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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE,
Sez. III, 22/09/2010 (Cc. 17/06/2010), Sentenza n. 34215
DIRITTO URBANISTICO - Lottizzazione abusiva mista - Posizione dei terzi
acquirenti - Buona fede degli acquirenti - Onere della prova - Confisca ex
art.19 L.47/1985 ora art.44 TU 380/2001. In materia di lottizzazione
abusiva, sono elementi sintomatici, quanto meno, dell’incuria dei terzi
acquirenti degli immobili che, pur in presenza di un certificato di destinazione
urbanistica che evidenziava la vocazione agricola della zona, non si sono dati
carico di accertare l’edificabilità dell'aera per usi residenziali; tale
verifica avrebbe rilevato l’evidente illegittimità del permesso di costruire
rilasciato. Pertanto, i terzi acquirenti, anche se non indagati, non possono
considerarsi soggetti estranei al reato ed in buona fede perché, sia pure per
trascuratezza, sono venuti meno al dovere di informazione e di conoscenza che
costituiscono diretta esplicazione dei doveri di solidarietà sociale di cui
all'art.2 Cost. (sentenza della Consulta n° 364/1988). (conferma ordinanza n.
70/2009 TRIB. LIBERTA' di SASSARI, del 09/07/2009) Pres. De Maio, Est. Squassoni,
Ric. Meloni ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 22/09/2010 (Cc.
17/06/2010), Sentenza n. 34215
DIRITTO URBANISTICO - Lottizzazione abusiva - Sequestro preventivo prodromico
alla confisca - sussistenza di esigenze cautelari - Necessità - Esclusione -
Natura di autonomo e distinto rimedio - Art.321 cc.2 e 1 c.p.p.. Il
sequestro preventivo, in tema di lottizzazione abusiva, è prodromico alla
confisca, a sensi dell'art.321 c.2 c.p.p., ed è un autonomo e distinto rimedio
per l’applicabilità del quale non occorre la sussistenza di esigenze cautelari
richieste dal c.1 della norma. (conferma ordinanza n. 70/2009 TRIB. LIBERTA' di
SASSARI, del 09/07/2009) Pres. De Maio, Est. Squassoni, Ric. Meloni ed altro.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 22/09/2010 (Cc. 17/06/2010), Sentenza n.
34215
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UDIENZA del 17.06.2010
SENTENZA N. 937
REG. GENERALE N.3466/2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri
Magistrati:
Dott. GUIDO DE MAIO
- Presidente -
Dott. CLAUDIA SQUASSONI
- Rel. Consigliere -
Dott. MARIO GENTILE
- Consigliere -
Dott. ALDO FIALE
- Consigliere -
Dott. GIULIO SARNO
- Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) MELONI FABRIZIO N. IL xx/ad/xxxx
2) CARTA DONATELLA N. IL xx/xx/xxxx
avverso l'ordinanza n. 70/2009 TRIB. LIBERTA' di SASSARI, del 09/07/2009
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CLAUDIA SQUASSONI;
sentite le conclusioni del PG Dott. D'Ambrosio Vito che ha concluso per il
rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza 9 luglio 2009, il Tribunale di Sassari ha respinto la richiesta di
riesame di un sequestro preventivo prodromico alla confisca obbligatoria di
manufatti ritenuti oggetti di lottizzazione abusiva mista.
Per quanto concerne la posizione dei terzi acquirenti ( unico motivo coinvolto
nelle censure nell'atto di ricorso in Cassazione), i Giudici hanno dato atto di
essere edotti dei principi dettati dalla Cedu , della interpretazione fattane
dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e delle recenti sentenze di
legittimità.
Tuttavia, nel caso concreto, hanno ritenuto non sussistente la allegata buona
fede degli acquirenti dei singoli lotti destinati alla edificazione. I Giudici
hanno messo in luce che, al di la della regolarità formale dei documenti
amministrativi, emergeva chiaramente -dal certificato di destinazione
urbanistica allegato all' atto pubblico di vendita- la destinazione agricola
della area incompatibile con l'insediamento urbanistico che di fatto si
realizzava; tale circostanza avrebbe dovuto indurre gli acquirenti a verificare
la compatibilità degli interventi assentiti con il progetto urbanistico del
territorio che vietava la lottizzazione ad uso residenziale.
Per l'annullamento della ordinanza, hanno proposto ricorso per Cassazione Meloni
Fabio e Carta Donatella deducendo difetto di motivazione e violazione di legge
ed allegando la loro terziarietà e buona fede.
Sostengono di avere acquistato il lotto tramite una agenzia immobiliare già
edificabile per il rilasciato permesso di costruire (del quale hanno ottenuto
una variante) e di non avere posto in esser alcun comportamento colposo; il loro
dovere di controllo, che hanno effettuato, era limitato ai provvedimenti
amministrativi che li riguardavano, assistiti dalla presunzione di legittimità,
e non poteva essere esteso alla pianificazione del territorio di competenza
degli Enti Pubblici.
Rilevano che la interpretazione posta alla base della impugnata ordinanza
collide con quanto asserito in materia dalla Corte Europea. Concludono rilevando
come, in ogni caso, non sussiste il periculum in mora.
*****************************
La Corte europea (con sentenza 10 gennaio 2009, Sud Fondi c. Italia) ha ritenuto
che, in caso di lottizzazione abusiva, la misura della confisca, applicata ad
imputati assolti per mancanza dello elemento psicologico del reato, fosse in
contrasto con l'art.7 della Convenzione (che proibisce ogni pena senza
preventiva legge) e con l'art.1 del suo primo Protocollo ( che tutela la
proprietà privata) e si traducesse, pertanto, in una sanzione. arbitraria.
Preso atto del dictum dei Giudice europei, la giurisprudenza di
legittimità ha rilevato che la norma, in relazione alla quale era stata disposta
la confisca (art.19 L.47/1985 ora art.44 TU 380/2001), non fosse intrinsecamente
illegittima e consentisse una esegesi conforme alla convenzione (come rilevato
dalla Corte Costituzionale con sentenza 239/2009).
A tale fine necessita, per quanto concerne la posizione del terzo acquirente del
bene, verificare se costui fosse in buona fede o fosse edotto della illegittima
trasformazione del territorio oppure se versasse in una situazione di colpevole
inconsapevolezza per non avere, effettuato le necessarie e richieste verifiche
sulla legittimità dei titoli in base ai quali edificava (Cass. Sezione 3
sentenza 39078/2009).
Ora il Tribunale ha dato atto (avendo come riferimento le investigazioni finora
effettuate e suscettibili di ulteriori sviluppi) della esistenza di elementi
sintomatici, quanto meno, della incuria dei ricorrenti che, pur in presenza di
un certificato di destinazione urbanistica che evidenziava la vocazione agricola
della zona, non si sono dati carico di accertare la edificabilità dell'aera per
usi residenziali; tale verifica avrebbe rilevato la evidente illegittimità del
permesso di costruire rilasciato ai ricorrenti.
Costoro, anche se non indagati, non possono considerarsi soggetti estranei al
reato ed in buona fede perché, sia pure per trascuratezza, sono venuti meno al
dovere di informazione e di conoscenza che costituiscono diretta esplicazione
dei doveri di solidarietà sociale di cui all'art.2 Cost. (sentenza della
Consulta n° 364/1988).
Pertanto, la conclusione del Tribunale, conforme alla giurisprudenza di
legittimità, non merita censure.
Relativamente alla residua deduzione, è irrilevante il tema introdotto nel
ricorso sulla non necessità del vincolo reale perché la edificazione non
determina un aggravio del carico urbanistico; nel caso in esame, trattasi di
sequestro preventivo prodromico alla confisca, a sensi dell'art.321 c.2 cpp, che
è un autonomo e distinto rimedio per la applicabilità del quale non occorre la
sussistenza di esigenze cautelari richieste dal c.1 della norma.
Per le esposte considerazioni, il ricorso deve essere rigettato con le
conseguenze di legge.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali.
Roma, 17 giugno 2010
DEPOSITATA IN CANCELLERIA 22 sett. 2010
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