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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006  - ISSN 1974-9562



CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 22/06/2010 (Cc. 27/05/2010), Sentenza n. 23931



CACCIA - Abbattimento di frosoni - Reato di cui agli artt. 30 c. 1 lett. b) e 2 , L. n.157/1992 - Configurabilità - Sequestro del fucile e confisca obbligatoria in caso di condanna - Art. 19 bis L. n. 157/1992 inserito con l'art. 1 L. n. 221/2002 - Art. 9 Dir. 79/409 CEE.
Configura il reato di cui all'articolo 30 comma 1 lettera b) in relazione all'articolo 2 della legge n 157 del 1992, l’abbattimento di quattro frosoni. Il reato, legittima il sequestro del fucile utilizzato per la cattura, al fine di evitare che possa essere ulteriormente utilizzato e comunque per assicurare la confisca, trattandosi di arma oggetto di confisca obbligatoria in caso di condanna. (conferma ordinanza dell' 11/01/2010, tribunale di Arezzo) Pres. Lupo, Est. Peti, Ric. Fatti. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 22/06/2010 (Cc. 27/05/2010), Sentenza n. 23931


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UDIENZA del 27.05.2010

SENTENZA N. 831

REG. GENERALE N. 6759/2010


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale


Composta dagli ill.mi Sigg.ri Magistrati:

 

Dott. Ernesto Lupo                             presidente
Dott. Ciro Petti                                   consigliere
Dott. Alfredo Teresi                             consigliere
Dott. Alfredo Maria Lombardi               consigliere

Dott. Silvio Amoresano                       consigliere

ha pronunciato la seguente


SENTENZA


- sul ricorso proposto dal difensore di Fatti Ranieri, nato a San Sepolcro il 00/00/0000, avverso l'ordinanza del tribunale del riesame di Arezzo dell' 11 gennaio del 2010;
- udita la relazione svolta dal consigliere dott. Ciro Petti;
- sentito il Procuratore generale nella persona del dott. Francesco Salzano, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
- udito il difensore avv. Eugenio Zaganelli quale sostituto processuale, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
- letti il ricorso e l'ordinanza denunciata osserva quanto segue:


IN FATTO


Il tribunale di Arezzo, con ordinanza dell' 11 gennaio del 2010, respingeva la richiesta di riesame del provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari aveva disposto a carico di Fatti Ranieri, quale indagato per il reato di cui all'articolo 30 comma 1 lettera b) in relazione all'articolo 2 della legge n 157 del 1992, per avere abbattuto quattro frosoni, il sequestro del fucile utilizzato per la cattura, al fine di evitare che potesse essere ulteriormente utilizzato e comunque per assicurare la confisca, trattandosi di arma oggetto di confisca obbligatoria in caso di condanna.


Ricorre per cassazione l'indagato per mezzo del proprio difensore deducendo:
- la violazione della legge n 157 del 1992 e segnatamente dell'articolo 30 lettera g) e lettera h) i quali prevedono la cattura dei fringillidi in misura inferiore alle cinque unità; inoltre le Regioni in deroga alla legge nazionale possono prevedere la cattura anche di fauna appartenente a specie protette;
- erronea applicazione dell'articolo 30 lettera b) della legge citata in luogo della lettera h);
- illegittimità del sequestro per assicurare la confisca posto che tale misura di sicurezza non è prevista per il reato di cui all'articolo 30 lettera h);
- insussistenza delle esigenze cautelare.


IN DIRITTO


Il ricorso va respinto perché infondato.


Nella fattispecie si è ritenuta configurabile l'ipotesi di cui all'articolo 30 comma 1 lettera b) e non quella di cui alla lettera h) della medesima norma.

Questa alla lettera b) punisce chi cattura, detiene o abbatte mammiferi ed uccelli compresi nell'elenco di cui all'articolo 2 ossia animali appartenenti alle specie particolarmente protette. Queste ultime sono, non solo quelle analiticamente indicate nella seconda parte dell'art. 2 della legge n 157 del 1992, ma anche quelle che direttive comunitarie o convenzioni internazionali o apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri indicano come minacciate di estinzione.


Gli artt. 30 lettera h) e 31 lettera g) richiamati dal ricorrente non sono applicabili alla fattispecie. La prima norma, invero, punisce con la pena dell'ammenda non solo chi abbatte, cattura o detiene uccelli di cui non è consentita la caccia, ma anche chi abbatte, cattura o detiene fringillidi in misura superiore a cinque mentre l'articolo 31 lettera g) prevede solo una sanzione amministrativa per chi abbatte, cattura o detiene fringuelli in misura inferiore alle cinque unità. Alla famiglia dei fringillidi appartengono non solo i fringuelli, ma anche altre specie come i cardellini, le peppole, i frosoni. Gli articoli 30 lettera h) e 31 lettera g) si riferiscono alle specie che non fanno parte dell'elenco di quelle particolarmente protette. Tali norme non sono applicabile al frosone, uccello proprio della Frisia, il cui nome scientifico è Coccothraustes coccotrhaustes, giacché tale specie è inclusa nell'allegato II della Convenzione di Berna del 19 settembre del 1979, recepita con la legge n 503 del 1981 entrata in vigore il 7 marzo del 1997 e quindi non è cacciabile.


E' ben vero che in base all'articolo 19 bis della legge n. 157 del 1992 inserito con l'articolo 1 della legge n 221 del 2002 le regioni sono state autorizzate a derogare alla disciplina nazionale e comunitaria sempre che le deroghe siano conformi alle prescrizioni dettate dall'articolo 9 della direttiva 79/409 CEE ed ai principi ed alle finalità degli artt. 1 e 2 della stessa direttiva ed alle disposizioni della legge nazionale. In sintesi la deroga deve essere giustificata da finalità pubbliche e non dal solo fine di favorire i cacciatori. Non risulta però che la Regione Toscana si sia avvalsa di tale facoltà. All'odierna udienza il difensore del ricorrente ha esibito a sostegno della propria tesi la Legge della Regione Lombardia n 21 del 16 settembre del 2009, ma non ha prodotto o indicato analoga legge della Regione Toscana.


In termini analoghi si è già pronunciata questa sezione sia pure con riferimento ad altro uccello appartenente alla famiglia dei fringillidi del quale la cattura era vietata in base al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 novembre 1993(cfr. Cass. n.11111 del 2006)


Con riferimento alle esigenze cautelari si osserva che il sequestro preventivo dell'arma è stato disposto, non solo per evitare che potesse essere nuovamente usata per la cattura di altri esemplari appartenenti a specie protette, ma anche e soprattutto per assicurarne la confisca che è obbligatoria in caso di condanna per il reato ipotizzato.


P.Q.M.


La Corte
Letto l'articolo 616 c.p.p.


Rigetta


il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali


Cosi deciso in Roma il 27 maggio del 2010

DEPOSITATA IN CANCELLERIA il  22 Giu. 2010



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