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CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 08/09/2010 (Cc. 28/04/2010), Sentenza n. 32953
DIRITTO URBANISTICO - Demolizione delle opere abusive - Omissione dell’ordine
- Rimedi e competenza - Art. 130 c.p.p.. In caso di condanna per reato
urbanistico che ometta di ordinare la demolizione delle opere abusive, o di
condanna per reato paesaggistico che ometta di ordinare la rimessione in
pristino dello stato dei luoghi, trattandosi di sanzioni amministrative
accessorie a contenuto predeterminato, é possibile rimediare alla omissione
attraverso la procedura di correzione dell'errore materiale ex art. 130 c.p.p..
Competente al riguardo é il giudice che ha emesso la sentenza di condanna,
nonché il giudice della impugnazione, quando questa non sia inammissibile, ma
non il giudice della esecuzione, che non ha una competenza specifica in materia.
(Cass., sez. III, 6.3.2009, n. 10067, P.G. in proc. Guadagno e 30.1.2008, n.
4751, Gabrielli e altro). (conferma ordinanza n. 38/2009 TRIBUNALE di TERAMO,
del 15/05/2009) Pres. Lupo, Est. Fiale, Ric. PM in proc. Poeta. CORTE DI
CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 08/09/2010 (Cc. 28/04/2010), Sentenza n. 32953
DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Componenti essenziali del provvedimento -
Omissioni - Correzioni - Limiti - C.d. giudicato formale - Artt.: 44, lett. c),
D.P.R. n. 380/2001; Art. 181 D.Lgs. n. 42/2004; Artt. 13 e 30 L. n. 394/1991;
Art. 734 cod. pen. - Artt. 130, 648 e 676 c.p.p.. Non possono determinare
nullità e attenere a componenti essenziali del provvedimento le omissioni di
statuizioni imposte dallo stesso ordinamento, in particolare quelle omissioni
per cui lo stesso ordinamento prevede specificamente la correggibilità mediante
la procedura di cui all'art. 130 c.p.p.. Analoghe ragioni sistematiche impongono
di ritenere correggibili anche "quelle omissioni in ordine alle quali sia
previsto un automatico intervento integrativo da parte del giudice della
esecuzione, come ad esempio nei casi in cui sia mancata (non per scelta
consapevole del giudice) la statuizione di pena accessoria obbligatoria o di
confisca obbligatoria". (Cass. Sezioni Unite n. 7945 del 31.1.2008, ric.
Boccia). È agevole osservare che gli esempi anzidetti riguardano istituti che
sono specificamente attribuiti alla competenza del giudice della esecuzione
dall'art. 676 c.p.p.. Va rilevato, però, che l'art. 676 c.p.p., in quanto
derogatorio al principio generale della irrevocabilità delle sentenze e dei
decreti penali definitivi di cui all'art. 648 c.p.p. (c.d. giudicato formale), è
di stretta interpretazione e non può essere applicato al di fuori delle materie
in esso specificamente previste. (conferma ordinanza n. 38/2009 TRIBUNALE di
TERAMO, del 15/05/2009) Pres. Lupo, Est. Fiale, Ric. PM in proc. Poeta. CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 08/09/2010 (Cc. 28/04/2010), Sentenza n. 32953
DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Componenti essenziali del provvedimento -
Integrazione successiva di statuizioni omesse - Competenza - Ambiti di
applicazione - Artt. 666 e 676 c.p.p.. E’ possibile la integrazione
successiva di statuizioni omesse, quando esse hanno natura obbligatoria e
contenuto predeterminato. In tali casi, competente a disporre la integrazione è
sia il giudice che ha emesso il provvedimento carente, sia il giudice della
impugnazione, sia anche il giudice della esecuzione, sempre che questi abbia una
specifica competenza in ordine alla statuizione omessa. Orbene, dopo il
passaggio in giudicato del provvedimento giurisdizionale, spetta al giudice
della esecuzione la competenza a conoscere di tutte le questioni attinenti alla
esecuzione del provvedimento stesso (art. 666 c.p.p.), nonché delle questioni
specificamente attribuitegli dall'art. 676 c.p.p.. (conferma ordinanza n.
38/2009 TRIBUNALE di TERAMO, del 15/05/2009) Pres. Lupo, Est. Fiale, Ric. PM in
proc. Poeta. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 08/09/2010 (Cc.
28/04/2010), Sentenza n. 32953
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UDIENZA del 28.4.2010
SENTENZA N. 669
REG. GENERALE N.38092/09
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri
Magistrati:
Dott. ERNESTO LUPO
- Presidente
ALFREDO MARIA LOMBARDI
- Consigliere
ALDO FIALE
- Rel, Consigliere
LUIGI MARINI
- Consigliere
GIULIO SARNO
- Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso proposto da:
PMT PRESSO TRIBUNALE DI TERAMO nei confronti di:
1) POETA ITALO N. IL xx.ad.xxxx * C/
- avverso l'ordinanza n. 38/2009 TRIBUNALE di TERAMO, del 15/05/2009
- sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO FIALE; lette le
conclusioni del PG il quale ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza
impugnata.
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale monocratico di Teramo, con sentenza del 17.6.2008, pronunziata ex
art. 444 c.p.p. e divenuta irrevocabile il 3.7.2008, applicava a Poeta Italo la
pena (condizionalmente sospesa) di giorni 8 di arresto ed euro 24.000,00 di
ammenda in ordine ai reati di cui agli artt.: 44, lett. c), D.P.R. n. 380/2001;
181 D.Lgs. n. 42/2004; 13 e 30 legge n. 394/1991; 734 cod. pen. (acc. in
Crognaleto, il 14.7.2007), omettendo di disporre l'ordine di riduzione in
pristino dello stato dei luoghi.
Il Procuratore della Repubblica, dovendo procedere alla esecuzione della
sentenza definitiva, richiedeva allo stesso Tribunale, quale giudice
dell'esecuzione, l'integrazione della sentenza medesima con l'ordine di
riduzione in pristino dei luoghi.
Il Tribunale monocratico di Teramo - con ordinanza del 15.5.2009 - rigettava
l'istanza sui rilevi che l'art. 181, ultimo comma, del D.Lgs. n. 42/2004 dispone
che l'ordine di rimessione in pristino a spese del condannato è ordinato "con la
sentenza di condanna": nella specie, invece, era stata pronunziata sentenza di
patteggiamento, in relazione alla quale non è possibile, a norma dell'art. 445,
1° comma, c.p.p., applicare "pene accessorie".
Avverso tale ordinanza il Procuratore della Repubblica ha proposto ricorso per
cassazione, deducendo inosservanza o erronea applicazione dell'art. 445 c.p.p.,
in quanto il comma 1bis di tale articolo equipara la sentenza di
applicazione della pena (c.d. patteggiamento) "ad una pronuncia di condanna" ed
il ripristino ambientale, in caso di violazioni paesaggistiche, non costituisce
una pena accessoria, integrando invece una sanzione amministrativa disposta dal
giudice in sede penale.
*********************
Il ricorso del P.M. - pur contenendo l'enunciazione di corretti principi di
diritto a fronte delle erronee argomentazioni svolte nell'ordinanza impugnata -
deve essere rigettato, in quanto non poteva, nella specie, farsi ricorso
all'incidente di esecuzione per integrare la sentenza definitiva.
Esaminando la travagliata questione dell'ambito di correggibilità dei
provvedimenti giurisdizionali, la sentenza delle Sezioni Unite n. 7945 del
31.1.2008, ric. Boccia (relativa a un caso di sentenza di applicazione della
pena concordata ex art. 444 c.p.p. che aveva omesso di condannare l'imputato al
pagamento delle spese sostenute dalla parte civile che ne aveva fatto richiesta)
ha affermato il condivisibile principio secondo il quale "la omissione di una
statuizione obbligatoria di natura accessoria e a contenuto predeterminato non
determina nullità e non attiene a una componente essenziale dell'atto, onde ad
essa può porsi rimedio con la procedura di correzione di cui all'art. 130 c.p.p."
In altri termini, secondo il supremo organo nomofilattico, non possono
determinare nullità e attenere a componenti essenziali del provvedimento le
omissioni di statuizioni imposte dallo stesso ordinamento, in particolare quelle
omissioni per cui lo stesso ordinamento prevede specificamente la correggibilità
mediante la procedura di cui all'art. 130 c.p.p.
Nulla dice la sentenza Boccia in ordine a una competenza spettante anche al
giudice della esecuzione nella soggetta materia, salvo una breve affermazione
incidentale con la quale precisa che analoghe ragioni sistematiche impongono di
ritenere correggibili anche "quelle omissioni in ordine alle quali sia previsto
un automatico intervento integrativo da parte del giudice della esecuzione, come
ad esempio nei casi in cui sia mancata (non per scelta consapevole del giudice)
la statuizione di pena accessoria obbligatoria o di confisca obbligatoria".
È agevole osservare che gli esempi anzidetti riguardano istituti che sono
specificamente attribuiti alla competenza del giudice della esecuzione dall'art.
676 c.p.p.
Va rilevato, però, che l'art. 676 c.p.p., in quanto derogatorio al principio
generale della irrevocabilità delle sentenze e dei decreti penali definitivi di
cui all'art. 648 c.p.p. (c.d. giudicato formale), è di stretta interpretazione e
non può essere applicato al di fuori delle materie in esso specificamente
previste.
Si deve affermare, pertanto, seguendo l'approccio sistematico della sentenza in
esame, che:
a) è possibile la integrazione successiva di statuizioni omesse, quando esse
hanno natura obbligatoria e contenuto predeterminato;
b) competente a disporre la integrazione è sia il giudice che ha emesso il
provvedimento carente, sia il giudice della impugnazione, sia anche il giudice
della esecuzione, sempre che questi abbia una specifica competenza in ordine
alla statuizione omessa.
Orbene, dopo il passaggio in giudicato del provvedimento giurisdizionale, spetta
al giudice della esecuzione la competenza a conoscere di tutte le questioni
attinenti alla esecuzione del provvedimento stesso (art. 666 c.p.p.), nonché
delle questioni specificamente attribuitegli dall'art. 676 c.p.p., fra le quali
soprattutto rilevano per il tema di cui trattasi quelle relative alle pene
accessorie, alla confisca e alla restituzione delle cose sequestrate.
In nessun modo, però, possono rientrare tra queste competenze specifiche,
proprio per il divieto di interpretazione analogica, quelle relative ad alcune
sanzioni amministrative accessorie, come l'ordine di demolizione delle opere
abusive o l'ordine di rimessione in pristino dopo una condanna, rispettivamente,
per reato urbanistico o per reato paesaggistico: sanzioni che, secondo la
giurisprudenza costante di questa Corte, da una parte sono tipicamente diverse
dalle pene accessorie e dall'altra divergono strutturalmente e funzionalmente
dalla confisca.
In conclusione, va ribadito il principio di diritto (già affermato da Cass.,
sez. III: 6.3.2009, n. 10067, P.G. in proc. Guadagno e 30.1.2008, n. 4751,
Gabrielli e altro) secondo il quale, in caso di condanna per reato urbanistico
che ometta di ordinare la demolizione delle opere abusive, o di condanna per
reato paesaggistico che ometta di ordinare la rimessione in pristino dello stato
dei luoghi, trattandosi di sanzioni amministrative accessorie a contenuto
predeterminato:
a) é possibile rimediare alla omissione attraverso la procedura di correzione
dell'errore materiale ex art. 130 c.p.p.;
b) competente al riguardo é il giudice che ha emesso la sentenza di condanna,
nonché il giudice della impugnazione, quando questa non sia inammissibile, ma
non il giudice della esecuzione, che non ha una competenza specifica in materia.
P.Q.M.
la Corte suprema di Cassazione,
visti gli artt. 608, 611 e 616 c.p.p.,
rigetta il ricorso del P.M.
Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28.4.2010.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA l'8 sett. 2010
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