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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 11/06/2010 (Ud. 22/04/2010), Sentenza n. 22229
DIRITTO URBANISTICO - Interventi di manutenzione straordinaria - Nozione -
Sostituzione del tetto - Modificata la sagoma - Permesso di costruire -
Necessità - Art. 3 c. 1 lett. b) D.P.R. n. 380/01 (T.U.E.). In base
all'articolo 3 comma 1 lettera b) del D.P.R. n. 380/01 (Testo Unico Edilizia) si
considerano interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche
necessarie per rinnovare o sostituire parti anche strutturali degli edifici,
nonché per integrare o realizzare i servizi igienici sanitari e tecnologici
sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari
e non comportino modifiche della destinazione d'uso. Pertanto, possono rientrare
nella manutenzione straordinaria anche la sostituzione del tetto a condizione
però che non venga modificata la quota d'imposta o alterato lo stato dei luoghi
né planimetricamente né quantitativamente rispetto alle superfici ed ai volumi
preesistenti. Nella specie è stata aumentata l'altezza del fabbricato attraverso
un cordolo di c.a. e conseguente modificata la sagoma. Trattandosi, quindi, di
opere qualificati come interventi soggetti a permesso di costruire. (conferma
sentenza della corte d'appello di Catania 06/07/2009) Pres. De Maio Est. Petti
Ric. Maravigna. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 11/06/2010 (Ud.
22/04/2010), Sentenza n. 22229
BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - Modificazione dell'aspetto esterno
dell'edificio - Zone paesaggisticamente vincolate - Preventivamente autorizzata
- Necessità - Reato ambientale. Nelle zone paesaggisticamente vincolate
qualsiasi modificazione dell'aspetto esterno dell'edificio deve essere
preventivamente autorizzata. (conferma sentenza della corte d'appello di Catania
06/07/2009) Pres. De Maio Est. Petti Ric. Maravigna. CORTE DI CASSAZIONE
PENALE, Sez. III, 11/06/2010 (Ud. 22/04/2010), Sentenza n. 22229
DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Determinazione della pena - Cognizione esclusiva
del giudice del merito - Ricorso in cassazione - Limiti. La determinazione
della pena rientra nella cognizione esclusiva del giudice del merito, la cui
motivazione si sottrae al sindacato di legittimità se non manifestamente
spropositata. (conferma sentenza della corte d'appello di Catania 06/07/2009)
Pres. De Maio Est. Petti Ric. Maravigna. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III,
11/06/2010 (Ud. 22/04/2010), Sentenza n. 22229
DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Inammissibilità originaria del ricorso -
Effetti. L'inammissibilità originaria del ricorso, per la mancata
instaurazione di un valido rapporto processuale d'impugnazione, impedisce di
dichiarare la prescrizione per il reato di cui è maturata prima della decisione
impugnata ma non dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio dal giudice. (conferma
sentenza della corte d'appello di Catania 06/07/2009) Pres. De Maio Est. Petti
Ric. Maravigna. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 11/06/2010 (Ud.
22/04/2010), Sentenza n. 22229
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UDIENZA del 22.04.2010
SENTENZA N. 790
REG. GENERALE N. 40943/2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dai sigg. magistrati:
Dott. Guido De Maio
presidente
Dott. Agostino Cordova
consigliere
Dott. Ciro Petti
consigliere
Dott. Aldo Fiale
consigliere
Dott. Silvio Amoresano
consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso proposto dal difensore di Maravigna Francesco, nato a Catania il
00/00/0000, avverso la sentenza della corte d'appello di Catania del 6 luglio
del 2009;
- udita la relazione svolta dal consigliere dott. Ciro Petti;
- sentito il Procuratore generale nella persona del dott. Francesco Salzano, il
quale ha concluso per l'annullamento senza rinvio limitatamente al reato di cui
al capo B) perché estinto per prescrizione, rigetto del resto;
- Letti il ricorso e la sentenza denunciata osserva quanto segue
IN FATTO
La Corte d'appello di Catania, con sentenza del 6 luglio del 2009, confermava
quella pronunciata dal tribunale della medesima città il 7 ottobre del 2008, con
cui Maravigna Francesco era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia
quale responsabile di abusi edilizi e paesaggistici. Il prevenuto, dopo avere
comunicato di volere sostituire il tetto in legno di un proprio immobile sito in
Pedara, aveva sopraelevato il fabbricato di circa cinquanta centimetri con
cordoli e strutture in cemento armato, modificando anche la relativa sagoma,
senza il permesso di costruire, senza il nulla osta paesaggistico ed in
violazione delle disposizioni sulle costruzioni in zone sismiche ed in cemento
armato. Fatti accertati il 30 giugno del 2005.
Ricorre per cassazione il Maravigna sulla base di due motivi:
Con il primo deduce violazione di legge, per avere i giudici del merito omesso
di considerare che in base all'articolo 1 comma 6 della legge statale n 443 del
2001, richiamato dall'articolo 14 della legge regionale n 2 del 2002 le opere
eseguite per l'adeguamento antisismico non vanno computate ai fini ai fini della
volumetria. I cordoli realizzati e successivamente demoliti avevano la funzione
di adeguare il fabbricato alla normativa antisismica. Con riferimento alla
realizzazione di opere in conglomerato cementizio armato deduce che si
considerano tali solo quelle che concorrono ad assicurare la stabilità globale
dell'edificio. Per la trascurabile incidenza delle opere sull'aspetto esterno
del fabbricato non era necessaria l'autorizzazione paesaggistica.
Con il secondo motivo si deduce mancanza di motivazione sul trattamento
sanzionatorio.
IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi.
In relazione al primo motivo si osserva che in base all'articolo 3 comma 1
lettera b) del T.U. si considerano interventi di manutenzione straordinaria le
opere e le modifiche necessarie per rinnovare o sostituire parti anche
strutturali degli edifici, nonché per integrare o realizzare i servizi igienici
sanitari e tecnologici sempre che non alterino i volumi e le superfici delle
singole unità immobiliari e non comportino modifiche della destinazione d'uso.
Può rientrare nella manutenzione straordinaria anche la sostituzione del tetto a
condizione però che non venga modificata la quota d'imposta o alterato lo stato
dei luoghi né planimetricamente né quantitativamente rispetto alle superfici ed
ai volumi preesistenti. Nella fattispecie è stata aumentata l'altezza del
fabbricato e modificata la sagoma. Si trattava quindi di un intervento che
richiedeva il permesso di costruire.
Il ricorrente sostiene che in base all'articolo 14 della legge regionale n 2 del
2002, che richiama l'articolo 1 comma 6 della legge statale n 443 del 2001,
trattandosi di adeguamento antisismico, l'aumento di volume non si computa. Ora,
a prescindere dal fatto che è stata modificata anche la sagoma dell'edificio, Il
prevenuto non ha dimostrato di avere presentato denuncia d'inizio attività per
adeguamento antisismico e soprattutto che la posa in opera della trave e del
cordolo in cemento armato con conseguente modificazione del volume fosse
necessitato da adeguamento antisismico. Anzi tale tesi viene contrastata
dall'affermazione dello stesso imputato dell'avvenuta demolizione.
Per i reati sul cemento armato si osserva che il cordolo e la trave svolgevano
una funzione statica perché predisposti proprio per sostenere il maggior peso
del rifacimento del tetto.
Palese è anche il reato ambientale perché nelle zone paesaggisticamente
vincolate qualsiasi modificazione dell'aspetto esterno dell'edificio deve essere
preventivamente autorizzata .
Con riferimento al secondo motivo si rileva che la determinazione della pena
rientra nella cognizione esclusiva del giudice del merito, la cui motivazione si
sottrae al sindacato di legittimità se non manifestamente spropositata. Nel caso
in esame la corte territoriale esaminando la censura dell'appellante ha indicato
le ragioni per le quali la pena inflitta, peraltro determinata in misura
prossima al minimo edittale, era adeguata.
L'inammissibilità originaria del ricorso, per la mancata instaurazione di un
valido rapporto processuale d'impugnazione, impedisce di dichiarare la
prescrizione per il reato di cui al capo b), maturata prima della decisione
impugnata ma non dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio dal giudice, secondo
l'orientamento espresso dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza del
22 marzo del 2005, Bracale.
Dall'inammissibilità del ricorso discende l'obbligo di pagare le spese
processuali e di versare una somma, che stimasi equo determinare in C 1000,00,
in favore della Cassa delle Ammende, non sussistendo alcuna ipotesi di carenza
di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità
secondo l'orientamento espresso dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.186
del 2000.
P.Q.M.
La Corte
Letto l'articolo 616 c.p.p.
Dichiara
Inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento della somma di euro mille a favore della cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma il 22 aprile del 2010
DEPOSITATA IN CANCELLERIA il 10 Giu. 2010
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