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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 27/07/2010 (Cc. 08/07/2010), Sentenza n. 29619
RIFIUTI - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti - Reato
abituale di condotta - Competenza territoriale - Individuazione - Elemento
costitutivo del reato - Art. 260 D. Lgs n. 152/2006. La fattispecie
criminosa di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, art. 260
del D. Lgs n. 152/2006 configura un reato abituale di condotta. Pertanto, il
luogo di consumazione dello stesso, in quanto si concreta nella commissione di
una pluralità di operazioni di traffico illecito di rifiuti attraverso
l'allestimento di mezzi ed attività continuative organizzate, si identifica con
quello in cui avviene la reiterazione delle condotte illecite, in quanto
elemento costitutivo del reato. Sicché, la competenza territoriale per il
delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti deve essere
individuata nel luogo in cui le varie frazioni della condotta, per la loro
reiterazione, hanno determinato il comportamento punibile. (Cass. sez. III,
3.11.2009 n. 46705, Caserta). Pres. De Maio, Est. Lombardi, Ric. Leorati ed
altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 27/07/2010 (Cc. 08/07/2010),
Sentenza n. 29619
DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Connessione tra procedimenti - Individuazione
del giudice territorialmente competente - Vincolo della continuazione -
Interesse dell’imputato alla trattazione unitaria - Connessione teleologica -
Configurabilità - Limiti - Art. 12, 1° c. lett. b e c), c.p.p.. La
connessione tra procedimenti ex art. 12, primo comma lett. b), c.p.p. opera
esclusivamente nell'ipotesi in cui i reati legati dal vincolo della
continuazione riguardino gli stessi imputati e, quindi, solo in tal caso trova
applicazione il criterio dettato dall'art. 16, comma 1, c.p.p. per la
individuazione del giudice territorialmente competente. Infatti, l'interesse di
un imputato alla trattazione unitaria di fatti legati dal vincolo della
continuazione nei suoi confronti non può pregiudicare quello del coimputato in
uno di questi fatti a non essere sottratto al proprio giudice naturale. (Cass.
sez. I, 27.5.2008 n. 23591; Cass. sez. I, 200437156, La Perna ed altri; Cass.
sez. VI, 200342989, P.M. in proc. Mana). Peraltro, anche con riferimento alla
configurabilità della connessione teleologica prevista dall'art. 12, primo comma
lett. c), c.p.p., la stessa è configurabile solo se vi sia identità fra gli
autori del reato fine e quelli del reato mezzo. (Cass. sez. IV, 10.3.2009 n.
27457, Ruiu). Pres. De Maio, Est. Lombardi, Ric. Leorati ed altri. CORTE DI
CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 27/07/2010 (Cc. 08/07/2010), Sentenza n. 29619
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UDIENZA dell' 8.07.2010
SENTENZA N. 1065
REG. GENERALE N.14117/2010+14126/2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Signori:
Dott. Guido De Maio
Presidente
Agostino Cordova
Consigliere
Ciro Petti
Alfredo Maria Lombardi
Santi Gazzara
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
- Sui ricorsi proposti dall'Avv. Luca Deantoni, difensore di fiducia di Leorati
Franco, n. a Mantova il 00.00.0000, dall'Avv. Piertacito Ruggerini, difensore di
fiducia di Anselmi Stefano, n. a Mantova il 00.00.0000, dall'Avv. Paolo
Bastianini, difensore di fiducia di Consiglio Giovanni, n. a Livorno il
00.00.0000, dall'Avv. Roberto Bertuol, difensore di fiducia di Gosetti Simone,
n. a Levico Terme 00.00.0000, dall'Avv. Ermanno Cicognani, difensore di fiducia
di Bragagni Mauro, n. a Piombino il 00.00.0000, e dall'Avv. Paolo Pacileo,
difensore di fiducia di Palcini Walter, n. a Trieste il 00.00.0000, avverso le
ordinanze in data 262.2010 e 5.3.2010 del Tribunale di Firenze, in funzione di
giudice del riesame, con le quali stato confermato il provvedimento del G.I.P.
del Tribunale di Grosseto in data 28.1.2010, che ha applicato al Consiglio la
misura cautelare della custodia in carcere ed agli altri indagati quella degli
arresti domiciliari.
- Visti gli atti, l'ordinanza denunziata ed il ricorso;
- Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Maria
Lombardi;
- Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Sante Spinaci,
che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi del Bragagni e dell'Anselmi ed
il rigetto dei restanti ricorsi;
- Udito il difensore del Consiglio, Avv. Bruno Leporatti, in sostituzione
dell'avv. Paolo Bastianini, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
- Udito il difensore del Gosetti, Avv. Roberto Bertuol, che ha concluso per
l'accoglimento del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con le impugnate ordinanze il Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del
riesame, ha confermato il provvedimento del G.I.P. del Tribunale di Grosseto in
data 28.1.2010, con il quale é stata applicata a Consiglio Giovanni la misura
cautelare della custodia in carcere ed a Leorati Franco, Anselmi Stefano,
Gosetti Simone, Bragagni Mauro e Palcini Walter quella degli arresti
domiciliaci, quali indagati, il Consiglio, il Leorati, l'Anselmi ed il Bragagni
dei reati sub capo 13): di cui agli art. 81 cpv., 110, 112 n. 1, 483 e 484 c.p.,
256, co. 1 lett. a) e b), 256, co. 3, 256, co.5, e 260 del D. Lgs. n. 152/2006;
il Gosetti ed il Palcini dei reati sub capo C): di cui agli art. 81 cpv., 110,
112 n. 1, 483 e 484 c.p., 256, co. 1 lett. a) e b), 256, co. 3, 256, co.5, e 260
del D. Lgs. n. 152/2006, 7, co. 2 e 3, e 16, co. 1, del D. Lgs. n. 36/2003.
Le fattispecie criminose e contravvenzionali di cui alla contestazione sono
state ascritte agli indagati Consiglio, Leorati, Anselmi e Bragagni per avere,
il Consiglio quale collaboratore della Agrideco S.r.l., incaricato della
materiale esecuzione delle attività di gestione dei rifiuti, il Leorati quale
responsabile dell'ufficio acquisti della Marcegaglia S.p.A., l'Anselmi quale
responsabile del laboratorio di Marcegaglia Buildtech S.r.l. (già Made S.r.l.) e
il Bragagni quale direttore della Unità Locale n. I della Marcegaglia S.p.A.,
organizzato e posto in essere, in concorso con altri indagati, un traffico
illecito di ingenti quantitativi di rifiuti, concretatosi in attività non
consentita di miscelazione di rifiuti di categorie diverse e di rifiuti speciali
pericolosi con rifiuti, pericolosi; predisposto e fatto effettuare plurimi
trasporti di detti rifiuti, che venivano individuati falsamente con
l'attribuzione di codici CER diversi da quelli reali; scritto o lasciato
scrivere false indicazioni nei registri di carico e scarico dei rifiuti; inviato
in discarica rifiuti incompatibili con le autorizzazioni del sito.
Al Gosetti sono state ascritte sostanzialmente le medesime ipotesi criminose,
quale amministratore della Sativa S.p.A., ed al Palcini quale dipendente della
Refitalia S.r.l., essendo entrambe tali società implicate nella gestione
illecita di rifiuti riguardanti lo stabilimento del Gruppo Lucchini sito in
Trieste.
Secondo l'ipotesi dell'accusa detti reati sono connessi, unitamente ad altri,
quali reati fine di una organizzazione criminosa, operante tramite la citata
società Agrideco S.r.l., di cui i ricorrenti non sono ritenuti partecipi,
costituita allo scopo di commettere plurimi ed indeterminati delitti di attività
organizzate per il traffico illecito di rifiuti speciali pericolosi e non
pericolosi, le connesse attività di falsità in certificazioni ed altre ancora.
L'ordinanza ha rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale
di Grosseto, osservando che, nel caso in esame, è stato correttamente applicato
il principio, secondo il quale la competenza territoriale si radica presso
l'Ufficio del P.M. che per primo ha iscritto il procedimento, stante la
impossibilità di individuare con certezza il luogo in cui i vari reati sono
stati commessi.
Il Tribunale, rinviando al provvedimento genetico delle misure cautelare, ha
inoltre ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza a carico degli
indagati in relazione ai fatti di cui all'imputazione, indizi legati alle
specifiche qualità dagli stessi rivestite ed alla loro efficienza causale per la
commissione delle singole attività illecite con particolare riferimento agli
interventi sui risultati delle analisi eseguite sui rifiuti speciali.
Con riferimento all'eccezione di violazione del bis in idem formulata dal
Gosetti, in relazione ad imputazioni mosse a suo carico dalla Procura di Trento,
l'ordinanza ha osservato che dette imputazioni sono diverse e non sovrapponibili
a quelle di cui all'attuale contestazione.
Il Tribunale ha altresì ritenuto sussistente per tutti gli indagati l'esigenza
cautelare connessa al pericolo di reiterazione criminosa.
Avverso le ordinanze hanno proposto ricorsi i difensori degli indagati, che le
denunciano per violazione di legge e vizi di motivazione.
Con atti rispettivamente pervenuti l' 1 ed il 2 luglio 2010 l'Anselmi ed il
Bragagni hanno dichiarato di rinunciare ai rispettivi ricorsi.
All'odierna udienza è stata disposta la riunione del procedimento n. 14126/2010
a quello 14117/2010 per la sostanziale identità della maggior parte delle
questioni dedotte.
Il difensore del Consiglio ha prodotto copia del provvedimento in data
28.6.2010, depositato il 2.7.2010, con il quale la Procura Generale della
Repubblica presso questa Suprema Corte, su richiesta dell'indagato, ha
stabilito, ai sensi dell'art. 54 quater, comma 3, c.p.p, che deve procedere per
il reato di cui al capo B) il P.M. presso il Tribunale di Ravenna.
Il difensore del Gosetti ha prodotto documentazione da cui si evince il
trasferimento degli atti relativi al proprio assistito al P.M. presso il
Tribunale di Trento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con mezzi di annullamento in gran parte comuni a tutti i ricorrenti si denuncia,
in ordine logico:
1) L'incompetenza territoriale del
Tribunale di Grosseto in ordine al reato continuato loro ascritto.
Con il motivo di gravame si denuncia la violazione ed errata applicazione degli
art. 8, 12 e 16 c.p.p., nonché vizi di motivazione dell'ordinanza.
In estrema sintesi si osserva che la vis attrattiva derivante dalla
connessione tra i reati esplica i suoi effetti, nel determinare lo spostamento
della competenza territoriale, solo nell'ipotesi in cui vi sia piena identità
soggettiva nella contestazione dei medesimi reati.
Si osserva, quindi, che il criterio in base al quale è stata radicata la
competenza del Tribunale di Grosseto e, cioè, della commissione del più grave
delitto di cui all'art. 416 c.p. ovvero dell'ufficio giudiziario che per primo
ha iscritto gli indagati per detto reato, stante l'incertezza degli altri
criteri, non può trovare applicazione nei loro confronti.
Si deduce sul punto che gli attuali ricorrenti non sono indagati del reato
associativo, sicché nei loro confronti non pub verificarsi Io spostamento della
competenza territoriale per il reato loro ascritto in relazione al luogo di
commissione ovvero di radicamento della competenza per quello più grave di cui
sono imputati altri soggetti.
Non sussiste inoltre incertezza in ordine alla applicazione dei criteri di
ordine generale stabiliti dall'art. 8 c.p.p., in relazione al reato loro
ascritto, essendo ben individuato il luogo in cui è avvenuta la commissione dei
fatti descritti rispettivamente nei capi B) e C) dell'imputazione ed, in
particolare, la più grave violazione di cui all'art. 260 del D. Lgs n. 152/2006,
quale reato di condotta.
2) violazione dell'art. 125, comma 3, 273 c.p.p. ovvero carenza assoluta di
motivazione dell'ordinanza nella individuazione dei gravi indizi di
colpevolezza.
In sintesi, con il motivo di gravame proposto dai ricorrenti Consiglio e Palcini,
i quali riportano integralmente la memoria difensiva da essi rispettivamente
prodotta dinanzi al tribunale del riesame, si lamenta la sostanziale omessa
valutazione dei rilievi e delle argomentazioni in essa esposti, anche con
specifico riferimento alle risultanze processuali, con la conseguente
illegittimità della motivazione per relationem.
Si denuncia inoltre il metodo di valutazione adoperato dai giudici del riesame
concretatosi nel rifiuto di esaminare le singole posizioni degli indagati.
3) con vari mezzi di annullamento tutti i ricorrenti denunciano la violazione
degli art. 274, comma 1 lett_ a) e c), 292, comma 2 lett. c), c.p.p., nonché
mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze
cautelari.
Si osserva in generale che l'ordinanza impugnata è del tutto priva di
motivazione, con riferimento all'esigenza cautelare connessa al pericolo di
inquinamento probatorio, anche essa ritenuta sussistente nel provvedimento
genetico della misura, mentre è fondata su argomentazioni generiche, che non
tengono conto della posizione dei singoli indagati e dei rilievi contenuti nelle
istanze di riesame, con riferimento al pericolo di reiterazione criminosa.
Su tale ultimo punto si deduce che il pericolo di recidivanza è stato fondato su
rilievi del tutto spersonalizzati e che, in particolare, è stata omessa la
valutazione del tempo trascorso dalla commissione dei fatti risalenti al luglio
2008, dei provvedimenti di sequestro e delle altre misure cautelari, del fatto
che gli indagati non ricoprono più gli incarichi che espletavano all'epoca dei
fatti.
4) con autonomo mezzo di annullamento la difesa del Gosetti, denunciando
violazione di legge, nonché carenza e contraddittorietà di motivazione,
ripropone, infine, l'eccezione di violazione del divieto del bis in idem,
deducendo che i fatti di cui all'imputazione per la quale procede la Procura
della Repubblica di Grosseto sono gli stessi per i quali già pende un
procedimento penale dinanzi al Tribunale di Trento.
L'eccezione di incompetenza per territorio è fondata.
Costituisce consolidato principio di diritto, costantemente affermato da questa
Suprema Corte, che la connessione tra procedimenti ex art. 12, primo comma lett.
b), c.p.p. opera esclusivamente nell'ipotesi in cui i reati legati dal vincolo
della continuazione riguardino gli stessi imputati e, quindi, solo in tal caso
trova applicazione il criterio dettato dall'art. 16, comma 1, c.p.p. per la
individuazione del giudice territorialmente competente.
Infatti, l'interesse di un imputato alla trattazione unitaria di fatti legati
dal, vincolo della continuazione nei suoi confronti non può pregiudicare quello
del coimputato in uno di questi fatti a non essere sottratto al proprio giudice
naturale. (cfr. sez. I, 27.5.2008 n. 23591, Confl. comp. in proc. Avitabile ed
altri, RV 240205; sez. I, 200437156, La Perna ed altri, RV 229533; sez. VI,
200342989, P.M. in proc. Mana, RV 226940; sez. I, 199906226, Contl. comp. in
proc. Zagaria ed altri, RV 214834)
Peraltro, anche con riferimento alla configurabilità della connessione
teleologica prevista dall'art. 12, primo comma lett. c), c.p.p., questa Corte ha
affermato che la stessa è configurabile solo se vi sia identità fra gli autori
del reato fine e quelli del reato mezzo. (cfr. sez. IV, 10.3.2009 n. 27457, Ruiu,
RV 244516).
Orbene, nel caso in esame, a nessuno degli indagati per i reati di cui ai capi
B) o C), la cui posizione è stata esaminata nei provvedimenti impugnati, è
contestato il reato associativo di cui al capo A) dell'ordinanza custodiale.
Tale reato, pertanto, non può essere assunto come reato più grave ai fini della
determinazione della competenza territoriale ai sensi dell'art. 16, comma 1,
c.p.p..
La competenza per territorio deve essere quindi individuata, sempre in
applicazione dei criteri stabiliti dagli art. 12, comma primo lett. b), e 16,
comma primo, c.p.p., con riferimento al luogo di commissione del reato più grave
esclusivamente tra quelli, legati dal vincolo della continuazione,
rispettivamente contestati agli indagati nei capi B) o C) dell'imputazione.
Orbene, in entrambi i casi il reato più grave risulta quello di attività
organizzata per il traffico illecito di ingenti quantità di rifiuti ex art. 260
del D. Lgs n. 152/2006.
La fattispecie criminosa di cui alla disposizione citata è un reato abituale di
condotta.
Pertanto, il luogo di consumazione dello stesso, in quanto si concreta nella
commissione di una pluralità di operazioni di traffico illecito di rifiuti
attraverso l'allestimento di mezzi ed attività continuative organizzate, si
identifica con quello in cui avviene la reiterazione delle condotte illecite, in
quanto elemento costitutivo del reato.
E' stato, infatti, di recente affermato da questa Corte che "La competenza
territoriale per il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di
rifiuti deve essere individuata nel luogo in cui le varie frazioni della
condotta, per la loro reiterazione, hanno determinato il comportamento
punibile." (sez. III, 3.11.2009 n. 46705, Caserta).
Orbene, con riferimento alle imputazioni di cui al capo B), risulta evidente, in
applicazione del citato principio di diritto, che nella vicenda della "bonifica
Marcegaglia" tutte le condotte che hanno determinato il comportamento punibile,
e, cioè, la reiterazione delle attività illecite concernenti ingenti
quantitativi di rifiuti, sono state realizzate nel territorio di Ravenna.
In Ravenna è, infatti, ubicato lo stabilimento in cui i rifiuti dovevano essere
smaltiti; nello stesso territorio vi sono gli impianti di smaltimento, si
svolgono i trasporti e si falsifica la documentazione ad essi relativa; la
stessa Agrideco, infine, che coordinava le operazioni, aveva stabilito in loco
un proprio cantiere per la gestione delle attività di trasporto e smaltimento.
Il reato più grave tra quelli contestati nel capo B) dell'imputazione, pertanto,
è stato commesso nel territorio di competenza dell'Autorità giudiziaria di
Ravenna con la conseguente incompetenza del Tribunale di Grosseto in ordine a
detti reati nei confronti degli indagati ricorrenti, ai quali, come già
rilevato, non è contestato il reato associativo.
Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi, per quanto già rilevato, con
riferimento ai reati di cui al capo C).
Anche per detti reati, infatti, in applicazione dei criteri citati, deve essere
esclusa la competenza del Tribunale di Grosseto per essersi svolta la
reiterazione delle attività illecite concernenti ingenti quantitativi di rifiuti
nel territorio di competenza di altra autorità giudiziaria, che deve essere
identificata con il Tribunale di Trento.
Nel territorio di detta Provincia risulta, infatti, ubicata la discarica per
rifiuti inerti Sativa S.r.l. nella quale è avvenuto, in gran parte, lo
smaltimento illecito dei rifiuti pericolosi provenienti dallo stabilimento del
gruppo Lucchini.
L'accoglimento del citato motivo di gravame, per l'effetto estensivo
dell'impugnazione ex art. 587 c.p.p., non fondata su motivi strettamente
personali, nel caso di concorso di persone nella commissione del reato, esplica
i suoi effetti anche nei confronti dei ricorrenti che hanno rinunciato
all'impugnazione, nonché dell'indagato non ricorrente, Comper Alessio, la cui
istanza di riesame è tata rigettata con l'ordinanza del Tribunale di Firenze in
data 26.2.2010.
L'accertamento della incompetenza del Tribunale di Grosseto in ordine ai reati
di cui ai capi B) e C) è assorbente di ogni altro motivo di doglianza formulato
dai ricorrenti, rilevandosi in ordine alla eccezione di violazione del principio
del bis in idem formulata dal Gosetti, che la identità delle violazioni
ascrittegli dovrà essere valutata dal giudice cui vanno rimessi gli atti.
Per effetto di quanto rilevato le ordinanza impugnate devono essere annullate
senza rinvio.
Va inoltre disposta la trasmissione degli atti al Tribunale di Ravenna in
relazione agli indagati, sopra indicati, per i reati di cui al capo B) ed al
Tribunale di Trento in relazione agli indagati, sopra indicati, dei reati di cui
al capo C) agli effetti di cui all'art. 27 c.p.p. (cfr. sez. un. 20.7.1994 n.
14, De Lorenzo, RV 198217; sez. un. 24.1.1996 n. 1, Fazio, RV 204164; sez. IV,
21.6.2005 n. 30328, Tavella, RV 232027), non ravvisandosi in ogni caso, nella
presente sede, le condizioni per disporre l'annullamento anche dell'ordinanza
genetica della misura cautelare.
I ricorsi vanno rigettati nel resto.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio le ordinanze impugnate anche, per l'effetto
estensivo, nei confronti di Bragagni, Anselmi e Camper Alessio. Dichiara
l'incompetenza per territorio del Tribunale di Grosseto nei confronti di tutti
gli imputati ricorrenti. Dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Ravenna
per gli indagati Leorati Franco, Anselmi Stefano, Consiglio Giovanni, e Bragagni
Mauro, ed al Tribunale di Trento per gli indagati Gosetti Simone, Palcini Walter
e Camper Alessio.
Rigetta nel resto i ricorsi.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell' 8.7.2010.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA il 27 Lug. 2010
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