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CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 25/06/2010 (Cc. 12/05/2010), Sentenza n. 24304
DIRITTO URBANISTICO - DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Reati edilizi - Interesse
protetto - Persona offesa e soggetto danneggiato - Differenza - Reati a natura
plurioffensiva (es. abuso d'ufficio) - Diritto al contraddittorio - Art. 408
c.p.p.. In tema di reati edilizi l’interesse protetto è quello, formale,
della realizzazione della costruzione nel rispetto della concessione e della
tutela sostanziale del territorio, il cui sviluppo deve avvenire in conformità
alle previsioni urbanistiche. Di certo, però, si tratta di beni la cui
titolarità non può essere riconosciuta in capo al privato che, al massimo, ha un
interesse legittimo all’osservanza di tali principi e può, in caso dì loro
violazione, lamentare i danni patiti. Chiaro, però, che, una cosa, è la veste di
danneggiato ed, altra, quella di persona offesa. Sicché, l'avviso ex art. 408
c.p.p. spetta esclusivamente alla persona offesa non anche al danneggiato dal
reato. Mentre si è diversificato il caso di quei reati, come l'abuso d'ufficio
che, avendo natura plurioffensiva (è - cioè - idoneo a ledere, oltre
all'interesse pubblico al buon andamento e alla trasparenza della P.A., anche il
concorrente interesse del privato a non essere turbato nei propri diritti
costituzionalmente garantiti dal comportamento illegittimo ed ingiusto del
pubblico ufficiale) implica che il privato danneggiato rivesta la qualità di
persona offesa ed, in tal caso, "l'omesso avviso della richiesta di
archiviazione, qualora abbia chiesto di esserne informata, viola il diritto al
contraddittorio" (Cass. sez. VI, 22.3.06, P.O. in proc. Tundo). (dich.
inammissibili il ricorso avverso il Decreto di archiviazione emesso dal G.i.p.
di Roma in data 28.2.09) Pres. De Maio, Est. Mulliri, Ric. Pellegrino. CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 25/06/2010 (Cc. 12/05/2010), Sentenza n. 24304
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UDIENZA del 12/05/2010
SENTENZA N. 745
REG. GENERALE N. 27310/09
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dai Signori:
1. dr. Guido De Maio
Presidente
2. dr. Ciro Petti
Consigliere
3. dr. Alfredo Teresi
Consigliere
4. dr. Silvio Amoresano
Consigliere
5. dr.ssa Guicla Mùlliri
Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso proposto da: Pellegrino Aldo, nato a Cuneo il 00.00.000
- avverso il Decreto di archiviazione emesso dal G.i.p. di Roma in data 28.2.09
- Sentita la relazione del cons. Guicla Mùlliri;
- Visto il parere scritto del P.M. nella persona del P.G. dr. Eugenio Selvaggi,
che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al
Tribunale di Roma;
osserva
1. Provvedimento impugnato e motivi del ricorso - Pellegrino Aldo, in qualità di
persona offesa, impugna il decreto di archiviazione emesso dal G.i.p. senza che
gli fosse stato preventivamente inviato l'avviso ex art. 408 c.p.p. con il quale
venire informato della richiesta di archiviazione ed essere, così, posto in
condizione di proporre, volendo, atto di opposizione.
Di ciò si duole, appunto, il ricorrente con il presente gravame.
2. Motivi della decisione - Il ricorso è inammissibile per mancanza di
legittimazione.
E' orientamento consolidato di questa S.C. quello secondo cui l'avviso ex art.
408 c.p.p. spetta esclusivamente alla persona offesa non anche al danneggiato
dal reato. Ciò è stato affermato per plurime fattispecie: si è così affermato,
in tema di circonvenzione di persone incapaci, che il terzo eventualmente
danneggiato in conseguenza degli atti dispositivi compiuti dall'incapace "non
assume la veste di persona offesa, che spetta soltanto all'incapace
circonvenuto, e pertanto non ha diritto di avere avviso della proposizione della
richiesta di archiviazione" (Sez. II, 17.1.08, Rambelli, Rv. 239504);
analogamente, nel caso di reati contro la fede pubblica, si è detto che trattasi
di reati che "offendono direttamente e specificatamente l'interesse pubblico -
ossia la fiducia nella genuinità materiale e nella veridicità di determinati
documenti - e solo mediatamente e di riflesso ledono l'interesse del singolo il
quale, pertanto, non riveste la qualità di persona offesa ma semplicemente di
danneggiato" (Sez. 25.10.05, p.o. in proc. Ignoti, Rv. 232614).
Coerentemente con tali enunciati, perciò, si è diversificato il caso di quei
reati, come l'abuso d'ufficio che, avendo natura plurioffensiva (è - cioé -
idoneo a ledere, oltre all'interesse pubblico al buon andamento e alla
trasparenza della P.A., anche il concorrente interesse del privato a non essere
turbato nei propri diritti costituzionalmente garantiti dal comportamento
illegittimo ed ingiusto del pubblico ufficiale) implica che il privato
danneggiato rivesta la qualità di persona offesa ed, in tal caso, "l'omesso
avviso della richiesta di archiviazione, qualora abbia chiesto di esserne
informata, viola il diritto al contraddittorio". (sez. VI, 22.3.06, P.O. in
proc. Tundo, Rv. 234728).
Nella fattispecie in esame, vertendosi in tema di reati edilizi, è fuor di
dubbio che l'interesse protetto sia quello, formale, della realizzazione della
costruzione nel rispetto della concessione e della tutela sostanziale del
territorio (il cui sviluppo deve avvenire in conformità alle previsioni
urbanistiche) (Sez. III, 4.5.98, in proc. Losito, Rv. 210977; Sez. III, 12.5.95,
Di Pasquale, Rv. 202097). Di certo, però, si tratta di beni la cui titolarità
non può essere riconosciuta in capo al privato che, al massimo, ha un interesse
legittimo all'osservanza di tali principi e può, in caso di loro violazione,
lamentare i danni patiti (di qui, la ricca giurisprudenza sviluppatasi in tema
di legittimazione anche di associazioni ambientaliste a costituirsi parte civile
per i danni).
Chiaro, però, che, una cosa, è la veste di danneggiato ed, altra, quella di
persona offesa.
Nel caso che qui occupa, il ricorrente non ha dimostrato la sussistenza di tale
ultima qualifica che, in astratto, avrebbe potuto sussistere per la peculiarità
della vicenda (ad es. qualora il reato edilizio denunciato avesse invaso
direttamente la sfera di proprietà del denunciante). Ciò, però, non è qui
neanche ipotizzabile visto che gli elementi forniti dal ricorrente, non solo,
non sono sufficienti a testimoniare un suo coinvolgimento diretto ma, anzi,
sembrano deporre in senso opposto (visto che si accenna ad opere su un lastrico
solare di proprietà esclusiva dell'indagato né è dato arguire in che rapporti si
ponga la proprietà del ricorrente per potersi desumere una lesione diretta anche
del suo diritto di proprietà).
A tale stregua, devono essere esclusi, nell'odierno ricorrente la veste di
persona offesa e, conseguentemente, un suo diritto all'avviso ex art. 408 c.p.p.
(che, certamente, non gli spettava per il solo fatto di averne fatto richiesta).
P.Q.M.
Visti gli artt. 615 e ss. c.p.p.
dichiara
inammissibile il ricorso e
condanna
il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa
delle Ammende della somma di 500 €.
Così deciso in Roma nell'udienza del 12 maggio 2010
DEPOSITATA IN CANCELLERIA il 25 Giu. 2010
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