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CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 20/09/2010 (Cc. 17.6.2010), Sentenza n. 33910
DIRITTO URBANISTICO - Lottizzazione abusiva negoziale - C.d.
plurisoggettività del reato - Condotta dell'acquirente terzo estraneo al reato -
Acquisto del sub-acquirente - Prova della buona fede. La lottizzazione
abusiva negoziale ha carattere generalmente plurisoggettivo, poiché in essa
normalmente confluiscono condotte convergenti verso un’operazione unitaria
caratterizzata dal nesso causale che lega i comportamenti dei vari partecipi
(quanto meno del venditore-lottizzatore e dell’acquirente) diretti a
condizionare la riserva pubblica di programmazione territoriale. La condotta
dell'acquirente non configura, un evento imprevisto ed imprevedibile per il
venditore, perché anzi inserisce un determinante contributo causale alla
concreta attuazione del disegno criminoso di quegli e, per la cooperazione
dell'acquirente nel reato, non sono necessari un previo concerto o un'azione
concordata con il venditore, essendo sufficiente, al contrario, una semplice
adesione al disegno criminoso da quegli concepito, posta in essere anche
attraverso la violazione (deliberatamente o per trascuratezza) di specifici
doveri di informazione e conoscenza che costituiscono diretta esplicazione dei
doveri di solidarietà sociale di cui all'art. 2 Cost.. Pertanto, l'acquirente,
non può sicuramente considerarsi, solo per tale sua qualità, "terzo estraneo" al
reato di lottizzazione abusiva, ben potendo egli tuttavia, benché compartecipe
al medesimo accadimento materiale, dimostrare di avere agito in buona fede,
senza rendersi conto cioè - pur avendo adoperato la necessaria diligenza
nell'adempimento degli anzidetti doveri di informazione e conoscenza - di
partecipare ad un'operazione di illecita lottizzazione. Le posizioni, dunque,
sono a priori separabili se risulti provata la malafede dei venditori, che,
traendo in inganno gli acquirenti, li convincono della legittimità delle
operazioni. E neppure l'acquisto del sub-acquirente può essere considerato
legittimo con valutazione aprioristica limitata alla sussistenza di detta sola
qualità, allorché si consideri che l'utilizzazione delle modalità dell'acquisto
successivo ben potrebbe costituire un sistema elusivo, surrettiziamente
finalizzato a vanificare le disposizioni legislative in materia di lottizzazione
negoziale. (annulla ordinanza n. 163/2008 TRIB. LIBERTA' di LATINA, del
24/09/2008) Pres. De Maio, Est. Sarno, Ric. Nomiminato ed altri. CORTE DI
CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 20/09/2010 (Cc. 17.6.2010), Sentenza n. 33910
DIRITTO URBANISTICO - Lottizzazione negoziale e/o materiale - Confisca -
Applicabilità - Natura di sanzione amministrativa - Terzo acquirente - Condotta
colposa - Fattispecie - Art. 44, 2°c. d.P.R. n.380/2001 - Art. 7 Convenzione
europea dei diritti dell'uomo. In materia di lottizzazione abusiva, la
confisca prevista dall'art. 44, comma secondo, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
costituisce una sanzione amministrativa e non una misura di sicurezza di natura
patrimoniale, pur permanendone il carattere sanzionatorio ai sensi dell'art. 7
della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (Cass. Sez. 3, n. 36844 del
09/07/2009). Inoltre, è da escludere l'applicabilità della confisca nei
confronti di coloro che effettivamente risultino in buona fede in ordine alla
abusività della lottizzazione, nel senso che in essi non sia stato accertato
alcun profilo di colpa, anche sotto gli aspetti della imprudenza, della
negligenza e del difetto di vigilanza. Il terzo acquirente di un immobile
abusivamente lottizzato, pur partecipando materialmente con il proprio atto di
acquisto al reato di lottizzazione abusiva, può subirne la confisca solo nel
caso in cui sia ravvisabile una condotta quantomeno colposa in ordine al
carattere abusivo della lottizzazione negoziale e/o materiale (Cass. Sez. 3, n.
42178 del 29/09/2009). Nella specie, è stato ritenuto errato limitare
l’accertamento della buona fede alla mera circostanza dell’acquisto degli
immobili tramite rogito notarile ed al rilievo dell’idoneità di tali titoli a
trasferire la proprietà. (annulla ordinanza n. 163/2008 TRIB. LIBERTA' di
LATINA, del 24/09/2008) Pres. De Maio, Est. Sarno, Ric. Nomiminato ed altri.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 20/09/2010 (Cc. 17.6.2010), Sentenza n.
33910
DIRITTO URBANISTICO - Lottizzazione abusiva - Confisca dei terreni e delle
opere costruite - Terzo estraneo al reato - Buona fede - Accertamento -
Necessità. La confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere
abusivamente costruite, attesa la natura sanzionatoria, non può essere disposta
nei confronti di soggetti estranei alla commissione del reato che siano
possessori di buona fede, non essendo ammissibili criteri di responsabilità
oggettiva neppure con riferimento alle sanzioni amministrative. (Cass. Sez. 3,
n. 12118 del 12/12/2008). Non vi è dubbio quindi, che in presenza dell'accertata
buona fede, non possa essere disposta la confisca nei confronti dei terzi; ma
occorre certamente che la buona fede sia accertata e, pertanto, solo nel caso in
cui quest'ultima sia già evidente, può omettersi il provvedimento di sequestro.
(annulla ordinanza n. 163/2008 TRIB. LIBERTA' di LATINA, del 24/09/2008) Pres.
De Maio, Est. Sarno, Ric. Nomiminato ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE,
Sez. III, 20/09/2010 (Cc. 17.6.2010), Sentenza n. 33910
DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Sequestro preventivo a persona estranea al reato
- Presupposti. Oggetto del sequestro preventivo sequestro preventivo può
essere qualsiasi bene - a chiunque appartenente e, quindi, anche a persona
estranea al reato purché esso sia, anche indirettamente, collegato al reato e,
ove lasciato in libera disponibilità, idoneo a costituire pericolo di
aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione
della commissione di ulteriori fatti penalmente rilevanti. (Cass. Sez.3, n.
17865 del 17/03/2009). (annulla ordinanza n. 163/2008 TRIB. LIBERTA' di LATINA,
del 24/09/2008) Pres. De Maio, Est. Sarno, Ric. Nomiminato ed altri. CORTE DI
CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 20/09/2010 (Cc. 17.6.2010), Sentenza n. 33910
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UDIENZA del 17.6.2010
SENTENZA N. 936
REG. GENERALE N.2836/2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri
Magistrati:
Dott. GUIDO DE MAIO
Presidente
Dott. CLAUDIA SQUASSONI
Consigliere
Dott. MARIO GENTILE
Consigliere
Dott. ALDO FIALE
Consigliere
Dott. GIULIO SARNO
Rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PMT PRESSO TRIBUNALE DI LATINA nei confronti di:
1) NOMIMINATO G. N. IL xx/ad/xxxx * C/
2) POMA S. N. IL xx/ad/xxxx * C/
3) BOTTIGLIA F. N. IL xx/ad/xxxx * C/
4) ANATRIELLO A. N. IL xx/xx/xxxx * C/
5) DEL NOCE R. N. IL xx/ad/xxxx * C/
6) SMARRAllO F. N. IL xx/ad/xxxx * C/
7) BOTTELLI M. N. IL xx/ad/xxxx * C/
8) CICALA G. N. IL xx/ad/xxxx * C/
9) MARANO C. N. IL xx/xx/xxxx * C/
10) CORRENTE E. N. IL xx/xx/xxx * C/
11) SMARAllO A. N. IL xx/xx/xxx * C/
12) CICALA E. N. IL xx/xx/xxxxx * C/
13) DI FALCO F. N. IL xx/ad/xxxx * C/
14) RAIMONDO G. N. IL xx/xx/xxx0 * C/
15) GRANATA F. N. IL xx/ad/xxxx * C/
16) GUERRERA F. * C/
17) GUERRERA G. * C/
18) DI CELMO R. N. IL ../../.... * C/
19) AMENTE A. N. IL xx/ad/xxxx * C/
20) MARCONE L. N. IL xx/xx/xxx * C/
21) FANARA L. N. * C/
22) BRUSCHINI G. N. * C/
23) BRUSCHINI F. N. IL xx/ad/xxxx * C/
24) FAIOLA I.N. IL * C/
25) TERRANO D. N. IL xx/xx/xxxx * C/
26) GUADALUPE SANTARONI M.N. IL xx/xx/xxxx * C/
27) D'ANDREA A. N. IL xxx/xx/xxxx * C/
28) D'ONOFRIO M. A.N. IL dd/xx/xxxx * C/
29) GUILLORME CRESPO M. DEL PILAR N. IL xx/xx/xxxx * C/
30) FAIOLA G. N. IL xx/xx/xxxx * C/
- avverso l'ordinanza n. 163/2008 TRIB. LIBERTA' di LATINA, del 24/09/2008
- sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO SARNO;
- sentite le conclusioni del PG Dott. D'ambrosio Vito che ha concluso per
l'annullamento con rinvio.
- uditi difensori Avv.:
Nell'ambito del processo a carico di Martino Marco e Moretti Marcello il giudice
monocratico del tribunale di Latina, sezione distaccata di Terracina, condannava
entrambi per il reato di lottizzazione abusiva.
Il pubblico ministero, all'esito del giudizio di primo grado, chiedeva
l'emissione del decreto di sequestro preventivo dell'area ed il giudice
monocratico provvedeva in conformità.
Il tribunale del riesame di Latina, decidendo sui ricorsi degli acquirenti degli
immobili costruiti sull'area, revocava con l'ordinanza in epigrafe il decreto di
sequestro preventivo sul rilievo che lo stesso risultava emesso solo sul
presupposto della confiscabilità dell'area e degli immobili - e, dunque, ai
sensi dell'art. 321 co 2 cpp - ed in considerazione della buona fede dei
ricorrenti ricavata:
a) dall'estraneità di essi al processo instaurato nei confronti dei loro dante causa;
b) dall'idoneità dei titoli a trasferire la proprietà, risultando negli atti di acquisto attestata la regolarità amministrativa degli immobili.
Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione il procuratore della
Repubblica presso il tribunale di Latina eccependo la violazione di legge in
relazione all'articolo 321 del codice di procedura penale.
Rileva al riguardo il procuratore ricorrente che le censure poste alla base del
provvedimento di revoca non sono fondate in quanto introducono incidentalmente
temi che esulano dall'ambito cognitivo del tribunale, proponendo una valutazione
della posizione dei ricorrenti ancorata all'atto dell'acquisto dell'immobile che
prescinde dalla valutazione globale dell'intervento e dalla lettura coordinata
delle previsioni degli strumenti urbanistici e dell'oggetto della tutela penale
del reato permanente di lottizzazione abusiva. La deduzione circa la qualità di
acquirenti di buona fede, propone invece, secondo il ricorrente, una verifica di
un loro diretto coinvolgimento nella commissione del reato che esorbita
dall'ambito cognitivo del tribunale cui è precluso il controllo sugli indizi di
colpevolezza di terzi estranei al procedimento e sulla loro gravità. Poiché il
riesame delle misure cautelari reali investe necessariamente solo la libera
disponibilità dei beni, ne discende, sempre secondo il ricorrente, che la misura
cautelare, pur accordandosi ontologicamente ad un reato, può prescindere
totalmente da qualsiasi profilo di colpevolezza; né si ritiene accoglibile la
conclusione cui perviene il collegio allorquando riconosce la qualità di
acquirente in buona fede al terzo per il solo fatto dì avere acquistato
l'immobile già realizzato in base a una concessione rilasciata al suo dante
causa con atto stipulato dal notaio rogante in quanto al fine di verificare
l'esistenza di una trasformazione illecita del territorio si rende necessario un
apprezzamento globale e una visione d'insieme dell'intervento delle opere
eseguite per poter riscontrare l'idoneità della stessa a stravolgere l'assetto
territoriale preesistente ed a realizzare un nuovo insediamento abitativo non
consentito dalla strumento urbanistico generale. Si rileva inoltre che il
concorso di persone può inserirsi in un momento successivo e che, laddove
approvino il contributo causale alla concreta attuazione del disegno criminoso
del venditore, anche gli acquirenti rispondono dell'evento considerato nella sua
unitarietà. Si rileva, infatti, che, diversamente opinando, si darebbe
inevitabilmente luogo ad un sistema elusivo volto a vanificare le disposizioni
legislative in materia di lottizzazione abusiva negoziale. Si evidenzia anche
che non può risultare indicativa della buona fede dell'acquirente l'affidamento
riposto nella professionalità del notaio e nell'avvenuto rilascio delle
concessioni edilizie. Si sottolinea, infine, che l'obbligo della confisca
prescinde dalla condanna e che deve essere applicata anche ai terzi in buona
fede.
Per l'odierna udienza sono pervenute memorie di replica da parte degli
acquirenti.
In particolare:
a) Faiola Giuseppe rileva che l'immobile è estraneo al decreto di sequestro e
alla parte di terreno cui quest'ultimo si riferisce; che aveva realizzato in
proprio le opere richiedendo autonomamente titoli autorizzativi senza che
fossero stati mai avviati procedimenti penali ed, infine, che ha agito
separatamente dalla Sorore srl e che le sue opere non rientrano tra quelle
realizzate dalla ICF sviluppo srl.
b) La Turi One, in persona del suo amministratore giudiziario, rileva che
correttamente il giudice del riesame si è occupato di valutare la posizione di
buona fede dei terzi, opportunamente considerando l'estraneità degli stessi al
processo ed al reato; escludendo qualsiasi profilo di colpa alla luce del
certificato di destinazione urbanistica in quanto quest'ultimo, ai sensi
dell'articolo 30, comma 2, d.p.r. 380/01 si riferisce esclusivamente agli atti
aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento della
comunione di diritti reali relativi a terreni e non riguarda, quindi, i cespiti
immobiliari. Aggiunge che anche a voler riconoscere la natura di sanzione
amministrativa alla confisca, quest'ultima è sempre revocabile mantenendo
comunque un intrinseco carattere sanzionatorio e non potendo, quindi, trovare
applicazione i canoni della responsabilità oggettiva; e che si deve
indubbiamente far luogo alla revoca nel caso di successiva adozione di un piano
di recupero urbanistico dell'area abusivamente lottizzata.
c) Cavalieri Luigi, Poma Sonia, Nominato Gennaro rilevano che la confisca, in
quanto sanzione amministrativa, non può prescindere da profili di colpa come
ribadito dalla decisione di questa Sezione in data 24 ottobre 2008 n. 42751 e
che l'acquisto è avvenuto tramite regolare rogito notarile attestante la
regolarità della edificazione delle unità immobiliari anche con riferimento alle
rilasciate concessioni edilizie.
d) Bottiglia Fabio ribadisce le considerazioni già illustrate nella memoria di
Cavalieri, Poma, Nominato, sottolineando la propria buona fede.
e) Angela Anatrella, Raffaele Del Noce, Fioravante Smarrazzo, Alfredo Smarrazzo,
Elena Cicala, Francesca Di Falco, Giuseppe Raimondo, Francesca Granata, Felice
Guerriera, Giuseppe Guerriera, Roberto Di Celmo, Annarita Amente, Luigi Marcone,
Loris Fanfara, Guglielmo Bruschini, Federica Bruschini, Donatella Terrano, Maria
Guadalupe Santaroni, Antonio D'Andrea, Assunta D'Onofrio rilevano:
a) l'inammissibilità del ricorso in quanto consentito solo per violazione di legge;
b) l'infondatezza del ricorso medesimo avendo il sequestro attinto beni appartenenti a terzi estranei al reato e al processo penale che avevano acquistato immobili muniti di concessione in virtù di regolare rogito notarile; ed in considerazione della circostanza che al momento del sequestro il residence era completamente ultimato e dotato di tutti i servizi con pertinenze e adiacente parco nonché la rete viaria di accesso e impianto di acque bianche e sporche. Si rileva inoltre che nemmeno può parlarsi di aumento del carico urbanistico in quanto i ricorrenti in sede di riesame hanno potuto dimostrare che, nonostante la pronuncia di primo grado del tribunale di Terracina, la struttura è assolutamente neutra dal punto di vista dell'incidenza del carico urbanistico stesso e che non grava in alcun modo sull'offerta generale di attrezzature pubbliche;
c) che la confisca ha natura sanzionatoria e che, contrariamente all'assunto dal procuratore ricorrente, secondo i più recenti indirizzi nella giurisprudenza di legittimità adeguatasi a quelli della corte europea dei diritti dell'uomo, non è mai consentita nei confronti dei terzi di buona fede; che peraltro, trattandosi di acquirenti residenti in zone diverse, non può essere mosso a questi ultimi alcun rilievo di scarsa diligenza nemmeno in ordine alla mancata conoscenza della pendenza giudiziaria.
Il ricorso del pm è fondato.
Si impone preliminarmente una puntualizzazione sulle ragioni del sequestro.
Le doglianze formulate dal pubblico ministero ricorrente, che specificamente
affronta il tema delle esigenze cautelari, impone anzitutto di verificare la
correttezza della motivazione dell'ordinanza del riesame nella parte in cui
afferma in premessa che nella specie il sequestro preventivo sarebbe stato
specificamente disposto non per evitare che l'asserito reato di lottizzazione
possa essere portato ad ulteriori conseguenze, ma al fine di garantire la
esecuzione della misura di sicurezza patrimoniale disposta in sentenza.
Ora, il decreto di sequestro preventivo del tribunale non consente dubbi sulla
circostanza che il sequestro è stato effettuato ai sensi dell'articolo 321 comma
1 e comma 2. Si precisa infatti nel suddetto provvedimento che deve essere
disposto "il sequestro di tali corpi di reato dei quali è stata ordinata la
confisca, compresi i terreni e che, in ogni caso, anche ai sensi dell'articolo
321 comma i la libera disponibilità delle opere da parte del detentore potrebbe
protrarre le conseguenze del reato per il quale è stata emessa la sentenza di
condanna, poiché l'ultimazione delle opere e l'utilizzazione del complesso
edilizio di ingente volumetria altererebbe in modo rilevante l'assetto
territoriale ed il carico urbanistico ".
E quindi, con riferimento alla motivazione dell'ordinanza di riesame ed alle
obiezioni messe in alcune memorie difensive, appare certamente irrilevante che i
destinatari del sequestro medesimo siano rimasti sino a questo momento estranei
al processo spiegando il provvedimento cautelare i propri effetti anche al di
fuori del giudizio in corso. Non vi è dubbio, infatti, che la denunciata
violazione di legge debba essere esaminata con riferimento ai presupposti per
l'applicazione di entrambe le ipotesi formulate nei primi due commi
dell'articolo 321.
Fatta questa doverosa premessa, occorre ora soffermarsi sulla correttezza di
taluni dei principi affermati dal procuratore ricorrente e nelle memorie
difensive in ordine alla natura della confisca ed alla sua esecuzione nei
confronti dei terzi di buona fede. Al riguardo occorre chiarire anzitutto che,
come già affermato da questa Sezione, la confisca prevista in materia di
lottizzazione abusiva dall'art. 44, comma secondo, del d.P.R. 6 giugno 2001, n.
380 costituisce una sanzione amministrativa e non una misura di sicurezza di
natura patrimoniale, pur permanendone il carattere
sanzionatorio ai sensi dell'art. 7 della Convenzione europea dei diritti
dell'uomo (Sez. 3, n. 36844 del 09/07/2009 Rv. 244923).
In relazione alla applicabilità della confisca ai terzi in buona fede sostenuta
dal procuratore ricorrente si è già puntualizzato che tale affermazione è
conforme alla giurisprudenza risalente di questa Corte ma trattasi di
orientamento interpretativo precedente alle sentenza della Corte Europea dei
diritti dell'uomo del 30.8.2007 e del 20.1.2009, nel ricorso n. 75909/01
proposto contro l'Italia dalla s.r.l. "Sud Fondi", ed ormai abbandonato da
questa Sezione, che ha escluso l'applicabilità della confisca nei confronti di
coloro che effettivamente risultino in buona fede in ordine alla abusività della
lottizzazione, nel senso che in essi non sia stato accertato alcun profilo di
colpa, anche sotto gli aspetti della imprudenza, della negligenza e del difetto
di vigilanza.
Si è, tra l'altro, da ultimo puntualizzato, infatti, che:
- Oggetto del sequestro preventivo può essere qualsiasi bene - a chiunque
appartenente e, quindi, anche a persona estranea al reato purché esso sia, anche
indirettamente, collegato al reato e, ove lasciato in libera disponibilità,
idoneo a costituire pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze
del reato ovvero di agevolazione della commissione di ulteriori fatti penalmente
rilevanti.
(Sez.3, n. 17865 del 17/03/2009 Rv. 243751);
- Il terzo acquirente di un immobile abusivamente lottizzato, pur partecipando
materialmente con il proprio atto di acquisto al reato di lottizzazione abusiva,
può subirne la confisca solo nel caso in cui sia ravvisabile una condotta
quantomeno colposa in ordine al carattere abusivo della lottizzazione negoziale
e/o materiale (Sez. 3, n. 42178 del 29/09/2009 Rv. 245170);
- È irrilevante la questione di costituzionalità, per asserito contrasto con gli
artt. 27, 42 e 117, comma primo, Cost. (in relazione all'art. 7 CEDU), dell'art.
44, comma secondo, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 nella parte in cui consente la
confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente
costruite a prescindere dal giudizio di responsabilità e nei confronti di
persone estranee ai fatti, in quanto la confisca è condizionata, sotto il
profilo soggettivo, quantomeno all'accertamento di profili di colpa nella
condotta dei soggetti sul cui patrimonio la misura viene ad incidere. (Sez. 3,
n. 39078 del 13/07/2009 Rv. 245348);
- La confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente
costruite, attesa la natura sanzionatoria, non può essere disposta nei confronti
di soggetti estranei alla commissione del reato che siano possessori di buona
fede, non essendo ammissibili criteri di responsabilità oggettiva neppure con
riferimento alle sanzioni amministrative. (Sez. 3, Sentenza n. 12118 del
12/12/2008 Cc. (dep. 19/03/2009 ) Rv. 243395).
Non vi è dubbio quindi, che in presenza dell'accertata buona fede, non possa essere disposta la confisca nei confronti dei terzi; ma occorre certamente che la buona fede sia accertata e, pertanto, solo nel caso in cui quest'ultima sia già evidente, può omettersi il provvedimento di sequestro.
Fermo quanto già detto sulle ragioni del sequestro, la questione investe,
quindi, rispetto nel caso di specie, anche i parametri indicati dal tribunale
del riesame per la valutazione della buona fede avendo il giudice del riesame,
come detto in precedenza,
sostanzialmente ritenuto quest'ultima, in maniera pressoché assiomatica,
limitandosi a considerare l'attuale estraneità al processo degli acquirenti e
l'avvenuto acquisto tramite rogito notarile degli immobili.
In proposito è palese, tuttavia, la violazione ad opera del riesame dei principi
più volte enunciati da questa Sezione.
Si è già rilevato infatti che, come correttamente indicato dal procuratore
ricorrente, la sola circostanza che i ricorrenti medesimi non risultano allo
stato indagati non consente di considerarli "terzi" rispetto al configurato
reato di lottizzazione abusiva, in quanto ben potrebbero assumere, in seguito ad
ulteriori e più approfonditi accertamenti, la anzidetta qualità che oggi non
rivestono.
Ugualmente appare errato limitare l'accertamento della buona fede alla mera
circostanza dell'acquisto degli immobili tramite rogito notarile ed al rilievo
dell'idoneità di tali titoli a trasferire la proprietà.
Si è già osservato al riguardo, infatti, che la lottizzazione abusiva negoziale
- in particolare - ha carattere generalmente plurisoggettivo, poiché in essa
normalmente confluiscono condotte convergenti verso un'operazione unitaria
caratterizzata dal nesso causale che lega i comportamenti dei vari partecipi
(quanto meno del venditore-lottizzatore e dell'acquirente) diretti a
condizionare la riserva pubblica di programmazione territoriale.
La condotta dell'acquirente non configura, quindi, un evento imprevisto ed
imprevedibile per il venditore, perché anzi inserisce un determinante contributo
causale alla concreta attuazione del disegno criminoso di quegli e, per la
cooperazione dell'acquirente nel reato, non sono necessari un previo concerto o
un'azione concordata con il venditore, essendo sufficiente, al contrario, una
semplice adesione al disegno criminoso da quegli concepito, posta in essere
anche attraverso la violazione (deliberatamente o per trascuratezza) di
specifici doveri di informazione e conoscenza che costituiscono diretta
esplicazione dei doveri di solidarietà sociale di cui all'art. 2 Cost.
L'acquirente, dunque, non può sicuramente considerarsi, solo per tale sua
qualità, "terzo estraneo" al reato di lottizzazione abusiva, ben potendo egli
tuttavia, benché compartecipe al medesimo accadimento materiale, dimostrare di
avere agito in buona fede, senza rendersi conto cioè - pur avendo adoperato la
necessaria diligenza nell'adempimento degli anzidetti doveri di informazione e
conoscenza - di partecipare ad un'operazione di illecita lottizzazione.
Le posizioni, dunque, sono a priori separabili se risulti provata la malafede
dei venditori, che, traendo in inganno gli acquirenti, li convincono della
legittimità delle operazioni (Sez. 3, 22.5.1990, Oranges e 26.1.1998, Cusimano).
E neppure l'acquisto del sub-acquirente può essere considerato legittimo con
valutazione aprioristica limitata alla sussistenza di detta sola qualità,
allorché si consideri che l'utilizzazione delle modalità dell'acquisto
successivo ben potrebbe costituire un sistema elusivo, surrettiziamente
finalizzato a vanificare le disposizioni legislative in materia di lottizzazione
negoziale (Cass., Sez. 3, 8.11.2000, Petracchi). Tali principi, come già
rilevato da Sez. 3, n. 17865 del 17/03/2009 Rv. 243751, non possono ritenersi in
contrasto con i postulati della sentenza n. 42741/08 di questa
stessa Sezione (ric. Silvioli ed altri, depositata il 17.11.2008), che ha
immutato i precedenti orientamenti in tema di tutela della buona fede dei terzi.
Conclusivamente dunque
a) In questo procedimento il Tribunale del riesame - a fronte di una misura di
cautela reale adottata dal G.I.P. in relazione ad entrambe le ipotesi di cui
all'art. 321 c.p.p.:
a) pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato, nonché di agevolazione della commissione di altri reati;
b) possibilità di confisca delle unità immobiliari ai sensi del D.P.R. n. 380
del 2001, art. 44, comma 1, ha erroneamente omesso ogni valutazione sulle
esigenze preventive di cui all'art. 321 comma 1 c.p.p..
b) appare non conforme ai principi più volte enunciati da questa Corte la
pronuncia del riesame che limita l'accertamento della buona fede degli
acquirenti alla circostanza:
a) che essi non risultano allo stato indagati:
b) che l'acquisto degli immobili sia avvenuto tramite rogito notarile e vi sia
l'idoneità di tali titoli a trasferire la proprietà.
Si impone di conseguenza l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al
tribunale del riesame di Latina perché valuti nuovamente la questione alla luce
dei principi affermati.
In quella sede potranno essere utilmente affrontate anche le questioni relative
alla estraneità al provvedimento di sequestro di alcuni immobili, rendendosi
necessario al riguardo un accertamento di merito precluso in questa sede.
PQM
La Corte Suprema di Cassazione annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al
tribunale di Latina.
Così deciso in Roma il 17.6.2010
DEPOSITATA IN CANCELLERIA 20 sett. 2010
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