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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 08/09/2010 (Cc. 28/04/2010), Sentenza n. 32952
DIRITTO URBANISTICO - Potere di ordinare la demolizione - Individuazione
dell’organo dell'esecuzione ed attribuzioni - P.M. - Artt. 655 e ss. c.p.p..
In materia urbanistica deve ritenersi definitivamente superata, "la visione di
un giudice supplente dell'Amministrazione pubblica". Lo stesso territorio
costituisce l'oggetto della tutela posta dalla normativa penale urbanistica ed a
tale tutela sostanziale si riconnette l'attribuzione al giudice del potere di
disporre provvedimenti ripristinatori specifici qualora perduri la situazione
offensiva dell'interesse protetto dalla norma penale. Se, dunque, il potere di
ordinare la demolizione, attribuito al giudice penale pur essendo di natura
amministrativa, é rivolto al ripristino del bene tutelato in virtù di un
interesse (anche di prevenzione) correlato all'esercizio della potestà di
giustizia, il provvedimento conseguente compreso nella sentenza passata in
giudicato, al pari delle altre statuizioni della sentenza medesima, è
assoggettato all'esecuzione nelle forme previste dagli artt. 655 e seguenti del
codice di procedura penale. L'organo promotore dell'esecuzione va identificato,
pertanto, nel pubblico ministero e non in altri organi amministrativi.
(conferma, ordinanza n. 378/2009 TRIBUNALE di NAPOLI, del 22/09/2009) Pres.
Lupo, Est. Fiale, Ric. Del Sorbo. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III,
08/09/2010 (Cc. 28/04/2010), Sentenza n. 32952
DIRITTO URBANISTICO - Sentenza di "patteggiamento" - Ordine di demolizione
impartito dal giudice penale - Pena su richiesta delle parti ed autonoma
funzione ripristinatoria - Artt. 444 e 445 c.p.p. - Art. 31, c. 9, T.U.E. n.
380/2001. L'ordine di demolizione di cui all'art. 31, comma 9, del T.U. n.
380/2001 deve essere emesso, qualora ne ricorrano i presupposti, anche nei casi
di applicazione della pena su richiesta delle parti, ex art. 444 c.p.p.. Alla
sentenza di "patteggiamento", sono ricollegabili tutti gli effetti di una
sentenza di condanna, ad eccezione di quelli espressamente indicati dell'art.
445, 1° comma, c.p.p., fra i quali non é compresa la sanzione in oggetto (non
trattandosi di pena accessoria né di misura di sicurezza). A nulla rileva che
l'ordine medesimo non abbia formato oggetto dell'accordo intercorso tra le
parti, in quanto esso costituisce atto dovuto per il giudice, non suscettibile
di valutazioni discrezionali e sottratto alla disponibilità delle parti stesse,
di cui l'imputato deve tenere comunque conto nell'operare la scelta del
patteggiamento (Cass., Sez. III: 3.7.2000, n. 7617, Pusateri; 18.2.1998, n. 64,
P.M. in proc. Corrado; 25.10.1997, n. 3107, P.M. in proc. Di Maro). L'ordine di
demolizione in oggetto, inoltre, resta eseguibile, qualora sia stato impartito
con la sentenza di "patteggiamento", anche nel caso di estinzione del reato
conseguente al decorso del termine di cui all'art. 445, 2° comma, c.p.p..
Concludendo, l'ordine di demolizione impartito dal giudice penale, assolvendo ad
un'autonoma funzione ripristinatoria del bene giuridico leso, ha natura di
provvedimento accessorio rispetto alla condanna principale e costituisce
esplicitazione di un potere sanzionatorio, non residuale o sostitutivo ma
svincolato rispetto a quelli dell'autorità amministrativa, attribuito dalla
legge al giudice penale (Cass., Sez. Unite, 24.7.1996, n. 15, ric. PM in proc.
Monterisi). (conferma, ordinanza n. 378/2009 TRIBUNALE di NAPOLI, del
22/09/2009) Pres. Lupo, Est. Fiale, Ric. Del Sorbo. CORTE DI CASSAZIONE
PENALE, Sez. III, 08/09/2010 (Cc. 28/04/2010), Sentenza n. 32952
DIRITTO URBANISTICO - Opera abusiva - Acquisizione gratuita al patrimonio
disponibile del Comune - Finalità - Demolizione - Natura e limiti - Ordinanza
del dirigente o responsabile dell'ufficio tecnico comunale - Art. 31, 3° c.
D.P.R. n. 380/2001. L'acquisizione gratuita dell'opera abusiva al patrimonio
disponibile del Comune, ai sensi dell'art. 31, 3° comma, del D.P.R. n. 380/2001,
non è incompatibile con l'ordine di demolizione emesso dal giudice penale ed
eseguito dal pubblico ministero. Infatti, nella prima parte del comma 5 dello
stesso articolo, si stabilisce che l'opera acquisita al patrimonio comunale deve
essere demolita con ordinanza del dirigente o responsabile dell'ufficio tecnico
comunale, a spese del responsabile dell'abuso. Si avrebbe incompatibilità
soltanto se, con deliberazione consiliare, a norma della seconda parte dello
stesso comma 5, si fosse statuito di non dovere demolire l'opera acquisita [Cass.,
Sez. III: 31.1.2008, n. 4962, P.G. in proc. Mancini e altri; 23.1.2007, n. 1904,
Turianelli; 29.11.2005, n. 43294, Gambino ed altro; 13.10.2005, n, 37120,
Morelli; 20.5.2004, n. 23647, Moscato ed altro, 30.9.2003, n. 37120, Bommarito
ed altro; 20.1.2003, n. 2406, Gugliandolo; 7.11.2002, n. 37222, Clemente;
17.12.2001, Musumeci ed altra; 29.12.2000, n. 3489, P.M. in proc. Mosca].
Sicché, l'acquisizione gratuita, in via amministrativa, é finalizzata
essenzialmente alla demolizione, per cui non si ravvisa alcun contrasto con
l'ordine demolitorio impartito dal giudice penale, che persegue lo stesso
obiettivo. Il destinatario di tale ordine, a fronte dell'ingiunzione del P.M.,
allorquando sia intervenuta l'acquisizione amministrativa a suo danno, non potrà
ottemperare all'ingiunzione medesima soltanto se il Consiglio comunale abbia già
ravvisato (ovvero sia sul punto di deliberare) l'esistenza di prevalenti
interessi pubblici al mantenimento delle opere abusive. In caso contrario, ha
come sbocco unico ed obbligato la demolizione a spese del responsabile
dell'abuso. Va rilevato, infine, che l'ordine di demolizione di cui all'art. 31,
comma 9, del T.U. n. 380/2001, pur costituendo una statuizione sanzionatoria
giurisdizionale, ha natura amministrativa, sicché ad esso non si estende il
beneficio della sospensione condizionale della pena, che è applicabile, al
contrario, alle pene accessorie. (conferma, ordinanza n. 378/2009 TRIBUNALE di
NAPOLI, del 22/09/2009) Pres. Lupo, Est. Fiale, Ric. Del Sorbo. CORTE DI
CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 08/09/2010 (Cc. 28/04/2010), Sentenza n. 32952
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UDIENZA del 28.4.2010
SENTENZA N. 668
REG. GENERALE N.38031/09
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli lll.mi Sigg.ri
Magistrati:
Dott. ERNESTO LUPO
- Presidente
ALFREDO MARIA LOMBARDI - Consigliere
ALDO FIALE
- Rel. Consigliere
LUIGI MARINI
- Consigliere
GIULIO SARNO
- Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso proposto da:
1) DEL SORBO GUGLIELMO N. IL 25/03/1942
- avverso l'ordinanza n. 378/2009 TRIBUNALE di NAPOLI, del 22/09/2009
- sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO FIALE;
- lette le conclusioni del PG il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
A Del Sorbo Guglielmo e stata applicata pena concordata ex art. 444 c.p.p. - per
reati edilizi commessi in Napoli, via Montagna Spaccata - con sentenza 2.5.2008
del Tribunale monocratico di Napoli, avente autorità di cosa giudicata dal
24.6.2008.
Con la stessa sentenza è stata ordinata la demolizione delle opere abusive, ai
sensi dell'art. 31, comma 9, del T.U. n. 380/2001 (già art. 7, ultimo comma,
della legge n. 47/1985).
Nella fase esecutiva il P.M. competente ha ingiunto la demolizione, ma il Del
Sorbo non vi ha ottemperato ed ha rivolto al giudice dell'esecuzione istanza di
annullamento dell'ingiunzione demolitoria, prospettando che non avrebbe potuto
legittimamente uniformarsi ad essa, essendosi già verificata l'acquisizione
gratuita dell'immobile abusivo al patrimonio del Comune.
Il Tribunale monocratico di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, all'esito del
procedimento in camera di consiglio di cui all'art. 666 c.p.p. - con ordinanza
del 22.9.2009 - ha rigettato l'istanza sul rilievo che, anche nelle ipotesi in
cui le opere abusive siano state effettivamente acquisite al patrimonio del
Comune, opera tuttavia il potere-dovere del giudice penale di eseguire la
demolizione disposta ex art. 31, comma 9, del T.U. n. 380/2001, che può
escludersi nei soli casi in cui sia intervenuta la deliberazione del Consiglio
comunale che abbia dichiarato l'esistenza di prevalenti interessi pubblici,
ovvero, comunque, l'ordine di demolizione medesimo risulti assolutamente
incompatibile con atti amministrativi dell'autorità competente, che abbiano
conferito all'immobile altra destinazione o abbiano provveduto alla sua
sanatoria.
Avverso tale ordinanza il Del Sorbo ha proposto ricorso ed ha lamentato, con
principale doglianza, che esso ingiunto non può considerarsi legittimato passivo
nel procedimento di esecuzione, poiché la costruzione abusiva ed il terreno in
cui sorge sono diventati di proprietà del Comune, a norma dell'art. 31, 3°
comma, dei D.P.R. n. 380/2001, ed il giudice penale non può comunque
compromettere le ulteriori scelte discrezionali dell'Amministrazione comunale
(demolizione di ufficio o utilizzazione a fini pubblici).
Ha lamentato altresì, che:
- non sarebbe stato possibile impartire l'ordine di demolizione, di cui all'art.
31, comma 9, dei T.U. n. 380/2001, con sentenza di "patteggiamento" ex art. 444
c.p.p.;
- il beneficio della sospensione condizionale, a lui concesso, estenderebbe i
suoi effetti anche alla sanzione demolitoria applicata;
- la ingiunzione esecutiva di demolizione avrebbe dovuto essere impartita non
dal pubblico ministero ma dall'ufficio tecnico della Regione o dal Genio Civile.
***************
Il ricorso deve essere rigettato, perché infondato.
1. Secondo la giurisprudenza ormai costante di questa Corte Suprema, l'ordine di
demolizione di cui all'art. 31, comma 9, del T.U. n. 380/2001 deve essere
emesso, qualora ne ricorrano i presupposti, anche nei casi di applicazione della
pena su richiesta delle parti, ex art. 444 c.p.p. (vedi Cass.: Sez. Unite
15.5.1992 e, tra le decisioni più recenti, Sez. III: 7.3.2008, Caccioppoli).
Alla sentenza di "patteggiamento", infatti, sono ricollegabili tutti gli effetti
di una sentenza di condanna, ad eccezione di quelli espressamente indicati
dell'art. 445, 1° comma, c.p.p., fra i quali non é compresa la sanzione in
oggetto (non trattandosi di pena accessoria né di misura di sicurezza).
A nulla rileva che l'ordine medesimo non abbia formato oggetto dell'accordo
intercorso tra le parti, in quanto esso costituisce atto dovuto per il giudice,
non suscettibile di valutazioni discrezionali e sottratto alla disponibilità
delle parti stesse, di cui l'imputato deve tenere comunque conto nell'operare la
scelta del patteggiamento (vedi Cass., Sez. III: 3.7.2000, n. 7617, Pusateri;
18.2.1998, n. 64, P.M. in proc. Corrado; 25.10.1997, n. 3107, P.M. in proc. Di
Maro).
L'ordine di demolizione in oggetto, inoltre, resta eseguibile, qualora sia stato
impartito con la sentenza di "patteggiamento", anche nel caso di estinzione del
reato conseguente al decorso del termine di cui all'art. 445, 2° comma, c.p.p.
(vedi Cass., Sez. III: 6.7.2000, Callea e 12.1.2000, Giusta).
2. L'ordine di demolizione impartito dal giudice penale, assolvendo ad
un'autonoma funzione ripristinatoria del bene giuridico leso, ha natura di
provvedimento accessorio rispetto alla condanna principale e costituisce
esplicitazione di un potere sanzionatorio, non residuale o sostitutivo ma
svincolato rispetto a quelli dell'autorità amministrativa, attribuito dalla
legge al giudice penale (vedi Cass., Sez. Unite, 24.7.1996, n. 15, ric. PM in
proc. Monterisi; nonché Cass., Sez. III, 12.12.2006, De Rosa).
Deve ritenersi definitivamente superata, infatti, in materia urbanistica, "la
visione di un giudice supplente dell'Amministrazione pubblica": lo stesso
territorio costituisce l'oggetto della tutela posta dalla normativa penale
urbanistica ed a tale tutela sostanziale si riconnette l'attribuzione al giudice
del potere di disporre provvedimenti ripristinatori specifici qualora perduri la
situazione offensiva dell'interesse protetto dalla norma penale.
Se, dunque, il potere di ordinare la demolizione, attribuito al giudice penale
pur essendo di natura amministrativa, é rivolto al ripristino del bene tutelato
in virtù di un interesse (anche di prevenzione) correlato all'esercizio della
potestà di giustizia, il provvedimento conseguente compreso nella sentenza
passata in giudicato, al pari delle altre statuizioni della sentenza medesima, è
assoggettato all'esecuzione nelle forme previste dagli artt. 655 e seguenti del
codice di procedura penale.
L'organo promotore dell'esecuzione va identificato, pertanto, nel pubblico
ministero e non in altri organi amministrativi.
3. L'acquisizione gratuita dell'opera abusiva al patrimonio disponibile del
Comune, ai sensi dell'art. 31, 3° comma, del D.P.R. n. 380/2001, non è
incompatibile con l'ordine di demolizione emesso dal giudice penale ed eseguito
dal pubblico ministero; infatti, nella prima parte del comma 5 dello stesso
articolo, si stabilisce che l'opera acquisita al patrimonio comunale deve essere
demolita con ordinanza del dirigente o responsabile dell'ufficio tecnico
comunale, a spese del responsabile dell'abuso.
Si avrebbe incompatibilità soltanto se, con deliberazione consiliare, a norma
della seconda parte dello stesso comma 5, si fosse statuito di non dovere
demolire l'opera acquisita [vedi Cass., Sez. III: 31.1.2008, n. 4962, P.G. in
proc. Mancini e altri; 23.1.2007, n. 1904, Turianelli; 29.11.2005, n. 43294,
Gambino ed altro; 13.10.2005, n, 37120, Morelli; 20.5.2004, n. 23647, Moscato ed
altro, 30.9.2003, n. 37120, Bommarito ed altro; 20.1.2003, n. 2406, Gugliandolo;
7.11.2002, n. 37222, Clemente; 17.12.2001, Musumeci ed altra; 29.12.2000, n.
3489, P.M. in proc. Mosca].
L'acquisizione gratuita, in via amministrativa, é finalizzata essenzialmente
alla demolizione, per cui non si ravvisa alcun contrasto con l'ordine
demolitorio impartito dal giudice penale, che persegue lo stesso obiettivo: il
destinatario di tale ordine, a fronte dell'ingiunzione del P.M., allorquando sia
intervenuta l'acquisizione amministrativa a suo danno, non potrà ottemperare
all'ingiunzione medesima soltanto se il Consiglio comunale abbia già ravvisato
(ovvero sia sul punto di deliberare) l'esistenza di prevalenti interessi
pubblici al mantenimento delle opere abusive.
Ove il Consiglio comunale non abbia deliberato - invece - il mantenimento
dell'opera, il procedimento sanzionatorio amministrativo (per le opere
realizzate in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con
variazioni essenziali) ha come sbocco unico ed obbligato la demolizione a spese
del responsabile dell'abuso.
Non si comprende, dunque, perché il condannato non possa chiedere al Comune
(divenuto frattanto proprietario) l'autorizzazione a procedere ad una
ineludibile demolizione a proprie cura e spese ovvero perché, indipendentemente
dalla proposizione o dalla sorte di una richiesta siffatta, l'autorità
giudiziaria non possa provvedere a quella demolizione che autonomamente ha
disposto, a spese del condannato, restando comunque costui spogliato della
proprietà dell'area già acquisita al patrimonio disponibile comunale e con
l'ulteriore conseguenza che i materiali risultanti dall'attività demolitoria
(es. porte, impianti igienici, infissi, serrande etc.) spetteranno al Comune.
Trattasi di modalità esecutive, che si affiancano alle procedure di cui all'art.
41 del T.U. n. 380/2001, ed escludono qualsiasi interferenza dell'autorità
giudiziaria nella sfera della discrezionalità amministrativa. Qualora si
argomentasse in senso contrario si perverrebbe all'illogica conclusione che il
giudice penale non potrebbe ordinare, in caso di condanna, la demolizione delle
opere abusive tutte le volte in cui l'amministrazione comunale abbia ingiunto la
demolizione e questa non sia stata eseguita dal responsabile dell'abuso nel
termine di 90 giorni dalla notifica, tenuto conto che l'acquisizione avviene a
titolo originario ed "ope legis", per il solo decorso del tempo, con il
conseguente carattere meramente dichiarativo del successivo provvedimento
amministrativo, che é atto dovuto, privo di qualsiasi contenuto discrezionale.
É ben difficile, del resto, ipotizzare si possa pervenire alla conclusione anche
del primo grado di un procedimento penale in un periodo più breve o pari a
quello la cui decorrenza comporta l'acquisizione automatica del bene.
4. Nella fattispecie in esame, il Consiglio comunale di Napoli non ha escluso
(ex art. 31, 5 comma, del TU. n. 380/2001) la necessità di procedere alla
demolizione dell'immobile abusivo in oggetto, né ha ravvisato resistenza di
prevalenti interessi pubblici al suo mantenimento previo accertamento di una
situazione di inesistente contrasto con rilevanti interessi urbanistici ed
ambientali.
Non risulta, infine, l'assunzione di provvedimenti ostativi dalla giurisdizione
amministrativa.
5. Va rilevato, infine, che l'ordine di demolizione di cui all'art. 31, comma 9,
del T.U. n. 380/2001, pur costituendo una statuizione sanzionatoria
giurisdizionale, ha natura amministrativa, sicché ad esso non si estende il
beneficio della sospensione condizionale della pena, che è applicabile, al
contrario, alle pene accessorie (vedi, da ultimo, Cass., sez. III, 5.7.2007,
Moretti).
6. A norma dell'art. 616 c.p.p., al rigetto del ricorso segue l'onere del
pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, visti gli arti. 607, 611 e 616 c.p.p.,
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in ROMA, nella camera di consiglio del 28.4.2010.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA l'8 sett. 2010
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