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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006  - ISSN 1974-9562



CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 20/07/2010 (Cc. 22/04/2010), Sentenza n. 28238



DIRITTO URBANISTICO - Lottizzazione abusiva - Reato prescritto - Confisca - Presupposti - Art.19 L.47/85 (oggi art.44 c. 2 DPR n.380/01).
Nell’ipotesi di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, il giudice, per disporre legittimamente la confisca, deve svolgere tutti gli accertamenti necessari per la configurazione sia della oggettiva esistenza di una illecita vicenda lottizzatoria sia di una partecipazione, quanto meno colpevole, (anche sotto gli aspetti dell'imprudenza, della negligenza e del difetto di vigilanza) alla stessa dei soggetti nei confronti dei quali la sanzione venga adottata, e di ciò deve dare atto con motivazione adeguata. (annulla senza rinvio ordinanza del 9.4.2009 del Tribunale di Bari, sez.di Acquaviva delle Fonti) Pres. De Maio, Est. Amoresano, Ric. Romano. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 20/07/2010 (Cc. 20/04/2010), Sentenza n. 28238

DIRITTO URBANISTICO - Reato di lottizzazione abusiva - Confisca in mancanza di condanna - Presupposti (soggettivi ed oggettivi) - Art.19 L.47/85 (oggi art.44 c. 2 DPR n.380/01). Per disporre la confisca prevista dall'art.44, 2° comma del T.U. n.380/2001 (e precedentemente dall'art.19 della legge n.47/1985), il soggetto proprietario della res non deve essere necessariamente condannato, in quanto detta sanzione ben può essere disposta allorquando sia stata comunque accertata la sussistenza del reato di lottizzazione abusiva in tutti i suoi elementi (soggettivo ed oggettivo) anche se per una causa diversa, quale è, ad esempio, l'intervenuto decorso della prescrizione, non si pervenga alla condanna del suo autore ed alla inflizione della pena (Cass. pen. sez.3 n.21188/2009, Casasanta ed altri). Sicché, l'elemento soggettivo del reato è quello del necessario riscontro, quanto meno sotto i profili di colpa (anche sotto gli aspetti dell'imprudenza, della negligenza e del difetto di vigilanza) nella condotta dei soggetti sul cui patrimonio la misura viene ad incidere. (annulla senza rinvio ordinanza del 9.4.2009 del Tribunale di Bari, sez.di Acquaviva delle Fonti) Pres. De Maio, Est. Amoresano, Ric. Romano. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 20/07/2010 (Cc. 20/04/2010), Sentenza n. 28238

DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Giudice della esecuzione - Confisca di cui all’art.19 L.47/85 (ora art.44 c.2 DPR n.380/01) - Istanza di parte - Necessità - Procedibilità d'ufficio - Esclusione - Art.676, 666 e 665 c.p.p.. Il giudice della esecuzione non può applicare d'ufficio la confisca di cui all'art.19 L.28 febbraio 1985 n.47 e ciò in quanto tale misura - che ha natura di sanzione amministrativa obbligatoria - non è assimilabile all'omonima misura di sicurezza patrimoniale cui si riferisce I'art.676 cod.proc.pen., il quale indica in modo tassativo le competenze del giudice dell'esecuzione per le quali è consentito il procedimento "de plano", nella cui stessa natura è implicita la procedibilità d'ufficio. Mentre, dopo il passaggio in giudicato del provvedimento giurisdizionale spetta, al G.E., in via generale, conoscere di tutte le questioni riguardanti la esecuzione del provvedimento stesso ai sensi dell'art.665 c.p.p.. E' necessario, quindi, ai fini dell'applicazione in executivis della sanzione della confisca in tema di lottizzazione l'istanza di parte, da trattare con la procedura di cui all'art.666 c.p.p. (Cass. sent. n.21894 del 22.5.2007). (annulla senza rinvio ordinanza del 9.4.2009 del Tribunale di Bari, sez.di Acquaviva delle Fonti) Pres. De Maio, Est. Amoresano, Ric. Romano. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 20/07/2010 (Cc. 20/04/2010), Sentenza n. 28238


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UDIENZA del 22.04.2010

SENTENZA N. 643

REG. GENERALE N. 33979/2009


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale


Composta dagli Ill.mi Sigg.


Dott. Guido De Maio                                 Presidente
Dott. Agostino Cordova                             Consigliere

Dott. Ciro Petti                                         Consigliere
Dott. Aldo Fiale                                        Consigliere
Dott. Silvio Amoresano                             Consigliere

ha pronunciato la seguente


SENTENZA


sul ricorso proposto da:
1) Romano Nicola nato il 00/00/0000;
- avverso l'ordinanza del 9.4.2009 del Tribunale di Bari, sez.di Acquaviva delle Fonti
- sentita la relazione fatta dal Consigliere Silvio Amoresano
- lette le conclusioni del P.G., dr. Vito Monetti, che ha chiesto rigettarsi il ricorso


OSSERVA


1) Con sentenza del 28.10.2000 il Tribunale di Bari, sez. dist. di Acquaviva delle Fonti, assolveva Romano Nicola ed altri soggetti concorrenti dal reato di lottizzazione abusiva commesso su suoli siti in agro di Cassano delle Murge, perchè il fatto non sussiste. Con sentenza del 7.4.2003 la Corte di Appello di Bari confermava la pronuncia assolutoria.


A seguito di ricorso del P.G. la Corte di Cassazione, con sentenza del 22.6.2004, annullava senza rinvio la sentenza impugnata essendo i reati estinti per intervenuta prescrizione.


Non essendosi provveduto in sede di cognizione, il P.M. proponeva incidente di esecuzione, chiedendo che venisse disposta la confisca dei suoli della lottizzazione. Con ordinanza in data 13.7.2006 il G.E. del Tribunale di Bari, sez. di Acquaviva delle Fonti, disponeva la confisca e l'acquisizione gratuita al patrimonio del Comune di Cassano delle Murge dei suoli della lottizzazione denominata P.L. 22 " Borgo Circito", con tutte le opere che su di essi insistono. Con successiva ordinanza del 9.4.2009 il G.E. del medesimo Tribunale rigettava l'opposizione proposta da Milella Vincenzo e Romano Nicola avverso il provvedimento del 13.7.2006.


Assumeva il G.E. che, ai sensi dell'art.19 L.47/85 (ora trasfuso nell'art.44 comma 2 DPR 380/01), la sentenza definitiva che accerta la sussistenza di una lottizzazione abusiva deve disporre, quale sanzione amministrativa, la confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere sugli stessi costruite; che essendo la confisca una sanzione amministrativa obbligatoria irrogata dal giudice penale, essa può essere disposta anche in sede esecutiva, se erroneamente pretermessa nel giudizio di cognizione. Tanto premesso, riteneva il G.E. che, nel caso de quo, la confisca dovesse essere necessariamente applicata in quanto la sentenza della Corte di Cassazione, annullando la sentenza assolutoria e dichiarando la prescrizione dei reati, aveva riconosciuto la sussistenza dell'attività lottizzatoria.


2) Propone ricorso per cassazione Romano Nicola, a mezzo del difensore, denunciando, con il primo motivo, la erronea applicazione degli artt.666 e 676 c.p.p., 240 c.p. e 44 comma 2 DPR 380/01.


La presenza dell'impulso di parte non legittima la confisca ex art.44 comma 2 DPR 380/01, quando la confisca medesima non sia stata ordinata in sede di cognizione. La confisca che può essere disposta in sede esecutiva è solo quella di cui all'art.240 c.p., non potendo estendersi l'art.676 c.p.p. alla confisca ex art.44 DPR 380/01 come confermato anche dalla giurisprudenza di legittimità (stante le differenze strutturali e di finalità: la prima infatti è una misura di sicurezza ed ha natura esclusivamente preventiva; la seconda invece è una sanzione amministrativa).


Con il secondo motivo denuncia la violazione di legge in relazione aIl'art.130 c.p.p. Nonostante espressa deduzione in tal senso (note del 28.2.2009) il G.E. ha omesso ogni esame. Essendo stato omesso in sede di cognizione di provvedere sulla confisca, la pronuncia può essere emendata solo se ricorrono le condizioni di cui all'art.130 c.p.p. (palesemente insussistenti nel caso di specie, trattandosi di rettifica di un error in iudicando).

Con il terzo motivo denuncia la violazione degli artt.127 e 130 c.p.p- Nel caso si dovesse ritenere emendabile il provvedimento, la competenza sarebbe, non del G.E., ma del giudice che ha emesso il provvedimento.


3) Il ricorso è fondato.


3.1) Non c'è dubbio che non si verta nelle ipotesi di cui all'art.676 c.p.


Tale norma, in quanto derogatoria del principio generale della irrevocabilità delle sentenze e dei decreti penali definitivi di cui all'art.648 c.p.p. non può che essere di stretta interpretazione e, conseguentemente, non può essere applicata al di fuori delle ipotesi tassativamente previste.


Questa Corte, con la sentenza n.1880 del 18.5.1999 ha evidenziato che il giudice della esecuzione non può applicare d'ufficio la confisca di cui all'art.19 L.28 febbraio 1985 n.47 e ciò in quanto tale misura - che ha natura di sanzione amministrativa obbligatoria - non è assimilabile all'omonima misura di sicurezza patrimoniale cui si riferisce I'art.676 cod.proc.pen., il quale indica in modo tassativo le competenze del giudice dell'esecuzione per le quali è consentito il procedimento "de plano", nella cui stessa natura è implicita la procedibilità d'ufficio.


Dopo il passaggio in giudicato del provvedimento giurisdizionale spetta, però, al G.E., in via generale, conoscere di tutte le questioni riguardanti la esecuzione del provvedimento stesso ai sensi dell'art.665 c.p.p.


E' necessario, quindi, ai fini dell'applicazione in executivis della sanzione della confisca in tema di lottizzazione l'istanza di parte, da trattare con la procedura di cui all'art.666 c.p.p. (cfr.la sent.n.18880/99 sopra richiamata ed in tema di omessa applicazione di ordine demolizione cfr.sent. n.21894 del 22.5.2007).


3.1.1) Perché possa applicarsi in sede esecutiva la confisca de qua, occorre che siano stati accertati, in modo rigoroso, nella fase cognitiva i presupposti per far luogo alla confisca medesima.


Tali presupposti, anche alla luce della giurisprudenza di questa Corte più recente (formatasi a seguito della sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'uomo del 20.1.2009) palesemente non sussistevano.


Non c'è dubbio che la confisca, in caso di lottizzazione, possa essere applicata anche al di fuori dei casi di condanna: è necessario però che sia stata accertata la esistenza della lottizzazione nei suoi elementi costitutivi (oggettivo e soggettivo).


"La Corte di Straburgo ha ritenuto arbitraria la confisca (considerata sanzione penale secondo le previsioni della CEDU) applicata a soggetti che, a fronte di una base legale non accessibile e non prevedibile, non erano stati messi in grado di conoscere il senso e la portata della legge penale, a causa di un errore insormontabile che non può essere in alcun modo imputato a colui o colei che ne è vittima. I giudici penali di Stasburgo non hanno detto però che presupposto necessario per disporre la confisca in esame sia una pronuncia di condanna del soggetto al quale la res appartiene. Va affermato, pertanto, il principio di diritto (già enunciato da questa Sezione nelle sentenze:29.4.2009, Quarta ed altri, 2.10.2008 n.37472, Belloi ed alta secondo il quale "Per disporre la confisca prevista dall'art.44, 2° comma del T.U. n.380/2001 (e precedentemente dall'art.19 della legge n.47/1985), il soggetto proprietario della res non deve essere necessariamente condannato, in quanto detta sanzione ben può essere disposta allorquando sia stata comunque accertata la sussistenza del reato di lottizzazione abusiva in tutti i suoi elementi (soggettivo ed oggettivo) anche se per una causa diversa, quale è, ad esempio, l'intervenuto decorso della prescrizione, non si pervenga alla condanna del suo autore ed alla inflizione della pena" (Cfr. Cass. pen. sez.3 n.21188 del 30.4.2009 - Casasanta ed altri). In detta decisione si affermava ancora che "Ulteriore condizione, che si riconnette alle recenti decisioni della Corte di Strasburgo, investe l'elemento soggettivo del reato ed è quella del necessario riscontro quanto meno di profili di colpa (anche sotto gli aspetti dell'imprudenza, della negligenza e del difetto di vigilanza) nella condotta dei soggetti sul cui patrimonio la misura viene ad incidere. Va affermato, pertanto, l'ulteriore principio di diritto, secondo il quale, nell'ipotesi di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, il giudice, per disporre legittimamente la confisca, deve svolgere tutti gli accertamenti necessari per la configurazione sia della oggettiva esistenza di una illecita vicenda lottizzatoria sia di una partecipazione, quanto meno colpevole, alla stessa dei soggetti nei confronti dei quali la sanzione venga adottata, e di ciò deve dare atto con motivazione adeguata". Sicchè, alla luce di tali principi, essendosi il Tribunale limitato a dichiarare estinto il reato per intervenuta prescrizione e ad ordinare "apoditticamente" la confisca, veniva disposto l'annullamento della sentenza, con rinvio al medesimo Tribunale limitatamente alla "confisca perchè accertasse, pur in presenza di una causa estintiva del reato, l'applicabilità della misura alla stregua dei principi enunciati ( e cioè non solo l'esistenza oggettiva della lottizzazione, ma anche la partecipazione almeno colpevole degli imputati).


3.1.2) Tanto premesso in punto di diritto, dalla stessa ordinanza impugnata risulta che il ricorrente ed i suoi concorrenti nel reato di lottizzazione abusiva erano stati assolti, sia in primo che in secondo grado, "perchè il fatto non sussiste". A seguito di ricorso del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bari, questa Corte, con sentenza del 22.6.2004, annullava senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. Si legge nella motivazione della predetta sentenza: "In presenza delle due conformi pronunce assolutorie dei gradi precedenti, è doveroso precisare che il ricorso del Proc. Gen. non è inammissibile per causa originaria e, in particolare, non è manifestamente infondato; in tale ultima prospettiva, sono stati riassunti i motivi di ricorso, che ripropongono con incisività le delicate questioni affrontate, ma non risolte inequivocabilmente, dai giudici di merito (in particolare quelle relative alla pubblicità dei cit. D.M., all'esistenza di un vincolo di inedificabilità relativa e alla natura boschiva dell'area'.


Risulta quindi chiarissimo che la Corte riteneva che i giudici di merito non avessero risolto, nel pervenire alle pronunce assolutorie, tutte le questioni poste dal ricorso del P.G., che avrebbero quindi meritato un ulteriore approfondimento. In presenza però di una causa estintiva del reato procedeva alla immediata declaratoria della stessa.

E' vero, come rileva il G.E., che nella sentenza in questione si dava atto della insussistenza di "alcuna delle cause di proscioglimento nel merito ex art.129 comma 2 c.p.p.", ma è altrettanto indubitabile che non si accertava la sussistenza della lottizzazione. Si riteneva cioè che, allo stato, non ricorressero le condizioni per l'applicazione del disposto dell'art.129 cpv c.p.p., non emergendo dagli atti la prova evidente della insussistenza del fatto. Il che non significa, però, come sbrigativamente assume il G.E. che, per converso, si ritenesse provata l'esistenza della lottizzazione.


Conclusivamente può affermarsi che, in sede di giudizio di cognizione, non è stata accertata l'esistenza della lottizzazione né sotto il profilo oggettivo e tanto meno sotto quello soggettivo.


Alla luce della giurisprudenza di questa Corte sopra richiamata, non era consentito disporre la confisca (a maggior ragione in sede esecutiva).


3.2) L'ordinanza impugnata va pertanto annullata senza rinvio, con conseguente revoca della disposta confisca .


Le ulteriori doglianze contenute nel ricorso rimangono ovviamente assorbite.


P. Q. M.


Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.


Così deciso in Roma il 22 aprile 2010

DEPOSITATA IN CANCELLERIA il  20 Lug. 2010



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