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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 07/07/2010 (Ud. 26/05/2010), Sentenza n. 25873
ASSOCIAZIONI E COMITATI - Reato di uccellagione e risarcimento danni - Ente
riconosciuto per la tutela ambientale della fauna - Legittimità - Sussistenza -
Art. 74 cpp - Art. 30 lett. e) L. n.157/92. Un Ente riconosciuto per la
tutela ambientale della fauna, in riferimento all'intero territorio nazionale,
(in specie, WWF Italia) è legittimato, ex art. 74 cpp, a costituirsi parte
civile ai fini del risarcimento dei danni derivante dall'attività illecita della
uccellagione. (riforma sentenza emessa il 09/01/09 Tribunale di Forlì) Pres.
Altieri, Est. Gentile, Ric. Sassi. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III,
07/07/2010 (Ud. 26/05/2010), Sentenza n. 25873
CACCIA - Cattura indiscriminata di esemplari di uccelli - Reti azionate a
scatto e trappole - Reato di uccellagione - Configurabilità - Art. 30 lett. e)
L. n.157/92. L'uso di reti azionate a scatto e la predisposizione di
apposite trappole, tendenti alla cattura indiscriminata di esemplari di uccelli
integra il reato di uccellagione di cui all'art. 30 lett. e) L. n. 157/92. [conf.
Cass. Sez. III Sent. n. 19554 del 28/04/04; Cass. Sez. III Sent. n. 2423 del
12/03/97; Cass. Sez. III Sent. n. 1713 del 14/02/96]. (riforma sentenza emessa
il 09/01/09 Tribunale di Forlì) Pres. Altieri, Est. Gentile, Ric. Sassi.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 07/07/2010 (Ud. 26/05/2010), Sentenza n.
25873
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UDIENZA del 24.03.2010
SENTENZA N. 632
REG. GENERALE N. 46011/09
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Enrico Altieri
Presidente
1. Dott. Alfredo Maria Lombardi
Consigliere
2. Dott. Mario Gentile
Consigliere
3. Dott Silvio Amoresano
Consigliere
4. Dott Santi Gazzara
Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- Sul ricorso proposto da Sassi Ivano, nato il 00/00/0000
- Avverso la Sentenza Tribunale di Forlì, emessa il 09/01/09
- Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
- Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Mario Gentile
- Udito il Pubblico Ministero in
persona del dott. Mario Fraticelli che ha concluso per Inammissibilità del
ricorso
- Udito il difensore Avv. Alessandro Fontana, difensore di fiducia del
ricorrente Sassi Ivano.
Svolgimento del processo
Il Tribunale di Forlì, con sentenza emessa il 09/01/09, dichiarava Sassi Ivano,
colpevole del reato di cui all'art. 30, comma 1° lett. e), L. 157/92 (come
contestato in atti) e lo condannava alla pena di € 2.000,00 di ammenda; pena
interamente condonata ex L. 241/06; con condanna altresì al risarcimento dei
danni a favore del WWF Italia, ONG - Onlus, costituitasi parte civile, da
liquidarsi in separata sede.
L'interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e
vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cpp.
In particolare il ricorrente esponeva:
1. che era illegittima la costituzione di parte civile del WWF Italia, ONG -
Onlus, non essendo stata fornita la prova concreta di "aderenza al territorio";
2. che la decisione impugnata non era congruamente motivata sia quanto alla
sussistenza della responsabilità penale dell'imputato, sia quanto al trattamento
sanzionatorio, con particolare riferimento alla misura della pena inflitta/ ed
alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata.
Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 26/05/2010, ha chiesto
l'inammissibilità del ricorso.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato nei termini di cui in motivazione.
In via preliminare si rileva che il termine massimo di prescrizione (anni 4 e
mesi sei, in relazione a fatti commessi sino al 18/03/05) - tenuto conto anche
del periodo di sospensione del decorso della prescrizione per la durata di gg.
21; sospensione dovuta al rinvio del processo su richiesta della difesa
dell'imputato - è maturato in data 08/10/09, con conseguente estinzione del
reato.
Le censure dedotte nel ricorso - specie quelle inerenti alla misura della pena
inflitta ed alla mancata concessione delle attenuanti generiche (queste ultime
richieste esplicitamente nel giudizio di merito) - non sono manifestamente
infondate, per cui non è preclusa in sede di legittimità la possibilità di
rilevare e dichiarare la prescrizione del reato) anche se maturata in epoca
successiva (08/10/09) alla decisione impugnata emessa il 09/01/09.
Vanno confermate, comunque, le statuizioni civili, per le seguenti ragioni
principali:ù
I. È stata accertato con congrua motivazione, priva di errori di diritto, che
Sassi Ivano - nelle condizioni di tempo e di luogo come individuate in atti -
mediante l'uso di reti azionate a scatto e la predisposizione di apposite
trappole, tendeva alla cattura indiscriminata di esemplari di uccelli
frequentanti il territorio. Trattasi di condotta che integra il reato di
uccellagione di cui all'art. 30 lett. e) L. 157/92, come contestato in atti
[conforme Cass. Sez. III Sent. n. 19554 del 28/04/04; Cass. Sez. III Sent. n.
2423 del 12/03/97, rv 207635; Cass. Sez. III Sent. n. 1713 del 14/02/96].
II. Il WWF Italia, ONG - Onlus quale Ente riconosciuto per la tutela ambientale
della Fauna, in riferimento all'intero territorio nazionale, era legittimato, ex
art. 74 cpp, a costituirsi parte civile ai fini del risarcimento dei danni
derivante dall'attività illecita della uccellagione posta in essere da Sassi
Ivano.
In conclusione va annullata senza rinvio la sentenza del Tribunale di Forlì in
data 09/01/09 perché il reato è estinto per prescrizione. Vanno confermate le
statuizioni civili emesse a favore della predetta parte civile, come costituita
in atti.
P.Q.M.
La Corte,
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per
prescrizione.
Conferma le statuizioni civili.
Cosi deciso in Roma il 26/05/2010
DEPOSITATA IN CANCELLERIA il 24 Giu. 2010
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