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CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 01/09/2010 (Ud. 08/06/2010), Sentenza n. 32539
DIRITTO URBANISTICO - Lottizzazione abusiva - Configurabilità del reato -
Giurisprudenza. Va qualificata come lottizzazione quell'insieme di opere o
di atti giuridici che comportano una trasformazione urbanistica od edilizia di
terreni a scopo edificatorio intesa quale conferimento all'area di un diverso
assetto territoriale, attraverso impianti di interesse privato e di interesse
collettivo, tali da creare una nuova maglia di tessuto urbano (Cass. sez. 3
n.17663 del 3.3.2005). Inoltre, costituisce lottizzazione edilizia qualsiasi
utilizzazione del suolo che, indipendentemente dall'entità del frazionamento
fondiario e dal numero dei proprietari, preveda la realizzazione contemporanea o
successiva di una pluralità di edifici a scopo residenziale, turistico o
industriale, che postulino l'attuazione di opere di urbanizzazione primaria o
secondaria occorrenti per le necessità dell'insediamento. Il reato di
lottizzazione può configurarsi : " - in presenza di un intervento sul territorio
tale da comportare una nuova definizione dell'assetto preesistente in zona non
urbanizzata o non sufficientemente urbanizzata, per cui esiste la necessità di
attuare le previsioni dello strumento urbanistico generale attraverso la
redazione di un piano esecutivo e la stipula di una convenzione lottizzatoria
adeguata alle caratteristiche dell'intervento di nuova realizzazione; - ma anche
allorquando detto intervento non potrebbe in nessun caso essere realizzato
poiché, per le sue connotazioni oggettive, si pone in contrasto con previsioni
di zonizzazione e/o di localizzazione dello strumento generale di panificazione
che non possono essere modificate da piani urbanistici attuativi" (Cass. sez.3
n.37.472 del 26.6.2008- ric. Belloi ed altri; conf. Cass. sez.3 n.12426 del
7.2.2008- Bardini). Infine, il reato di lottizzazione abusiva può essere
integrato anche quando vengano realizzate opere per le quali sia stato
rilasciato un provvedimento di autorizzazione, ove dette opere comportino una
trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio in violazione delle
prescrizioni espresse dagli strumenti urbanistici e dalla legge, restando a tal
proposito indifferente se la violazione dipenda dalla carenza del necessario
piano di lottizzazione o se piuttosto l'intervento risulti precluso in radice
per le sue connotazioni obiettive, tali da porlo in contrasto con lo strumento
generale di pianificazione. (Cass. sez.6, 8.2.2005 n.4424). (Annulla senza
rinvio per prescrizione del reato - Conferma confisca - sentenza del 17.9.2007,
Corte di Appello di Roma che confermava sentenza del Tribunale di Latina del
17.3.2004) Pres. Lupo, Est. Amoresano, Ric. Amoroso ed altri. CORTE DI
CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 01/09/2010 (Ud. 08/06/2010), Sentenza n. 32539
DIRITTO URBANISTICO - Lottizzazione abusiva - Elementi costitutivi (oggettivo
e soggettivo) - Confisca applicata al di fuori dei casi di condanna - Riscontro
di profili di colpa - Necessità - Art. 44, 2°c. T.U.E. n.380/2001 (e prima
dall'art.19 L. n.47/1985). Non c'è dubbio che la confisca, in caso di
lottizzazione, possa essere applicata anche al di fuori dei casi di condanna: è
necessario però che sia stata accertata la esistenza della lottizzazione nei
suoi elementi costitutivi (oggettivo e soggettivo). Va affermato, pertanto, il
principio di diritto (Cass. Sez. III, 29.4.2009, Quarta ed altri, 2.102008
n.37472, Belloi ed altri) secondo il quale "per disporre la confisca prevista
dall' art.44, 2° comma del T.U. n.380/2001 (e precedentemente dall'art.19 della
legge n.47/1985), il soggetto proprietario della res non deve essere
necessariamente condannato, in quanto detta sanzione ben può essere disposta
allorquando sia stata comunque accertata la sussistenza del reato di
lottizzazione abusiva in tutti i suoi elementi (soggettivo ed oggettivo) anche
se per una causa diversa, quale è, ad esempio, l'intervenuto decorso della
prescrizione, non si pervenga alla condanna del suo autore ed alla inflizione
della pena" (cfr. Cass. pen. sez.3 n.21188 del 30.4.2009- Casasanta ed altri).
Ulteriore condizione, che si riconnette alle recenti decisioni della Corte di
Strasburgo, investe l'elemento soggettivo del reato ed è quella del necessario
riscontro quanto meno di profili di colpa (anche sotto gli aspetti
dell'imprudenza, della negligenza e del difetto di vigilanza) nella condotta dei
soggetti sul cui patrimonio la misura viene ad incidere. Pertanto, nell'ipotesi
di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, il giudice, per
disporre legittimamente la confisca, deve svolgere tutti gli accertamenti
necessari per la configurazione sia della oggettiva esistenza di una illecita
vicenda lottizzatoria sia di una partecipazione, quanto meno colpevole, alla
stessa dei soggetti nei confronti dei quali la sanzione venga adottata, e di ciò
deve dare atto con motivazione adeguata. Nella specie, infine, a nulla rileva la
rinuncia alla prescrizione (come già evidenziato dalla Corte di Appello),
essendo questa intervenuta quando non era ancora maturata la prescrizione
medesima (Cass. sez.2 n.3900 del 14.11.2003; Cass. 5ez.2 n.527 del 15.11.2005;
Cass. sez.1 n.18391 del 13.3.2007). (Annulla senza rinvio per prescrizione del
reato - Conferma confisca - sentenza del 17.9.2007, Corte di Appello di Roma che
confermava sentenza del Tribunale di Latina del 17.3.2004) Pres. Lupo, Est.
Amoresano, Ric. Amoroso ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III,
01/09/2010 (Ud. 08/06/2010), Sentenza n. 32539
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UDIENZA del 08.06.2010
SENTENZA N. 1089
REG. GENERALE N.008839/2008
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Sigg.
Dott. Ernesto Lupo
Presidente
Dott. Agostino Cordova Consigliere
Dott. Ciro Petti
Dott. Silvio Amoresano
Dott. Santi Gazzara
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) Amoroso Carmela nata il xx.xx.xxxx
2) Salzillo Angela nata il xx.xx.xxxx
3) Di Nola Raffaelina nata il xx.xx.xxxx
4) Di Nola Giuseppe nato il xx.xx.xxxx
- avverso la sentenza del 17.9.2007 della Corte di Appello di Roma
- sentita la relazione fatta dal Consigliere Silvio Amoresano
- sentite le conclusioni del P. G., dr. Francesco Salzano, che ha chiesto il
rigetto dei ricorsi
- sentiti i difensori, avv. Alessandro De Meo per Amoroso C. e Salzillo A. e
avv. Alessandro Cassiani per Di Nola R. e Di Nola G., che hanno concluso per
l'accoglimento dei ricorsi
OSSERVA
1) Con sentenza in data 17.9.2007 la Corte di Appello di Roma confermava la
sentenza del Tribunale di Latina del 17.3.2004 con la quale Amoroso Carmela, Salzillo Angela, Di Nola Raffaelina e Di Nola Giuseppe erano stati condannati,
previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di mesi
sei di arresto ed euro 16.000,00 di ammenda ciascuno per il reato di cui
all'art.20 Iett.c) L.47/85 per aver realizzato, in assenza della prescritta
autorizzazione, una lottizzazione edilizia a scopo residenziale; con confisca
del terreno e delle opere e la loro acquisizione gratuita al patrimonio del
Comune di Itri.
Ricordava la Corte territoriale che il Tribunale aveva individuato una attività
di lottizzazione mista (negoziale e materiale) nelle condotte degli imputati. La
Amoroso, iniziale proprietaria di un unico appezzamento, aveva presentato
quattro distinte richieste di concessione edilizia per distinti manufatti ed
aveva poi venduto indiviso l'appezzamento di terreno in questione agli altri
imputati. Successivamente costoro avevano sollecitato la voltura a favore di
ciascuno delle richieste di concessione, avevano sciolto la comunione,
frazionato il terreno ed infine, conseguita la concessione edilizia, avevano
dato inizio alle opere. Ricordava, altresì, che il Tribunale aveva ritenuto
illegittime le concessioni edilizie, ma assolto l'assessore Ialongo perché il
fatto non costituisce reato.
Tanto premesso, riteneva la Corte che, a prescindere dalla legittimità o meno
delle concessioni, (non risultava contestato il reato di costruzione abusiva ma
quello di lottizzazione), era configurabile il reato di lottizzazione abusiva,
in quanto era stata posta in essere una serie di attività negoziali e materiali
che avevano dato luogo non ad una mera esecuzione di edifici in zona agricola,
ma ad un insediamento residenziale di più edifici, contiguo ed unitario, e ad
opere di urbanizzazione in zona vergine.
Rilevava la Corte, inoltre, che dalla stessa documentazione prodotta dalla
difesa emergeva che nella sottozona E1 era previsto l'insediamento residenziale
sparso.
Vi era stata, quindi, la trasformazione di un unico lotto agricolo in una zona
residenziale.
2) Ricorrono per cassazione Amoroso Carmela e Salzillo Angela, denunciando con
il primo motivo la violazione di legge ed il vizio di motivazione.
Il Tribunale non spiega quali siano state le violazioni delle leggi urbanistiche
(nella imputazione si faceva riferimento ad una lottizzazione non prevista dalle
norme urbanistiche del Comune di Itri). La Corte di Appello pone parziale
rimedio a tale omissione, facendo, però, riferimento a rilievi non contenuti
nell'atto di appello. Dopo aver ricordato la distinzione tra reato di illecita
edificazione e quello di lottizzazione, anche richiamando la giurisprudenza di
legittimità, deducono che l'intervento non ha determinato una diversa
sistemazione (non prevista) del tessuto urbano; dal certificato di destinazione
urbanistica risulta che non sono previsti spazi esterni al singolo lotto da
destinare ad attività collettive. Gli interventi edilizi nella zona non sono
subordinati a convenzione lottizzatoria; né comunque sono state realizzate opere
di urbanizzazione che hanno trasformato urbanisticamente la zona, essendo stato
rispettato il rapporto tra superficie disponibile e cubatura realizzata.
Assumono poi che, in ogni caso, è maturata la prescrizione.
2.1) Ricorrono per cassazione anche Di Nola Raffaelina e Di Nola Giuseppe,
denunciando con il primo motivo la violazione di legge ed il vizio di
motivazione. La motivazione in ordine alla illegittimità delle concessioni
edilizie non è condivisibile in quanto il PRG non prevedeva alcun lotto minimo
nella zona E ed E1; né vi è prova che l'area non fosse edificabile. Non
configurabile è poi il reato di lottizzazione, in quanto come affermato
costantemente dalla giurisprudenza amministrativa il reato non può essere
affidato al mero riscontro del frazionamento e vendita dei lotti.
Con il secondo motivo denunciano la violazione di legge ed il vizio di
motivazione, essendo la edificazione prevista e legittima in quanto conforme
alla normativa.
Con il terzo motivo denunciano il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta
trasformazione di un unico lotto agricolo in un comprensorio edilizio e cioè in
una lottizzazione a fini residenziali.
3) E' opportuno ricordare che, a norma dell'art. 18 L.47/85 (ora 30 DPR 380/01 )
"Si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio quando vengono
iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica ed edilizia dei terreni
stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o
adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la
prescritta autorizzazione; nonché quando tale trasformazione venga predisposta
attraverso il frazionamento o la vendita, o atti equivalenti, del terreno in
lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla
natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il
numero, l'ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in
rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la
destinazione a scopo edificatorio".
Va quindi, alla luce della previsione normativa, qualificata come lottizzazione
quell'insieme di opere o di atti giuridici che comportano una trasformazione
urbanistica od edilizia di terreni a scopo edificatorio intesa quale
conferimento all'area di un diverso assetto territoriale, attraverso impianti di
interesse privato e di interesse collettivo, tali da creare una nuova maglia di
tessuto urbano (così Cass. sez.3 n.17663 del 3.3.2005).
Secondo la giurisprudenza più recente di questa Corte, costituisce lottizzazione
edilizia qualsiasi utilizzazione del suolo che, indipendentemente dall'entità
del frazionamento fondiario e dal numero dei proprietari, preveda la
realizzazione contemporanea o successiva di una pluralità di edifici a scopo
residenziale, turistico o industriale, che postulino l'attuazione di opere di
urbanizzazione primaria o secondaria occorrenti per le necessità
dell'insediamento. Il reato di lottizzazione può configurarsi : " - in presenza
di un intervento sul territorio tale da comportare una nuova definizione
dell'assetto preesistente in zona non urbanizzata o non sufficientemente
urbanizzata, per cui esiste la necessità di attuare le previsioni dello
strumento urbanistico generale attraverso la redazione di un piano esecutivo e
la stipula di una convenzione lottizzatoria adeguata alle caratteristiche
dell'intervento di nuova realizzazione; - ma anche allorquando detto intervento
non potrebbe in nessun caso essere realizzato poiché, per le sue connotazioni
oggettive, si pone in contrasto con previsioni di zonizzazione e/o di
localizzazione dello strumento generale di panificazione che non possono essere
modificate da piani urbanistici attuativi" (cfr. Cass. sez.3 n.37.472 del
26.6.2008- ric. Belloi ed altri; conf. Cass. sez.3 n.12426 del 7.2.2008-
Bardini).
Il reato di lottizzazione abusiva può essere integrato anche quando vengano
realizzate opere per le quali sia stato rilasciato un provvedimento di
autorizzazione, ove dette opere comportino una trasformazione urbanistica ed
edilizia del territorio in violazione delle prescrizioni espresse dagli
strumenti urbanistici e dalla legge, restando a tal proposito indifferente se la
violazione dipenda dalla carenza del necessario piano di lottizzazione o se
piuttosto l'intervento risulti precluso in radice per le sue connotazioni
obiettive, tali da porlo in contrasto con lo strumento generale di
pianificazione... (Cass.sez.6, 8.2.2005 n.4424).
3.1) Occorreva, quindi, accertare se, a prescindere dall'esistenza di titoli
autorizzatori in ordine alle costruzioni da realizzare, l'intervento
unitariamente considerato determinasse una illegittima trasformazione
urbanistica ed edilizia del territorio, intendendosi per tale "una
trasformazione di consistenza tale da incidere in modo rilevante sull'assetto
urbanistico della zona, sia nel senso di intervento innovativo sul tessuto
urbanistico che sotto il profilo della necessita dell'esecuzione di nuove opere
di urbanizzazione o di potenziamento di quelle già esistenti". Vale a dire se
l'intervento medesimo fosse idoneo a conferire un diverso assetto a porzione del
territorio comunale in modo da creare una nuova "maglia" di tessuto urbano.
I Giudici di merito hanno effettuato siffatto accertamento, evidenziando
correttamente che non è in discussione la legittimità o meno delle singole
concessioni edilizie (su cui si continua ad insistere anche in questa sede),
risultando contestato il reato di lottizzazione abusiva.
Già il Tribunale aveva affermato che ci si trovava in presenza di una
lottizzazione mista. Sotto il profilo dell'attività materiale venivano in
rilievo l'adiacenza dei lotti, l'avviata esecuzione di abitazioni, l'esistenza
di una strada interpoderale di collegamento, la previsione di opere di
urbanizzazione nei progetti depositati. Quanto all'attività giuridica erano da
considerare la presenza di un'unica proprietaria di un appezzamento di rilevante
estensione, la richiesta avanzata dalla stessa prima della vendita di quattro
diverse concessioni edilizie, la successiva vendita a quattro diverse persone in
regime di comunione, la stipulazione a distanza di pochi mesi dell'atto di
scioglimento, preceduto dal frazionamento dell'originario terreno in quindici
distinte particelle, la richiesta di voltura a nome degli acquirenti delle
richieste di concessione, la previsione della realizzazione di opere di
urbanizzazione in zona vergine (costruzione di un nuovo tronco di strada per
accedere ai quattro lotti).
In ordine all'elemento soggettivo, poi, rilevava il Tribunale che non potevano
esservi dubbi di sorta, tenuto conto della complessiva condotta posta in essere
(contestualità temporale delle vicende contrattuali, acquisto in comunione di
lotti adiacenti, frazionamento etc..), chiaramente finalizzata a realizzare una
trasformazione urbanistica dei terreni.
La Corte territoriale, nel rinviare e far propria la motivazione della sentenza
di primo grado, ha sottolineato, ineccepibilmente, che si è avuta "una vera e
propria realizzazione di un insediamento residenziale di più edifici, contiguo
ed unitario e dotato di opere di urbanizzazione in zona vergine; si è cioè
lottizzato a fini edilizi, senza la preventiva autorizzazione comunale di tale
lottizzazione e cioè della trasformazione specifica e funzionalmente unitaria a
fini residenziali di una zona agricola, autorizzazione che doveva precedere le
singole concessioni edilizie".
Ha rilevato, infine, la Corte che la realizzazione di quattro ville, con opere
di servizio comuni, non poteva certo considerarsi consentita in forza degli
strumenti urbanistici vigenti per la zona agricola E sottozona E1, prescindendo
da una autorizzazione della lottizzazione. Nella zona infatti era previsto
l'insediamento residenziale sparso e pertanto ville isolate e edifici per
abitazione degli addetti ai lavori agricoli.
Con accertamento immune da vizi la Corte di merito ha ritenuto che tali
"caratteristiche" non avesse certo l'intervento eseguito.
3.2) La non manifesta infondatezza dei ricorsi consente di dichiarare la
prescrizione, pur se intervenuta successivamente alla data di emissione della
sentenza impugnata. Peraltro, debbono ritenersi fondati i rilievi in ordine alla
consumazione del reato. Il Tribunale aveva infatti accertato che la permanenza
si era protratta fino alla data del 14.10.2003. In mancanza di una impugnazione
sul punto non poteva la Corte territoriale "spostare in avanti" la consumazione
del reato e farla coincidere (richiamando gli approdi giurisprudenziali più
recenti) con l'ultimazione delle costruzioni.
Dovendosi quindi ritenere fissata al 14.10.2003 la data di consumazione del
reato, il termine massimo di prescrizione di anni 4 e mesi 6 è maturato in data
14.4. 2008.
A nulla rileva la rinuncia alla prescrizione (come già evidenziato dalla Corte
di Appello), essendo questa intervenuta in data 17.9.2007, quando cioè non era
ancora maturata la prescrizione medesima (cfr. ex multis Cass. sez.2
n.3900 del 14.11.2003; Cass. 5ez.2 n.527 del 15.11.2005; Cass. sez.1 n.18391 del
13.3.2007).
3.3) Nonostante la declaratoria di prescrizione va mantenuta ferma la disposta
confisca.
Non c'è dubbio che la confisca, in caso di lottizzazione, possa essere applicata
anche al di fuori dei casi di condanna: è necessario però che sia stata
accertata la esistenza della lottizzazione nei suoi elementi costitutivi
(oggettivo e soggettivo).
"La Corte di Straburgo ha ritenuto arbitraria la confisca (considerata sanzione
penale secondo le previsioni della CEDU) applicata a soggetti che, a fronte di
una base legale non accessibile e non prevedibile, non erano stati messi in
grado di conoscere il senso e la portata della legge penale, a causa di un
errore insormontabile che non può essere in alcun modo imputato a colui o colei
che ne è vittima. I giudici penali di Strasburgo non hanno detto però che
presupposto necessario per disporre la confisca in esame sia una pronuncia di
condanna del soggetto al quale la res appartiene. Va affermato, pertanto,
il principio di diritto (già enunciato da questa Sezione nelle
sentenze:29.4.2009, Quarta ed altri, 2.102008 n.37472, Belloi ed altri) secondo
il quale "Per disporre la confisca prevista dall' art.44, 2° comma del T.U.
n.380/2001 (e precedentemente dall'art.19 della legge n.47/1985), il soggetto
proprietario della res non deve essere necessariamente condannato, in
quanto detta sanzione ben può essere disposta allorquando sia stata comunque
accertata la sussistenza del reato di lottizzazione abusiva in tutti i suoi
elementi (soggettivo ed oggettivo) anche se per una causa diversa, quale è, ad
esempio, l'intervenuto decorso della prescrizione, non si pervenga alla condanna
del suo autore ed alla inflizione della pena" (cfr. Cass. pen. sez.3 n.21188 del
30.4.2009- Casasanta ed altri). In detta ultima decisione si affermava ancora
che "Ulteriore condizione, che si riconnette alle recenti decisioni della Corte
di Strasburgo, investe l'elemento soggettivo del reato ed è quella del
necessario riscontro quanto meno di profili di colpa (anche sotto gli aspetti
dell'imprudenza, della negligenza e del difetto di vigilanza) nella condotta dei
soggetti sul cui patrimonio la misura viene ad incidere, Va affermato, pertanto,
l'ulteriore principio di diritto, secondo il quale, nell'ipotesi di
declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, il giudice, per disporre
legittimamente la confisca, deve svolgere tutti gli accertamenti necessari per
la configurazione sia della oggettiva esistenza di una illecita vicenda
lottizzatoria sia di una partecipazione, quanto meno colpevole, alla stessa dei
soggetti nei confronti dei quali la sanzione venga adottata, e di ciò deve dare
atto con motivazione adeguata".
I giudici di merito hanno ampiamente ed ineccepibilmente argomentato, come si i
visto, in ordine alla sussistenza della lottizzazione sia con riguardo
all'elemento oggettivo che soggettivo, per cui va confermata la già disposta
confisca.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per
prescrizione. Conferma la disposta confisca.
Così deciso in Roma l'8 giugno 2010
DEPOSITATA IN CANCELLERIA il 01 sett. 2010
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