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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 11/06/2010 (Ud. 22/04/2010), Sentenza n. 22227
DIRITTO URBANISTICO - Domanda di concessione edilizia in sanatoria -
Attestazione falsa della data di ultimazione dell'opera da sanare - Falsità
ideologica - Art. 483 c.p. - Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà -
C.d. valenza probatoria privilegiata - L. n.15/1968, attuata dall'art.77 D.L.vo
n. 445/2000. Integra il reato di falsità ideologica commesso dal privato in
atto pubblico (art. 483 c.p.) la condotta di colui che, in sede di dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà allegata a domanda di concessione edilizia in
sanatoria, attesta falsamente la data di ultimazione dell'opera da sanare,
considerato che l'ordinamento attribuisce a detta dichiarazione valenza
probatoria privilegiata - con esclusione di produzioni documentali ulteriori -
e, quindi, di dichiarazione destinata a dimostrare la verità dei fatti cui è
riferita e ad essere trasfusa in atto pubblico (Cass. Sez.5 n.2978 del
26.11.2009; conf. Cass. sez.5 n.5122 del 19.12.2005). E ciò "anche a seguito
dell'abrogazione della L.4 gennaio 1968 n.15, attuata dall'art.77 del D.L.vo
28.12.2000 n. 445, per effetto della quale la sottoscrizione della dichiarazione
sostitutiva di atto notorio non deve più essere autenticata dal pubblico
ufficiale (Cass. pen. sez.3 n.9527 del 24.1.2003). (riforma, sentenza del
16.4.2009 della Corte di Appello di Cagliari, sez. dist.di Sassari) Pres. De
Maio, Est. Amoresano, Ric. Carta. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III,
11/06/2010 (Ud. 22/04/2010), Sentenza n. 22227
DIRITTO URBANISTICO - Abusivismo edilizio - Responsabilità del proprietario
non formalmente committente dell'opera - Presupposti - Art. 20 L. n. 47/85
(sostituito dall'art. 44 DPR n. 380/01). In materia edilizia può essere
attribuita al proprietario non formalmente committente dell'opera la
responsabilità per la violazione dell'art. 20 L. n. 47/85 (sostituito dall'art.
44 DPR n. 380/01) sulla base di valutazioni fattuali, quali l'accertamento che
questi abiti nello stesso territorio comunale ove è stata eretta la costruzione
abusiva, che sia stato individuato sul luogo, che sia destinatario finale
dell'opera, che abbia presentato richieste di provvedimenti abilitativi anche in
sanatoria (Cass. pen. sez.3 n.9536 del 20.1.2004; Cass. sez.3 , 14.2.2005 - Di
Marino). (riforma, sentenza del 16.4.2009 della Corte di Appello di Cagliari,
sez. dist.di Sassari) Pres. De Maio, Est. Amoresano, Ric. Carta. CORTE DI
CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 11/06/2010 (Ud. 22/04/2010), Sentenza n. 22227
DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Ricorso alla Corte di Cassazione - Indagine di
legittimità circoscritta - Valutazione delle risultanze processuali -
Esclusione. L'indagine di legittimità è circoscritta, dovendo il sindacato
demandato alla Corte di cassazione essere limitato all'accertamento
dell'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della
decisione impugnata senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle
argomentazioni di cui il giudice si è avvalso per sostanziare il suo
convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula
infatti dai poteri della corte quello di una rilettura degli elementi di fatto
posti a base della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata
al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera
prospettazione di una diversa e per il ricorrente più adeguata valutazione delle
risultanze processuali (Cass. sez. un. n. 06402 del 2.7.1997). (riforma,
sentenza del 16.4.2009 della Corte di Appello di Cagliari, sez. dist.di Sassari)
Pres. De Maio, Est. Amoresano, Ric. Carta. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.
III, 11/06/2010 (Ud. 22/04/2010), Sentenza n. 22227
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UDIENZA del 22.04.2010
SENTENZA N. 783
REG. GENERALE N. 38193/2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli ill.mi Sigg.
Dott. Guido De Maio
Presidente
Dott. Agostino Cordova Consigliere
Dott. Ciro Petti Consigliere
Dott. Aldo Fiale Consigliere
Dott. Silvio Amoresano
Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso proposto da:
1) Carta Salvatore nato il 000.00.0000
- avverso la sentenza del 16.4.2009 della Corte di Appello di Cagliari, sez.
dist.di Sassari
- sentita la relazione fatta dal Consigliere Silvio Amoresano
- sentite le conclusioni del P. G., dr. Francesco Salzano, che ha chiesto
l'annullamento senza rinvio limitatamente al reato di cui al capo a) per
prescrizione; rigettarsi il ricorso nel resto;
- sentito il difensore, avv. Basilio Brodu, che ha concluso per l'accoglimento
del ricorso
OSSERVA
1) Con sentenza in data 16.4.2009 la Corte di Appello di Cagliari, sez. dist.di
Sassari, confermava la sentenza del Tribunale di Nuoro del 7.6.2007, con la
quale Carta Salvatore, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti
generiche equivalenti alla contesta aggravante, era stato condannato alla pena
di giorni 20 di arresto ed euro 6.000,00 di ammenda per il reato di cui
all'art.44 lett.b) DPR 380/01 (capo a) ed alla pena di mesi due di reclusione
per il reato di cui all'art.483 c.p.(capo b); pene sospese.
Riteneva la Corte territoriale che le prove a carico dell'imputato fossero
inconfutabili, risultando per tabulas (rilievi aerofotogrammetrici e data
della loro effettuazione) e dagli accertamenti eseguiti dalla p.g.
In relazione al reato di cui all'art.483 c.p. la consapevolezza di quanto
attestato sulla data di ultimazione delle opere era in "re ipsa".
2) Ricorre per cassazione Carta Salvatore, a mezzo del difensore, denunciando la
mancanza di motivazione in relazione all'omesso esame di un motivo di
impugnazione. Con l'atto di appello era stato contestato che fosse stata
raggiunta la prova in ordine alla riferibilità dei lavori al prevenuto (non
essendo in proposito "sufficiente" l'avvenuta presentazione dell'istanza di
condono). La Corte di Appello ha omesso di motivare su tale doglianza, essendosi
limitata ad argomentare in ordine all'epoca di realizzazione dei lavori.
Peraltro anche la motivazione sul punto è assolutamente non adeguata. Il
riferimento ai rilievi aerofotogrammentici non è infatti decisivo, non essendovi
la prova certa della data in cui gli stessi furono effettuati (la mera
immissione dei rilievi nell'archivio informatico della Regione Sardegna
successivamente al 30 marzo 2003 non è decisiva).
Denuncia altresì la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione
al reato di cui all'art.483 c.p. Il contenuto della dichiarazione ("prima del 31
marzo 2003 e precisamente il 20 gennaio ovvero nell'anno 2003") non è univoco
per affermare che il Carta abbia voluto dichiarare circostanza non vera. Le
pluralità di date in ordine all'epoca della costruzione rivelano l'incertezza
dichiarativa e quindi si riverberano sulla esistenza del dolo.
Quanto alla configurabilità, nella fattispecie in esame, del delitto di falsità
ideologica commessa da privato in atto pubblico vi è giurisprudenza
dissenziente. Peraltro l'abrogazione della L.n.15/1968 (in ultimo art.77 D.igs
445/2000) ha inciso sostanzialmente sugli elementi della fattispecie.
3) In relazione al reato di cui al capo a) va ricordato che, secondo
giurisprudenza consolidata di questa Corte, in materia edilizia può essere
attribuita al proprietario non formalmente committente dell'opera la
responsabilità per la violazione dell'art.20 L.47/85 (sostituito dall'art.44 DPR
380/01) sulla base di valutazioni fattuali, quali l'accertamento che questi
abiti nello stesso territorio comunale ove è stata eretta la costruzione
abusiva, che sia stato individuato sul luogo, che sia destinatario finale
dell'opera, che abbia presentato richieste di provvedimenti abilitativi anche in
sanatoria (cfr. ex multis cass.pen.sez.3 n.9536 del 20.1.2004; Cass.sez.3
, 14.2.2005 - Di Marino).
Tanto premesso, con i motivi di appello era stato contestato espressamente che
sussistesse la prova, sia pure a livello indiziario, della riferibilità al Carta
Salvatore dell'opera realizzata.
La Corte territoriale ha omesso completamente di motivare (sia pure per
disattendere le doglianze difensive), essendosi limitata ad argomentare in
ordine al luogo ed all'epoca di realizzazione dell'opera.
Andrebbe disposto, allora, l'annullamento, sul punto, della sentenza impugnata.
Senonchè nel frattempo è maturata la prescrizione.
Il termine massimo di prescrizione di anni 4 e mesi 6, cui va aggiunto il
periodo di sospensione per i rinvii delle udienze del 22.5.2008 e del 18.12.2008
per impedimento dell'imputato e del difensore (calcolato ciascuno in giorni
sessanta), è maturato in data 4.7.2008, facendo la contestazione riferimento
alla data del sopralluogo del 4.9.2004.
A norma dell'art.129 comma 1 c.p.p. si impone pertanto la immediata declaratoria
di estinzione del reato di cui al capo a) per intervenuta prescrizione, previo
annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza. Alla declaratoria di
estinzione del reato di cui al capo a), consegue l'eliminazione della pena di
giorni venti di arresto ed euro 6.000,00 di ammenda per esso inflitta, nonché la
esclusione dell'ordine di demolizione.
4) Corretta ed adeguata è, invece, la motivazione in ordine al reato di cui
all'art.483 c.p. I giudici di merito hanno infatti accertato che il Carta nella
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa in data 25.10.2004, ai
sensi dell'art.47 comma 1 del T.U. di cui al DPR 28.12.2000 n.445, allegata alla
domanda di condono, attestò il falso, affermando che l'opera era stata
realizzata prima del 31.3.2003 (termine ultimo per la definizione degli illeciti
edilizi).
L'operai infatti i a tale data certamente non esisteva, come emergeva
inequivocabilmente dai rilievi aereofotogrammetrici eseguiti nella prima
quindicina del mese di aprile 2003. Già il Tribunale aveva evidenziato in
proposito che dalla testimonianza di Meini Massimo, comandante della Polizia
Municipale di Siniscola, e dall'esame delle foto aeree sul lotto di terreno
dell'imputato non risultava edificata alcuna costruzione. Tali rilievi secondo
il Tribunale risultavano eseguiti nella prima quindicina di aprile. La Corte
territoriale ha ulteriormente ribadito che dai rilievi aereo fotogrammetrici e
dalla data della loro effettuazione risulta inequivocabilmente "per tabulas"
la prova a carico dell'imputato.
Il ricorrente non contesta tali circostanze, limitandosi genericamente ad
affermare che dagli atti non emerge alcuna certezza in ordine all'epoca di
realizzazione dei rilievi aereo fotogrammetrico, senza neppure indicare (in
violazione del principio di autosufficienza del ricorso) da quali elementi
risulti che nell'aprile 2003 vi fu la mero immissione nell'archivio informatico
dei rilievi medesimi.
Sul punto l'indagine di legittimità è circoscritta, dovendo il sindacato
demandato alla Corte di cassazione essere limitato all'accertamento
dell'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della
decisione impugnata senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle
argomentazioni di cui il giudice si è avvalso per sostanziare il suo
convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula
infatti dai poteri della corte quello di una "rilettura degli elementi di fatto
posti a base della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata
al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera
prospettazione di una diversa e per il ricorrente più adeguata valutazione delle
risultanze processuali (Cass. sez. un. n.06402 del 2.7.1997).
Quanto alla consapevolezza della falsità della dichiarazione, non può esservi
dubbio alcuno. Dalla stessa dichiarazione riportata nel ricorso risulta infatti
chiaramente che in essa si affermava, in modo non equivoco, che i lavori erano
stati conclusi prima del 31 marzo 2003, vale a dire nel termine utile per poter
beneficiare del condono.
Il Carta Salvatore, quindi, in piena consapevolezza affermava circostanza non
vera (si è visto come nella prima quindicina di aprile sul lotto di terreno non
esisteva alcuna costruzione) all'evidente scopo di poter usufruire del condono.
E' pacifico, infine, che tale condotta integri il reato di cui all'art.483 c.p.
Anche recentemente questa Corte ha ribadito che "integra il reato di falsità
ideologica commesso dal privato in atto pubblico (art.483 c.p.) la condotta di
colui che, in sede di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata a
domanda di concessione edilizia in sanatoria, attesta falsamente la data di
ultimazione dell'opera da sanare, considerato che l'ordinamento attribuisce a
detta dichiarazione valenza probatoria privilegiata- con esclusione di
produzioni documentali ulteriori- e, quindi, di dichiarazione destinata a
dimostrare la verità dei fatti cui è riferita e ad essere trasfusa in atto
pubblico" (cfr.Cass. Sez.5 n.2978 del 26.11.2009; conf.sez.5 n.5122 del
19.12.2005). E ciò "anche a seguito dell'abrogazione della L.4 gennaio 1968
n.15, attuata dall'art.77 del D.L.vo 28.12.2000 n.445, per effetto della quale
la sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio non deve più
essere autenticata dal pubblico ufficiale" (cfr.Cass.pen.sez.3 n.9527 del
24.1.2003).
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo
a) perché estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena. Rigetta il
ricorso nel resto.
Così deciso in Roma il 22 aprile
2010
DEPOSITATA IN CANCELLERIA il 10 Giu. 2010
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