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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 22/09/2010 (Ud. 17.6.2010), Sentenza n. 34205
BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - Zona sottoposta a vincolo ambientale -
Alterazione del paesaggio - Variazione altimetrica del terreno - Autorizzazione
amministrativa e sussistenza del reato di cui all’art.734 c. p. - Poteri del
giudice penale - Fattispecie. L'eventuale autorizzazione amministrativa,
anche se regolare, non esclude la sussistenza del reato di cui all'art. 734 cod.
pen. ma può assumere semmai rilevanza in materia di valutazione dell'elemento
psicologico del reato, spettando al giudice penale di verificare, a fronte di
una compromissione del paesaggio e dell'ambiente, la corrispondenza delle opere
al provvedimento nonché la liceità e legittimità (ma non l'opportunità) dei
relativi atti amministrativi, in quanto l'eventuale illegittimità di tali atti
potrebbe essa stessa costituire elemento essenziale della fattispecie criminosa.
(Cass. Sez. 4, 29/03/2004 n. 32125), Fattispecie: evidente alterazione del
paesaggio in funzione dell'avvenuta variazione altimetrica del terreno rispetto
al livello naturale. (conferma sentenza n. 354/2009 TRIBUNALE di AOSTA, del
06/10/2009), Pres. De Maio, Est. Sarno, Ric. Vastarini ed altro. CORTE DI
CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 22/09/2010 (Ud. 17.6.2010), Sentenza n. 34205
BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - Aree soggette a speciale protezione -
Distruzione o alterazione delle bellezze naturali - Valutazione della P.A. -
Limiti - Elemento psicologico o della gravità del reato - Art. 734 cod. pen..
Ai fini dell'applicazione dell'art. 734 cod. pen. è demandato sempre al
giudice penale l'accertamento della sussistenza della distruzione o alterazione
delle bellezze naturali dei luoghi soggetti alla speciale protezione
dell'autorità, indipendentemente da ogni valutazione della pubblica
amministrazione, della quale - se intervenuta - il giudice dovrà - con adeguata
motivazione - tenere conto con riferimento alla valutazione dell'elemento
psicologico o della gravità del reato. (Sez. U. n. 248 dei 21/10/1992 Rv.
193416). (conferma sentenza n. 354/2009 TRIBUNALE di AOSTA, del 06/10/2009),
Pres. De Maio, Est. Sarno, Ric. Vastarini ed altro. CORTE DI CASSAZIONE
PENALE, Sez. III, 22/09/2010 (Ud. 17.6.2010), Sentenza n. 34205
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UDIENZA del 17.6.2010
SENTENZA N. 1195
REG. GENERALE N. 2073/2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri
Magistrati:
Dott. GUIDO DE MALO
- Presidente
Dott. CLAUDIA SQUASSONI
- Consigliere
Dott. MARIO GENTILE
- Consigliere
Dott. ALDO FIALE
- Consigliere
Dott. GIULIO SARNO
- Rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) VASTARINI SANDRO N. IL xx/xx/xxxx
2) MASCHIO FABIO N. IL ad/xx/xxxx
- avverso la sentenza n. 354/2009 TRIBUNALE di AOSTA, del 06/10/2009
- visti gli atti, la sentenza e il ricorso
- udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/06/2010 la relazione fatta dal Consigliere
Dott. GIULIO SARNO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'Ambrosio visto che ha
concluso per l'annullamento senza rinvio perché il fatto non sussiste.
Con la sentenza in epigrafe il tribunale di Aosta condannava Vastarini Sandro e
Maschio Fabio alla pena dell'ammenda per il reato di cui all'articolo 734 del
codice penale per avere alterato la bellezza naturale di zona sottoposta a
vincolo ambientale, formando cumuli di terra di oltre duecento metri cubi
sull'argine sinistro della Dora Baltea.
Deducono in questa sede i ricorrenti la mancata e contraddittoria motivazione
nonché l'illogicità manifesta della stessa, assumendone la contraddittorietà
nella parte in cui afferma che l'accumulo del materiale ferroso non ha alterato
l'assetto paesaggistico della località e l'inconciliabilità delle conclusioni
cui perviene il tribunale con i pareri espressi dall'organo titolare del vincolo
e con il rilascio del certificato di compatibilità ambientale che - avrebbe
imposto, quindi, quantomeno una motivazione sulla sua illegittimità - per poter
consentire la condanna ex art. 734 cod. pen..
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Va al riguardo rilevato in via preliminare che le modifiche introdotte dalla
Legge 15 dicembre 2004, n.308 al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 non
fanno venire meno l'attualità dei principi affermati dalle Sezioni Unite secondo
cui ai fini dell'applicazione dell'art. 734 cod. pen. è demandato sempre al
giudice penale l'accertamento della sussistenza della distruzione o alterazione
delle bellezze naturali dei luoghi soggetti alla speciale protezione
dell'autorità, indipendentemente da ogni valutazione della pubblica
amministrazione, della quale - se intervenuta - il giudice dovrà - con adeguata
motivazione - tenere conto con riferimento alla valutazione dell'elemento
psicologico o della gravità del reato. (Sez. U. n. 248 dei 21/10/1992 Rv.
193416).
Ed a riprova possono essere citate proprio le disposizioni dei commi 36 e 37 dell'art. 1 della Legge 308/04.
Vero è, infatti, che il comma 36 ha modificato l'art. 181 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 introducendo il comma 1-ter secondo cui
"Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative ripristinatorie o
pecuniarie di cui all'articolo 167, qualora l'autorità amministrativa competente
accerti la compatibilità paesaggistica secondo le procedure di cui al comma
1-quater, la disposizione di cui al comma 1 non si applica...", ma la
disposizione citata, oltre ad essere condizionata alla sussistenza dei requisiti
indicati alle successive lettere a), b) e c), ha evidentemente riguardo al solo
reato di cui all'art. 181 che ha per oggetto esclusivo la assenza di
autorizzazione da parte dell'autorità preposta al vincolo.
Il legislatore non utilizza, infatti, la più ampia formulazione del successivo
comma 37 per cui "Per i lavori compiuti su beni paesaggistici entro e non oltre
il 30 settembre 2004 senza la prescritta autorizzazione o in difformità da essa,
l'accertamento di compatibilità paesaggistica dei lavori effettivamente
eseguiti, anche rispetto all'autorizzazione eventualmente rilasciata, comporta
l'estinzione del reato di cui all'articolo 181 del decreto legislativo n. 42 del
2004, e di ogni altro reato in materia paesaggistica..."
Detto ciò e rilevato che anche successivamente al pronunciamento delle Sezioni
Unite la giurisprudenza di legittimità ha continuato a ribadire che l'eventuale
autorizzazione amministrativa, anche se regolare, non esclude la sussistenza del
reato di cui all'art. 734 cod. pen. ma può assumere semmai rilevanza in materia
di valutazione dell'elemento psicologico del reato, spettando al giudice penale
di verificare, a fronte di una compromissione del paesaggio e dell'ambiente, la
corrispondenza delle opere al provvedimento nonché la liceità e legittimità (ma
non l'opportunità) dei relativi atti amministrativi, in quanto l'eventuale
illegittimità di tali atti potrebbe essa stessa costituire elemento essenziale
della fattispecie criminosa. (Sez. 4, n. 32125 del 29/03/2004 Rv. 229092),
occorre rilevare che la sentenza appare congruamente motivata con riferimento
alla evidente alterazione del paesaggio in funzione dell'avvenuta variazione
altimetrica del terreno rispetto al livello naturale.
Quanto ai dedotti profili di illogicità della motivazione, si ribadisce che la
decisione ha riguardo all'avvenuta alterazione e non al deturpamento dell'area
in questione.
Al rigetto del ricorso consegue per 1 ` ricorrenti l'onere del pagamento delle
spese processuali.
PQM
La Corte Suprema di Cassazione
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma i1 17.6.2010
DEPOSITATA IN CANCELLERIA 22 sett. 2010
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