AmbienteDiritto.it 

Legislazione  Giurisprudenza


AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it

Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006  - ISSN 1974-9562



CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 07/07/2010 (Ud. 26/05/2010), Sentenza n. 25873



ASSOCIAZIONI E COMITATI - Reato di uccellagione e risarcimento danni - Ente riconosciuto per la tutela ambientale della fauna - Legittimità - Sussistenza - Art. 74 cpp - Art. 30 lett. e) L. n.157/92.
Un Ente riconosciuto per la tutela ambientale della fauna, in riferimento all'intero territorio nazionale, (in specie, WWF Italia) è legittimato, ex art. 74 cpp, a costituirsi parte civile ai fini del risarcimento dei danni derivante dall'attività illecita della uccellagione. (riforma sentenza emessa il 09/01/09 Tribunale di Forlì) Pres. Altieri, Est. Gentile, Ric. Sassi. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 07/07/2010 (Ud. 26/05/2010), Sentenza n. 25873

CACCIA - Cattura indiscriminata di esemplari di uccelli - Reti azionate a scatto e trappole - Reato di uccellagione - Configurabilità - Art. 30 lett. e) L. n.157/92. L'uso di reti azionate a scatto e la predisposizione di apposite trappole, tendenti alla cattura indiscriminata di esemplari di uccelli integra il reato di uccellagione di cui all'art. 30 lett. e) L. n. 157/92. [conf. Cass. Sez. III Sent. n. 19554 del 28/04/04; Cass. Sez. III Sent. n. 2423 del 12/03/97; Cass. Sez. III Sent. n. 1713 del 14/02/96]. (riforma sentenza emessa il 09/01/09 Tribunale di Forlì) Pres. Altieri, Est. Gentile, Ric. Sassi. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 07/07/2010 (Ud. 26/05/2010), Sentenza n. 25873


 www.AmbienteDiritto.it©


UDIENZA del 24.03.2010

SENTENZA N. 632

REG. GENERALE N. 46011/09


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale


Composta dagli Ill.mi Sigg.:


Dott. Enrico Altieri                                                     Presidente
1. Dott. Alfredo Maria Lombardi                                   Consigliere
2. Dott. Mario Gentile                                                 Consigliere
3. Dott Silvio Amoresano                                             Consigliere
4. Dott Santi Gazzara                                                 Consigliere

Ha pronunciato la seguente


SENTENZA


- Sul ricorso proposto da Sassi Ivano, nato il 00/00/0000
- Avverso la Sentenza Tribunale di Forlì, emessa il 09/01/09
- Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
- Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Mario Gentile

- Udito il Pubblico Ministero in persona del dott. Mario Fraticelli che ha concluso per Inammissibilità del ricorso
- Udito il difensore Avv. Alessandro Fontana, difensore di fiducia del ricorrente Sassi Ivano.


Svolgimento del processo


Il Tribunale di Forlì, con sentenza emessa il 09/01/09, dichiarava Sassi Ivano, colpevole del reato di cui all'art. 30, comma 1° lett. e), L. 157/92 (come contestato in atti) e lo condannava alla pena di € 2.000,00 di ammenda; pena interamente condonata ex L. 241/06; con condanna altresì al risarcimento dei danni a favore del WWF Italia, ONG - Onlus, costituitasi parte civile, da liquidarsi in separata sede.


L'interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cpp.


In particolare il ricorrente esponeva:
1. che era illegittima la costituzione di parte civile del WWF Italia, ONG - Onlus, non essendo stata fornita la prova concreta di "aderenza al territorio";
2. che la decisione impugnata non era congruamente motivata sia quanto alla sussistenza della responsabilità penale dell'imputato, sia quanto al trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento alla misura della pena inflitta/ ed alla mancata concessione delle attenuanti generiche.


Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata.


Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 26/05/2010, ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.


Motivi della decisione


Il ricorso è fondato nei termini di cui in motivazione.


In via preliminare si rileva che il termine massimo di prescrizione (anni 4 e mesi sei, in relazione a fatti commessi sino al 18/03/05) - tenuto conto anche del periodo di sospensione del decorso della prescrizione per la durata di gg. 21; sospensione dovuta al rinvio del processo su richiesta della difesa dell'imputato - è maturato in data 08/10/09, con conseguente estinzione del reato.


Le censure dedotte nel ricorso - specie quelle inerenti alla misura della pena inflitta ed alla mancata concessione delle attenuanti generiche (queste ultime richieste esplicitamente nel giudizio di merito) - non sono manifestamente infondate, per cui non è preclusa in sede di legittimità la possibilità di rilevare e dichiarare la prescrizione del reato) anche se maturata in epoca successiva (08/10/09) alla decisione impugnata emessa il 09/01/09.


Vanno confermate, comunque, le statuizioni civili, per le seguenti ragioni principali:ù


I. È stata accertato con congrua motivazione, priva di errori di diritto, che Sassi Ivano - nelle condizioni di tempo e di luogo come individuate in atti - mediante l'uso di reti azionate a scatto e la predisposizione di apposite trappole, tendeva alla cattura indiscriminata di esemplari di uccelli frequentanti il territorio. Trattasi di condotta che integra il reato di uccellagione di cui all'art. 30 lett. e) L. 157/92, come contestato in atti [conforme Cass. Sez. III Sent. n. 19554 del 28/04/04; Cass. Sez. III Sent. n. 2423 del 12/03/97, rv 207635; Cass. Sez. III Sent. n. 1713 del 14/02/96].


II. Il WWF Italia, ONG - Onlus quale Ente riconosciuto per la tutela ambientale della Fauna, in riferimento all'intero territorio nazionale, era legittimato, ex art. 74 cpp, a costituirsi parte civile ai fini del risarcimento dei danni derivante dall'attività illecita della uccellagione posta in essere da Sassi Ivano.


In conclusione va annullata senza rinvio la sentenza del Tribunale di Forlì in data 09/01/09 perché il reato è estinto per prescrizione. Vanno confermate le statuizioni civili emesse a favore della predetta parte civile, come costituita in atti.


P.Q.M.


La Corte,
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.
Conferma le statuizioni civili.


Cosi deciso in Roma il 26/05/2010

DEPOSITATA IN CANCELLERIA il  24 Giu. 2010



 Vedi altre: SENTENZE PER ESTESO


Ritorna alle MASSIME della sentenza  -  Approfondisci con altre massime: GIURISPRUDENZA  -  Ricerca in: LEGISLAZIONE  -  Ricerca in: DOTTRINA

www.AmbienteDiritto.it

 AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it

Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006  - ISSN 1974-9562