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CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 20/09/2010 (Cc. 23.6.2010), Sentenza n. 33916
RIFIUTI - Gestione illecita di rifiuti - Attività organizzate per il traffico
illecito dei rifiuti - Confisca del mezzo di trasporto - Artt. 259 e 256 D. Lgs.
n. 152/2006. Per il reato di cui all'art. 259 del d. Igs. n. 152/2006,
(traffico illecito di rifiuti) è obbligatoria la confisca del mezzo di
trasporto. Tale norma contiene, infatti, un riferimento esplicito a tutte le
ipotesi di cui all'art. 256, compresa quella del trasporto, senza operare alcuna
distinzione in merito all'attività di gestione illecita per la quale i rifiuti
sono trasportati. Pertanto, la confisca del mezzo va disposta, non solo
nell'ipotesi di trasporto illecito di rifiuti di cui all'art. 256, di trasporto
di rifiuti senza formulario o con formulario con dati incompleti o inesatti,
ovvero con uso di certificato falso durante il trasporto, ma anche per le
attività organizzate per il traffico illecito dei rifiuti allorché tali attività
siano compiute utilizzando mezzi di trasporto. I veicoli impiegati per il
traffico illecito di rifiuti costituiscono non già i mezzi contingentemente
utilizzati per la commissione del reato, ma lo strumento essenziale che integra
gli estremi della fattispecie astratta di reato, atteso che la norma punisce una
serie di condotte che devono essere realizzate attraverso la predisposizione di
mezzi e attività continuative organizzate (Cass. sez. II, 22/12/2004 n.42227).
(conferma ordinanza 25.05.2009 del Tribunale di Messina) Pres. De Maio, Est.
Teresi, Ric. Galipò. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 20/09/2010 (Cc.
23.6.2010), Sentenza n. 33916
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UDIENZA del 23.6.2010
SENTENZA N. 965
REG. GENERALE N.27075/09
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Signori:
dott. Guido De Maio
Presidente
1. dott. Ciro Petti
Consigliere
2. dott. Alfredo Teresi
Consigliere rel.
3. dott. Alfredo Maria Lombardi
Consigliere
4. doff. Silvio Amoresano
Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso proposto da Galipò Anna Maria, nata a Capo d'Orlando il
xx.ad.xxxx, quale legale rappresentante de La dinamica di Galipò Sarino & C
s.n.c., avverso l'ordinanza 25.05.2009 del Tribunale di Messina che ha respinto
l'appello proposto avverso l'ordinanza del GIP 7.04.2009 che ha rigettato
l'istanza di restituzione di automezzi sequestrati;
Visti gli atti, l'ordinanza denunciata e il ricorso;
Sentita nella Camera di Consiglio la relazione del Consigliere dott. Alfredo
Teresi;
Sentito il PM nella persona del PG, dott. Guglielmo Passacantando, che ha
chiesto il rigetto del ricorso;
osserva
Con ordinanza 25.05.2009 il Tribunale di Messina rigettava l'appello proposto da
Galipò Anna Maria, quale legale rappresentante de La dinamica di Galipò Sanino &
C s.n.c., avverso l'ordinanza del GIP 7.04.2009 che aveva rigettato l'istanza di
restituzione di automezzi sequestrati trattandosi di beni soggetti a confisca
obbligatoria.
Proponeva ricorso per cassazione la predetta Galipò segnalando che, con la
sentenza n.41000/2008, questa Corte aveva affermato che "la revoca del sequestro
preventivo deve essere disposta anche in relazione a fattispecie di reato per le
quali è obbligatoria la confisca, non soltanto quando venga meno il "fumus"
del reato ipotizzato, ma anche quando il reato, oltre che ultimato, abbia
completamente esaurito i suoi effetti, in quanto non é possibile parlare in
questo caso di presunzione legale di pericolosità. (Fattispecie relativa alla
revoca del sequestro preventivo di un autocarro per la iniziale mancata
iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali, sopravvenuta
successivamente)", sicché, avendo la società conseguito l'autorizzazione
amministrativa allo smaltimento dei rifiuti, era venuta meno la presunzione
legale di pericolosità della res.
Chiedeva l'annullamento dell'ordinanza.
Il ricorso è infondato.
Per il reato di cui all'art. 259 del d. Igs. n. 152/2006, (traffico illecito di
rifiuti) è obbligatoria la confisca del mezzo di trasporto.
Tale norma contiene, infatti, un riferimento esplicito a tutte le ipotesi di cui
all'art. 256, compresa quella del trasporto, senza operare alcuna distinzione in
merito all'attività di gestione illecita per la quale i rifiuti sono
trasportati.
Pertanto la confisca del mezzo va disposta, non solo nell'ipotesi di trasporto
illecito di rifiuti di cui all'art. 256, di trasporto di rifiuti senza
formulario o con formulario con dati incompleti o inesatti, ovvero con uso di
certificato falso durante il trasporto, ma anche per le attività organizzate per
il traffico illecito dei rifiuti allorché tali attività siano compiute
utilizzando mezzi di trasporto.
I veicoli impiegati per il traffico illecito di rifiuti costituiscono non già i
mezzi contingentemente utilizzati per la commissione del reato, ma lo strumento
essenziale che integra gli estremi della fattispecie astratta di reato, atteso
che la norma punisce una serie di condotte che devono essere realizzate
attraverso la predisposizione di mezzi e attività continuative organizzate,
quali sono gli autocarri in sequestro (giurisprudenza Cassazione sez. II,
22/12/2004 n.42227, nr. 23540)
Sulla scia di tale consolidato indirizzo giurisprudenziale è, quindi, corretta la decisione impugnata, non censurabile alla stregua del richiamato precedente giurisprudenziale, di carattere eccezionalmente derogatorio, stante che si riferiva a una fattispecie del tutto particolare in cui all'atto del sequestro non più esisteva il reato per avere l'indagato già conseguito l'iscrizione del mezzo nell'albo nazionale gestori, mentre, nella fattispecie, sono state ipotizzate condotte criminose rispetto alle quali non è rilevante la conseguita autorizzazione amministrativa.
Grava sulla ricorrente l'onere delle spese del procedimento.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento.
Cosi deciso nella camera di Consiglio in Roma il 23.06.2010.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA 20 sett. 2010
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