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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 14/07/2010 (Ud. 08/06/2010), Sentenza n. 27264
DIRITTO URBANISTICO - Realizzazione di una tettoia di copertura di un terrazzo -
Intervento di manutenzione straordinaria - Esclusione - Permesso di costruire -
Necessità - Reato di cui all’art. 44, D.P.R. 380/01. La realizzazione di una
tettoia di copertura di un terrazzo di una abitazione non può qualificarsi quale
intervento di manutenzione straordinaria, né configurarsi come pertinenza,
atteso che, costituendo parte integrante dell'edificio ne costituisce
ampliamento, con conseguente integrabilità, in difetto del preventivo rilascio
del permesso di costruire, del reato di cui all'art. 44, d.P.R. 380/01 (Cass. n.
40843/2005; Cass. n. 15561/2007). (annulla senza rinvio, sentenza, resa dalla
Corte di Appello di Roma in data 4/5/09) Pres. Lupo, Est. Gazzara, Ric. PG in
proc. De Silvestri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 14/07/2010 (Ud.
08/06/2010), Sentenza n. 27264
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UDIENZA dell'8.06.2010
SENTENZA N. 1112
REG. GENERALE N. 2272/2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill. mi Signori:
- dott. Ernesto Lupo Presidente
- dott. Agostino Cordova Consigliere
- dott. Ciro Petti Consigliere
- dott. Silvio Amoresano Consigliere
- dott. Santi Gazzara Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- Sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di
Roma
- Avverso la sentenza, resa dalla Corte di Appello di Roma in data 4/5/09, resa
nel processo a carico di De Silvestri Alessandra, nata a Canino, il 16/10/48,
res.te in Roma, via Cammeo, 29
- Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso
- Udita la relazione svolta in udienza dal consigliere Santi Gazzara
- Udito il pubblico ministero in persona del sostituto Procuratore Generale,
doti. Francesco Salzano, il quale ha concluso per il rigetto
- Udito il difensore della prevenuta, avv. Luca Spaltro, il quale ha concluso
per la inammissibilità del ricorso
osserva
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Roma, con sentenza del 29/11/07, dichiarava De Silvestri
Alessandra colpevole del reato di cui all'art. 44, lett. b), d.P.R. 380/01,
perché in assenza di permesso di costruire realizzava tre tettoie in legno con
la copertura in lamiera grecata coibentata, e la condannava alla pena di giorni
5 di arresto e di euro 8.000,00 di ammenda, con sospensione condizionale e
ordine di demolizione del manufatto abusivo.
La Corte di Appello di Roma, chiamata a pronunciarsi sull'appello avanzato dalla
imputata, con sentenza del 4/5/09, in riforma del decisum di primo grado,
ha assolto la prevenuta dal reato ascrittole perché il fatto non è previsto
dalla legge come reato, revocando l'ordine di demolizione. Propone ricorso per
cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Roma, con i
seguenti motivi:
- ha errato il giudice di appello nel ritenere che il fatto commesso dalla
prevenuta non è previsto come reato, in quanto la realizzazione dell'opera
comporta il previo rilascio del titolo abilitativo;
- ha errato, altresì, il giudice di merito nel non considerare che, anche a volere ritenere il manufatto de quo assoggettabile alla sola D.I.A., essendo stata detta denuncia valutata illegittima ed annullata da parte dell'organo dell'ente territoriale competente, è da considerare inapplicabile per il detto intervento edilizio la sanatoria di cui all'art. 37, d.P.R. 380/01.
La difesa della prevenuta ha inoltrato in atti memoria nella quale contesta i
motivi di ricorso, specificando che le ragioni poste a sostegno di esso si
discostano totalmente dalle ragioni che hanno determinato il decidente a
pronunciare sentenza di assoluzione; chiede, quindi, la conferma della sentenza
impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
La Corte territoriale a sostegno della pronuncia con cui ha ritenuto di
accogliere le doglianze avanzate dalla difesa della prevenuta, riformando in
toto il decisum di prime cure si è limitata ad affermare
apoditticamente "che le opere di cui alla contestazione siano inidonee a
realizzare qualsivoglia alterazione della volumetria e della sagoma
dell'edificio", per cui deve assolversi la De Silvestri dal reato ascrittole.
Necessita rilevare che nel caso in cui il giudice è chiamato a pronunciarsi sul
gravame avanzato avverso una precedente decisione, qualora ritenga fondate le
censure formulate, deve dare contezza di avere esaminato le ragioni che hanno
indotto il primo decidente ad affermare o negare la colpevolezza dell'imputato
in ordine al reato contestato e fornire una logica ed esaustiva argomentazione
nel confutarle.
Nel ricorso si richiama la sentenza resa dal Tribunale, con cui era stata
affermata la responsabilità della prevenuta per avere realizzato delle opere in
difetto di titolo abilitativo, valutando anche la assoluta irrilevanza ai fini
penali delle due denunzie di inizio lavori, peraltro presentate dalla De
Silvestri dopo la esecuzione degli stessi lavori abusivi.
Peraltro, la realizzazione di una tettoia di copertura di un terrazzo di una
abitazione non può qualificarsi quale intervento di manutenzione straordinaria,
né configurarsi come pertinenza, atteso che, costituendo parte integrante
dell'edificio ne costituisce ampliamento, con conseguente integrabilità, in
difetto del preventivo rilascio del permesso di costruire, del reato di cui
all'art. 44, d.P.R. 380/01 (Cass. n. 40843/2005; Cass. n. 15561/2007 ).
In ricorso si evidenzia che l'opera realizzata necessitava, in primis, di
permesso di costruire; di poi si specifica, che, anche a volere considerare che
la edificazione fosse sottoposta a DIA, le stesse denuncie di inizio lavori,
presentate dalla imputata sono state dichiarate illegittime dall'organo
dell'ente territoriale competente. Ma ancora prima è risultato che con
determinazione dirigenziale del 13/12/04 era stata ingiunta l'immediata
sospensione dei lavori e con successiva determinazione (n. 194 del 31/1/05 ) era
stata ordinata la demolizione delle tre tettoie perché realizzate senza la
prescritta concessione edilizia.
La fondatezza del ricorso del Procuratore Generale presso la Corte di Appello
non comporta il rinvio del giudizio perché il reato per cui è stata pronunciata
la condanna dalla sentenza di primo grado si è prescritto.
Nella specie il reato risulta commesso in data 29/11/04 ed il relativo termine
prescrizionale, pur avendo subito una sospensione di mesi 4 e giorni 8, a causa
di astensione del difensore dalle udienze, si è comunque maturato alla data del
7/10/09, con la conseguenza che la contravvenzione contestata è da dichiararsi
estinta.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata per
essere il reato estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma l' 8/6/2010.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA il 14 lug. 2010
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