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CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 20/07/2010 (Cc. 22/04/2010), Sentenza n. 28238
DIRITTO URBANISTICO - Lottizzazione abusiva - Reato prescritto - Confisca -
Presupposti - Art.19 L.47/85 (oggi art.44 c. 2 DPR n.380/01). Nell’ipotesi
di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, il giudice, per
disporre legittimamente la confisca, deve svolgere tutti gli accertamenti
necessari per la configurazione sia della oggettiva esistenza di una illecita
vicenda lottizzatoria sia di una partecipazione, quanto meno colpevole, (anche
sotto gli aspetti dell'imprudenza, della negligenza e del difetto di vigilanza)
alla stessa dei soggetti nei confronti dei quali la sanzione venga adottata, e
di ciò deve dare atto con motivazione adeguata. (annulla senza rinvio ordinanza
del 9.4.2009 del Tribunale di Bari, sez.di Acquaviva delle Fonti) Pres. De Maio,
Est. Amoresano, Ric. Romano. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 20/07/2010
(Cc. 20/04/2010), Sentenza n. 28238
DIRITTO URBANISTICO - Reato di lottizzazione abusiva - Confisca in mancanza
di condanna - Presupposti (soggettivi ed oggettivi) - Art.19 L.47/85 (oggi
art.44 c. 2 DPR n.380/01). Per disporre la confisca prevista dall'art.44, 2°
comma del T.U. n.380/2001 (e precedentemente dall'art.19 della legge n.47/1985),
il soggetto proprietario della res non deve essere necessariamente
condannato, in quanto detta sanzione ben può essere disposta allorquando sia
stata comunque accertata la sussistenza del reato di lottizzazione abusiva in
tutti i suoi elementi (soggettivo ed oggettivo) anche se per una causa diversa,
quale è, ad esempio, l'intervenuto decorso della prescrizione, non si pervenga
alla condanna del suo autore ed alla inflizione della pena (Cass. pen. sez.3
n.21188/2009, Casasanta ed altri). Sicché, l'elemento soggettivo del reato è
quello del necessario riscontro, quanto meno sotto i profili di colpa (anche
sotto gli aspetti dell'imprudenza, della negligenza e del difetto di vigilanza)
nella condotta dei soggetti sul cui patrimonio la misura viene ad incidere.
(annulla senza rinvio ordinanza del 9.4.2009 del Tribunale di Bari, sez.di
Acquaviva delle Fonti) Pres. De Maio, Est. Amoresano, Ric. Romano. CORTE DI
CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 20/07/2010 (Cc. 20/04/2010), Sentenza n. 28238
DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Giudice della esecuzione - Confisca di cui
all’art.19 L.47/85 (ora art.44 c.2 DPR n.380/01) - Istanza di parte - Necessità
- Procedibilità d'ufficio - Esclusione - Art.676, 666 e 665 c.p.p.. Il
giudice della esecuzione non può applicare d'ufficio la confisca di cui
all'art.19 L.28 febbraio 1985 n.47 e ciò in quanto tale misura - che ha natura
di sanzione amministrativa obbligatoria - non è assimilabile all'omonima misura
di sicurezza patrimoniale cui si riferisce I'art.676 cod.proc.pen., il quale
indica in modo tassativo le competenze del giudice dell'esecuzione per le quali
è consentito il procedimento "de plano", nella cui stessa natura è implicita la
procedibilità d'ufficio. Mentre, dopo il passaggio in giudicato del
provvedimento giurisdizionale spetta, al G.E., in via generale, conoscere di
tutte le questioni riguardanti la esecuzione del provvedimento stesso ai sensi
dell'art.665 c.p.p.. E' necessario, quindi, ai fini dell'applicazione in
executivis della sanzione della confisca in tema di lottizzazione l'istanza
di parte, da trattare con la procedura di cui all'art.666 c.p.p. (Cass. sent.
n.21894 del 22.5.2007). (annulla senza rinvio ordinanza del 9.4.2009 del
Tribunale di Bari, sez.di Acquaviva delle Fonti) Pres. De Maio, Est. Amoresano,
Ric. Romano. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 20/07/2010 (Cc.
20/04/2010), Sentenza n. 28238
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UDIENZA del 22.04.2010
SENTENZA N. 643
REG. GENERALE N. 33979/2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Sigg.
Dott. Guido De Maio
Presidente
Dott. Agostino Cordova
Consigliere
Dott. Ciro Petti
Consigliere
Dott. Aldo Fiale
Consigliere
Dott. Silvio Amoresano
Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) Romano Nicola nato il 00/00/0000;
- avverso l'ordinanza del 9.4.2009 del Tribunale di Bari, sez.di Acquaviva delle
Fonti
- sentita la relazione fatta dal Consigliere Silvio Amoresano
- lette le conclusioni del P.G., dr. Vito Monetti, che ha chiesto rigettarsi il
ricorso
OSSERVA
1) Con sentenza del 28.10.2000 il Tribunale di Bari, sez. dist. di Acquaviva
delle Fonti, assolveva Romano Nicola ed altri soggetti concorrenti dal reato di
lottizzazione abusiva commesso su suoli siti in agro di Cassano delle Murge,
perchè il fatto non sussiste. Con sentenza del 7.4.2003 la Corte di Appello di
Bari confermava la pronuncia assolutoria.
A seguito di ricorso del P.G. la Corte di Cassazione, con sentenza del
22.6.2004, annullava senza rinvio la sentenza impugnata essendo i reati estinti
per intervenuta prescrizione.
Non essendosi provveduto in sede di cognizione, il P.M. proponeva incidente di
esecuzione, chiedendo che venisse disposta la confisca dei suoli della
lottizzazione. Con ordinanza in data 13.7.2006 il G.E. del Tribunale di Bari,
sez. di Acquaviva delle Fonti, disponeva la confisca e l'acquisizione gratuita
al patrimonio del Comune di Cassano delle Murge dei suoli della lottizzazione
denominata P.L. 22 " Borgo Circito", con tutte le opere che su di essi
insistono. Con successiva ordinanza del 9.4.2009 il G.E. del medesimo Tribunale
rigettava l'opposizione proposta da Milella Vincenzo e Romano Nicola avverso il
provvedimento del 13.7.2006.
Assumeva il G.E. che, ai sensi dell'art.19 L.47/85 (ora trasfuso nell'art.44
comma 2 DPR 380/01), la sentenza definitiva che accerta la sussistenza di una
lottizzazione abusiva deve disporre, quale sanzione amministrativa, la confisca
dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere sugli stessi costruite; che
essendo la confisca una sanzione amministrativa obbligatoria irrogata dal
giudice penale, essa può essere disposta anche in sede esecutiva, se
erroneamente pretermessa nel giudizio di cognizione. Tanto premesso, riteneva il
G.E. che, nel caso de quo, la confisca dovesse essere necessariamente
applicata in quanto la sentenza della Corte di Cassazione, annullando la
sentenza assolutoria e dichiarando la prescrizione dei reati, aveva riconosciuto
la sussistenza dell'attività lottizzatoria.
2) Propone ricorso per
cassazione Romano Nicola, a mezzo del difensore, denunciando, con il primo
motivo, la erronea applicazione degli artt.666 e 676 c.p.p., 240 c.p. e 44 comma
2 DPR 380/01.
La presenza dell'impulso di parte non legittima la confisca ex art.44 comma 2
DPR 380/01, quando la confisca medesima non sia stata ordinata in sede di
cognizione. La confisca che può essere disposta in sede esecutiva è solo quella
di cui all'art.240 c.p., non potendo estendersi l'art.676 c.p.p. alla confisca
ex art.44 DPR 380/01 come confermato anche dalla giurisprudenza di legittimità
(stante le differenze strutturali e di finalità: la prima infatti è una misura
di sicurezza ed ha natura esclusivamente preventiva; la seconda invece è una
sanzione amministrativa).
Con il secondo motivo denuncia la violazione di legge in relazione aIl'art.130
c.p.p. Nonostante espressa deduzione in tal senso (note del 28.2.2009) il G.E.
ha omesso ogni esame. Essendo stato omesso in sede di cognizione di provvedere
sulla confisca, la pronuncia può essere emendata solo se ricorrono le condizioni di cui
all'art.130 c.p.p. (palesemente insussistenti nel caso di specie, trattandosi di
rettifica di un error in iudicando).
Con il terzo motivo denuncia la violazione degli artt.127 e 130 c.p.p- Nel caso
si dovesse ritenere emendabile il provvedimento, la competenza sarebbe, non del
G.E., ma del giudice che ha emesso il provvedimento.
3) Il ricorso è fondato.
3.1) Non c'è dubbio che non si verta nelle ipotesi di cui all'art.676 c.p.
Tale norma, in quanto derogatoria del principio generale della irrevocabilità
delle sentenze e dei decreti penali definitivi di cui all'art.648 c.p.p. non
può che essere di stretta interpretazione e, conseguentemente, non può essere
applicata al di fuori delle ipotesi tassativamente previste.
Questa Corte, con la sentenza n.1880 del 18.5.1999 ha evidenziato che il giudice
della esecuzione non può applicare d'ufficio la confisca di cui all'art.19 L.28
febbraio 1985 n.47 e ciò in quanto tale misura - che ha natura di sanzione
amministrativa obbligatoria - non è assimilabile all'omonima misura di sicurezza
patrimoniale cui si riferisce I'art.676 cod.proc.pen., il quale indica in modo
tassativo le competenze del giudice dell'esecuzione per le quali è consentito il
procedimento "de plano", nella cui stessa natura è implicita la procedibilità
d'ufficio.
Dopo il passaggio in giudicato del provvedimento giurisdizionale spetta, però,
al G.E., in via generale, conoscere di tutte le questioni riguardanti la
esecuzione del provvedimento stesso ai sensi dell'art.665 c.p.p.
E' necessario, quindi, ai fini dell'applicazione in executivis della sanzione
della confisca in tema di lottizzazione l'istanza di parte, da trattare con la
procedura di cui all'art.666 c.p.p. (cfr.la sent.n.18880/99 sopra richiamata ed
in tema di omessa applicazione di ordine demolizione cfr.sent. n.21894 del
22.5.2007).
3.1.1) Perché possa applicarsi in sede esecutiva la confisca de qua, occorre che
siano stati accertati, in modo rigoroso, nella fase cognitiva i presupposti per
far luogo alla confisca medesima.
Tali presupposti, anche alla luce della giurisprudenza di questa Corte più
recente (formatasi a seguito della sentenza della Corte Europea dei Diritti
dell'uomo del 20.1.2009) palesemente non sussistevano.
Non c'è dubbio che la confisca, in caso di lottizzazione, possa essere applicata
anche al di fuori dei casi di condanna: è necessario però che sia stata
accertata la esistenza della lottizzazione nei suoi elementi costitutivi
(oggettivo e soggettivo).
"La Corte di Straburgo ha ritenuto arbitraria la confisca (considerata sanzione
penale secondo le previsioni della CEDU) applicata a soggetti che, a fronte di
una base legale non accessibile e non prevedibile, non erano stati messi in
grado di conoscere il senso e la portata della legge penale, a causa di un
errore insormontabile che non può essere in alcun modo imputato a colui o colei
che ne è vittima. I giudici penali di Stasburgo non hanno detto però che
presupposto necessario per disporre la confisca in esame sia una pronuncia di
condanna del soggetto al quale la res appartiene. Va affermato, pertanto, il
principio di diritto (già enunciato da questa Sezione nelle sentenze:29.4.2009,
Quarta ed altri, 2.10.2008 n.37472, Belloi ed alta
secondo il quale "Per disporre la confisca prevista dall'art.44, 2° comma del
T.U.
n.380/2001 (e precedentemente dall'art.19 della legge n.47/1985), il soggetto
proprietario della res non deve essere necessariamente condannato, in quanto
detta sanzione ben può essere disposta allorquando sia stata comunque accertata
la sussistenza del reato di lottizzazione abusiva in tutti i suoi elementi
(soggettivo ed oggettivo) anche se per una causa diversa, quale è, ad esempio,
l'intervenuto decorso della prescrizione, non si pervenga alla condanna del suo
autore ed alla inflizione della pena" (Cfr. Cass. pen. sez.3 n.21188 del
30.4.2009 - Casasanta ed altri). In detta decisione si affermava ancora che
"Ulteriore condizione, che si riconnette alle recenti decisioni della Corte di
Strasburgo, investe l'elemento soggettivo del reato ed è quella del necessario
riscontro quanto meno di profili di colpa (anche sotto gli aspetti
dell'imprudenza, della negligenza e del difetto di vigilanza) nella condotta dei
soggetti sul cui patrimonio la misura viene ad incidere. Va affermato, pertanto,
l'ulteriore principio di diritto, secondo il quale, nell'ipotesi di
declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, il giudice, per disporre
legittimamente la confisca, deve svolgere tutti gli accertamenti necessari per
la configurazione sia della oggettiva esistenza di una illecita vicenda
lottizzatoria sia di una partecipazione, quanto meno colpevole, alla stessa dei
soggetti nei confronti dei quali la sanzione venga adottata, e di ciò deve dare
atto con motivazione adeguata". Sicchè, alla luce di tali principi, essendosi il
Tribunale limitato a dichiarare estinto il reato per intervenuta prescrizione e
ad ordinare "apoditticamente" la confisca, veniva disposto l'annullamento della
sentenza, con rinvio al medesimo Tribunale limitatamente alla "confisca perchè
accertasse, pur in presenza di una causa estintiva del reato, l'applicabilità
della misura alla stregua dei principi enunciati ( e cioè non solo l'esistenza
oggettiva della lottizzazione, ma anche la partecipazione almeno colpevole degli
imputati).
3.1.2) Tanto premesso in punto di diritto, dalla stessa ordinanza impugnata
risulta che il ricorrente ed i suoi concorrenti nel reato di lottizzazione
abusiva erano stati assolti, sia in primo che in secondo grado, "perchè il fatto
non sussiste". A seguito di ricorso del Procuratore Generale presso la Corte di
Appello di Bari, questa Corte, con sentenza del 22.6.2004, annullava senza
rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. Si
legge nella motivazione della predetta sentenza: "In presenza delle due conformi
pronunce assolutorie dei gradi precedenti, è doveroso precisare che il ricorso
del Proc. Gen. non è inammissibile per causa originaria e, in particolare, non è
manifestamente infondato; in tale ultima prospettiva, sono stati riassunti i
motivi di ricorso, che ripropongono con incisività le delicate questioni
affrontate, ma non risolte inequivocabilmente, dai giudici di merito (in
particolare quelle relative alla pubblicità dei cit. D.M., all'esistenza di un
vincolo di inedificabilità relativa e alla natura boschiva dell'area'.
Risulta quindi chiarissimo che la Corte riteneva che i giudici di merito non
avessero risolto, nel pervenire alle pronunce assolutorie, tutte le questioni
poste dal ricorso del P.G., che avrebbero quindi meritato un ulteriore
approfondimento. In presenza però di una causa estintiva del reato procedeva
alla immediata declaratoria della stessa.
E' vero, come rileva il G.E., che nella sentenza in questione si dava atto della
insussistenza di "alcuna delle cause di proscioglimento nel merito ex art.129
comma 2 c.p.p.", ma è altrettanto indubitabile che non si accertava la
sussistenza della lottizzazione. Si riteneva cioè che, allo stato, non
ricorressero le condizioni per l'applicazione del disposto dell'art.129 cpv
c.p.p., non emergendo dagli atti la prova evidente della insussistenza del
fatto. Il che non significa, però, come sbrigativamente assume il G.E. che, per
converso, si ritenesse provata l'esistenza della lottizzazione.
Conclusivamente può affermarsi che, in sede di giudizio di cognizione, non è
stata accertata l'esistenza della lottizzazione né sotto il profilo oggettivo e
tanto meno sotto quello soggettivo.
Alla luce della giurisprudenza di questa Corte sopra richiamata, non era
consentito disporre la confisca (a maggior ragione in sede esecutiva).
3.2) L'ordinanza impugnata va pertanto annullata senza rinvio, con conseguente
revoca della disposta confisca .
Le ulteriori doglianze contenute nel ricorso rimangono ovviamente assorbite.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.
Così deciso in Roma il 22 aprile 2010
DEPOSITATA IN CANCELLERIA il 20 Lug. 2010
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