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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 01/09/2010 (Ud. 28/04/2010), Sentenza n. 32527
DIRITTO URBANISTICO - ELETTROSMOG - Costruzione ripetitore telefonico e titolo
abilitativo - Testo Unico in materia edilizia - Art.87 d.lgs. n.259/2003 - Art.
44 d.P.R.n.380/2001. Le disposizioni presenti nell'art.87 del d.lgs. 1
agosto 2003, n.259 contengono una deroga al regime ordinario del Testo Unico in
materia edilizia (d.P.R. 6 giugno 2001, n.380), deroga che la Corte
costituzionale ha ritenuto possa essere condivisa all'interno di un complessivo
bilanciamento tra i principi costituzionali; tuttavia, da questo regime non
risulta affatto escluso che l'ente territoriale conservi un potere di
valutazione circa la compatibilità delle opere necessarie per l'installazione
del ripetitore con le regole in materia urbanistica e ambientale. In sostanza,
il rilascio del permesso di costruire, altrimenti necessario, viene sostituito
dal rilascio delle autorizzazioni come previste dal citato art.87 al termine
della specifica procedura ivi disciplinata, con la conseguenza che il mancato
rispetto di queste disposizioni rende le opere abusive e suscettibili di
sanzione ai sensi dell'art.44 del d.P.R. 6 giugno 2001, n.380. Fattispecie:
costruzione ripetitore telefonico e titolo abilitativo. (Annulla senza rinvio
sentenza emessa in data 23 Aprile 2009 dal TRIBUNALE DI TIVOLI, Sez. dist. di
Castelnuovo Di Porto) Pres. Lupo - Est. Marini - Ric. PM in proc. Brini ed
altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 01/09/2010 (Ud. 28/04/2010),
Sentenza n. 32527
DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Corretta applicazione della legge - Ricorso del
Pubblico Ministero - Richiesta di inammissibilità per carenza di interesse -
Esclusione. L'affermazione del corretto principio di diritto e la corretta
applicazione della legge al caso concreto costituiscono per l'organo della
pubblica accusa un interesse attuale anche nella ipotesi che all'accoglimento
del ricorso debba conseguire la pronuncia di estinzione del reato per
prescrizione in sostituzione della sentenza pienamente liberatoria pronunciata
in sede di merito sulla base di un'errata applicazione della legge sostanziale.
Nella specie, anche quando i reati sono estinti per decorso dei termini
prescrizionali, non può accogliersi la richiesta di inammissibilità del ricorso
del Pubblico Ministero per carenza di interesse. (Annulla senza rinvio sentenza
emessa in data 23 Aprile 2009 dal TRIBUNALE DI TIVOLI, Sez. dist. di Castelnuovo
Di Porto) Pres. Lupo - Est. Marini - Ric. PM in proc. Brini ed altri. CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 01/09/2010 (Ud. 28/04/2010), Sentenza n. 32527
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UDIENZA del 05.05.2010
SENTENZA N. 714
REG. GENERALE N. 8741/2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Lupo Ernesto
Presidente
Dott. Lombardi Alfredo Maria
Consigliere
Dott. Fiale Aldo
Consigliere
Dott. Marini Luigi
Consigliere est.
Dott. Sarno Giulio
Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto dal PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
TIVOLI nel procedimento nei confronti di:
BRINI ILIO, nato a Cortona il xx xx xxxx
MALPASSUTO GIORGIO, nato a Torino il xxxxx
TRIPOLI FILIPPO, nato a San Giuseppe Jato il xxxx
MADONIA ANNA MARIA, nata a Palermo il xxxx
Avverso la sentenza emessa in data 23 Aprile 2009 dal TRIBUNALE DI TIVOLI,
SEZIONE DISTACCATA DI CASTELNUOVO DI PORTO, che ha assolto gli imputati con la
formula "perché il fatto non è previsto dalla legge come reato" dalla
imputazione concernente l'art.44 del d.P.R. 6 giugno 2001, n.380 e l'art.87 del
d.lgs. n.259 del 2003.
Fatto accertato il 4 Settembre 2004.
Sentita la relazione effettuata dal Consigliere LUIGI MARINI
Udito il Pubblico Ministero nella persona del CONS. GIOVANNI D'ANGELO, che ha
concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il Difensore, Avv. SUSANNA CARRARO, IN SOSTITUZIONE DELL'AVV.MASSIMO BIFFA
E L'AVV.FULVIO SIMONI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso o il
rigetto dello stesso.
RILEVA
I Sigg.TRIPOLI e MADONIA, quali titolari del terreno, e i Sigg.BRINI e
MALPASSUTO, quali esecutori dei lavori, sono stati tratti a giudizio per
rispondere del reato previsto dall'art.44, lett.b) del d.P.R. 6 giugno 2001,
n.380 per avere, in assenza di autorizzazioni, realizzato e posizionato un
ripetitore telefonico, sormontato da antenna di altezza di circa 18 metri e
annesso contenitore di gasolio.
Con la sentenza impugnata il Tribunale ha ritenuto che per la realizzazione
delle opere sia "sufficiente l'inoltro della d.i.a. all'ente locale competente".
Ricorre il Pubblico Ministero lamentando violazione dell'obbligo di motivazione
ed errata applicazione della legge, ai sensi dell'art.606, lett.b) e c) c.p.p.,
posto che il Tribunale ha omesso di valutare il contenuto dell'art.87 del d.lgs.
n.259 del 2003 e di accertare, come invece avrebbe imposto la contestazione, se
le opere siano state. o meno eseguite al termine del perfezionarsi della
procedura prevista dal citato art.87. Poiché nel caso in esame tale procedura
non si è perfezionata, sussiste la violazione contestata e il Tribunale ha
applicato in modo errato le disposizioni di legge così come interpretate
costantemente dalla Corte di legittimità.
In favore delle posizioni BRINI e MALPASSUTO in data 11 aprile 2010 è stata
presentata una memoria con la quale si chiede:
a) dichiararsi inammissibile il ricorso per carenza d'interesse ex art.568,
comma quarto c.p.p., per essere il reato comunque prescritto;
b) dichiararsi non applicabile la disposizione di cui all'art.44 d.P.R. 6 giugno
2001, n.380, che può trovare riferimento alla sola assenza del titolo
autorizzativo del "permesso di costruire" come disciplinato dal medesimo d.P.R.
n.380 del 2001 e non a diverso titolo autorizzativo: l'art.87, comma secondo,
opera riferimento alla sola D.i.a e il nuovo comma 2-bis dell'art.44 citato
rinvia esclusivamente alla D.i.a prevista dal comma terzo dell'art.22;
c) la stessa giurisprudenza aveva negli anni scorsi affermato che
l'autorizzazione urbanistica è assorbita all'interno della procedura ex art.87
citato; l'introduzione di un diverso orientamento violerebbe oggi il principio
di legalità.
OSSERVA
Il ricorso è fondato.
Lamenta il ricorrente che la stringatissima motivazione della sentenza
assolutoria non affronta in alcun modo il contenuto dell'art.87 del D.Lgs. 1
agosto 2003, n.259, con la conseguenza di affermare in modo errato il principio
secondo cui la realizzazione di ripetitori telefonici muniti di antenna può
essere preceduta dalla semplice presentazione della d.i.a..
L'interpretazione della disciplina concernente l'installazione di "ripetitori"
telefonici, come introdotta dal codice delle comunicazioni elettroniche (in
particolare, artt.86 e ss. del d.lgs. 1 agosto 2003, n.259) è stata oggetto di
plurime decisioni di questa Corte, a partire dalle sentenze n.19236 e n.41598
del 2005 per giungere alle sentenze n.9631 del 2006 e 42525 del 2008, ed è stata
affrontata anche dalla Corte costituzionale con le decisioni n.129 del 28 marzo
2006 e n.203 del 18 maggio 2006.
Le decisioni citate consentono di affermare che le disposizioni presenti
nell'art.87 del d.lgs. 1 agosto 2003, n.259 contengono una deroga al regime
ordinario del Testo Unico in materia edilizia (d.P.R. 6 giugno 2001, n.380),
deroga che la Corte costituzionale ha ritenuto possa essere condivisa
all'interno di un complessivo bilanciamento tra i principi costituzionali;
tuttavia, da questo regime non risulta affatto escluso che l'ente territoriale
conservi un potere di valutazione circa la compatibilità delle opere necessarie
per l'installazione del ripetitore con le regole in materia urbanistica e
ambientale.
In sostanza, il rilascio del permesso di costruire, altrimenti necessario, viene
sostituito dal rilascio delle autorizzazioni come previste dal citato art.87 al
termine della specifica procedura ivi disciplinata, con la conseguenza che il
mancato rispetto di queste disposizioni rende le opere abusive e suscettibili di
sanzione ai sensi dell'art.44 del d.P.R. 6 giugno 2001, n.380.
Tale conclusione, del resto, non si pone in contrasto con il principio di
legalità delle ipotesi incriminatrici: una lettura sistematica delle
disposizioni contenute nel settimo e nell'ottavo comma dell'art.87 e dell'art.98
del citato decreto legislativo del 2003 impone di considerare che:
a) l'approvazione dell'istanza in sede di conferenza dei servizi "sostituisce ad
ogni effetto gli atti di competenza delle singole Amministrazioni", così che gli
interessi tutelati e i presupposti propri di tali atti vengono fatti propri
dalla stessa approvazione;
b) ciò è tanto vero che l'approvazione non produce effetti, qualora vi sia
dissenso manifestato da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, o
storico-artistica o alla tutela della salute, fino a quando la decisione finale
non sia assunta dal Consiglio dei Ministri;
c) le violazioni delle procedure ora ricordate e delle relative garanzie sono
soggette alle sanzioni previste dal successivo art.98 "salvo che il fatto non
costituisca reato": va, dunque, escluso che la disciplina introdotta con gli artt.86
e 87 comportino la inapplicabilità delle sanzioni previste dall'art.44 del
d.P.R. 6 giugno 2001, n.380.
E dunque, se questa è l'interpretazione corretta delle disposizioni contenute
nel citato art.87 e se il Pubblico Ministero aveva contestato la violazione
dell'art.44 d.P.R. 6 giugno 2001, n.380 per essere assenti le autorizzazioni
previste dall'art.87 medesimo, risulta errata l'interpretazione sottesa alla
apodittica motivazione della sentenza impugnata là dove afferma che le opere in
questione potevano essere realizzate con la semplice presentazione di una D.i.a.,
dovendo invece il giudicante accertare che le previsioni contenute negli artt.87
e ss. del d.lgs. 1 agosto 2003, n.259 siano state rispettate e che le opere
siano state realizzate al termine della procedura in precedenza esaminata.
La sentenza andrebbe, pertanto, annullata con rinvio al giudice del merito per
un nuovo esame alla luce delle considerazioni qui svolte.
Tuttavia, come correttamente rilevato in sede di ricorso, i reati sono estinti
per decorso dei termini prescrizionali, ed in tal senso la Corte deve
pronunciare.
A tale proposito si rileva che non può accogliersi la richiesta di
inammissibilità del ricorso del Pubblico Ministero per carenza di interesse:
l'affermazione del corretto principio di diritto e la corretta applicazione
della legge al caso concreto costituiscono per l'organo della pubblica accusa un
interesse attuale anche nella ipotesi che all'accoglimento del ricorso debba
conseguire la pronuncia di estinzione del reato per prescrizione in sostituzione
della sentenza pienamente liberatoria pronunciata in sede di merito sulla base
di un'errata applicazione della legge sostanziale.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per
prescrizione.
Così deciso in Roma il 28 Aprile
2010
DEPOSITATA IN CANCELLERIA il 01 sett. 2010
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