AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 08/09/2010 (Ud. 28/04/2010), Sentenza n. 32939
DIRITTO URBANISTICO - Pertinenze - Regime agevolato - Contrasto con gli
strumenti urbanistici - Esclusione. Il regime agevolato delle pertinenze,
non può trovare applicazione in caso di contrasto con gli strumenti urbanistici.
(riforma sentenza n. 355/2006 Tribunale di Tivoli Sez. Dist. di Palestrina, del
21/04/2009) Pres. Lupo, Est. Fiale, Ric. PM in proc. Tocchi ed altri. CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 08/09/2010 (Ud. 28/04/2010), Sentenza n. 32939
DIRITTO URBANISTICO - Nozione di "pertinenza urbanistica" - Artt. 22, 100 e
101 del D.P.R. n. 380/2001. La nozione di "pertinenza urbanistica" ha
peculiarità sue proprie, che la distinguono da quella civilistica: deve
trattarsi, invero, di un'opera - che abbia comunque una propria individualità
fisica ed una propria conformazione strutturale e non sia parte integrante o
costitutiva di altro fabbricato - preordinata ad un'oggettiva esigenza
dell'edificio principale, funzionalmente ed oggettivamente inserita al servizio
dello stesso, sfornita di un autonomo valore di mercato, non valutabile in
termini di cubatura o comunque dotata di un volume minimo tale da non
consentire, in relazione anche alle caratteristiche dell'edificio principale,
una sua destinazione autonoma e diversa da quella a servizio dell'immobile cui
accede. (riforma sentenza n. 355/2006 Tribunale di Tivoli Sez. Dist. di
Palestrina, del 21/04/2009) Pres. Lupo, Est. Fiale, Ric. PM in proc. Tocchi ed
altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 08/09/2010 (Ud. 28/04/2010),
Sentenza n. 32939
www.AmbienteDiritto.it©
UDIENZA del 28.4.2010
SENTENZA N. 809
REG. GENERALE N.26216/09
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri
Magistrati:
Dott. ERNESTO LUPO
- Presidente
Dott. ALFREDO MARIA LOMBARDI
- Consigliere
Dott. ALDO FIALE - Rel. Consigliere
Dott. LUIGI MARINI
- Consigliere
Dott. GIULIO SARNO
- Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso proposto da:
PMT PRESSO TRIBUNALE DI TIVOLI nei confronti di:
1) TOCCHI GIORGIO N. IL xx.xx.xxxx * C/
2) VATTA MAURO N. IL xx.xx.xxxx * C/
3) FIASCHETTI FRANCESCO N. IL xx.xx.xxxx * C/
- avverso la sentenza n. 355/2006 Tribunale di Tivoli Sez. Dist. di Palestrina,
del 21/04/2009
- visti gli atti, la sentenza e il ricorso
- udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/04/2010 la relazione fatta dal Consigliere
Dott. ALDO FIALE
- Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.Giovanni D'Angelo che ha
concluso per I'annullamento della sentenza impugnata: con rinvio per i reati di
cui ai capi A) e C) e senza rinvio, quanto al reato di cui al capo B), perché
estinto per prescrizione.
- Uditi difensore Avv.to Claudio Ferrazza, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso del P.M..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Tocchi Giorgio, Vatta Mauro e Fiaschetti Francesco sono stati tratti al giudizio
dei Tribunale di Tivoli - Sezione distaccata di Palestrina per rispondere dei
reati di cui:
a) all'art. 44, lett_ b), del D.P.R. n. 380/2001, [perché - il Tocchi quale
proprietario committente, il Vatta quale direttore dei lavori ed il Fiaschetti
quale rappresentante legale della impresa esecutrice - eseguivano, senza essere
in possesso del prescritto permesso di costruire, lavori di costruzione di una
tettoia in profilati di ferro, di mq. 14,60 x 4,60, con plinti di ancoraggio in
cemento armato - acc. in San Cesareo, il 10.6.2004];
b) agli artt. 83, 93, 94 e 95 del D.P.R. n. 380/2001;
c) agli artt. 64, 65, 71 e 72 del D.P.R. n. 380/2001.
Nel capo di imputazione si precisava che le opere erano in contrasto con lo
strumento urbanistico.
All'esito dell'istruzione dibattimentale, il Tribunale - con sentenza del
21.4.2009 - assolveva gli imputati dalle contravvenzioni loro ascritte, "perché
il fatto non è previsto dalla legge come reato". Riteneva, infatti, quel giudice
(conformandosi alla deposizione resa in dibattimento dal geometra Cupellini
dell'ufficio tecnico comunale) che l'opera in questione poteva essere realizzata
con DIA non alternativa, ex art. 22 del D.P.R. n. 380/2001, e che nella specie
la DIA era stata ritualmente presentata in data 24.2.2004.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Tivoli, a norma degli arti. 569 e 606, lett.
b) e c), c.p.p., denunciando che:
- il manufatto realizzato, per le sue oggettive caratteristiche costruttive e
per l'uso al quale è destinato, non sarebbe riconducibile alla nozione di
"pertinenza urbanistica", non essendo sufficiente, ai fini di una tale
qualificazione, la semplice opinione personale del teste, anche a fronte del
riferimento, contenuto nel capo d'imputazione, al contrasto dell'opera con gli
strumenti urbanistici;
- la presentazione di semplice DIA, poi, non è consentita in relazione agli
adempimenti che la legge prescrive per le costruzioni in cemento armato e per
quelle in struttura metallica, nonché per gli interventi da realizzarsi in zone
sismiche.
Il difensore di Tocchi e Vatta ha depositato memoria in data 1.2.2010, alla
quale ha allegato copia di sentenza del 22.1.2008, con la quale lo stesso
Tribunale di Tivoli - Sezione distaccata di Palestrina aveva già prosciolto i
due imputati anzidetti, per intervenuta oblazione, delle medesime violazioni
alla normativa antisismica ed a quella sul cemento armato che costituiscono
oggetto del presente procedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le eccezioni svolte dal P.M. ricorrente sono parzialmente fondate, in quanto:
- secondo la giurisprudenza costante di questa Corte Suprema, la nozione di
"pertinenza urbanistica" ha peculiarità sue proprie, che la distinguono da
quella civilistica: deve trattarsi, invero, di un'opera - che abbia comunque una
propria individualità fisica ed una propria conformazione strutturale e non sia
parte integrante o costitutiva di altro fabbricato - preordinata ad un'oggettiva
esigenza dell'edificio principale, funzionalmente ed oggettivamente inserita al
servizio dello stesso, sfornita di un autonomo valore di mercato, non valutabile
in termini di cubatura o comunque dotata di un volume minimo tale da non
consentire, in relazione anche alle caratteristiche dell'edificio principale,
una sua destinazione autonoma e diversa da quella a servizio dell'immobile cui
accede [Vedi, tra le decisioni recenti, Cass., Sez. III: 29.5.2007, Rossi;
11.5.2005, Gricia; 17.1.2003, Chiappalone. Nello stesso senso vedi pure C.
Stato, Sez. V, 22.10.2007, n. 55151.
Il regime agevolato delle pertinenze, inoltre, non può trovare applicazione in caso di contrasto con gli strumenti urbanistici.
Quanto alla effettiva sussistenza dei requisiti anzidetti nella fattispecie in
esame il Tribunale ha omesso qualsiasi motivazione;
- il Tribunale ha completamente omesso di indicare, altresì, le ragioni per le
quali il manufatto realizzato non sarebbe assoggettabile alla normativa che
disciplina l'edificazione in cemento armato ed in zona sismica.
Sono state, però, già dichiarate estinte per oblazione le contravvenzioni
contestate agli imputati Tocchi e Vatta ai capi B) e C) della rubrica.
La sentenza impugnata, conseguentemente, deve essere annullata - nei confronti
di tutti gli imputati in ordine al reato edilizio contestato al capo A) e nei
confronti del solo Fiaschetti Francesco anche in ordine al reato contestatogli
al capo C) - con rinvio alla Corte di appello di Roma.
Nei confronti del solo Fiaschetti, invece, la sentenza deve essere annullata
senza rinvio, in ordine ai reati di cui al capo B), perché estinti per
prescrizione già. in epoca antecedente alla pronunzia della sentenza impugnata
[accertamento del 10.6.2004 e termine ordinario di prescrizione scaduto il
10.6.2006].
In seguito a detta declaratoria di prescrizione, copia della presente sentenza
deve essere trasmessa all'ufficio tecnico della Regione Lazio, a norma degli
artt. 100 e 101 del D.P.R. n. 380/2001, per quanto di competenza.
Il ricorso del P.M. deve essere evidentemente rigettato quanto alle doglianze riferite alle contravvenzioni già dichiarate estinte per intervenuta oblazione.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione,
visti gli artt. 569, 620 e 623 c.p.p.,
annulla la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente ai reati di cui al capo
B) nei confronti di Fiaschetti Francesco, perché estinti per prescrizione.
Annulla la stessa sentenza con rinvio alla Corte di appello di Roma, nei
confronti di tutti gli imputati per il reato di cui al capo A) e nei confronti
del solo Fiaschetti anche per il reato di cui al capo C)
Rigetta il ricorso nel resto.
Dispone la trasmissione di copia della presente sentenza all'ufficio tecnico
della Regione Lazio.
Roma, 28.4.2010
DEPOSITATA IN CANCELLERIA l'8 sett. 2010
Vedi
altre:
SENTENZE PER ESTESO
Ritorna alle
MASSIME della sentenza - Approfondisci
con altre massime:
GIURISPRUDENZA -
Ricerca in:
LEGISLAZIONE
- Ricerca
in:
DOTTRINA
www.AmbienteDiritto.it
AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata
registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562