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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006  - ISSN 1974-9562



CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 06/07/2010 (Ud. 8/06/2010), Sentenza n. 25631



DIRITTO URBANISTICO - Realizzazione di una piscina - Permesso di costruire - Necessità - Fondamento.
Anche per la realizzazione di una piscina occorre il permesso di costruire, e ciò perché costituiscono lavori edilizi che richiedono il preventivo rilascio del permesso di costruire non solo quelle opere che si elevano al di sopra del suolo, ma anche quelle in tutto o in parte interrate, che trasformano in modo durevole l'area impegnata dai lavori stessi, senza discrimine sulla entità del manufatto realizzato (come nel caso della realizzazione di una piscina) (Cass. 29/4/03, Agresti; Cass. 27/9/2000, Cimaglia). (conferma sentenza Corte di Appello di Lecce del 24/9/09) Pres. Lupo, Est. Gazzara, Ric. Marchello. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 06/07/2010 (Ud. 8/06/2010), Sentenza n. 25631

DIRITTO URBANISTICO - Opere abusive - Ordine di demolizione - Impartito dal giudice - Atto dovuto - Impartito dalla P.A. - Rapporto - Differenza - Principi di tutela del territorio - Art. 44, lett. c), d.P.R. n. 380/01 - Art. 31, c.9, d.P.R. n.380/01 - D. Lgs.n.301/2002.
L'ordine di demolizione colpisce il manufatto illecitamente realizzato, ai sensi dell'art. 31, penultimo comma, d.P.R. 380/01, attribuisce al giudice penale che pronunzi condanna per la esecuzione di opere edilizie in assenza di titolo abilitativo, ovvero in totale difformità o con variazioni essenziali rispetto al permesso rilasciato, il potere di ordinare la demolizione delle opere stesse, se ancora non sia stata altrimenti eseguita. L'ordine de quo costituisce atto dovuto e non si pone in rapporto alternativo con l'ordine di demolizione eventualmente già impartito dalla P.A. (Cass. 11/5/05, Morelli; Cass. 29/9/05, Gambino ) e va qualificato come sanzione amministrativa e non come pena accessoria e colpisce il l'opera abusivamente realizzata, in quanto tale, non rilevando l'appartenenza di essa al soggetto contro il quale si procede o a terzi estranei al processo. (conferma sentenza Corte di Appello di Lecce del 24/9/09) Pres. Lupo, Est. Gazzara, Ric. Marchello. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 06/07/2010 (Ud. 8/06/2010), Sentenza n. 25631


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UDIENZA dell'8.06.2010

SENTENZA N. 1128

REG. GENERALE N. 6579/2010


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale


Composta dagli Ill. mi Signori:


- dott. Ernesto Lupo                                 Presidente
- dott. Agostino Cordova                           Consigliere
- dott. Ciro Petti                                       Consigliere
- dott. Silvio Amoresano                           Consigliere
- dott. Santi Gazzara                               Consigliere


ha pronunciato la seguente:


SENTENZA


- Sul ricorso proposto da Marchello Olga Anna, nata a Lecce il 00/00/0000, res.te in Malendugno, via 4 Novembre n.57;

- Avverso la sentenza, resa dalla Corte di Appello di Lecce in data 24/9/09;
- Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
- Udita la relazione svolta in udienza dal consigliere Santi Gazzara;
- Udito il pubblico ministero in persona del sostituto Procuratore Generale, doff. Francesco Salzano, il quale ha concluso per il rigetto;
- Udito il difensore della ricorrente, avv. Flavia Casciaro, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso


osserva


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


Il Tribunale di Lecce con sentenza del 16/1/08, dichiarava Marchello Olga Anna responsabile del reato di cui all' art. 44, lett. c), d.P.R. 380/01 per avere realizzato una piscina in difetto di titolo abilitativo; la condannava alla pena di mesi 2 di arresto ed euro 12.000,00 di ammenda.


La pena detentiva veniva convertita nella corrispondente pena pecuniaria, per un ammontare complessivo di euro 14.280,00, con concessione della sospensione condizionale della pena subordinata alla rimozione delle opere abusivamente realizzate.


La Corte di Appello di Lecce, chiamata a pronunciarsi sull'appello avanzato nell'interesse della prevenuta, con sentenza del 24/9/09, ha confermato il decisum di prime cure.


Propone ricorso per cassazione la difesa della Marchello, con i seguenti motivi:
- vizio di motivazione in relazione alla commissione dell'opera da parte della imputata, non avendo il decidente fondato la sua argomentazione su prove certe, anzi ha apoditticamente ritenuto che i lavori di realizzazione del manufatto siano stati realizzati su disposizione della Marchello, quando, di contro, il terreno sul quale insiste la piscina, per oltre un anno dopo la morte del proprietario non è stato nella disponibilità della prevenuta, ma solo in quella degli eredi di esso defunto proprietario;

- ha errato il giudice nel ritenere che la edificazione della piscina necessitasse di permesso di costruire, dovendosi il manufatto considerare pertinenza dell'immobile principale;
- la Corte non avrebbe potuto subordinare la sospensione della pena alla demolizione dell'opera, in quanto questa è sita in terreno che si appartiene a terzi;
- contraddittoria si palesa la motivazione in ordine alla quantificazione della pena, in quanto pur riconoscendo che la prevenuta è incensurata, così da meritare il beneficio di cui all'art. 175 c.p., di poi conferma la pena severa inflitta dal primo giudice.


MOTIVI DELLA DECISIONE


Il ricorso è infondato e va rigettato.


La argomentazione motivazionale, svolta dal giudice di merito a sostegno del decisum, si palesa del tutto logica ed esaustiva.


A parere del decidente nessun dubbio può sussistere circa la attribuibilità dei fatti contestati alla imputata, la quale, sebbene non proprietaria del fondo, su cui insiste l'immobile principale, è risultata essere, senza ombra di dubbio, la committente delle opere realizzate in difetto di titolo abilitativo.


A tale conclusione il decidente perviene non solo in dipendenza di quanto riferito dai testi escussi in dibattimento, ma anche dalla circostanza che era stata proprio la prevenuta a presentare la domanda per ottenere il permesso di costruire.


La Corte territoriale evidenzia come dalle deposizioni emerga che gran parte delle opere erano già state eseguite da molti anni, al pari dell'edificio principale; nell'anno 2006 quest'ultimo aveva subito numerosi interventi, al fine di migliorarlo (pitturazione e sistemazione tettoie in muratura); nessuno dei testimoni ricordava, però, la esistenza della piscina nelle adiacenze della abitazione, per cui la edificazione della stessa, da addebitarsi alla volontà della prevenuta, doveva ritenersi avvenuta successivamente al periodo predetto ed i lavori di esecuzione del manufatto attribuirsi ad epoca successiva al decesso del di lei suocero, proprietario del terreno sul quale insistevano i vari altri immobili.


Con netta evidenza la censura mossa palesa il tentativo di una rilettura della piattaforma probatoria, la cui rianalisi estimativa è inibita in sede di legittimità, in specie quando, la motivazione appaia del tutto in assonanza con i principi di logicità e correttezza.


Del pari infondata si rivela la seconda censura in quanto la realizzazione della piscina necessita di permesso di costruire e ciò perché costituiscono lavori edilizi che richiedono il preventivo rilascio del permesso di costruire non solo quelli per la realizzazione di manufatti che si elevano al di sopra del suolo, ma anche quelli in tutto o in parte interrati, che trasformano in modo durevole l'area impegnata dai lavori stessi, come nel caso della realizzazione di una piscina ( Cass. 29/4/03, Agresti; Cass. 27/9/2000, Cimaglia ), senza discrimine sulla entità del manufatto realizzato.


Medesima infondatezza riveste l'ulteriore terzo motivo di ricorso, in quanto corretta sul punto è da valutare la motivazione: l'ordine di demolizione colpisce il manufatto illecitamente realizzato, in applicazione dei principi di tutela del territorio, e l'art. 31, ultimo comma, d.P.R. 380/01, attribuisce al giudice penale che pronunzi condanna per la esecuzione di opere edilizie in assenza di titolo abilitativo, ovvero in totale difformità o con variazioni essenziali rispetto al permesso rilasciato, il potere di ordinare la demolizione delle opere stesse, se ancora non sia stata altrimenti eseguita,
L'ordine de quo costituisce atto dovuto e non si pone in rapporto alternativo con l'ordine di demolizione eventualmente già impartito dalla P.A. ( Cass. 11/5/05, Morelli; Cass. 29/9/05, Gambino ) e va qualificato come sanzione amministrativa e non come pena accessoria e colpisce il l'opera abusivamente realizzata, in quanto tale, non rilevando l'appartenenza di essa al soggetto contro il quale si procede o a terzi estranei al processo.


In merito a quanto contestato con l'ulteriore motivo di impugnazione si osserva, contrariamente alla contestazione mossa dalla difesa della prevenuta, che non sussiste contraddizione alcuna nell'accordare il beneficio di cui all'art. 175 c.p.p. e determinare la pena nella misura inflitta, peraltro quasi al limite del minimo edittale, perché la concessione di tal beneficio non contrasta sulla quantificazione della sanzione, come determinata dal giudice di merito.


P. Q. M.


La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.


Cosi deciso in Roma l'8/6/2010.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA il  22 Giu. 2010



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