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CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 15/06/2010 (Ud. 29/04/2010), Sentenza n. 22755
RIFIUTI - Smaltimento di rifiuti sanitari - Abbandono o deposito
incontrollato - Responsabilità dei titolari o rappresentanti delle strutture,
enti o persone giuridiche. In materia di rifiuti costituiti da medicinali,
dell’abbandono o del deposito incontrollato deve essere chiamato a rispondere il
soggetto che nella struttura sanitaria ricopre la qualifica di amministratore o
direttore generale o di presidente. Lo stesso, è tenuto, ope legis, a
vigilare che i propri dipendenti o altri sottoposti o delegati osservino le
norme ambientalistiche. (dichiara inammissibile il ricorso avverso sentenza resa
dal Tribunale di Milano, sezione distaccata di Rho, in data 1/4/08) Pres.
Onorato, Est. Gazzara, Ric. Bianchi. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III,
15/06/2010 (Ud. 29/04/2010), Sentenza n. 22755
DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Ricorso in Cassazione - Inammissibilità -
Effetti - Dichiarazione della sussistenza di cause di non punibilità, ex art.
129 c.p.p. - Preclusione. La inammissibilità del ricorso per manifesta
infondatezza dei motivi non permette il valido instaurarsi del rapporto di
impugnazione e preclude di rilevare e dichiarare la sussistenza di cause di non
punibilità, ex art. 129 c.p.p. (Cass. S.U. 22/11/2000, De Luca ). (dichiara
inammissibile il ricorso avverso sentenza resa dal Tribunale di Milano, sezione
distaccata di Rho, in data 1/4/08) Pres. Onorato, Est. Gazzara, Ric. Bianchi.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 15/06/2010 (Ud. 29/04/2010), Sentenza n.
22755
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UDIENZA del 29.04.2010
SENTENZA N. 850
REG. GENERALE N. 42520/2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli ill. mi Signori
- dott. Pierluigi Onorato
Presidente
- dott. Alfredo Teresi
Consigliere
- dott. Alfredo M. Lombardi
Consigliere
- dott. Luigi Marini
Consigliere
- dott. Santi Gazzara
Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
- Sul ricorso proposto da Bianchi Angelo, nato a Bresso il --/--/----, e Bianchi
Erminio, nato a Bresso il --/--/---- ;
- Avverso la sentenza resa dal
Tribunale di Milano, sezione distaccata di Rho, in data 1/4/08
- Visti gli atti la sentenza ed il ricorso
- Udita la relazione svolta in udienza dal consigliere Santi Gazzara
- Udito il pubblico ministero in persona del sostituto Procuratore Generale
della Repubblica, dott. Giuseppe Volpe, il quale ha concluso per la
inammissibilità
- udito il difensore dei ricorrenti, avv. Tommaso La Porta, in sostituzione
dell'avv. Giorgio Cassamagnaghi, il quale ha concluso riportandosi ai motivi di
impugnazione
osserva
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Milano, sezione distaccata di Rho, con sentenza dell' 1 /4/08,
ha dichiarato Bianchi Angelo e Bianchi Erminio responsabili del reato di cui
agli artt. 110 c.p. e 51, co. 1 e 2, in relazione all'art. 45, d.Lvo 22/97,
perché in concorso tra loro, il primo nella qualità di presidente, il secondo
quale vicepresidente della "Casa dell'anziano, ente morale Pio XI",
abbandonavano o comunque depositavano in modo incontrollato n. 924 confezioni di
specialità medicinali, da considerare rifiuti sanitari ai sensi dell'art. 45 del
citato decreto legislativo.
Ha condannato i prevenuti alla pena di euro 2.000,00 di ammenda ciascuno;
riservando al giudice dell'esecuzione l'eventuale applicazione dell'indulto.
Propone appello la difesa dei prevenuti, qualificato ricorso per cassazione ex
art. 568 c.p.p., con i seguenti motivi:
- non sussiste prova della responsabilità degli imputati in ordine al reato ad
essi contestato; peraltro dalla documentazione acquisita in atti emerge che
l'ente, in cui i prevenuti rivestono le qualifiche di presidente e vice
presidente, da sempre gode di tutte le autorizzazioni per lo smaltimento dei
rifiuti sanitari ed aveva approntato la struttura organizzata per tale
smaltimento.
Con memoria, ritualmente inoltrata in atti, i ricorrenti hanno rilevato la
omessa motivazione laddove la decisione del Tribunale fa esclusivo riferimento
al solo capo di imputazione, ma non adduce fatti decisivi dai quali emergano le
condotte degli imputati, esplicanti quanto ad essi addebitato; la motivazione è,
peraltro, contraddittoria, visto che i prevenuti vengono ritenuti colpevoli per
non avere approntato una struttura organizzativa idonea a smaltire i rifiuti,
dopo che la fattispecie dello smaltimento risulta esclusa dallo stesso
decidente, a prescindere dalla esistenza in atti della prova certa di come gli
imputati avessero approntato la struttura de qua.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile.
La difesa censura la affermata responsabilità dei propri assistiti, rilevando
che non è possibile ricondurre ad essi la addebitabilità della condotta illecita
contestata, non solo per il ruolo che i Bianchi rivestono nell'ambito dell'ente
morale, presidente e vice presidente, ma anche perché alla stessa "casa
dell'anziano" risultano rilasciate tutte le autorizzazioni inerenti
all'esercizio dell'attività oggetto della ragione sociale, ed in particolare
quelle attinenti allo smaltimento dei rifiuti sanitari, con adeguata struttura
organizzata, costituita per lo smaltimento di questi.
Dal vaglio a cui è stata sottoposta la sentenza impugnata è emerso che il
giudice di merito, facendo espresso richiamo alle emergenze istruttorie, rileva:
- gli agenti operanti, Mineo Giuseppe e Schisano Giovanni, in forza presso i NAS
dei Carabinieri, esaminati in corso di dibattimento, hanno riferito di essere
stati chiamati, in data 23/6/05, dalla Polizia Locale di Nervino, in quanto a
seguito di segnalazioni di diversi cittadini, il 18/6/05 erano stati rinvenuti,
nei pressi di una roggia quattro sacchi contenenti diversi medicinali.
I predetti testi hanno riferito come sul 90% delle confezioni, ivi trovate,
fosse riportato il timbro tondo della "Casa dell'anziano, Ente Morale Pio XII"
di Bresso;
- di seguito gli agenti effettuavano un sopralluogo presso la Casa di riposo e,
qui, veniva ad essi riferito che, a seguito dell'ampliamento della struttura e
di un repentino cambiamento di gran parte del personale infermieristico, il
controllo in ordine alla gestione dei medicinali era sfuggito. Sulla scorta di
tali elementi il giudice di merito, eliminato ogni dubbio sulla provenienza del
materiale rinvenuto e sulla natura di esso, è pervenuto nella convinzione della
penale responsabilità degli imputati per il reato ad essi contestato, con
l'evidenziare che nella specie non si verte in una ipotesi di smaltimento
autorizzato o non di rifiuti sanitari, e che la eventuale responsabilità di
terze persone non esclude la pari responsabilità dei titolari o rappresentanti
delle strutture, enti o persone giuridiche, cui il detto materiale abbandonato
fa capo, in quanto non risulta approntata, anzi, adeguatamente organizzata, una
struttura idonea a consentire che lo smaltimento dei rifiuti avvenga secondo le
prescrizioni normative in materia. Ciò è provato dal rinvenimento del
notevolissimo numero di confezioni medicinali abbandonate nella roggia.
La argomentazione motivazionale, sviluppata dal decidente, dà agio di osservare
che:
- il giudice nella valutazione della prova ha preso in considerazione ogni
singolo fatto ed il loro insieme, non in modo parcellizzato ed avulso dal
generale contesto probatorio, ed ha verificato che essi, ricostruiti in sé e
posti vicendevolmente in rapporto, potevano essere ordinati in una costruzione
logica, armonica e consonante, tale da consentirgli, attraverso la valutazione
unitaria del contesto, di attingere la verità processuale e pervenire, quindi,
alla affermazione di responsabilità dei prevenuti;
- non può trovare ingresso la censura mossa dalla difesa dei ricorrenti, fondata
sul richiamo all'art. 45, n. 2, divo 22/97, quanto alla esclusiva responsabilità
del direttore sanitario in materia di sorveglianza del materiale farmacologico,
visto che la stessa disposizione normativa richiamata dispone che "al direttore
o responsabile sanitario della struttura pubblica o privata compete la
sorveglianza ed il rispetto della disposizione di cui al co. 1, fino al
conferimento dei rifiuti all'operatore autorizzato al trasporto verso l'impianto
di smaltimento", con esclusione di attribuzione di ogni responsabilità a carico
dei soggetti indicati da tal momento in poi.
Di tal chè, dell'abbandono o del deposito incontrollato del materiale de quo,
come ritenuto dal Tribunale, deve essere chiamato a rispondere il soggetto che
nella struttura sanitaria ricopre la qualifica di amministratore o direttore
generale o di presidente, come nella specie.
Quanto alla sussistenza della prova della organizzazione allo smaltimento (e
delle relative autorizzazioni, rilasciate alla Casa di cura ), è evidente che il
giudice non ha ritenuto che la struttura sanitaria de qua ne fosse
sfornita, ma ha, chiaramente affermato che pur in presenza di essa, è stata
rilevata una condotta illecita, concretizzante il reato contravvenzionale
contestato.
Del pari prive di fondamento si rivelano le doglianze mosse con la memoria
aggiunta, in quanto con esse viene ribadito il contenuto dei motivi di appello,
così riproposti nella veste rituale del ricorso per cassazione.
La inammissibilità del ricorso per
manifesta infondatezza dei motivi non permette il valido instaurarsi del
rapporto di impugnazione e preclude di rilevare e dichiarare la sussistenza di
cause di non punibilità, ex art. 129 c.p.p. (Cass. S.U. 22/11/2000, De Luca ).
Tenuto conto, poi, della sentenza del 13/6/2000, n. 186, della Corte
Costituzionale, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il
Bianchi abbiano proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità, gli stessi, singolarmente, devono, altresì, ai
sensi dell'art. 616 c.p.p., essere condannati al pagamento, in favore della
Cassa delle Ammende, di una somma, equitativamente fissata, in ragione dei
motivi dedotti, nella misura di euro 1.000,00.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna i
ricorrenti singolarmente al pagamento delle spese processuali e della somma di
euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 29/4/2010.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA il 15 Giu. 2010
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