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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006  - ISSN 1974-9562



CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 01/09/2010 (Ud. 08/06/2010), Sentenza n. 32543



DIRITTO URBANISTICO - Permesso in sanatoria - Presupposti per rilascio - Verifiche e obblighi del giudice penale - Art. 36, d.P.R. 380/01.
Nel valutare il permesso in sanatoria, ex art. 36, d.P.R. 380/01, il giudice non può semplicisticamente prendere atto della esistenza di tale titolo abilitativo affermando, in maniera apodittica, la conformità delle opere agli strumenti urbanistici, omettendo ogni valutazione in merito alla sussistenza dei presupposti per il legittimo rilascio del permesso, nonostante le opere fossero state riconosciute non sanabili. (annulla con rinvio alla Corte di Appello di Roma, la sentenza resa dal Tribunale di Tivoli, sezione distaccata di Palestrina, in data 22/11/09) Pres. Lupo, Est. Gazzara, Ric. PM in proc. Guinetti. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 01/09/2010 (Ud. 08/06/2010), Sentenza n. 32543

DIRITTO URBANISTICO - Permesso in sanatoria - Verifica della c.d. doppia conformità e a tutti i parametri di legalità - Effetti - Verifica obbligatoria del giudice - Artt. 36, 44 e 45, d.P.R. n.380/01. Ai sensi dell'art. 36, d.P.R. 380/01, il responsabile dell'abuso o il proprietario possano ottenere il permesso in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda (c.d. doppia conformità). Sicché, è pacifico, che il rilascio del permesso, ex art. 36 d.P.R. 380/01, non determina automaticamente la estinzione del reato, dovendo il decidente, comunque, accertare la legittimità sostanziale del titolo sotto il profilo della sua conformità alla legge (Cass. 30/1/03, in p.m. c Ciaravella), in quanto nel valutare la sussistenza o meno della liceità di un intervento edilizio, esso decidente è tenuto ha verificare la conformità a tutti i parametri di legalità, fissati dalla legge, dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dalla concessione edificatoria, non potendosi limitare alla verifica della esistenza ontologica del provvedimento amministrativo autorizzatorio, e deve accertare la integrazione o meno della fattispecie penale in vista dell'interesse sostanziale che tale fattispecie assume a tutela, nella specie tutela del territorio (Cass. S.U. 21/12/93, Borgia; Cass. 29/1/01, n. 11716). (annulla con rinvio alla Corte di Appello di Roma, la sentenza resa dal Tribunale di Tivoli, sezione distaccata di Palestrina, in data 22/11/09) Pres. Lupo, Est. Gazzara, Ric. PM in proc. Guinetti. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 01/09/2010 (Ud. 08/06/2010), Sentenza n. 32543


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UDIENZA del 01.07.2010

SENTENZA N. 1130

REG. GENERALE N. 6753/2010


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale


Composta dagli Ill. mi Signori:


- dott. Ernesto Lupo                                     Presidente
- dott. Agostino Cordova                               Consigliere
- dott. Ciro Petti                                           Consigliere
- dott. Silvio Amoresano                               Consigliere
- dott. Santi Gazzara                                   Consigliere


ha pronunciato la seguente


SENTENZA


- Sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli
- Avverso la sentenza, resa dal Tribunale di Tivoli, sezione distaccata di Palestrina, in data 22/11/09 nel processo a carico di Guinetti Giancarlo, nato a Palestina l'x/xx/xxxx
- Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso
- Udita la relazione svolta in udienza dal consigliere Santi Gazzara
- Udito il pubblico ministero in persona del sostituto Procuratore Generale, dott. Francesco Salzano, il quale ha concluso per l'annullamento con rinvio


osserva

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


Il Tribunale di Tivoli, sezione distaccata di Palestrina, con sentenza dei 22/11/09, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Guinetti Giancarlo, imputato del reato di cui all'art. 44, lett. b), d.P.R. 380/01, per intervenuta concessione in sanatoria, rilasciata dal Comune di Palestrina in data 28/10/09.


Propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli, con i seguenti motivi:
- errata lettura delle norme sostanziali e processuali applicate in generale e, in particolare, degli artt. 36 e 45, d.P.R. 380/01. Il decidente, infatti, con sintetica motivazione, ha dato atto dell'avvenuto rilascio del permesso in sanatoria, dichiarando non doversi procedere per estinzione del reato, valutando la sussistenza dei presupposti per la sanatoria attraverso la presenza in atti del permesso di costruire, nonostante nel capo di imputazione risulti che le opere realizzate dal prevenuto non sono sanabili per contrasto con lo strumento urbanistico, omettendo di argomentare adeguatamente in ordine alla verifica della efficacia del titolo abilitativo.


La difesa del prevenuto ha inoltrato in atti memoria nella quale evidenzia la corretta interpretazione normativa svolta dal decidente e la conseguente esattezza della pronuncia, e conclude per il rigetto del ricorso.


MOTIVI DELLA DECISIONE


Il ricorso è fondato.


Preliminarmente si osserva che pur essendo la sentenza appellabile, il P.M. ha proposto ricorso immediato per cassazione, ex art. 569 c.p.p..


Il co. 3 di tale norma prevede che " la disposizione di cui al co. 1 non si applica nei casi previsti dall'art. 606, co. 1, lett. d) ed e)" e che "in tali casi il ricorso, eventualmente proposto, si converte in appello".


Orbene rilevasi che la impugnazione de qua risulta ritualmente avanzata, venendo denunciata, oltre che la violazione di legge, l'apparenza di motivazione ed è pacifico che nel concetto di violazione di legge può comprendersi la mancanza assoluta di motivazione o la motivazione apparente, in quanto correlate alla inosservanza di precise norme processuali, quali, ad esempio, l'art. 125 c.p.p.. Il permesso di costruire, depositato dal prevenuto in corso del dibattimento, risulta rilasciato in sanatoria, ex art. 36, d.P.R. 380/01, per un'opera abusivamente realizzata, come dà atto lo stesso Tribunale.


Tale norma prevede, espressamente, che il responsabile dell'abuso o il proprietario possano ottenere il permesso in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda (c.d. doppia conformità).


E' pacifico, invero, che il rilascio del permesso, ex art. 36 citato, non determina automaticamente la estinzione del reato, dovendo il decidente, comunque, accertare la legittimità sostanziale del titolo sotto il profilo della sua conformità alla legge (ex plurimis Cass. 30/1/03, in p.m. c Ciaravella), in quanto nel valutare la sussistenza o meno della liceità di un intervento edilizio, esso decidente è tenuto ha verificare la conformità a tutti i parametri di legalità, fissati dalla legge, dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dalla concessione edificatoria, non potendosi limitare alla verifica della esistenza ontologica del provvedimento amministrativo autorizzatorio, e deve accertare la integrazione o meno della fattispecie penale in vista dell'interesse sostanziale che tale fattispecie assume a tutela, nella specie tutela del territorio (Cass. S.U. 21/12/93, Borgia; Cass. 29/1/01, n. 11716 ).

Il Tribunale di Tivoli, ha semplicisticamente preso atto della esistenza di tale titolo abilitativo, ed ha, in maniera apodittica, affermato la conformità delle opere agli strumenti urbanistici, omettendo ogni valutazione in merito alla sussistenza dei presupposti per il legittimo rilascio del permesso, nonostante le opere fossero state riconosciute non sanabili.


La sentenza impugnata va, conseguentemente annullata, con rinvio, a norma dell'art. 569, co. 4, c.p.p., alla Corte di Appello di Roma.


P. Q. M.


La Corte Suprema di Cassazione annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Roma.


Così deciso in Roma l'8/6/2010.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA  l' 1 sett. 2010



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