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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 01/09/2010 (Ud. 08/06/2010), Sentenza n. 32543
DIRITTO URBANISTICO - Permesso in sanatoria - Presupposti per rilascio -
Verifiche e obblighi del giudice penale - Art. 36, d.P.R. 380/01. Nel
valutare il permesso in sanatoria, ex art. 36, d.P.R. 380/01, il giudice non può
semplicisticamente prendere atto della esistenza di tale titolo abilitativo
affermando, in maniera apodittica, la conformità delle opere agli strumenti
urbanistici, omettendo ogni valutazione in merito alla sussistenza dei
presupposti per il legittimo rilascio del permesso, nonostante le opere fossero
state riconosciute non sanabili. (annulla con rinvio alla Corte di Appello di
Roma, la sentenza resa dal Tribunale di Tivoli, sezione distaccata di Palestrina,
in data 22/11/09) Pres. Lupo, Est. Gazzara, Ric. PM in proc. Guinetti. CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 01/09/2010 (Ud. 08/06/2010), Sentenza n. 32543
DIRITTO URBANISTICO - Permesso in sanatoria - Verifica della c.d. doppia
conformità e a tutti i parametri di legalità - Effetti - Verifica obbligatoria
del giudice - Artt. 36, 44 e 45, d.P.R. n.380/01. Ai sensi dell'art. 36,
d.P.R. 380/01, il responsabile dell'abuso o il proprietario possano ottenere il
permesso in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina
urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso,
sia al momento della presentazione della domanda (c.d. doppia conformità).
Sicché, è pacifico, che il rilascio del permesso, ex art. 36 d.P.R. 380/01, non
determina automaticamente la estinzione del reato, dovendo il decidente,
comunque, accertare la legittimità sostanziale del titolo sotto il profilo della
sua conformità alla legge (Cass. 30/1/03, in p.m. c Ciaravella), in quanto nel
valutare la sussistenza o meno della liceità di un intervento edilizio, esso
decidente è tenuto ha verificare la conformità a tutti i parametri di legalità,
fissati dalla legge, dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e
dalla concessione edificatoria, non potendosi limitare alla verifica della
esistenza ontologica del provvedimento amministrativo autorizzatorio, e deve
accertare la integrazione o meno della fattispecie penale in vista
dell'interesse sostanziale che tale fattispecie assume a tutela, nella specie
tutela del territorio (Cass. S.U. 21/12/93, Borgia; Cass. 29/1/01, n. 11716).
(annulla con rinvio alla Corte di Appello di Roma, la sentenza resa dal
Tribunale di Tivoli, sezione distaccata di Palestrina, in data 22/11/09) Pres.
Lupo, Est. Gazzara, Ric. PM in proc. Guinetti. CORTE DI CASSAZIONE PENALE,
Sez. III, 01/09/2010 (Ud. 08/06/2010), Sentenza n. 32543
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UDIENZA del 01.07.2010
SENTENZA N. 1130
REG. GENERALE N. 6753/2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill. mi Signori:
- dott. Ernesto Lupo
Presidente
- dott. Agostino Cordova
Consigliere
- dott. Ciro Petti
Consigliere
- dott. Silvio Amoresano
Consigliere
- dott. Santi Gazzara
Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- Sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Tivoli
- Avverso la sentenza, resa dal Tribunale di Tivoli, sezione distaccata di
Palestrina, in data 22/11/09 nel processo a carico di Guinetti Giancarlo, nato a
Palestina l'x/xx/xxxx
- Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso
- Udita la relazione svolta in udienza dal consigliere Santi Gazzara
- Udito il pubblico ministero in persona del sostituto Procuratore Generale,
dott. Francesco Salzano, il quale ha concluso per l'annullamento con rinvio
osserva
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Tivoli, sezione distaccata di Palestrina, con sentenza dei
22/11/09, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Guinetti
Giancarlo, imputato del reato di cui all'art. 44, lett. b), d.P.R. 380/01, per
intervenuta concessione in sanatoria, rilasciata dal Comune di Palestrina in
data 28/10/09.
Propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Tivoli, con i seguenti motivi:
- errata lettura delle norme sostanziali e processuali applicate in generale e,
in particolare, degli artt. 36 e 45, d.P.R. 380/01. Il decidente, infatti, con
sintetica motivazione, ha dato atto dell'avvenuto rilascio del permesso in
sanatoria, dichiarando non doversi procedere per estinzione del reato, valutando
la sussistenza dei presupposti per la sanatoria attraverso la presenza in atti
del permesso di costruire, nonostante nel capo di imputazione risulti che le
opere realizzate dal prevenuto non sono sanabili per contrasto con lo strumento
urbanistico, omettendo di argomentare adeguatamente in ordine alla verifica
della efficacia del titolo abilitativo.
La difesa del prevenuto ha inoltrato in atti memoria nella quale evidenzia la
corretta interpretazione normativa svolta dal decidente e la conseguente
esattezza della pronuncia, e conclude per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Preliminarmente si osserva che pur essendo la sentenza appellabile, il P.M. ha
proposto ricorso immediato per cassazione, ex art. 569 c.p.p..
Il co. 3 di tale norma prevede che " la disposizione di cui al co. 1 non si
applica nei casi previsti dall'art. 606, co. 1, lett. d) ed e)" e che "in tali
casi il ricorso, eventualmente proposto, si converte in appello".
Orbene rilevasi che la impugnazione de qua risulta ritualmente avanzata,
venendo denunciata, oltre che la violazione di legge, l'apparenza di motivazione
ed è pacifico che nel concetto di violazione di legge può comprendersi la
mancanza assoluta di motivazione o la motivazione apparente, in quanto correlate
alla inosservanza di precise norme processuali, quali, ad esempio, l'art. 125
c.p.p.. Il permesso di costruire, depositato dal prevenuto in corso del
dibattimento, risulta rilasciato in sanatoria, ex art. 36, d.P.R. 380/01, per
un'opera abusivamente realizzata, come dà atto lo stesso Tribunale.
Tale norma prevede, espressamente, che il responsabile dell'abuso o il
proprietario possano ottenere il permesso in sanatoria se l'intervento risulti
conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della
realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda
(c.d. doppia conformità).
E' pacifico, invero, che il rilascio del permesso, ex art. 36 citato, non
determina automaticamente la estinzione del reato, dovendo il decidente,
comunque, accertare la legittimità sostanziale del titolo sotto il profilo della
sua conformità alla legge (ex plurimis Cass. 30/1/03, in p.m. c
Ciaravella), in quanto nel valutare la sussistenza o meno della liceità di un
intervento edilizio, esso decidente è tenuto ha verificare la conformità a tutti
i parametri di legalità, fissati dalla legge, dai regolamenti edilizi, dagli
strumenti urbanistici e dalla concessione edificatoria, non potendosi limitare
alla verifica della esistenza ontologica del provvedimento amministrativo
autorizzatorio, e deve accertare la integrazione o meno della fattispecie penale
in vista dell'interesse sostanziale che tale fattispecie assume a tutela, nella
specie tutela del territorio (Cass. S.U. 21/12/93, Borgia; Cass. 29/1/01, n.
11716 ).
Il Tribunale di Tivoli, ha semplicisticamente preso atto della esistenza di tale
titolo abilitativo, ed ha, in maniera apodittica, affermato la conformità delle
opere agli strumenti urbanistici, omettendo ogni valutazione in merito alla
sussistenza dei presupposti per il legittimo rilascio del permesso, nonostante
le opere fossero state riconosciute non sanabili.
La sentenza impugnata va, conseguentemente annullata, con rinvio, a norma
dell'art. 569, co. 4, c.p.p., alla Corte di Appello di Roma.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla la sentenza impugnata con rinvio alla
Corte di Appello di Roma.
Così deciso in Roma l'8/6/2010.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA l' 1 sett. 2010
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