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CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 22/06/2010 (Cc. 27/05/2010), Sentenza n. 23931
CACCIA - Abbattimento di frosoni - Reato di cui agli artt. 30 c. 1 lett. b) e 2
, L. n.157/1992 - Configurabilità - Sequestro del fucile e confisca obbligatoria
in caso di condanna - Art. 19 bis L. n. 157/1992 inserito con l'art. 1 L. n.
221/2002 - Art. 9 Dir. 79/409 CEE. Configura il reato di cui all'articolo 30
comma 1 lettera b) in relazione all'articolo 2 della legge n 157 del 1992,
l’abbattimento di quattro frosoni. Il reato, legittima il sequestro del fucile
utilizzato per la cattura, al fine di evitare che possa essere ulteriormente
utilizzato e comunque per assicurare la confisca, trattandosi di arma oggetto di
confisca obbligatoria in caso di condanna. (conferma ordinanza dell' 11/01/2010,
tribunale di Arezzo) Pres. Lupo, Est. Peti, Ric. Fatti. CORTE DI CASSAZIONE
PENALE, Sez. III, 22/06/2010 (Cc. 27/05/2010), Sentenza n. 23931
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UDIENZA del 27.05.2010
SENTENZA N. 831
REG. GENERALE N. 6759/2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli ill.mi Sigg.ri
Magistrati:
Dott. Ernesto Lupo
presidente
Dott. Ciro Petti
consigliere
Dott. Alfredo Teresi
consigliere
Dott. Alfredo Maria Lombardi
consigliere
Dott. Silvio Amoresano
consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso proposto dal difensore di Fatti Ranieri, nato a San Sepolcro il
00/00/0000, avverso l'ordinanza del tribunale del riesame di Arezzo dell' 11
gennaio del 2010;
- udita la relazione svolta dal consigliere dott. Ciro Petti;
- sentito il Procuratore generale nella persona del dott. Francesco Salzano, il
quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
- udito il difensore avv. Eugenio Zaganelli quale sostituto processuale, il
quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
- letti il ricorso e l'ordinanza denunciata osserva quanto segue:
IN FATTO
Il tribunale di Arezzo, con ordinanza dell' 11 gennaio del 2010, respingeva la
richiesta di riesame del provvedimento con il quale il giudice per le indagini
preliminari aveva disposto a carico di Fatti Ranieri, quale indagato per il
reato di cui all'articolo 30 comma 1 lettera b) in relazione all'articolo 2
della legge n 157 del 1992, per avere abbattuto quattro frosoni, il sequestro
del fucile utilizzato per la cattura, al fine di evitare che potesse essere
ulteriormente utilizzato e comunque per assicurare la confisca, trattandosi di
arma oggetto di confisca obbligatoria in caso di condanna.
Ricorre per cassazione l'indagato per mezzo del proprio difensore deducendo:
- la violazione della legge n 157 del 1992 e segnatamente dell'articolo 30
lettera g) e lettera h) i quali prevedono la cattura dei fringillidi in misura
inferiore alle cinque unità; inoltre le Regioni in deroga alla legge nazionale
possono prevedere la cattura anche di fauna appartenente a specie protette;
- erronea applicazione dell'articolo 30 lettera b) della legge citata in luogo
della lettera h);
- illegittimità del sequestro per assicurare la confisca posto che tale misura
di sicurezza non è prevista per il reato di cui all'articolo 30 lettera h);
- insussistenza delle esigenze cautelare.
IN DIRITTO
Il ricorso va respinto perché infondato.
Nella fattispecie si è ritenuta configurabile l'ipotesi di cui all'articolo 30
comma 1 lettera b) e non quella di cui alla lettera h) della medesima norma.
Questa alla lettera b) punisce chi cattura, detiene o abbatte mammiferi ed uccelli compresi nell'elenco di cui all'articolo 2 ossia animali appartenenti alle specie particolarmente protette. Queste ultime sono, non solo quelle analiticamente indicate nella seconda parte dell'art. 2 della legge n 157 del 1992, ma anche quelle che direttive comunitarie o convenzioni internazionali o apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri indicano come minacciate di estinzione.
Gli artt. 30 lettera h) e 31 lettera g) richiamati dal ricorrente non sono
applicabili alla fattispecie. La prima norma, invero, punisce con la pena
dell'ammenda non solo chi abbatte, cattura o detiene uccelli di cui non è
consentita la caccia, ma anche chi abbatte, cattura o detiene fringillidi in
misura superiore a cinque mentre l'articolo 31 lettera g) prevede solo una
sanzione amministrativa per chi abbatte, cattura o detiene fringuelli in misura
inferiore alle cinque unità. Alla famiglia dei fringillidi appartengono non solo
i fringuelli, ma anche altre specie come i cardellini, le peppole, i frosoni.
Gli articoli 30 lettera h) e 31 lettera g) si riferiscono alle specie che non
fanno parte dell'elenco di quelle particolarmente protette. Tali norme non sono
applicabile al frosone, uccello proprio della Frisia, il cui nome scientifico è
Coccothraustes coccotrhaustes, giacché tale specie è inclusa
nell'allegato II della Convenzione di Berna del 19 settembre del 1979, recepita
con la legge n 503 del 1981 entrata in vigore il 7 marzo del 1997 e quindi non è
cacciabile.
E' ben vero che in base all'articolo 19 bis della legge n. 157 del 1992 inserito
con l'articolo 1 della legge n 221 del 2002 le regioni sono state autorizzate a
derogare alla disciplina nazionale e comunitaria sempre che le deroghe siano
conformi alle prescrizioni dettate dall'articolo 9 della direttiva 79/409 CEE ed
ai principi ed alle finalità degli artt. 1 e 2 della stessa direttiva ed alle
disposizioni della legge nazionale. In sintesi la deroga deve essere
giustificata da finalità pubbliche e non dal solo fine di favorire i cacciatori.
Non risulta però che la Regione Toscana si sia avvalsa di tale facoltà.
All'odierna udienza il difensore del ricorrente ha esibito a sostegno della
propria tesi la Legge della Regione Lombardia n 21 del 16 settembre del 2009, ma
non ha prodotto o indicato analoga legge della Regione Toscana.
In termini analoghi si è già pronunciata questa sezione sia pure con riferimento
ad altro uccello appartenente alla famiglia dei fringillidi del quale la cattura
era vietata in base al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22
novembre 1993(cfr. Cass. n.11111 del 2006)
Con riferimento alle esigenze cautelari si osserva che il sequestro preventivo
dell'arma è stato disposto, non solo per evitare che potesse essere nuovamente
usata per la cattura di altri esemplari appartenenti a specie protette, ma anche
e soprattutto per assicurarne la confisca che è obbligatoria in caso di condanna
per il reato ipotizzato.
P.Q.M.
La Corte
Letto l'articolo 616 c.p.p.
Rigetta
il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Cosi deciso in Roma il 27 maggio del 2010
DEPOSITATA IN CANCELLERIA il 22 Giu. 2010
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