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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 01/09/2010 (Ud. 01/07/2010), Sentenza n. 32547
DIRITTO URBANISTICO - BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - Efficacia estintiva della
sanatoria - Valutazione postuma di compatibilità paesaggistica - C.d. interventi
minori - Fattispecie - Artt.181 c. 1 ter sub a) e 167, D.L.vo n. 42/2004 -
Art.44 c.1 lett. c TU n. 380/2001 - Art. unico, c.36, L. n. 308/2004.
L’efficacia estintiva della sanatoria è limitata ai reati contravvenzionali
previsti dalle norme urbanistiche vigenti e non si estende ad altri reati
correlati alla tutela di interessi diversi quali quelli previsti dalla normativa
sulle opere in cemento armato, sulle costruzioni in zone sismiche oppure di
tutela delle aree di interesse ambientale. Per questi ultimi reati, la L. n.
308/2004 (art. unico, c.36) ha novellato l'art.181 D. L.vo n. 42/2004 ed
introdotto la possibilità di una valutazione postuma di compatibilità
paesaggistica di alcuni interventi minori all'esito della quale (pur rimanendo
ferme le misure amministrative ripristinatorie e pecuniarie di cui all'art.167
D.L.vo n. 42/2004) non si applicano le sanzioni penali. Nella specie, l'imputato
non ha fatto ricorso a tale procedure né poteva utilmente farlo poiché risultano
realizzate nuove volumetrie e questa circostanza rende inapplicabile la speciale
causa estintiva del reato come precisato dall'art.181 c. 1 ter sub a D.L.vo n.
42/2004. (riforma sentenza n. 575/2008 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI, del
22/12/2009) Pres. Lupo - Est. Squassoni - Ric. Marongiu. CORTE DI CASSAZIONE
PENALE, Sez. III, 01/09/2010 (Ud. 1/07/2010), Sentenza n. 32547
DIRITTO URBANISTICO - BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - Reato urbanistico e
reato ambientale - Ordine di demolizione e riduzione in pristino - Effetti
diversificati - T.U.E. n. 380/2001 - D.L.vo n. 42/2004. L'ordine di
demolizione caducato per il reato urbanistico, deve essere mantenuto in vigore
per quello ambientale. Sicché, la statuizione inerente la demolizione non deve
essere revocata nei casi in cui sussista il reato ambientale, piuttosto, è
necessario disporre anche la restitutio in pristinum per ricondurre l'assetto
dei luoghi alla situazione originaria, comportando la reintegrazione totale del
bene nell'area protetta, l'ordine di rimessione in pristino ha una ampiezza
maggiore, ma comprensiva dello abbattimento del manufatto abusivo. (riforma
sentenza n. 575/2008 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI, del 22/12/2009) Pres.
Lupo - Est. Squassoni - Ric. Marongiu. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III,
01/09/2010 (Ud. 1/07/2010), Sentenza n. 32547
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UDIENZA del 01.07.2010
SENTENZA N. 1298
REG. GENERALE N. 21550/2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli ill.mi Sigg.ri
Magistrati:
Dott. ERNESTO LUPO
- Presidente
Dott. ALFREDO TERESI
- Consigliere
Dott. CLAUDIA SQUASSONI
- Rel. Consigliere
Dott. AMEDEO FRANCO
- Consigliere
Dott. SILVIO AMORESANO
- Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) MARONGIU MARIO GIOVANNI PAOLO N. IL xx/xx/xxxx
- avverso la sentenza n. 575/2008 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI, del
22/12/2009
- visti gli atti, la sentenza e il ricorso
- udita in PUBBLICA UDIENZA del 01/07/20101a relazione fatta dal Consigliere
Dott. CLAUDIA SQUASSONI
- Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.Fausto De Santis che ha
concluso per annullamento senza rinvio per estinzione per i reati di cui ai capi
a) e c) dell'imputazione; rigetto nel resto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza 7 luglio 2007, il Giudice monocratico del Tribunale di Nuoro ha
ritenuto Marongiu Mario Giovanni Paolo responsabile dei reati previsti dagli
artt.44 c.l lett.c, 64,65,71,72 TU 380/2001, 181 DLvo 42/2004 (per avere
ampliato un precedente edificio ad uso abitativo in zona vincolata privo del
permesso di costruire, della autorizzazione ambientale ed in violazione delle
norme sul cemento armato); il Giudice ha condannato l'imputato alla pena di
giustizia ordinando la demolizione del manufatto.
La decisione è stata confermata dalla Corte di Appello di Cagliari sd Sassari,
con sentenza 22 dicembre 2009, per l'annullamento della quale l'imputato ha
proposto ricorso per Cassazione. Deduce violazione di legge e difetto di
motivazione, in particolare, rilevando:
- che è illegittima la ordinanza con la quale la Corte territoriale ha disatteso
la istanza difensiva di sospensione o rinvio del processo in attesa dell'esito
della domanda di concessione edilizia in sanatoria;
- che, nelle more del processo, è stata rilasciata sanatoria, previo
accertamento di compatibilità paesaggistica, che comporta anche la estinzione
del reato ambientale a sensi dell'art.181 c. ter D.L.vo 42/2004;
- che i lavori non erano soggetti alla disciplina sul cemento armato.
Le deduzioni del ricorrente sono fondate nel limite in prosieguo precisato.
Per quanto concerne il primo motivo, la ordinanza della Corte di Appello non è
meritevole di censure dal momento che l'imputato aveva prodotto una
documentazione insufficiente e non idonea ad attestare la pendenza del
procedimento a sensi dell'art.13 L.47/1985 (ora art. 36 TU 380/2001).
Dopo il giudizio di secondo grado, la sanatoria è stata concessa ed è stata
allegata al presente ricorso per cui questa Corte è stata posta nella condizione
di verificarne la legittimità per l'attinenza alla edificazione per cui si
procede, per la conformità dell'opera alla disciplina urbanistica (sia al
momento della realizzazione sia a quello della domanda) e per l'accertamento di
compatibilità paesaggistica. La efficacia estintiva della sanatoria è limitata
ai reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti e non si
estende ad altri reati correlati alla tutela di interessi diversi quali quelli
previsti dalla normativa sulle opere in cemento armato, sulle costruzioni in
zone sismiche oppure di tutela delle aree di interesse ambientale.
Per questi ultimi reati, la L.308/2004 ( art.unico, c.36) ha novellato l'art.181 DLvo 42/2004 ed introdotto la possibilità di una valutazione postuma di compatibilità paesaggistica di alcuni interventi minori all'esito della quale (pur rimanendo ferme le misure amministrative ripristinatorie e pecuniarie di cui all'art.167 DLvo 42/2004) non si applicano le sanzioni penali.
L'imputato non ha fatto ricorso a tale procedure né poteva utilmente farlo
poiché risultano realizzate nuove volumetrie e questa circostanza rende
inapplicabile la speciale causa estintiva del reato come precisato dall'art.181
c.1 ter sub a D.L.vo 42/2004.
La residua censura, relativa al non utilizzo del cemento armato nella
edificazione, è priva della necessaria concretezza perché il ricorrente non
segnala alcun elemento o argomento a sostegno del suo assunto.
Per quanto riferito, si deve concludere che solo il reato previsto dall'art.44
c.1 lett. c TU 380/2001 è estinto per concessione edilizia in sanatoria; di
conseguenza, la Corte annulla senza rinvio la impugnata sentenza limitatamente
alla ricordata contravvenzione ed elimina- avendo come referente la pena
inflitta dai Giudici di merito -la relativa sanzione (giorni dieci di arresto ed
euro 3.500,00 di ammenda).
I residui reati - accertati il 10 marzo 2005- non sono estinti per prescrizione
dal momento che al termine previsto dagli artt.157,160 cp vigente all'epoca
dello loro commissione- anni quattro e mezzo- devono aggiungersi mesi nove e
giorni ventidue ( per rinvio del processo dal 31 marzo 2009 al 22 dicembre 2009
per astensione del Difensore dalla udienze).
La statuizione inerente la demolizione non deve essere revocata in quanto
sussiste il reato ambientale per cui avrebbe dovuto essere disposto l'ordine di
restitutio in pristinum per ricondurre l'assetto dei luoghi alla
situazione originaria; comportando la reintegrazione totale del bene nell'area
protetta, l'ordine di rimessione in pristino ha una ampiezza maggiore, ma
comprensiva dello abbattimento del manufatto abusivo.
Pertanto, l'ordine di demolizione, caducato per il reato urbanistico, deve
essere mantenuto in vigore per quello ambientale.
PQM
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di
cui al capo a) della imputazione perché estinto per concessione edilizia in
sanatoria ed elimina la relativa pena di giorni dieci di arresto ed euro
3.500,00 di ammenda. Rigetta il ricorso nel resto.
Roma, 1 luglio 2010
DEPOSITATA IN CANCELLERIA il 01 sett. 2010
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