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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006  - ISSN 1974-9562



CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 20/09/2010 (Cc. 23.6.2010), Sentenza n. 33916


RIFIUTI - Gestione illecita di rifiuti - Attività organizzate per il traffico illecito dei rifiuti - Confisca del mezzo di trasporto - Artt. 259 e 256 D. Lgs. n. 152/2006. Per il reato di cui all'art. 259 del d. Igs. n. 152/2006, (traffico illecito di rifiuti) è obbligatoria la confisca del mezzo di trasporto. Tale norma contiene, infatti, un riferimento esplicito a tutte le ipotesi di cui all'art. 256, compresa quella del trasporto, senza operare alcuna distinzione in merito all'attività di gestione illecita per la quale i rifiuti sono trasportati. Pertanto, la confisca del mezzo va disposta, non solo nell'ipotesi di trasporto illecito di rifiuti di cui all'art. 256, di trasporto di rifiuti senza formulario o con formulario con dati incompleti o inesatti, ovvero con uso di certificato falso durante il trasporto, ma anche per le attività organizzate per il traffico illecito dei rifiuti allorché tali attività siano compiute utilizzando mezzi di trasporto. I veicoli impiegati per il traffico illecito di rifiuti costituiscono non già i mezzi contingentemente utilizzati per la commissione del reato, ma lo strumento essenziale che integra gli estremi della fattispecie astratta di reato, atteso che la norma punisce una serie di condotte che devono essere realizzate attraverso la predisposizione di mezzi e attività continuative organizzate (Cass. sez. II, 22/12/2004 n.42227). (conferma ordinanza 25.05.2009 del Tribunale di Messina) Pres. De Maio, Est. Teresi, Ric. Galipò. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 20/09/2010 (Cc. 23.6.2010), Sentenza n. 33916


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UDIENZA del 23.6.2010

SENTENZA N. 965

REG. GENERALE N.27075/09


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale


Composta dagli Ill.mi Signori:


dott. Guido De Maio                                                 Presidente
1. dott. Ciro Petti                                                     Consigliere
2. dott. Alfredo Teresi                                               Consigliere rel.
3. dott. Alfredo Maria Lombardi                                 Consigliere
4. doff. Silvio Amoresano                                          Consigliere


ha pronunciato la seguente


SENTENZA


- sul ricorso proposto da Galipò Anna Maria, nata a Capo d'Orlando il xx.ad.xxxx, quale legale rappresentante de La dinamica di Galipò Sarino & C s.n.c., avverso l'ordinanza 25.05.2009 del Tribunale di Messina che ha respinto l'appello proposto avverso l'ordinanza del GIP 7.04.2009 che ha rigettato l'istanza di restituzione di automezzi sequestrati;
Visti gli atti, l'ordinanza denunciata e il ricorso;
Sentita nella Camera di Consiglio la relazione del Consigliere dott. Alfredo Teresi;
Sentito il PM nella persona del PG, dott. Guglielmo Passacantando, che ha chiesto il rigetto del ricorso;


osserva


Con ordinanza 25.05.2009 il Tribunale di Messina rigettava l'appello proposto da Galipò Anna Maria, quale legale rappresentante de La dinamica di Galipò Sanino & C s.n.c., avverso l'ordinanza del GIP 7.04.2009 che aveva rigettato l'istanza di restituzione di automezzi sequestrati trattandosi di beni soggetti a confisca obbligatoria.


Proponeva ricorso per cassazione la predetta Galipò segnalando che, con la sentenza n.41000/2008, questa Corte aveva affermato che "la revoca del sequestro preventivo deve essere disposta anche in relazione a fattispecie di reato per le quali è obbligatoria la confisca, non soltanto quando venga meno il "fumus" del reato ipotizzato, ma anche quando il reato, oltre che ultimato, abbia completamente esaurito i suoi effetti, in quanto non é possibile parlare in questo caso di presunzione legale di pericolosità. (Fattispecie relativa alla revoca del sequestro preventivo di un autocarro per la iniziale mancata iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali, sopravvenuta successivamente)", sicché, avendo la società conseguito l'autorizzazione amministrativa allo smaltimento dei rifiuti, era venuta meno la presunzione legale di pericolosità della res.


Chiedeva l'annullamento dell'ordinanza.


Il ricorso è infondato.


Per il reato di cui all'art. 259 del d. Igs. n. 152/2006, (traffico illecito di rifiuti) è obbligatoria la confisca del mezzo di trasporto.
Tale norma contiene, infatti, un riferimento esplicito a tutte le ipotesi di cui all'art. 256, compresa quella del trasporto, senza operare alcuna distinzione in merito all'attività di gestione illecita per la quale i rifiuti sono trasportati.
Pertanto la confisca del mezzo va disposta, non solo nell'ipotesi di trasporto illecito di rifiuti di cui all'art. 256, di trasporto di rifiuti senza formulario o con formulario con dati incompleti o inesatti, ovvero con uso di certificato falso durante il trasporto, ma anche per le attività organizzate per il traffico illecito dei rifiuti allorché tali attività siano compiute utilizzando mezzi di trasporto.
I veicoli impiegati per il traffico illecito di rifiuti costituiscono non già i mezzi contingentemente utilizzati per la commissione del reato, ma lo strumento essenziale che integra gli estremi della fattispecie astratta di reato, atteso che la norma punisce una serie di condotte che devono essere realizzate attraverso la predisposizione di mezzi e attività continuative organizzate, quali sono gli autocarri in sequestro (giurisprudenza Cassazione sez. II, 22/12/2004 n.42227, nr. 23540)
 

Sulla scia di tale consolidato indirizzo giurisprudenziale è, quindi, corretta la decisione impugnata, non censurabile alla stregua del richiamato precedente giurisprudenziale, di carattere eccezionalmente derogatorio, stante che si riferiva a una fattispecie del tutto particolare in cui all'atto del sequestro non più esisteva il reato per avere l'indagato già conseguito l'iscrizione del mezzo nell'albo nazionale gestori, mentre, nella fattispecie, sono state ipotizzate condotte criminose rispetto alle quali non è rilevante la conseguita autorizzazione amministrativa.


Grava sulla ricorrente l'onere delle spese del procedimento.


PQM


La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Cosi deciso nella camera di Consiglio in Roma il 23.06.2010.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA 20 sett. 2010



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