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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006  - ISSN 1974-9562



CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 10/06/2010 (Ud. 21/04/2010), Sentenza n. 22039



FAUNA E FLORA - Maltrattamento degli animali - Detenzioni di 333 cani in condizioni incompatibili con la loro natura - Reato di cui all'articolo 727 c.p. - Configurabilità. Configura il reato di cui all'articolo 727 c.p., la detenzione in un canile di 333 cani in condizioni incompatibili con la loro natura in pessime condizioni igieniche, alimentari e produttive di gravi sofferenze, (ad es. collari molto stretti con segno della catena dentro la pelle e su tutto il collo, promiscuità con cani aggressivi ecc.). (conferma sentenza del tribunale di Matova del 4/03/2009) Pres. Onorato, Est. Petti, Ric. Platto. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 10/06/2010 (Ud. 21/04/2010), Sentenza n. 22039


FAUNA E FLORA - Maltrattamento degli animali - Confisca e affidamento - Reato di cui all'articolo 727 c.p. e art. 19 quater dispos. att. c.p. - Fattispecie. Ai sensi dell'articolo 19 quater dispos. att. c.p. gli animali oggetto di confisca e sequestro sono affidati ad enti o associazioni che ne facciano richiesta, individuati con decreto del Ministero della salute. Tuttavia, l'affidamento provvisorio di alcuni cani a privati effettuato nel corso del processo nell'attesa dell'individuazione degli enti e dell'acquisizione delle loro disponibilità, non contrasta con il disposto normativo, posto che gli stessi enti affidatari li assegneranno poi a privati. (Nella specie, il tribunale, nel disporre la confisca, si riservava di provvedere con separata ordinanza all’affidamento agli enti che ne avrebbero fatto richiesta). (conferma sentenza del tribunale di Matova del 4/03/2009) Pres. Onorato, Est. Petti, Ric. Platto. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 10/06/2010 (Ud. 21/04/2010), Sentenza n. 22039

DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Circostanze attenuanti generiche - Applicazione - Elementi atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio - Necessità. In tema di circostanze attenuanti generiche, che consentono un adeguamento della sanzione alle peculiari e non codificabili connotazioni, tanto del fatto quanto del soggetto, la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, avendo il giudice l'obbligo, ove ritenga di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo l'insussistenza e, quando ne affermi l'esistenza, di dare apposita motivazione per fare emergere gli elementi atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (Cass. n. 2769 del 2009; n 11361 del 1993). D'altra parte l'imputato che invochi la mitigazione della pena per effetto di tali circostanze, ha l'onere di indicare gli elementi sui quali fonda la sua richiesta. Nel caso in esame, le generiche non sono state neppure richieste e quindi l'imputato non può dolersi per la mancata concessione. (conferma sentenza del tribunale di Matova del 4/03/2009) Pres. Onorato, Est. Petti, Ric. Platto. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 10/06/2010 (Ud. 21/04/2010), Sentenza n. 22039


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UDIENZA del 21.04.2010

SENTENZA N. 766

REG. GENERALE N. 40281/2009


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale


Composta dai sigg. magistrati:


Dott. Pierluigi Onorato                             presidente
Dott. Agostino Cordova                            consigliere
Dott. Ciro Petti                                       consigliere
Dott. Aldo Fiale                                      consigliere
Dott. Silvio Amoresano                            consigliere


ha pronunciato la seguente


SENTENZA


- sul ricorso proposto dal difensore di Platto Giuliano, nato a Bagnolo Mella il 17 ottobre del 1962 , avverso la sentenza del tribunale di Matova del 4 marzo del 2009;
- udita la relazione svolta dal consigliere dott. Ciro Petti;
- sentito il Procuratore generale nella persona del dott. Guglielmo Passacantando, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
- udito il difensore della parte civile avv. Luca Faccin, il quale ha concluso per l'inammissibilità o comunque per il rigetto del ricorso;
- sentito il difensore dell'imputato avv. Arria Claudio il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
- Letti il ricorso e la sentenza denunciata osserva quanto segue


IN FATTO


Il tribunale di Mantova,con sentenza del 4 marzo del 2009, condannava Platto Giuliano alla pena di euro 7.000 di ammenda, oltre al risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede, in favore della costituita parte civile, quale responsabile del reato di cui all'articolo 727 c.p., per avere detenuto 333 cani in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze. Fatto commesso in Commessaggio fino al 9 luglio del 2008.


Secondo la ricostruzione fattuale contenuta nel provvedimento impugnato, a seguito di una segnalazione anonima corredata di fotografie, il 12 dicembre del 2007, si era effettuato un sopralluogo nel canile gestito da Piatto Giuliano dal quale emerse che i cani erano tenuti in pessime condizioni igieniche.


Il verbale di sopralluogo venne trasmesso al Procuratore della Repubblica il quale chiese ed ottenne decreto penale di condanna contro il quale il Piatto propose opposizione chiedendo il giudizio immediato.


Il 26 maggio del 2008 il giudice disponeva il giudizio immediato ed il 28 successivo, accogliendo la richiesta del pubblico ministero, disponeva il sequestro del canile. Al momento dell'esecuzione del sequestro i cani erano diventati 333. Durante le operazioni furono eseguiti rilievi planimetrici e videofotografci nonché controlli sanitari.


Il giorno dopo il sequestro il dott, Franco Guizzardi esegui un sopralluogo per verificare le condizioni di mantenimento degli animali e delle strutture ospitanti e redasse una relazione nella quale evidenziò:
- che gran parte dei cani presentavano un elevato grado d'infestazione;
- che alcuni cani erano affetti da congiuntivite purulenta non trattata;
- che alcuni animali presentavano un dimagrimento ai limiti della cachessia;
- che gran parte delle strutture non rispettavano i requisiti previsti dall'articolo 18 del Regolamento Regionale del maggio del 2008;
- che l'affollamento degli animali era eccessivo;
- che il numero dei cani ricoverati era progressivamente aumentato passando dai 136 presenti nel 2003 ai 333 esistenti al momento del sequestro;
- che la maggior parte dei box presentavano gravi carenze perché, non avendo uno spazio chiuso, non garantivano un adeguato riparo dalle intemperie.


L'affermazione di responsabilità è stata basata sui rilievi compiuti nell'immediatezza del sequestro, su di una consulenza tecnica del pubblico ministero, il quale aveva evidenziato carenze, sia igieniche che strutturali, nonché deficienze alimentari ed aveva constatato che alcuni cani adulti presentavano ferite probabilmente causate da morsi perché, quando maschi adulti sono collocati nello stesso box delle femmine, diventano aggressivi perché si creano rivalità, e su alcune testimonianze tra le quali quelle delle persone alle quali erano stati affidati gli animali. Queste avevano dichiarato che taluni cani presentavano gravi patologie. In particolare il Sacchi, il quale, avendo ricevuto in affidamento tre cuccioli ed un cane adulto, ha dichiarato di avere dovuto togliere i collari con il tronchese perché erano di ferro e gli animali erano cresciuti dentro il collare. Il veterinario Placcin Alberto ha riferito di avere notato che un cane presentava il segno della catena dentro la pelle e su tutto il collo.


Gli elementi posti a base della contestazione sono stati censurati dal consulente dell'imputato, ma il tribunale ha disatteso le giustificazioni dell'ausiliare della difesa perché contrastate dai rilievi fotografici eseguiti nell'immediatezza del sequestro e dalle testimonianze alle quali prima si è fatto riferimento.


Ricorre per cassazione l'imputato per mezzo del proprio difensore sulla base di cinque motivi:
Con il primo, richiamando la consulenza di parte, deduce manifesta illogicità della motivazione e travisamento delle risultanze processuali. Con riferimento alla struttura sostiene che essa era conforme all'articolo 18 del regolamento del 5 maggio del 2008, attuativo della legge della Regione Lombardia n. 16 del 2006, in quanto le strutture già autorizzate come quella in esame avevano a disposizione due anni dalla data di entrata in vigore del regolamento per l'adeguamento. D'altra parte non era stato dimostrato che le ferite che si assumevano rilevate su alcuni cani fossero dipese dal sovraffollamento. Con riferimento alle condizioni ambientali osservava che il sopralluogo era stato effettuato la mattina quando non era stata ancora ultimata la pulizia quotidiana. Le malattie denunciate dagli affidatari erano state riscontrate alcuni mesi dopo il sequestro, quando gli animali non si trovavano più nella disponibilità del prevenuto. Le ritenute carenze alimentari non erano suffragate da alcuna prova perché non si é precisato quanti fossero i cani per i quali era stato certificato uno stato di magrezza. Per quanto concerne le ferite da collare evidenzia che secondo il consulente di parte non era possibile che quelle riscontrate sul collo potessero essere state causate dal collare dentro il quale il cane era cresciuto perché in un animale in accrescimento il collare avrebbe creato danni maggiori. Invece tali lesioni potrebbero essere stato, causate da un recente ingrossamento del collo per effetto di un'alimentazione senza controllo. Le gravidanze di cagne anziane non erano imputabili al Piatto perché riscontrate dopo il sequestro, quando il prevenuto non aveva più la disponibilità degli animali;
Con il secondo deduce contraddittorietà della motivazione in ordine al riconoscimento del dolo eventuale ritenuto dal tribunale, in quanto al Platto potrebbe essere addebitata tutt'al più una colpa con conseguente riduzione della pena;
Con il terzo si duole per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche;
Con il quarto lamenta la mancata concessione della sospensione condizionale della pena essendo immotivato il rigetto della stessa; inoltre il giudice ha omesso di apprezzare che il prevenuto si era sempre preoccupato di fare stare bene i suoi animali;
Con il quinto si deduce mancanza di motivazione sulla condanna al risarcimento dei danno;
Con il sesto deduce mancanza o insufficiente motivazione in ordine alla confisca che ha interessato anche i cani di proprietà della moglie. Sostiene che gli potrebbero essere restituiti 140 o 150 cani perché,come dichiarato dai testimoni, il canile non aveva dato luogo ad inconvenienti sino a quando il numero degli animali era circoscritto a 140,150 unità. Inoltre i cani erano stati affidati a privati in violazione dell'articolo 19 quater dispos. att. cod. pen.


IN DIRITTO


Il ricorso va respinto perché infondato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.


Il primo motivo è inammissibile perché sotto l'apparente deduzione di vizi di legittimità in definitiva si censura l'apprezzamento delle prove da parte del tribunale. Il ricorrente si limita a ribadire i rilievi espressi dal proprio consulente di parte, i quali sono stati già esaminati e disattesi da dal tribunale.

In proposito si osserva anzitutto che ai fini della configurabilità del reato non è necessario che sussistano tutte le numerose carenze evidenziate dai testimoni e dal consulente del pubblico ministero essendo sufficiente anche una sola condotta dolosa o colposa idonea a produrre sofferenze all'animale Si osserva poi che la prova non si fonda solo sulle ferite riscontrate dagli affidatari quando gli animali non si trovavano più nella disponibilità del prevenuto, ma su rilevi fotografici eseguiti nell'immediatezza dei fatti dai quali emergono carenze ambientali, igieniche ed alimentari. Alcune di tale carenze, come ad esempio il superaffollamento, non sono state neppure contestate dal ricorrente, il quale in merito si è limitato ad affermare che l'ambiente era sufficiente ad ospitare quel numero di animali. Il superaffollamento non comportava però solo problemi di spazi, ma anche maggiore impegno per l'igiene e maggiori oneri per l'alimentazione. Nel caso in esame si è constatato che le condizioni igieniche erano pessime e che sussistevano casi di dimagrimento eccessivo ai limiti della cachessia. In ordine alle condizioni igieniche il ricorrente assume che l'ispezione era stata effettuata la mattina, quando le pulizie non erano ancora terminate. In proposto si è però evidenziato che nel canile v'erano feci di vecchia data e tale constatazione vanifica la tesi difensiva. L'imputato è già responsabile del reato ascrittogli per il semplice fatto di avere consentito che il numero dei cani aumentasse enormemente poiché da tale superaffollamento sono derivate pessime condizioni di vita degli animali con riferimento all'igiene ed alla scarsa alimentazione Gli stessi testimoni della difesa hanno sottolineato che il canile non aveva dato luogo ad inconvenienti finché il numero degli animali era stato contenuto entro le 150 unità. . Al momento del sequestro erano 333 gli animali ospitati. Se a tali carenze si aggiungono le altre numerose sofferenze inferte agli animali segnalate dal consulente del pubblico ministero e dai testimoni (promiscuità, gravidanze inopportune, ferite di vario genere, malattie) l'affermazione di responsabilità non può essere seriamente contestata.


Con riferimento al secondo motivo il tribunale ha indicato le ragioni per le quali nella fattispecie era configurabile non la semplice colpa ma il dolo sia pure nella forma eventuale. In ogni caso a prescindere dall'elemento psicologico ricorrente nella fattispecie (colpa o dolo eventuale), la pena non poteva comunque essere ridotta giacché, nonostante l'estrema gravità del fatto, è stata inflitta la pena pecuniaria e non quella detentiva prevista alternativamente.

Le circostanze attenuanti generiche non sono state riconosciute, sia perché non richieste, sia perché non erano emerse o segnalate circostanze idonee a giustificarle.


Secondo l'orientamento di questa corte, in tema di circostanze attenuanti generiche, che consentono un adeguamento della sanzione alle peculiari e non codificabili connotazioni, tanto del fatto quanto del soggetto, la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, avendo il giudice l'obbligo, ove ritenga di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo l'insussistenza e, quando ne affermi l'esistenza, di dare apposita motivazione per fare emergere gli elementi atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (Cass. n. 2769 del 2009; n 11361 del 1993). D'altra parte l'imputato che invochi la mitigazione della pena per effetto di tali circostanze, ha l'onere di indicare gli elementi sui quali fonda la sua richiesta. Nel caso in esame, come già accennato, le generiche non sono state neppure richieste e quindi l'imputato non può dolersi per la mancata concessione.


Adeguata é anche la motivazione sul rigetto della sospensione condizionale della pena e quindi la relativa censura è inammissibile.
Trattandosi di condanna generica al risarcimento del danno in favore della parte civile, da liquidare in sede civile, non occorreva alcuna motivazione a sostegno della statuizione posto che l'obbligo risarcitorio discendeva dalla legge una volta accertata l'illiceità del fatto.


Infondata é anche la censura relativa alla confisca.

Dispone invero l'articolo 19 quater dispos att c.p. che gli animali oggetto di confisca e sequestro sono affidati ad enti o associazioni che ne facciano richiesta, individuati con decreto del Ministero della salute. Orbene il tribunale nel disporre la confisca si è riservato di provvedere con separata ordinanza all'affidamento agli enti che ne avrebbero fatto richiesta. L'affidamento provvisorio di alcuni cani a privati effettuato nel corso del processo nell'attesa dell'individuazione degli enti e dell'acquisizione delle loro disponibilità, non contrasta con il disposto normativo, posto che gli stessi enti affidatari li assegneranno poi a privati, come risulta dalla documentazione prodotta dalla parte civile.


La domanda diretta ad ottenere la restituzione di alcuni animali perché di proprietà della moglie, formulata, peraltro in maniera generica, per la prima volta davanti à questa corte, è inammissibile perché presuppone accertamenti fattuali sull'appartenenza alla moglie di alcuni cani non esperibili in questa sede.


P.Q.M.


La Corte.
Letto l'articolo 616 c.p.p.


Rigetta


Il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali oltre alla rifusione di quelle sostenute in questo grado dalla parte civile, liquidate in complessive euro 2500, oltre accessori di legge.


Così deciso in Roma il 21 aprile del 2010

 
Il consigliere estensore                                         Il Presidente
Ciro Petti                                                             Pierluigi Onorato


DEPOSITATA IN CANCELLERIA il  10 Giu. 2010



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