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CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 27/07/2010 (Cc. 05/05/2010), Sentenza n. 29617
DIRITTO URBANISTICO - Reati edilizi - Sequestro preventivo - Esigenza
cautelare - Aggravamento del carico urbanistico - Presupposti in genere. In
tema di reati edilizi, ai fini dell'adozione del provvedimento di sequestro
preventivo di un immobile già ultimato ed occupato, l'esigenza cautelare di
evitare l'aggravamento del carico urbanistico è incompatibile con
l'autorizzazione all'uso dell'immobile stesso. In particolare, se con il
sequestro preventivo si vuole evitare l'aggravamento del carico urbanistico, non
si può poi consentire, sia pure per ragioni umanitarie, l'utilizzazione del
bene, giacché siffatta utilizzazione neutralizza quella posta a base del
sequestro. In tali circostanze o si evita l'utilizzazione dell'immobile per non
aggravare il carico urbanistico o, se si ritiene necessario imporre il vincolo,
si deve giustificare il sequestro in base ad altre esigenze cautelari, attuali e
concrete, diverse dall'aggravamento del carico urbanistico, (Cass., sez. III,
del 4/12/2008 - 13/01/2009, n. 825). (conferma, ordinanza del 11.12.2009 del
tribunale di Roma) Pres. De Maio, Est. Amoroso, Ric. PM in proc. Toti ed altri.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 27/07/2010 (Cc. 05/05/2010), Sentenza
n. 29617
DIRITTO URBANISTICO - Reati edilizi - Immobile abusivamente costruito ed
ultimato - Sequestro preventivo - Presupposti. In materia edilizia è
ipotizzabile il sequestro preventivo, anche dell'immobile abusivamente costruito
e già ultimato, quando il giudice ritenga sussistente un concreto e attuale
pericolo derivante dal libero uso della cosa. Ma devono essere verificati la
reale compromissione degli interessi attinenti il territorio, ossia il livello
di pericolosità che l'utilizzazione della "cosa" appare in grado di raggiungere
in ordine all'oggetto della tutela penale, (Cass., sez. III, 5/07/2005 -
23/09/2005, n. 34142). Ne discende che, nel caso sia ipotizzato un aggravamento
del carico urbanistico, occorre che la consistenza reale e l'intensità del
pregiudizio siano valutati tenendo conto della situazione esistente al momento
dell'adozione del provvedimento cautelare. (conferma, ordinanza del 11.12.2009
del tribunale di Roma) Pres. De Maio, Est. Amoroso, Ric. PM in proc. Toti ed
altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 27/07/2010 (Cc. 05/05/2010),
Sentenza n. 29617
DIRITTO URBANISTICO - Provvedimento di sequestro preventivo - Presupposti e
limiti. Anche in materia urbanistica, il provvedimento di sequestro
preventivo non deve essere inutilmente vessatorio, ma deve essere limitato alla
cosa o alla parte della cosa effettivamente pertinente al reato ipotizzato e
deve essere disposto nei limiti in cui il vincolo imposto serve a garantire la
confisca del bene o ad evitare la perpetuazione del reato. Cass., sez. III,
11/02/2009 - 15/04/2009, n. 15717 - con riferimento ad una fattispecie di
intervenuto sequestro, per abusi edilizi, di intere unità abitative a fronte di
difformità riguardanti le sole mansarde delle stesse e Cass., sez. III,
6/07/2004, n. 29203, con riferimento all'utilizzo quale abitazione da parte
dell'autore dell'illecito edilizio di un corpo di fabbrica abusivamente
realizzato, che non comportava in concreto, per le dimensioni dell'immobile, le
sue caratteristiche e per la destinazione ad abitazione familiare, un
apprezzabile aggravamento del carico urbanistico). (conferma, ordinanza del
11.12.2009 del tribunale di Roma) Pres. De Maio, Est. Amoroso, Ric. PM in proc.
Toti ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 27/07/2010 (Cc.
05/05/2010), Sentenza n. 29617
DIRITTO URBANISTICO - DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Manufatto abusivo -
Sequestro preventivo - Presupposti del provvedimento dispositivo - Valutazione
di merito - Possibili effetti lesivi dell'equilibrio urbanistico ed ambientale.
Al fine di disporre il sequestro preventivo di manufatto abusivo, il giudice di
merito ha il dovere di compiere in ordine al pericolo che la libera
disponibilità della cosa pertinente al reato possa agevolare o protrarre le
conseguenze di esso o agevolare la commissione di altri reati, va diretta in
particolare ad accertare se esista un reale pregiudizio degli interessi
attinenti al territorio o una ulteriore lesione del bene giuridico protetto
ovvero se la persistente disponibilità del bene costituisca un elemento neutro
sotto il profilo dell'offensività (Cass. sez. un., 20/03/2003, n.12878),
anche, in riferimento alla necessità di valutare i possibili effetti lesivi
dell'equilibrio urbanistico ed ambientale. In ogni caso l'accertamento di una
situazione che possa qualificarsi come di "periculum in mora", quale
requisito per il sequestro preventivo, costituisce una tipica valutazione di
merito, non censurabile in sede di legittimità, in ragione della richiamata
limitazione alla violazione di legge delle censure deducibili in tale sede
(Cass., sez. II, 7/02/2007, n. 5225). (conferma, ordinanza del 11.12.2009 del
tribunale di Roma) Pres. De Maio, Est. Amoroso, Ric. PM in proc. Toti ed altri.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 27/07/2010 (Cc. 05/05/2010), Sentenza
n. 29617
DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Riesame del sequestro preventivo - Verifiche e
poteri del giudice. In sede di riesame di sequestro preventivo (ovvero anche
di sequestro probatorio), il tribunale deve stabilire l'astratta configurabilità
del reato ipotizzato; tale astrattezza, però, non limita i poteri del giudice,
nel senso che questi deve esclusivamente prendere atto della tesi accusatoria
senza svolgere alcuna attività, ma determina soltanto l'impossibilità di
esercitare una verifica in concreto della sua fondatezza; l'accertamento,
pertanto, della sussistenza del reato deve essere compiuto sotto il profilo
della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati
sul piano fattuale, per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze
processuali, ma che vanno valutati così come esposti al fine di verificare se
essi consentano di sussumere l'ipotesi formulata in quella tipica; il tribunale
non deve quindi instaurare un processo nel processo, ma è chiamato a svolgere
l'indispensabile ruolo di garanzia tenendo nel debito conto le contestazioni
difensive sull'esistenza della fattispecie ed esaminando sotto ogni aspetto
l'integrabilità dei presupposti del sequestro, (Cass., sez. un., 20/11/1996 -
29/01/1997, n. 23). Sicché, le condizioni necessarie e sufficienti per disporre
il sequestro preventivo consistono, quanto al "fumus commissi delicti",
nell'astratta configurabilità di una delle ipotesi criminose previste, senza che
rilevino né la sussistenza degli indizi di colpevolezza, né la loro gravità.
(Cass., sez. V, 24/03/2009 - 18/05/2009, n. 20818; Cass., sez. VI, 26/06/2008 -
24/09/2008, n. 36710; Cass., sez. VI, 14/04/2008 - 7/07/2008, n. 27710).
Pertanto, al giudice compete il potere-dovere di espletare il controllo di
legalità nell'ambito delle indicazioni di fatto offerte dal p.m. e quindi
l'accertamento della sussistenza del reato va compiuto sotto il profilo della
congruità degli elementi rappresentati dal p.m.. (conferma, ordinanza del
11.12.2009 del tribunale di Roma) Pres. De Maio, Est. Amoroso, Ric. PM in proc.
Toti ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 27/07/2010 (Cc.
05/05/2010), Sentenza n. 29617
DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Sequestro preventivo o probatorio - Ricorso per
cassazione - Limiti - Violazione di legge - c.d. "errores in iudicando" o "in
procedendo" - Difetto di motivazione - Mancanza totale di motivazione e
motivazione meramente apparente - Effetti - Artt. 257, 324, 325 c.1, e 606 lett.
E) B) e C), c.p.p. Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in
materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di
legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando"
o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da
rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto
mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza
e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal
giudice. In particolare, contro le ordinanze emesse a norma dell'art. 324 c.p.p.
in materia di sequestro preventivo (ma per effetto del rinvio operato dall'art.
257 c.p.p. alla disposizione anzidetta il discorso vale anche per il sequestro
probatorio) il ricorso è ammesso solo per "violazione di legge" (art. 325 c.p.p.,
comma 1), per censurare, cioè, "errores in indicando" o "errores in
procedendo" (art. 606 c.p.p., lett. B e C) commessi dal giudice di merito,
la cui decisione risulti di conseguenza radicalmente viziata. (Cass., sez. un.,
26/06/2008, n. 25932). Va ancora precisato che, il difetto di
motivazione integra gli estremi della violazione di legge solo quando l'apparato
argomentativo, che dovrebbe giustificare il provvedimento, manchi del tutto
ovvero risulti privo dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di
ragionevolezza, in guisa da apparire assolutamente inidoneo a rendere
comprensibile l'itinerario logico seguito dall'organo investito del
procedimento (Conf. Cass. sez. V, 11/11/2009, n. 43068; Cass., sez. IV,
26/02/2009, n. 8804). Pertanto solo la totale mancanza di motivazione ovvero la
motivazione meramente apparente, che è sostanzialmente equiparabile alla
mancanza di motivazione, integrano l'ipotesi di violazione di legge deducibile
avverso l'ordinanza pronunciata in sede di riesame o di appello in tema di
sequestro preventivo. Ne consegue che non possono essere dedotti con il predetto
mezzo di impugnazione vizi della motivazione, non rientrando nel concetto di
violazione di legge anche la mancanza o la manifesta illogicità della
motivazione, separatamente previste come motivo di ricorso dall'art. 606, lett.
e), cod. proc. pen.. (conferma, ordinanza del 11.12.2009 del tribunale di Roma)
Pres. De Maio, Est. Amoroso, Ric. PM in proc. Toti ed altri. CORTE DI
CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 27/07/2010 (Cc. 05/05/2010), Sentenza n. 29617
DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Sequestro preventivo - Requisito del
periculum - Art. 321, cod. proc. pen.. Il requisito del periculum,
quale presupposto per la adozione della misura cautelare del sequestro
preventivo, deve presentare i requisiti della concretezza e della attualità e
deve essere valutato con riferimento alla situazione esistente al momento della
sua adozione, sicché esso deve essere inteso, non già come mera astratta
eventualità, ma come concreta possibilità - desunta dalla natura del bene e da
tutte le circostanze del fatto - che la libera disponibilità del bene assuma
carattere strumentale rispetto alla agevolazione della commissione di altri
reati della stessa specie (Cass., sez. V, 7/02/2008 - 13/03/2008, n. 11247).
(conferma, ordinanza del 11.12.2009 del tribunale di Roma) Pres. De Maio, Est.
Amoroso, Ric. PM in proc. Toti ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III,
27/07/2010 (Cc. 05/05/2010), Sentenza n. 29617
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UDIENZA del 05.05.2010
SENTENZA N. 714
REG. GENERALE N. 8741/2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli ill.mi signori
Magistrati:
dott. Guido De Maio
Presidente
1. dott. Agostino Cordova
2. dott. Mario Gentile
3. dott. Giovanni Amoroso
4. dott. Giulio Sarno
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Roma nel procedimento penale pendente nei confronti di Toti Pierluigi, n. Roma
il 00.00.0000; Aronica Aldo, n. Canicatti, il 00.00.0000; Martegiani Corrado, n.
Roma il 00.00.0000; Toti Claudio, n. Montevideo (Uruguay) il 00.00.0000;
- avverso l'ordinanza del 11.12.2009 del tribunale di Roma,
- Udita la relazione fatta in pubblica udienza dal Consigliere Giovanni Amoroso;
- Udito il F.M., in persona del S. Procuratore Generale dott. Guglielmo
Passacantando che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
- Uditi g li avv.ti Susanna Carrara e Giorgio Tamburilli per i ricorrenti, i qua
li hanno concluso per il rigetto del ricorso;
la Corte osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. In data 6 maggio 2009 il P.M. presso il tribunale di Roma chiedeva il
sequestro preventivo del complesso immobiliare ubicato in Roma Viale Romania 32,
di proprietà della Lamaro Appalti s.r.l., e del canone di locazione corrisposto
dalla conduttrice LUISS alla Lamaro Appalti s.r.l. nell'ambito del procedimento
a carico di Toti Pierluigi n. Roma il 17. 12.1949, Aronica Aldo n. Canicatti
(AG) il 20 /1/1944; Martegiani Corrado n. Roma il 18.11.1962, e Toti Claudio n.
Montevideo (Uruguay) il 30/10/1954 indagati per:
a) il reato di cui agli artt. 110 c.p., 44 lett. c) d. P.R. 6 giugno 2001 n.
380, perché, in concorso tra loro, i primi due quali amministratori unici della
Lamaro Appalti s.ra., proprietaria e committente, il terzo quale direttore dei
lavori, il primo e il quarto quali amministratori delegati della Lamaro Appalti
S.p.a., esecutrice dei lavori, in un complesso immobiliare in Roma Viale Romania
32, complesso ubicato su area dichiarata di notevole interesse pubblico con DM
1676/1953 e ricadente nel PTP 15/8 "Valle del Tevere", compresa in zona G "aree
private a verde", sottozona G1 "parco privato vincolato", realizzavano con DIA
ex art. 22, 1° e 2° comma, d.P.R. 380/01, prot. CB 34556/2006 per "Interventi di
restauro conservativo e adeguamento impianti tecnologici", in difformità dalle
prescrizioni dello strumento urbanistico, opere di ristrutturazione con aumento
di superficie e modifica della sagoma, dirette a trasformare il complesso in una
sede universitaria moderna, funzionale ed idonea allo svolgimento della
didattica e non finalizzate né al restauro conservativo, né al ripristino delle
sue caratteristiche originarie;
b) il reato di cui agli artt. 110 c.p., 142, 181, commi 1 e 1 bis, d.lgs.
22 gennaio 2004 n. 42, perché, in concorso tra loro, eseguivano le opere
descritte nel capo che precede, su area dichiarata di notevole interesse
pubblico con DM 1676/1953 e compresa nel PTP 15/8 "Valle del Tevere", senza la
prescritta autorizzazione dell'Ente preposto alla tutela del vincolo.
Riteneva in particolare il P.M. - quanto al fumus commissi delicti - che
l'intervento in questione avesse radicalmente modificato l'impianto originario
dell'immobile per trasformarlo in una sede universitaria, realizzando un
organismo in gran parte diverso dal precedente, comportando in particolare un
aumento di superficie con la chiusura definitiva di una porzione del lastrico
solare pari a circa mq. 250.
Riteneva inoltre sussistere il fondato pericolo che la libera disponibilità del
complesso immobiliare e dei manufatti esterni da parte degli indagati potesse
consentire il protrarsi dell'attività abusiva con aggravamento delle conseguenze
del reato, pericolo che poteva essere evitato solo con l'emissione del
provvedimento di sequestro preventivo, anche per la struttura di 150 mq.
sottoposto a sequestro probatorio.
L'edifico cosi illegittimamente trasformato aveva - secondo il P.M. - un
notevole impatto sul territorio circostante e sugli standard urbanistici
rispetto al pregresso, quantomeno in relazione alle esigenze di parcheggio che
quotidianamente richiedeva l'afflusso di studenti, docenti, personale
amministrativo.
2. Il g.i.p. presso il Tribunale di Roma inizialmente accoglieva la richiesta ed
emetteva sequestro preventivo in data 1° Luglio 2009, ritenendo sussistente il
fumus nonché il periculum in mora.
Però in data 18 settembre 2009 il Tribunale del riesame dichiarava l'inefficacia
del sequestro preventivo.
Il P.M. provvedeva allora a reiterare la richiesta di sequestro al g.i.p..
Con provvedimento del 22 settembre 2009 il g.i.p., presa visione della nuova
documentazione prodotta dalla difesa degli indagati e, segnatamente, di una c.t.
di parte sulla consistenza delle opere assunte dall'accusa come abusive e
sull'assenza di un pregiudizio urbanistico ulteriore, rigettava la nuova
richiesta.
3. Dal P.M. veniva proposto appello avverso tale provvedimento.
Il Tribunale per il riesame con ordinanza dell'I I dicembre 2009 rigettava
l'appello con provvedimento comunicato il 7 gennaio 2010, ritenendo in
particolare insussistente il periculum in mora, in assenza di un aggravio
del carico urbanistico.
4. Avverso questa pronuncia il P.M. propone ricorso per cassazione.
L'indagato Toti Pierluigi ha prodotto una memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il P.M. ricorrente deduce, quanto al fumus commissi delicti, che sono
stati realizzati lavori edilizi che hanno profondamente modificato l'interno
dell'edificio allo scopo di adeguarlo a d una nuova destinazione (sede
universitaria) diverrà da quella originaria (edificio scolastico) pur se
ricadente nella stessa categoria dei servizi secondo le Norme tecniche di
attuazione del Piano Regolatore Generale.
L'intervento edilizio effettuato sull'immobile in questione doveva essere
inquadrato nella categoria della ristrutturazione con aumento di superfici,
volumi, sagome e prospetti, nonché modifica di destinazione, ricadente nella
disciplina dell'art. 10, lett. c), d.P.R. 380/01 per cui era necessario il
permesso di costruire o la DIA ex art. 22, comma 30, del citato decreto
presidenziale.
Quanto al periculum, il P.M. ricorrente deduce che l'intervento edilizio
doveva essere valutato in modo unitario. Sottolinea poi che non è
contraddittorio, rispetto alla richiesta di misura cautelare, il riconoscimento
della facoltà d'uso laddove sia stabilito un termine con temporaneo sacrificio
sul carico urbanistico.
2. Il ricorso è infondato.
3. Va premesso che - secondo l'orientamento in materia delle Sezioni Unite di
questa Corte (Cass., sez. un., 20 novembre 1996 - 29 gennaio 1997, n. 23) - in
sede di riesame di sequestro preventivo (ovvero anche di sequestro probatorio),
il tribunale deve stabilire l'astratta configurabilità del reato ipotizzato;
tale astrattezza, però, non limita i poteri del giudice, nel senso che questi
deve esclusivamente prendere atto della tesi accusatoria senza svolgere alcuna
attività, ma determina soltanto l'impossibilità di esercitare una verifica in
concreto della sua fondatezza; l'accertamento, pertanto, della sussistenza del
reato deve essere compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi
rappresentati, che non possono essere censurati sul piano fattuale, per
apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma che vanno
valutati così come esposti al fine di verificare se essi consentano di sussumere
l'ipotesi formulata in quella tipica; il tribunale non deve quindi instaurare un
processo nel processo, ma è chiamato a svolgere l'indispensabile ruolo di
garanzia tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull'esistenza
della fattispecie ed esaminando sotto ogni aspetto l'integrabilità dei
presupposti del sequestro.
Questo orientamento è stato più volte confermato da questa Corte. In particolare
Cass., sez. V, 24 marzo 2009 - 18 maggio 2009, n. 20818, ha affermato che le
condizioni necessarie e sufficienti per disporre il sequestro preventivo
consistono, quanto al "fumus commissi delicti", nell'astratta
configurabilità di una delle ipotesi criminose previste, senza che rilevino né
la sussistenza degli indizi di colpevolezza, né la loro gravità. Cfr. anche
Cass., sez. VI, 26 giugno 2008 - 24 settembre 2008, n. 36710; Cass., sez. VI, 14
aprile 2008 - 7 luglio 2008, n. 27710.
Pertanto al giudice compete il potere-dovere di espletare il controllo di
legalità nell'ambito delle indicazioni di fatto offerte dal p.m. e quindi
l'accertamento della sussistenza del reato va compiuto sotto il profilo della
congruità degli elementi rappresentati dal p.m..
4. Deve poi considerarsi che - come affermato dalle Sezioni Unite di questa
Corte (Cass., sez. un., 29 maggio 2008 - 26 giugno 2008, n. 25932) - il ricorso
per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o
probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi
comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia
quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo
posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti
minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere
comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. In particolare nella
citata pronuncia le Sezioni Unite hanno affermato che «contro le ordinanze
emesse a norma dell'art. 324 c.p.p. in materia di sequestro preventivo (ma per
effetto del rinvio operato dall'art. 257 c.p.p. alla disposizione anzidetta il
discorso vale anche per il sequestro probatorio) il ricorso è ammesso solo per
"violazione di legge" (art. 325 c.p.p., comma 1), per censurare, cioè, "errores
in indicando" o "errores in procedendo" (art. 606 c.p.p., lett. B e
C) commessi dal giudice di merito, la cui decisione risulti di conseguenza
radicalmente viziata».
Va ancora precisato che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il
difetto di motivazione integra gli estremi della violazione di legge solo quando
l'apparato argomentativo, che dovrebbe giustificare il provvedimento, manchi del
tutto ovvero risulti privo dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di
ragionevolezza, in guisa da apparire assolutamente inidoneo a rendere
comprensibile l'itinerario logico seguito dall'organo investito del
procedimento". Conf., ex plurimis, Cass. sez. V, 13 ottobre 2009 - 11
novembre 2009, n. 43068 ; Cass., sez. IV, 6 febbraio 2009 - 26 febbraio 2009, n.
8804.
Pertanto solo la totale mancanza di motivazione ovvero la motivazione meramente
apparente, che è sostanzialmente equiparabile alla mancanza di motivazione,
integrano l'ipotesi di violazione di legge deducibile avverso l'ordinanza
pronunciata in sede di riesame o di appello in tema di sequestro preventivo. Ne
consegue che non possono essere dedotti con il predetto mezzo di impugnazione
vizi della motivazione, non rientrando nel concetto di violazione di legge anche
la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione, separatamente previste
come motivo di ricorso dall'art. 606, lett. e), cod. proc. pen..
5. Quanto poi al requisito del periculum questa Corte (ex plurimis
Cass., sez. V, del 16 dicembre 2009 - 29 marzo 2010, n. 12064) ha affermato che
esso, quale presupposto per la adozione della misura cautelare del sequestro
preventivo, deve presentare i requisiti della concretezza e della attualità e
deve essere valutato con riferimento alla situazione esistente al momento della
sua adozione, sicché esso deve essere inteso, non già come mera astratta
eventualità, ma come concreta possibilità - desunta dalla natura del bene e da
tutte le circostanze del fatto - che la libera disponibilità del bene assuma
carattere strumentale rispetto alla agevolazione della commissione di altri
reati della stessa specie. Cfr. anche Cass., sez. V, 7 febbraio 2008 - 13 marzo
2008, n. 11247, che ha precisato che ai fini del "periculum in mora", che
legittima l'adozione del sequestro preventivo, assume rilievo l'aggravamento
delle conseguenze della condotta penalmente illecita ove la cosa pertinente al
reato sia lasciata nella libera disponibilità del soggetto indagato. Conf.
Cass., sez. III, 23 gennaio 2008 - 17 marzo 2008, n. 11769, che ha ribadito che
il "periculum in mora" che, ai sensi dell'art. 321, comma primo, cod.
proc. pen., legittima il sequestro preventivo, deve intendersi come concreta
possibilità che il bene assuma carattere strumentale rispetto all'aggravamento o
alla protrazione delle conseguenze del reato ipotizzato o all'agevolazione della
commissione di altri reati.
Con riferimento poi alla possibile incidenza sul territorio le Sezioni unite di
questa Corte (Cass., sez. un., 29 gennaio 2003 - 20 marzo 2003, n. 12878) hanno
affermato che la valutazione che, al fine di disporre il sequestro preventivo di
manufatto abusivo, il giudice di merito ha il dovere di compiere in ordine al
pericolo che la libera disponibilità della cosa pertinente al reato possa
agevolare o protrarre le conseguenze di esso o agevolare la commissione di altri
reati, va diretta in particolare ad accertare se esista un reale pregiudizio
degli interessi attinenti al territorio o una ulteriore lesione del bene
giuridico protetto ovvero se la persistente disponibilità del bene costituisca
un elemento neutro sotto il profilo dell'offensività. Cfr. anche Cass., sez. II,
16 novembre 2006 - 7 febbraio 2007, n. 5225, che fa riferimento alla necessità
di valutare i possibili effetti lesivi dell'equilibrio urbanistico ed
ambientale.
In ogni caso l'accertamento di una situazione che possa qualificarsi come di "periculum
in mora", quale requisito per il sequestro preventivo, costituisce una
tipica valutazione di merito, non censurabile in sede di legittimità, in ragione
della richiamata limitazione alla violazione di legge delle censure deducibili
in tale sede.
6. Nella specie il tribunale nell'impugnata ordinanza ha considerato che
sussiste il fumus commissi delicti in riferimento agli addebiti di cui ai
numeri 2 e 3 del capo A), relativi il primo alla trasformazione nel livello
quarto del fabbricato in questione (cd. Istituto) a mezzo di copertura in
lamiera con un tetto in tegole e consolidamento della pregressa trasformazione
dell'ex terrazza per un aumento di cubatura pari a metri cubi 800,00 circa e di
superficie pari a circa metri quadrati 250,00 mentre il secondo è riferito
all'apertura di lucernai sulle falde del tetto nell'ala Ovest dell'Istituto e
l'apertura con copertura ed abbaino della superficie di mq. 6,5 nel tetto
dell'ala Est dell'Istituto.
Ha poi osservato il tribunale che tali abusi - pur in disparte il fatto che
parrebbero oggetto di una risalente domanda di condono, a suo tempo presentata
dalle Suore dell'Assunzione ovvero dall'Arciconfratemita di Sant'Antonio da
Padova - oggettivamente non sono tali da giustificare un provvedimento di
sequestro preventivo dell'intero complesso immobiliare, dal momento che il
provvedimento di sequestro preventivo non può essere inutilmente vessatorio, ma
deve essere limitato alla parte della cosa effettivamente pertinente al reato
ipotizzato, cosicché, ove sussistente il periculum in mora, potrebbe al
più - secondo il tribunale - procedersi al sequestro preventivo di tali unici
elementi aggiuntivi abusivamente realizzati.
7. Quanto al periculum, il tribunale ha condiviso il rilievo, già svolto
dal g.i.p., relativo all'intrinseca contraddittorietà tra l'istanza di sequestro
preventivo avanzata dal Pubblico Ministero e fondata per lo più sull'aggravio
del carico urbanistico che, asseritamente, deriverebbe dall'utilizzo
universitario ed il provvedimento di concessione della facoltà d'uso fino al
mese di ottobre 2010 emesso dal medesimo Pubblico Ministero in data 31 agosto
2009.
Secondo il tribunale non vi sono in atti elementi che consentano di condividere
la tesi secondo la quale la destinazione dell'edificio ad uso universitario
comporta un aggravio del carico urbanistico maggiore di quella dell'edificio a
uso di scuola inferiore, quale era prima delle opere edilizie in questione. Sul
punto il tribunale ha ritenuto condivisibile l'osservazione del c.t. di parte
degli indagati secondo cui nel passaggio da edificio scolastico ad università è
addirittura ipotizzabile una riduzione del peso insediativo, alla luce delle
diverse caratteristiche della popolazione studentesca della L.U.I.S.S., formata
da maggiorenni, autonomi nei trasporti ed, in quanto tali, fruitori di mezzi
pubblici o di sistemi a due ruote.
Il tribunale ha quindi concluso che difettava nella specie uno dei presupposti
di legge, e precisamente l'elemento del periculum in mora, sicché si
imponeva il rigetto dell'appello.
8. In diritto deve considerarsi innanzi tutto che l'impugnata ordinanza è
conforme alla giurisprudenza di questa Corte (Cass., sez. III, 11 febbraio 2009
- 15 aprile 2009, n. 15717) che - con riferimento ad una fattispecie di
intervenuto sequestro, per abusi edilizi, di intere unità abitative a fronte di
difformità riguardanti le sole mansarde delle stesse - ha affermato che il
provvedimento di sequestro preventivo non deve essere inutilmente vessatorio, ma
deve essere limitato alla cosa o alla parte della cosa effettivamente pertinente
al reato ipotizzato e deve essere disposto nei limiti in cui il vincolo imposto
serve a garantire la confisca del bene o ad evitare la perpetuazione del reato.
Cfr. anche Cass., sez. III, 4 maggio 2004 - 6 luglio 2004, n. 29203, con
riferimento all'utilizzo quale abitazione da parte dell'autore dell'illecito
edilizio di un corpo di fabbrica abusivamente realizzato, che non comportava in
concreto, per le dimensioni dell'immobile, le sue caratteristiche e per la
destinazione ad abitazione familiare, un apprezzabile aggravamento del carico
urbanistico.
Quanto poi alla valutazione di merito in ordine alla sussistenza del
periculum, devono richiamarsi i principi sopra enunciati in tema di
controllo di legittimità del sequestro preventivo, che - come sopra rilevato - è
limitato al vizio di violazione di legge, laddove l'identificazione nel caso di
specie di una situazione appunto di periculum si qualifica come tipica
valutazione di merito, non censurabile in sede di legittimità per non essere
deducibile il vizio di motivazione.
Limitatamente quindi ai profili di diritto, gli unici deducibili in questa sede,
può considerarsi in particolare che l'impugnata ordinanza è conforme
all'orientamento di questa Corte (Cass., sez. III, 5 luglio 2005 - 23 settembre
2005, n. 34142) che ha affermato che in materia edilizia è sì ipotizzabile il
sequestro preventivo anche dell'immobile abusivamente costruito e già ultimato,
quando il giudice ritenga sussistente un concreto e attuale pericolo derivante
dal libero uso della cosa; ma devono essere verificati la reale compromissione
degli interessi attinenti il territorio, ossia il livello di pericolosità che
l'utilizzazione della "cosa" appare in grado di raggiungere in ordine
all'oggetto della tutela penale; ne discende che, nel caso sia ipotizzato un
aggravamento del carico urbanistico, occorre che la consistenza reale e
l'intensità del pregiudizio siano valutati tenendo conto della situazione
esistente al momento dell'adozione del provvedimento cautelare. Ed è quanto ha
fatto il tribunale che - confermando peraltro la valutazione del g.i.p. - ha
ritenuto non sussistente un aggravio urbanistico tale da giustificare l'adozione
della misura cautelare.
C'è poi altresì da considerare che l'impugnata ordinanza anche sotto altro
profilo è in linea con la giurisprudenza di questa Corte (Cass., sez. III, del 4
dicembre 2008 - 13 gennaio 2009, n. 825), che ha affermato che in tema di reati
edilizi, ai fini dell'adozione del provvedimento di sequestro preventivo di un
immobile già ultimato ed occupato, l'esigenza cautelare di evitare
l'aggravamento del carico urbanistico è incompatibile con l'autorizzazione
all'uso dell'immobile stesso. In particolare ha rilevato questa Corte che "se
con il sequestro preventivo si vuole evitare l'aggravamento del carico
urbanistico, non si può poi consentire, sia pure per ragioni umanitarie,
l'utilizzazione del bene, giacché siffatta utilizzazione neutralizza quella
posta a base del sequestro. In tali circostanze o si evita l'utilizzazione
dell'immobile per non aggravare il carico urbanistico o, se si ritiene
necessario imporre il vincolo, si deve giustificare il sequestro in base ad
altre esigenze cautelari, attuali e concrete, diverse dall'aggravamento del
carico urbanistico.". Né rileva che nella specie la facoltà d'uso sarebbe
limitata per un periodo tempo, pur non breve, al fine di soddisfare esigenze di
continuità didattica dell'università perché comunque vi sarebbe un marcato
differimento nel tempo della misura, che nell'immediato, stante il già
intervenuto completamento dei lavori, svolgerebbe, nella sostanza, una mera ed
atipica funzione di preavvertimento ed intanto si protrarrebbe quella situazione
di asserito periculum che invece la misura sarebbe mirata a rimuovere con
carattere di urgenza ed immediatezza.
9. Una volta ritenuto non sussistente il periculum per l'adozione della
misura cautelare, correttamente il tribunale ha dichiarato assorbiti i motivi
dell'appello del p.m. riferiti al rigetto da parte del g.i.p. anche dell'istanza
di sequestro del canone locativo, stante il carattere meramente conseguenziale
della misura.
10. Pertanto il ricorso del pubblico ministero va rigettato.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, 5 maggio 2010
DEPOSITATA IN CANCELLERIA il 27 Lug. 2010
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