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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 22/01/2010 (Ud. 17/11/2009), Sentenza n. 2912
DIRITTO URBANISTICO - BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - Immobile abusivo -
Dissequestro, restituzione e demolizione d’ufficio - Reati di cui agli artt. 44,
lett. c), D.P.R. n. 380/2001 e 163 D.Lgs. n. 490/1999. In tema di reati
urbanistici, il giudice che dispone il dissequestro di un immobile abusivo, dopo
che il responsabile dell’abuso non ha ottemperato net termine di legge
all'ingiunzione comunale di demolire, e quindi dopo che si è verificato
l'effetto ablativo a favore dell'ente comunale, deve disporre la restituzione
dell'immobile allo stesso ente comunale e non al privato responsabile, che per
avventura sia ancora in possesso del bene. Per individuate l'avente diritto alla
restituzione, infatti, non è sufficiente il favor possessionis, occorrendo
invece la prova positiva dello ius possidendi, che non compete più al privato
inottemperante. Pres. Lupo, Est. Fiale, Ric. Calise. CORTE DI CASSAZIONE
PENALE, Sez. III, 22/01/2010 (Cc. 17/11/2009), Sentenza n. 2912
DIRITTO URBANISTICO - Costruzione abusiva - Ordine di demolizione -
Ingiustificata inottemperanza - Automatica acquisizione gratuita dell'immobile
al patrimonio disponibile del Comune. In materia di abusi edilizi,
l’ingiustificata inottemperanza all'ordine di demolizione di una costruzione
abusiva, emesso dall'autorità comunale, comporta l'automatica acquisizione
gratuita dell'immobile al patrimonio disponibile del Comune, indipendentemente
dalla notifica all'interessato dell’accertamento formale della inottemperanza
[v. Cass., Sez. III, 8.10.2009, n. 39075, Bifulco ed altra; 28.5.2009, n. 22440,
P.M. in proc. Morichetti; 19.1.2009, n. 1819, P.M. in proc. Ercoli; 31.1.2008,
n. 4962, P.G. in proc. Mancini e altri; 16.3.2005, n. 16283, Greco; 16.2.2005,
n. 14638, P.G. in proc. Di Giacomo; 9.6.2004, n. 35785, P.G. e Di Meglio]. Pres.
Lupo, Est. Fiale, Ric. Calise. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III,
22/01/2010 (Cc. 17/11/2009), Sentenza n. 2912
DIRITTO URBANISTICO - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Opera abusiva -
Dissequestro, restituzione e demolizione d’ufficio - Procedura amministrativa -
Art. 7 L. n. 47/1985 ed ora art. 31 D.P.R. n. 380/2001. La procedura
amministrativa già disciplinata dall'art. 7 della Legge n. 47/1985 ed ora
dall'art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 prevede la seguente sequenza: a) l'autorità
comunale, accertato l'abuso edilizio, ingiunge al proprietario e al responsabile
dell'abuso la demolizione dell'immobile abusivo; b) se il responsabile non
provvede alla demolizione nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione,
l'immobile a acquisito di diritto gratuitamente al patrimonio comunale; c)
l'autorità comunale accerta formalmente l'inottemperanza all'ordine di
demolizione e notifica detto accertamento all’interessato; d) la notifica
dell'accertamento costituisce titolo per l'immissione nel possesso da parte del
Comune e per la trascrizione nei registri immobiliari. II comma 3 del predetto
art. 31 dispone testualmente, in particolare, che : "se il responsabile
dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi
nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime sono
acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune" e da tale
formulazione letterale della norma risulta evidente che l'effetto ablatorio si
verifica ope legis alla inutile scadenza del termine fissato per ottemperare
all'ingiunzione di demolire. Pres. Lupo, Est. Fiale, Ric. Calise. CORTE DI
CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 22/01/2010 (Cc. 17/11/2009), Sentenza n. 2912
DIRITTO URBANISTICO - Inottemperanza all’ordine di demolizione - Notifica
dell'accertamento formale - Funzione ed effetti - Scadenza del termine per
ottemperare - Effetti - Trasferimento coattivo all'ente comunale della proprietà
sull'immobile non demolito - Rapporti con i terzi - Art. 2644 cod. civ.. La
notifica dell'accertamento formale dell'inottemperanza all’ordine di
demolizione, si configura, soltanto come titolo necessario per l'immissione in
possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari [ai sensi dell'art. 31,
comma 4, del D.P.R. n. 380/2001 infatti: "l'accertamento della inottemperanza
alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al comma 3, previa notifica
all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la
trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente"].
Sicché, la scadenza del termine per ottemperare configura il presupposto per
l'applicazione automatica della sanzione amministrativa, che consiste nel
trasferimento coattivo all'ente comunale della proprietà sull'immobile non
demolito. Scopo evidente di questa sanzione quello di consentire all'ente
pubblico di provvedere di ufficio alla demolizione dell'immobile a spese del
responsabile dell'abuso, salvo che si accerti in concreto un prevalente
interesse pubblico alla conservazione dell'immobile stesso (art. 31, comma 5).
Per quanto invece riguarda i rapporti con i terzi, la predetta notifica
dell'accertamento di inottemperanza consente all'ente comunale di trascrivere il
trasferimento della proprietà nei registri immobiliari, al fine di potere
opporre, ai sensi dell'art. 2644 cod. civ., il trasferimento stesso ai terzi che
abbiano acquistato diritti sull'immobile. Pres. Lupo, Est. Fiale, Ric. Calise.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 22/01/2010 (Cc. 17/11/2009), Sentenza
n. 2912
DIRITTO URBANISTICO - Dissequestro dell'immobile abusivo - Provvedimento
giudiziale - Trasferimento all'ente comunale - Conflitti tra soggetti aventi
causa - Immissione in possesso contro il privato possessore - Notifica -
Necessità - Artt. 2643 e segg. cod. civ.. Il giudice penale che deve
decidere sul dissequestro dell'immobile abusivo resta ad evidenza estraneo al
regime di pubblicità dichiarativa della trascrizione immobiliare, che
disciplinato dagli artt. 2643 e segg. cod. civ. al solo fine di dirimere
eventuali conflitti tra soggetti aventi causa da un medesimo dante causa. In
altri termini, il provvedimento giudiziale sulla restituzione dell'immobile
abusivo non ha nulla a che vedere con le esigenze di certezza nella circolazione
dei beni nel mercato, che ispirano l'istituto della trascrizione. Tuttavia,
anche dopo il trasferimento all'ente comunale della proprietà e del relativo ius
possidendi, può capitare, e anzi generalmente capita, che il privato
responsabile dell'abuso non voglia spontaneamente spogliarsi del possesso (ius
possessionis), sicché l’ente territoriale che intenda procedere concretamente
alla demolizione, dovrà notificare formalmente all' interessato l'accertamento
della inottemperanza alla ingiunzione, in tal modo acquisendo titolo per
l'immissione in possesso contro il privato possessore. Pres. Lupo, Est. Fiale,
Ric. Calise. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 22/01/2010 (Cc.
17/11/2009), Sentenza n. 2912
DIRITTO URBANISTICO - Demolizione dell'immobile abusivo - Termine di 90 gg. -
Decorrenza - Effetti - Acquisizione gratuita del manufatto abusivo -
Assegnazione di un termine inferiore ai 90 gg. - Effetti - Verbale di
accertamento dell'inottemperanza all’ingiunzione demolitoria - Natura di atto
dichiarativo. Decorso infruttuosamente il termine di novanta giorni fissato
per la demolizione dell'immobile abusivo, l’effetto acquisitivo al patrimonio
del Comune si produce di diritto, con il conseguente carattere meramente
dichiarativo del successivo provvedimento amministrativo [C. Stato, Sez. V,
18.12.2002, n. 7030]. Inoltre, il verbale di accertamento dell'inottemperanza
all’ingiunzione demolitoria è atto a contenuto meramente dichiarativo,
limitandosi ad esternare e formalizzare effetti già verificatisi in base alla
stessa ingiunzione, poiché solo a quest’ultima ed al decorso del termine ivi
fissato vanno ricondotti effetti costitutivi [v. TAR Puglia - Bari, Sez. III,
16.2.2006, n. 538; TAR Lazio - Roma, Sez. IIter, 13.2.2008, n. 1303; TAR
Campania - Napoli, Sez. II, 9.4.2008, n. 2070]. A tal riguardo, va rilevato che
l'assegnazione di un termine inferiore, lungi dal viziare la relative
ingiunzione di demolizione, produce esclusivamente l'effetto di precludere
temporaneamente e precisamente fino alla scadenza del novantesimo giorno dalla
sua notificazione - l'acquisizione gratuita del manufatto abusivo [T.a.r.
Sicilia, Sez. II, 4.11.1993, n. 816]. Pres. Lupo, Est. Fiale, Ric. Calise.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 22/01/2010 (Cc. 17/11/2009), Sentenza n.
2912
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UDIENZA Cc.. del 17.11.2009
SENTENZA N. 1405
REG. GENERALE N. 10092/2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ERNESTO LUPO
Pres.
Don. MARIO GENTILE
Cons.
Dott. ALDO FIALE
Rel.Cons.
Dott. MARGHERITA MARMO
Cons.
Dott. GUICLA IMMACOLATA MULLIRI Cons.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CALISE VINCENZA N. IL xx/xx/xxxx avverso l'ordinanza n. 184/2008 GIP
TRIBUNALE di NAPOLI, del 23/10/2008
- Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO FIALE;
- Lette le conclusioni del PG, il
quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
- Lette le memorie depositate in data 2.11.2009, dal difensore, avv.to L. Bruno
Molinaro.
FATTO E DIRITTO
Calise Vincenza e stata indagata, dal P.M. presso il Tribunale di Napoli, per i
reati di cui agli artt. 44, lett. c), D.P.R. n. 380/2001 e 163 D.Lgs. n.
490/1999, per avere edificato, in zona assoggettata a vincolo paesaggistico (via
Spinavola di Forio d'Ischia), un manufatto di mq. 64 in assenza del permesso di
costruire e dell'autorizzazione dell'autorità preposta alla tutela del vincolo.
La polizia municipale ha sequestrato il manufatto in data 1.6.2004, con
provvedimento convalidato dal G.I.P. il successivo 7 giugno.
Il P.M., avendo formulato richiesta di archiviazione per prescrizione dei reati
(intervenuta successivamente), ha disposto la revoca del sequestro con
restituzione all'avente diritto, delegando alla polizia municipale di verificare
se si fosse perfezionata la fattispecie acquisitive dell'immobile abusivo al
patrimonio disponibile comunale, secondo le previsioni dell'art. 31 del D.P.R.
n. 380/2001.
Alla stregua degli accertamenti effettuati, il manufatto è stato restituito al
Comune di Forio d'Ischia, essendo emerso che:
- il 17.5.2006 era stata emessa ordinanza di demolizione e di ripristino dello
stato dei luoghi (notificata alla Calise 1'8.6.2006);
- il 28.10.2007 era stato redatto verbale di inottemperanza alla predetta
ordinanza di demolizione, anch'esso ritualmente notificato alla Calise.
L'interessata, a mezzo del proprio difensore di fiducia, ha proposto "incidente
di esecuzione ex art. 676 c.p.p." ed ha richiesto la restituzione dell'immobile
a se stessa, unica avente diritto, prospettando la involontarietà
dell'inottemperanza all'ordine di demolizione del Comune.
Il G.I.P. del Tribunale di Napoli - con ordinanza del 12.12.2008, adottata nelle
forme di cui all'art. 127 c.p.p. - ha rigettato l'istanza sui rilievi che nella
fattispecie:
- era stata ritualmente notificata ingiunzione a demolire, dal Comune di Forio
d'Ischia, ed il termine per provvedere alla demolizione era scaduto;
- l'immobile abusivo in oggetto doveva ritenersi, pertanto, effettivamente
acquisito - ipso iure - al patrimonio del Comune;
- irrilevante, ai fini dell'acquisizione, doveva considerarsi la circostanza
che, nell'ordinanza comunale di demolizione, fosse stato citato l’art. 27 e non
l'art. 31 del D.P.R. n. 380/2001, poiché quel provvedimento amministrativo
"quanto a contenuto, risulta corrispondente in tutto alla previsione dell'art.
31 citato, con l'unica eccezione del termine fissato in 30 giorni per
l'adempimento, che deve ritenersi sostituito ex lege in quello di 90
giorni";
- non si configurava la pretesa "involontarietà dell'inottemperanza", perche
l'esistenza del sequestro penale non poteva considerarsi ragione ostativa
all'adempimento dell'ordine demolitorio: nell'atto amministrativo di
ingiunzione, infatti, era espressamente indicato che l'intimata avrebbe dovuto
chiedere all'autorità giudiziaria "il dissequestro per procedere alla
demolizione, con comunicazione contestuale al Comune";
- era stata presentata domanda di condono edilizio, ex art. 32 del D.L.
30.9.2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24.11.2003, n. 326,
ma, nella vicenda che ci occupa, si verte in ipotesi di opera abusiva non
suscettibile di sanatoria, trattandosi di nuova costruzione realizzata, in
assenza del titolo abilitativo, in area assoggettata a vincolo imposto a tutela
degli interessi paesistici.
Avverso I'ordinanza del 12.12.2008 il difensore della Calise ha proposto
"opposizione ex art. 667, comma 4, cp.p.", ribadendo la richiesta di
restituzione del bene alla propria assistita, ed il G.I.P. del Tribunale di
Napoli - con ordinanza del 6.3.2009 - ha dichiarato la propria incompetenza,
rilevando che il provvedimento impugnato era stato emesso "ai sensi del
combinato disposto degli artt. 127 e 263, comma 5, c.p.p., in quanto avente ad
oggetto la restituzione disposta dal pubblico ministero nel corso delle indagini
preliminari concluse con la successiva archiviazione" e che esso, pertanto, era
suscettibile di ricorso per cassazione.
Lo stesso G.I.P., quindi, ha rimesso gli atti a questa Corte Suprema, applicando
generale principio di conversione delle impugnazioni di cui all'art. 568 c.p.p..
Il P.G. presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto la
declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Con memoria depositata il 2.11.2009, il difensore ha eccepito che il G.I.P.
avrebbe erroneamente qualificato I'opposizione della Calise quale ricorso per
cassazione, ed ha prospettato, in proposito, che l'ordinanza del 12.12.2008
sarebbe stata "emessa seguendo l'irrituale procedura della camera di consiglio
ai sensi dell'art, 127 c.p.p., laddove l'art. 676 c.p.p. impone, per casi come
quello in esame, l'osservanza della diversa procedura di cui all'art. 667, comma
4, c.p.p.".
*********
Il ricorso deve essere rigettato, perché infondato.
I. Manifestamente infondata a l'eccezione procedurale prospettata dal difensore
con la memoria depositata 2.11.2009.
Il P.M., nella specie, ha dissequestrato l'immobile (e ne ha disposto la
restituzione all'avente diritto) nel corso delle indagini preliminari ed
anteriormente all'emissione del provvedimento di archiviazione, sicché contra il
relativo decreto l'interessata - a norma dell'art. 263, 5°' comma, c.p.p. poteva
"proporre opposizione sulla quale il giudice provvede a norma dell’articolo
127”.
La Calise ha proposto un atto di impugnazione impropriamente definito "incidente
di esecuzione", sul quale il G.I.P. (con l'ordinanza del 12.12.2008) non si a
però pronunciato quale giudice dell'esecuzione, tenuto conto che l'intervento
del giudice dell'esecuzione, ex art. 676 c.p.p., non si correla a provvedimenti
assunti nella fase delle indagini preliminari.
Correttamente, quindi, lo stesso G.I.P. ha successivamente rilevato (con
provvedimento del 6.3.2009) che quella sua ordinanza era impugnabile
esclusivamente con ricorso per cassazione [vedi sul punto Cass., Sez. Unite,
20.2.2008, n. 7946], trasmettendo a questa Corte Suprema la nuova impugnazione
pure qualificata dall'interessata come "opposizione ex art. 667, comma 4, c.p.p.".
2. Quanto al merito della vicenda, il Collegio ribadisce anzitutto
l'orientamento giurisprudenziale di questa Sezione ormai assolutamente
prevalente - secondo il quale la ingiustificata inottemperanza all'ordine di
demolizione di una costruzione abusiva, emesso dall'autorità comunale, comporta
l'automatica acquisizione gratuita dell'immobile al patrimonio disponibile del
Comune, indipendentemente dalla notifica all'interessato dell’accertamento
formale della inottemperanza [così, tra le decisioni più recenti, Cass., Sez.
III, 8.10.2009, n. 39075, Bifulco ed altra; 28.5.2009, n. 22440, P.M. in proc.
Morichetti; 19.1.2009, n. 1819, P.M. in proc. Ercoli; 31.1.2008, n. 4962, P.G.
in proc. Mancini e altri; 16.3.2005, n. 16283, Greco; 16.2.2005, n. 14638, P.G.
in proc. Di Giacomo; 9.6.2004, n. 35785, P.G. e Di Meglio].
La procedura amministrativa già disciplinata dall'art. 7 della Legge n. 47/1985
ed ora dall'art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 prevede infatti la seguente sequenza:
- l'autorità comunale, accertato l'abuso edilizio, ingiunge al proprietario e al
responsabile dell'abuso la demolizione dell'immobile abusivo;
- se il responsabile non provvede alla demolizione nel termine di novanta giorni
dall'ingiunzione, l'immobile a acquisito di diritto gratuitamente al patrimonio
comunale;
- l'autorità comunale accerta formalmente l'inottemperanza all'ordine di
demolizione e notifica detto accertamento all’interessato;
- la notifica dell'accertamento costituisce titolo per l'immissione nel possesso
da parte del Comune e per la trascrizione nei registri immobiliari.
Il comma 3 del predetto art. 31 dispone testualmente, in particolare, che: "se
il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello
stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e
l'area di sedime sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del
Comune" e da tale formulazione letterale della norma risulta evidente che
l'effetto ablatorio si verifica ope legis alla inutile scadenza del
termine fissato per ottemperare all'ingiunzione di demolire.
La notifica dell'accertamento formale dell'inottemperanza si configura, invece,
soltanto come titolo necessario per l'immissione in possesso e per la
trascrizione nei registri immobiliari [ai sensi dell'art. 31, comma 4, infatti:
"l'accertamento della inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di
cui al comma 3, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per
l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che
deve essere eseguita gratuitamente"].
Questa interpretazione letterale, del resto, risponde perfettamente alla logica
degli istituti giuridici che connotano la specifica disciplina:
a) La scadenza del termine per ottemperare configura il presupposto per
l'applicazione automatica della sanzione amministrativa, che consiste nel
trasferimento coattivo all'ente comunale della proprietà sull'immobile non
demolito. Scopo evidente di questa sanzione quello di consentire all'ente
pubblico di provvedere di ufficio alla demolizione dell'immobile a spese del
responsabile dell'abuso, salvo che si accerti in concreto un prevalente
interesse pubblico alla conservazione dell'immobile stesso (art. 31, comma 5).
b) Tuttavia, anche dopo il trasferimento all'ente comunale della proprietà e del
relativo ius possidendi, può capitare, e anzi generalmente capita, che il
privato responsabile dell'abuso non voglia spontaneamente spogliarsi del
possesso (ius possessionis), sicché l’ente territoriale che intenda
procedere concretamente alla demolizione, dovrà notificare formalmente all'
interessato l'accertamento della inottemperanza alla ingiunzione, in tal modo
acquisendo titolo per l'immissione in possesso contro il privato possessore.
c) Per quanto invece riguarda i rapporti con i terzi, la predetta notifica
dell'accertamento di inottemperanza consente all'ente comunale di trascrivere il
trasferimento della proprietà nei registri immobiliari, al fine di potere
opporre, ai sensi dell'art. 2644 cod. civ., il trasferimento stesso ai terzi che
abbiano acquistato diritti sull'immobile.
d) Il giudice penale che deve decidere sul dissequestro dell'immobile abusivo
resta ad evidenza estraneo al regime di pubblicità dichiarativa della
trascrizione immobiliare, che disciplinato dagli artt. 2643 e segg. cod. civ. al
solo fine di dirimere eventuali conflitti tra soggetti aventi causa da un
medesimo dante causa. In altri termini, il provvedimento giudiziale sulla
restituzione dell'immobile abusivo non ha nulla a che vedere con le esigenze di
certezza nella circolazione dei beni nel mercato, che ispirano l'istituto della
trascrizione.
Evidente corollario dei principi sopra esposti è che il giudice che dispone il
dissequestro di un immobile abusivo, dopo che il responsabile dell’abuso non ha
ottemperato net termine di legge all'ingiunzione comunale di demolire, e quindi
dopo che si è verificato l'effetto ablativo a favore dell'ente comunale, deve
disporre la restituzione dell'immobile allo stesso ente comunale e non al
privato responsabile, che per avventura sia ancora in possesso del bene. Per
individuate l'avente diritto alla restituzione, infatti, non è sufficiente il
favor possessionis, occorrendo invece la prova positiva dello isus
possidendi, che non compete più al privato inottemperante.
Non può quindi essere condiviso quell'orientamento giurisprudenziale secondo il
quale l'acquisizione dell'immobile abusivo al patrimonio comunale si verifica
solo al termine del procedimento amministrativo, che si perfeziona dopo la
notifica all'interessato dell'accertamento dell'inottemperanza e la trascrizione
nei registri immobiliari del titolo della acquisizione medesima [vedi Cass.,
Sez. III: 19.10.2004, n. 44695, Sbalzo; 22.9.2004, n. 42192, Cammalleri e, più
di recente, 20.6.2008, n. 25196, Capobianchi (decisione quest'ultima priva
comunque di qualsiasi confutazione del diverso indirizzo affermatosi in
giurisprudenza, della cui esistenza neppure da atto)].
La notifica dell'accertamento dell'inottemperanza all'interessato, infatti,
secondo quanto già si è rilevato, ha solo funzione certificativa dell’avvenuto
trasferimento del diritto di proprietà.
Anche la giurisprudenza del Consiglio di Stato è orientata nel senso che, una
volta che sia decorso infruttuosamente il termine di novanta giorni fissato per
la demolizione dell'immobile abusivo, l’effetto acquisitivo al patrimonio del
Comune si produce di diritto, con il conseguente carattere meramente
dichiarativo del successivo provvedimento amministrativo [vedi C. Stato, Sez. V,
18.12.2002, n. 7030].
La costante giurisprudenza amministrativa afferma, inoltre, che il verbale di
accertamento dell'inottemperanza all’ingiunzione demolitoria è atto a contenuto
meramente dichiarativo, limitandosi ad esternare e formalizzare effetti già
verificatisi in base alla stessa ingiunzione, poiché solo a quest’ultima ed al
decorso del termine ivi fissato vanno ricondotti effetti costitutivi [vedi, tra
le decisioni più recenti: TAR Puglia - Bari, Sez. III, 16.2.2006, n. 538; TAR
Lazio - Roma, Sez. IIter, 13.2.2008, n. 1303; TAR Campania - Napoli, Sez. II,
9.4.2008, n. 2070].
Nella fattispecie in esame risulta che l'ingiunzione di demolizione è stata
notificata alla Calise 1'8.6.2006 e che, in data 28.10.2007 (cioè a distanza di
oltre un anno e quattro mesi), è stato formalmente accertato e notificato
all'interessata che alla stessa non era stata data ottemperanza.
3. Osserva, però, la ricorrente, che l'ordinanza comunale di demolizione sarebbe
stata emessa ai sensi dell'art. 27, 2° comma, del D.P.R. n. 380/2001, come
modificato ed integrato dal D.L. n. 269/2003, convertito con modificazioni nella
legge n. 326/2003, e che ad essa a stato assegnato, per provvedervi, un termine
di 30 giorni della data di notifica, decorso inutilmente il quale si sarebbe
proceduto “alla nomina di una ditta per l'esecuzione forzata d'ufficio delle
opere di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi in danno”.
Da ciò deduce (avendo anche prodotto una attestazione in tal senso rilasciata
dal Comune di Forio in data 3.3.2009) che non opererebbe, nella specie,
l'istituto dell'acquisizione gratuita al patrimonio disponibile comunale
previsto dall'art. 31 dello stesso D.P.R. nel contesto del procedimento
sanzionatorio ordinario.
Trattasi di un assunto difensivo privo di pregio.
3.1 L'art. 27, 2° comma, del T.U. n. 3S0/2001 - nella formulazione antecedente
alle modifiche introdotte dal D.L. n. 269/2003 - stabiliva che il dirigente a il
responsabile dell'ufficio competente alla repressione dell'abusivismo, quando
riscontri l'inizio di opere eseguite abusivamente su aree assoggettate, da leggi
statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti o adottate, a vincolo
di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi
di edilizia residenziale pubblica, provvede direttamente alla demolizione e al
ripristino dello stato dei luoghi.
Tale disposizione, per conseguire il risultato di una pronta ed efficace
repressione di abusi di particolare gravità, conferisce al Comune la facoltà di
ripristinare direttamente e senza alcun indugio lo stato originario dei luoghi.
Essa, nella sua formulazione originaria (valutata dalla giurisprudenza con
interpretazione rigorosa e restrittiva), subordinava la c.d. "demolizione di
ufficio" all'esistenza di due requisiti:
- che le opere abusive fossero realizzate su aree soggette a vincolo di
inedificabilità assoluta o destinate a fini pubblici o di pubblica utilità;
- che le opere medesime non si trovassero in fase di avanzata realizzazione
(sicché l'iniziativa edificatoria potesse essere bloccata sul nascere).
Dopo le modificazioni introdotte dall'art. 32, commi 44 e 45, del D.L.
30-9-2003, n. 269, lo stesso 20 comma dell' art. 27 del T.U. n. 380/2001 dispone
che "il dirigente o il responsabile, quando accerti l'inizio o l'esecuzione di
opere eseguite senza titolo su aree assoggettate, da leggi statati, regionali o
da altre norme urbanistiche vigenti o adottate, a vincolo di inedificabilità, o
destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia
residenziale pubblica di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive
modificazioni ed integrazioni, nonché in tutti i casi di difformità dalle norme
urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, provvede alla
demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi".
Qualora le opere abusive vengano eseguite in aree vincolate, in quanto:
- sottoposte a vincolo idrogeologico (RD. 30-12-1923, n. 3267);
- gravate da usi civici (legge 16-6-1927, m 1766);
- sottoposte a tutela archeologica, paesaggistica, storico-artistica ed
architettonica (D.Lgs. n. 22-1-2004, n. 42),
il 2° comma dell'art. 27 del T.U. n. 380/2001 (come modificato dal D.L. n.
269/2003) prevede che:
a) il dirigente o il responsabile comunale potrà procedere alla demolizione ed
al ripristino dello stato dei luoghi solo dopo avere comunicato l'esistenza e le
caratteristiche dell'abuso alle amministrazioni competenti alla gestione del
vincolo, le quali avranno facoltà di intervenire, ai fini delta demolizione,
anche di propria iniziativa;
b) in caso di opere realizzate abusivamente su immobili dichiarati monumento
nazionale con provvedimenti aventi forza di legge o su immobili aventi un
rilevante interesse storico-artistica, architettonico o archeologico, nonché per
le opere abusivamente realizzate su immobili soggetti a vincolo di
inedificabilità assoluta da norme dei piani territoriali paesistici o da altre
disposizioni del D.L.gs. n. 42/2004, il Soprintendente su richiesta della
Regione, del Comune o delle altre autorità preposte alla tutela, ovvero quando
sia decorso il termine di 180 giorni dall'accertamento dell'illecito - procede
alla demolizione, anche avvalendosi, per il tramite dei Provveditorati alle
opere pubbliche, delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa.
Secondo il testo normativo come sopra modificato, pertanto, può procedersi
immediatamente alla demolizione di ufficio non soltanto in presenza di un
vincolo di inedificabilità assoluta ovvero in caso di opere realizzate su aree
quanto meno di interesse pubblico, bensì anche in tutte le ipotesi di contrasto
dalle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici e per
tutto il corso dell'esecuzione dell'opera abusiva (non più soltanto nella fase
iniziale di essa).
Deve ritenersi, comunque, che la demolizione immediata di ufficio non possa
attuarsi successivamente all'avvenuto completamento dell'opera, tenuto conto
che, ove si consentisse anche oltre tale momento, non residuerebbe alcuno spazio
applicativo al sistema ordinario di repressione amministrativa dell'abuso
edilizio poste dagli art. 31 e seguenti del T.U. n. 380/2001, compromettendosi
altresì ingiustificatamente le possibilità del privato di fare valere le proprie
ragioni prima dell’esecuzione della misura demolitoria.
3.2 Nella vicenda che ci occupa il Comune di Forio:
- non ha eseguito la demolizione immediata dell'immobile abusivamente edificato
(in area dichiarata di notevole interesse pubblico con D.M. del 23.5.1958),
tanto a vero che detto immobile è tuttora esistente: non ha applicato, dunque,
l’art. 27, 2° comma, del T.U. n. 380/2001;
- ha ritenuto di potere "adattare" le previsioni di tale disposizione, inserendo
nel loro contesto la notifica di una ingiunzione di demolizione spontanea, che
non è prevista dalla norma e che si pone altresì in evidente contrasto con la
ratio della stessa;
- a fronte di un abuso accertato dalla polizia municipale in data 1.6.2004, non
ha accelerato in alcun modo il procedimento sanzionatorio di ripristino,
emettendo ingiunzione a demolire soltanto il 17.5.2006 (a distanza di circa due
anni dall’accertamento);
- ha rilasciato alla Calise l'attestazione del 3.3.2009 (della quale si a date
conto dianzi), prodotta dal difensore, con la quale si evidenzia che nessuna
sanzione a stata in concrete applicata [pure essendo ormai decorsi ben cinque
anni] e si da atto di una istanza di condono edilizio presentata
dall'interessata in data 1.6.2004.
L'opera abusiva in oggetto, invece, non è suscettibile di sanatoria, ai sensi
dell'art. 32 del D.L. n. 269/2003, poiché si tratta di nuova costruzione
realizzata, in assenza del titolo abilitativo edilizio, in area assoggettata a
vincolo imposto a tutela degli interessi paesistici (ipotesi esclusa dal condono
dal comma 26, lett. a) [vedi, tra le molteplici e più recenti decisioni in tal
senso, Cass., Sez. 12.1.2007, n. 6431, Sicignano ed altra (con ampia
confutazione delle divergenti posizioni dottrinarie, integralmente condivisa da
questo Collegio); 5.4.2005, n. 12577, Ricci; 1.10.2004, n. 38694, Canu ed altro;
24.9.2004, n. 37865, Musio. Vedi pure Corte Cost., ord. N. 150 del 4.5.2009].
Lo stesso Comune di Feria, poi, ha inopinatamente ridotto a trenta giorni il
termine assegnato per l'esecuzione spontanea, laddove ai sensi dell'art. 31, 3°
comma, del T.U. n. 380/2001 termine da assegnare per l'abbattimento dell'opera
abusiva a fissato in 90 giorni.
A tal riguardo, comunque, va rilevato che l'assegnazione di un termine inferiore, lungi dal viziare la relative ingiunzione di demolizione, produce esclusivamente l'effetto di precludere temporaneamente e precisamente fino alla scadenza del novantesimo giorno dalla sua notificazione - l'acquisizione gratuita del manufatto abusivo [nella giurisprudenza amministrativa vedi, in tal senso, T.a.r. Sicilia, Sez. II, 4.11.1993, n. 816].
4. In conclusione, nella vicenda che ci occupa, e pacifico che la ricorrente
Calise non ha ottemperato nei termini prescritti dalla Legge alla ordinanza
comunale di demolizione, sicché si è verificata l'automatica acquisizione
gratuita dell'immobile abusive e delle aree pertinenziali al patrimonio
disponibile del Comune di Forio d'Ischia.
L'autorità giudiziaria, conseguentemente, nel disporre il dissequestro delle
opere abusive, legittimamente ne ha ordinate la restituzione a favore dell'ente
comunale.
5. Al rigetto del ricorso segue l'onere del pagamento delle spese del
procedimento.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione,
visti gli artt. 607, 611 e 616 c.p.p.,
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Cosi deciso in ROMA, nella camera di consiglio del 17.11.2009.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA il 22 GEN. 2010
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