. IL 00/00/0000
- avverso la sentenza n. 10035/2008 TRIB.SEZ.DIST. di MANDURIA, del 28/04/2009
- visti gli atti, la sentenza e il
ricorso
- udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/04/2010 la rela ione fatta dal Consigliere
Dott. GIULIO SARNO
- Udito il Procuratore Generale in
persona del Dott. Montagna Alfredo che ha concluso per l'inammissibilità del
ricorso
Chianura Pierangelo propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del tribunale di Taranto, sezione distaccata di Manduria, con la quale veniva condannato alla pena dell'ammenda per il reato di cui agli articoli 51 comma 2 dLvo 22/ 97 e 256 co 2 dLvo 152/06 per avere, quale titolare dell'omonima ditta di trasporto liquami, abbandonato in modo incontrollato rifiuti in un terreno agricolo a ridosso della strada ponderale.
Avverso tale decisione propone personalmente ricorso per cassazione l'imputato
il quale deduce la manifesta illogicità della motivazione e l'errata
interpretazione o applicazione dell'articolo 183 dLvo 152/06 osservando che
erroneamente la sentenza impugnata avrebbe equiparato l'acqua piovana svuotata
da cantine allagate a seguito di alluvione a rifiuti.
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato avendo la sentenza impugnata
evidenziato come i liquidi trasportati dalla ricorrente fossero in realtà
liquami e dovendosi correttamente gli stessi ritenere ricompresi nella categoria
dei rifiuti in quanto, come più volte affermato da questa Corte, il reato in
questione è configurabile nel caso di smaltimento di reflui trasportati su auto
spurgo. Si è precisato infatti che sono da considerarsi rifiuti allo stato
liquido, soggetti alla disciplina dell'art. 256 D.Lgs. n. 152 del 2006, i reflui
stoccati in attesa di un successivo smaltimento, fuori del caso delle acque di
scarico, ovvero di quelle oggetto di diretta immissione nel suolo, nel
sottosuolo o nella rete fognaria mediante una condotta o un sistema stabile di
collettamento (Sez. 3, n. 35138 del 18/06/2009 Rv. 244783) e che l'interruzione
funzionale del nesso di collegamento diretto fra la fonte di produzione del
liquame ed il corpo ricettore determina la trasformazione del liquame di scarico
in un ordinario rifiuto liquido, con la conseguente inapplicabilità delle
disposizioni del decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152, ed il necessario
rispetto delle previsioni del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22.
(fattispecie nella quale i liquami erano provenienti dall'attività di espurgo
Sez. 3, n. 43 849 del 06/11/2007 Rv. 238074).
E' appena il caso di rilevare infine che le tematiche valevoli per articolo 51
DLvo 22/97 sono a fortiori riproponibili per la violazione dell'articolo 256
DLvo 152/06 che riproduce la prima disposizione.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali.
PQM
La Corte Suprema di Cassazione
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma il 13.4.2010
DEPOSITATA IN CANCELLERIA il 10 Giu. 2010
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