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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006  - ISSN 1974-9562



CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 15/06/2010 (Ud. 29/04/2010), Sentenza n. 22752



RIFIUTI - Smaltimento dei rifiuti - Persona giuridica e responsabilità - Fattispecie - Art. 51, c.4, d. L.vo 22/97 (oggi D.L.vo n. 152/2006 e s.m.).
In materia di smaltimento dei rifiuti, al legale rappresentante di una società è attribuita una posizione di garanzia, per cui è tenuto, ope legis, a vigilare che i propri dipendenti o altri sottoposti o delegati osservino le norme ambientalistiche (Cass. Sez. III n. 24732/2007). Fattispecie: smaltimento autorizzato o non - rottura del nastro di carico. (conferma sentenza del Tribunale di Avezzano del 6.06.2008) Pres. Onorato, Est. Teresi, Ric. Bisegna. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 15/06/2010 (Ud. 29/04/2010), Sentenza n. 22752

RIFIUTI - Smaltimento di rifiuti non previsti nell'autorizzazione - Rottura del nastro di carico - Violazione della disciplina sui rifiuti - Sussistenza. L'irrazionale trattamento dei RSU consistente nella mancata selezione e stabilizzazione della frazione organica a causa della rottura del nastro di carico, rientra nella violazione della disciplina sui rifiuti. Pertanto, non era possibile effettuare il loro carico nell'impianto per la separazione della frazione secca da quella organica da destinare alla stabilizzazione. (conferma sentenza del Tribunale di Avezzano del 6.06.2008) Pres. Onorato, Est. Teresi, Ric. Bisegna. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 15/06/2010 (Ud. 29/04/2010), Sentenza n. 22752


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UDIENZA del 29.04.2010

SENTENZA N. 847

REG. GENERALE N. 41970/2009


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale


Composta dagli ill.mi Signori:


dott. Pierluigi Onorato                                 Presidente
1. dott. Alfredo Teresi                                 Consigliere rel.
2. dott. Alfredo Maria Lombardi                    Consigliere
3. dott. Luigi Marini                                     Consigliere
4. dott. Santi Gazzara                                 Consigliere


ha pronunciato la seguente


SENTENZA


- sull'impugnazione proposta da Bisegna Valerio, nato in Avezzano 00.00.0000, avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Avezzano in data 6.06.2008 che lo ha condannato alla pena di €.1.000 di ammenda per il reato di cui all'art. 51, comma 4, d. lgs. n. 22/1997;
- Visti gli atti, la sentenza denunciata, l'atto d'appello e i motivi nuovi;

- Sentita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Alfredo Teresi;
- Sentito il PM nella persona del PG dott. Giuseppe Volpe che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
- Sentito il difensore del ricorrente, avv. Sergio Di Nicola, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;


osserva


Con sentenza in data 6.06.2008 il Tribunale di Avezzano condannava Bisegna Valerio alla pena di €. 1.000 d'ammenda per avere, quale responsabile della gestione della discarica di rifiuti sita nel Comune di Sante Marie, gestito la discarica senza il rispetto delle prescrizioni imposte nel provvedimento di autorizzazione regionale; in particolare, smaltendo rifiuti non previsti nel provvedimento; non effettuando la copertura giornaliera dei rifiuti depositati in discarica; non gestendo in modo corretto il percolato determinando formazione di battente idraulico all'interno dei bacini di discarica.

Proponeva appello l'imputato esponendo che il giudice aveva erroneamente valutato le risultanze processuali.


Deduceva che la discarica era gestita dalla s.p.a. Segen, di cui egli era dipendente amministrativo, la quale aveva affidato la gestione a una ditta specializzata che aveva nominato responsabile dell'impianto l'ing. Russomanno, donde la sua estraneità ai fatti contestatigli.


Escludeva che fossero state violate le prescrizioni imposte perché i RSU erano compresi tra i rifiuti da smaltire in discarica; la copertura giornaliera dei rifiuti non era prevista dal d. lgs. n.22/1997 in base al quale era stata rilasciata l'autorizzazione; la norma che impone di evitare il battente idraulico [d. lgs. n. 36/2003] era successiva alla data in cui era stata rilasciata l'autorizzazione.


Chiedeva di essere assolto per non avere commesso il fatto.


Con ordinanza 16.11.2009 la Corte d'Appello dell'Aquila trasmetteva gli atti a questa Corte ai sensi dell'art. 568 comma 5 c.p.p.


Il ricorso non è puntuale perché censura con erronee argomentazioni giuridiche e in punto di fatto la decisione che è esente da vizi logico-giuridici, essendo stati indicati gli elementi probatori emersi a carico dell'imputato e confutate le obiezioni difensive.


La sentenza, infatti, ha correttamente ritenuto ricorrenti le condizioni che integrano l'esercizio di una discarica con violazione delle prescrizioni imposte dall'autorizzazione regionale, mentre le incongrue doglianze sull'attribuzione della condotta all'imputato sono irrilevanti ai fini del sindacato di legittimità.


Nella specie è stato accertato, alla stregua delle acquisizioni documentali, che il presidente della Segen s.p.a., Capone Ferdinando, aveva affidato, all'epoca dei fatti, con valida procura, la responsabilità della gestione della discarica all'imputato.


Il legale rappresentante della società, è, in materia di smaltimento di rifiuti, l'amministratore della società che gestisce un impianto produttivo che è destinatario degli obblighi previsti dalle norme di settore.
Il suddetto, cui legalmente è attribuita una posizione di garanzia, é tenuto a vigilare che propri dipendenti o altri sottoposti o delegati osservino le norme ambientalistiche.
L'osservanza delle norme in questione consegue, quindi, ope legis e chi é destinatario di esse, legale rappresentante di una società per azione o il suo delegato, è tenuto a osservarle.
Nel caso in esame però destinatario era l'imputato perché, quale delegato del legale rappresentante dell'impresa di smaltimento dei rifiuti, era tenuto a vigilare che propri dipendenti o altri sottoposti o delegati osservassero le norme ambientalistiche [Cfr. Cassazione Sezione III n. 24732/2007, RV. 236947].


I motivi sull'omessa presa in esame delle deduzioni difensive sull'inoperatività delle prescrizioni sono articolati in fatto e giuridicamente infondati.

Quanto alla prima violazione [smaltimento di rifiuti non previsti nell'autorizzazione], va osservato che il Tribunale ha correttamente fatto rientrare nella violazione l'irrazionale trattamento dei RSU consistente nella mancata selezione e stabilizzazione della frazione organica a causa della rottura del nastro di carico, sicché non era possibile effettuare il loro carico nell'impianto per la separazione della frazione secca da quella organica da destinare alla stabilizzazione.


Per le altre inosservanze va rilevato che l'autorità regionale competente ad autorizzare lo smaltimento dei rifiuti deve dettare le prescrizioni tecniche a cui si deve adeguare l'operatore economico autorizzato per garantire il rispetto della sicurezza e dell'igiene ambientale.


Assume l'imputato che la prescritta copertura giornaliera dei rifiuti, all'epoca dei fatti, non era prevista dal d.P.R. n. 915/1982 ignorando la vigenza della delibera del Comitato Interministeriale 27.7.1984 che è stata emanata, ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.P.R. 915/1982, per formulare gli indirizzi, i criteri generali e le norme tecniche da rispettare nello smaltimento dei rifiuti.


Si tratta, pertanto, di un regolamento d'integrazione del D.P.R. 915/1982, emanato dal Comitato interministeriale previsto dal citato art. 4 in virtù della delega contenuta nella stessa norma che, come fonte subordinata alla legge penale, può integrare i divieti e le prescrizioni stabilite da quest'ultima.


Risulta, quindi, evidente che le disposizioni tecniche stabilite dalla citata delibera interministeriale potevano integrare la norma penale di cui al quarto comma dell'art. 51 in quanto richiamate specificamente nell'autorizzazione regionale.


Riguardo alla non corretta gestione del percolato, per la costatata formazione di battente idraulico nella discarica, deve rilevarsi che la relativa prescrizione era ricollegabile alla disposizione contenuta nell'art. 28 comma 1 lettera c) del d. lgs. n. 22/1997 che prevedeva, ancor prima dell'entrata in vigore del d. lgs. n. 36/2003, anche l'emissione di prescrizioni sulle "precauzioni da prendere in materia di sicurezza e d'igiene ambientale" tra cui sicuramente rientra l'efficiente raccolta del percolato.


Il rigetto del ricorso comporta l'onere delle spese del procedimento.


PQM


La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

 

Cosi deciso in Roma nella pubblica udienza del 29.04.2010.


DEPOSITATA IN CANCELLERIA il  15 Giu. 2010



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