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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006  - ISSN 1974-9562



CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 22/09/2010 (Cc. 17/06/2010), Sentenza n. 34215


DIRITTO URBANISTICO - Lottizzazione abusiva mista - Posizione dei terzi acquirenti - Buona fede degli acquirenti - Onere della prova - Confisca ex art.19 L.47/1985 ora art.44 TU 380/2001. In materia di lottizzazione abusiva, sono elementi sintomatici, quanto meno, dell’incuria dei terzi acquirenti degli immobili che, pur in presenza di un certificato di destinazione urbanistica che evidenziava la vocazione agricola della zona, non si sono dati carico di accertare l’edificabilità dell'aera per usi residenziali; tale verifica avrebbe rilevato l’evidente illegittimità del permesso di costruire rilasciato. Pertanto, i terzi acquirenti, anche se non indagati, non possono considerarsi soggetti estranei al reato ed in buona fede perché, sia pure per trascuratezza, sono venuti meno al dovere di informazione e di conoscenza che costituiscono diretta esplicazione dei doveri di solidarietà sociale di cui all'art.2 Cost. (sentenza della Consulta n° 364/1988). (conferma ordinanza n. 70/2009 TRIB. LIBERTA' di SASSARI, del 09/07/2009) Pres. De Maio, Est. Squassoni, Ric. Meloni ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 22/09/2010 (Cc. 17/06/2010), Sentenza n. 34215

DIRITTO URBANISTICO - Lottizzazione abusiva - Sequestro preventivo prodromico alla confisca - sussistenza di esigenze cautelari - Necessità - Esclusione - Natura di autonomo e distinto rimedio - Art.321 cc.2 e 1 c.p.p.. Il sequestro preventivo, in tema di lottizzazione abusiva, è prodromico alla confisca, a sensi dell'art.321 c.2 c.p.p., ed è un autonomo e distinto rimedio per l’applicabilità del quale non occorre la sussistenza di esigenze cautelari richieste dal c.1 della norma. (conferma ordinanza n. 70/2009 TRIB. LIBERTA' di SASSARI, del 09/07/2009) Pres. De Maio, Est. Squassoni, Ric. Meloni ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 22/09/2010 (Cc. 17/06/2010), Sentenza n. 34215


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UDIENZA del 17.06.2010

SENTENZA N. 937

REG. GENERALE N.3466/2010


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

 

Dott. GUIDO DE MAIO                             - Presidente -
Dott. CLAUDIA SQUASSONI                    - Rel. Consigliere -
Dott. MARIO GENTILE                             - Consigliere -

Dott. ALDO FIALE                                    - Consigliere -
Dott. GIULIO SARNO                                - Consigliere -


ha pronunciato la seguente


SENTENZA


sul ricorso proposto da:
1) MELONI FABRIZIO N. IL xx/ad/xxxx
2) CARTA DONATELLA N. IL xx/xx/xxxx
avverso l'ordinanza n. 70/2009 TRIB. LIBERTA' di SASSARI, del 09/07/2009
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CLAUDIA SQUASSONI;
sentite le conclusioni del PG Dott. D'Ambrosio Vito che ha concluso per il rigetto del ricorso.


MOTIVI DELLA DECISIONE


Con ordinanza 9 luglio 2009, il Tribunale di Sassari ha respinto la richiesta di riesame di un sequestro preventivo prodromico alla confisca obbligatoria di manufatti ritenuti oggetti di lottizzazione abusiva mista.


Per quanto concerne la posizione dei terzi acquirenti ( unico motivo coinvolto nelle censure nell'atto di ricorso in Cassazione), i Giudici hanno dato atto di essere edotti dei principi dettati dalla Cedu , della interpretazione fattane dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e delle recenti sentenze di legittimità.


Tuttavia, nel caso concreto, hanno ritenuto non sussistente la allegata buona fede degli acquirenti dei singoli lotti destinati alla edificazione. I Giudici hanno messo in luce che, al di la della regolarità formale dei documenti amministrativi, emergeva chiaramente -dal certificato di destinazione urbanistica allegato all' atto pubblico di vendita- la destinazione agricola della area incompatibile con l'insediamento urbanistico che di fatto si realizzava; tale circostanza avrebbe dovuto indurre gli acquirenti a verificare la compatibilità degli interventi assentiti con il progetto urbanistico del territorio che vietava la lottizzazione ad uso residenziale.


Per l'annullamento della ordinanza, hanno proposto ricorso per Cassazione Meloni Fabio e Carta Donatella deducendo difetto di motivazione e violazione di legge ed allegando la loro terziarietà e buona fede.


Sostengono di avere acquistato il lotto tramite una agenzia immobiliare già edificabile per il rilasciato permesso di costruire (del quale hanno ottenuto una variante) e di non avere posto in esser alcun comportamento colposo; il loro dovere di controllo, che hanno effettuato, era limitato ai provvedimenti amministrativi che li riguardavano, assistiti dalla presunzione di legittimità, e non poteva essere esteso alla pianificazione del territorio di competenza degli Enti Pubblici.


Rilevano che la interpretazione posta alla base della impugnata ordinanza collide con quanto asserito in materia dalla Corte Europea. Concludono rilevando come, in ogni caso, non sussiste il periculum in mora.

 

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La Corte europea (con sentenza 10 gennaio 2009, Sud Fondi c. Italia) ha ritenuto che, in caso di lottizzazione abusiva, la misura della confisca, applicata ad imputati assolti per mancanza dello elemento psicologico del reato, fosse in contrasto con l'art.7 della Convenzione (che proibisce ogni pena senza preventiva legge) e con l'art.1 del suo primo Protocollo ( che tutela la proprietà privata) e si traducesse, pertanto, in una sanzione. arbitraria.


Preso atto del dictum dei Giudice europei, la giurisprudenza di legittimità ha rilevato che la norma, in relazione alla quale era stata disposta la confisca (art.19 L.47/1985 ora art.44 TU 380/2001), non fosse intrinsecamente illegittima e consentisse una esegesi conforme alla convenzione (come rilevato dalla Corte Costituzionale con sentenza 239/2009).


A tale fine necessita, per quanto concerne la posizione del terzo acquirente del bene, verificare se costui fosse in buona fede o fosse edotto della illegittima trasformazione del territorio oppure se versasse in una situazione di colpevole inconsapevolezza per non avere, effettuato le necessarie e richieste verifiche sulla legittimità dei titoli in base ai quali edificava (Cass. Sezione 3 sentenza 39078/2009).


Ora il Tribunale ha dato atto (avendo come riferimento le investigazioni finora effettuate e suscettibili di ulteriori sviluppi) della esistenza di elementi sintomatici, quanto meno, della incuria dei ricorrenti che, pur in presenza di un certificato di destinazione urbanistica che evidenziava la vocazione agricola della zona, non si sono dati carico di accertare la edificabilità dell'aera per usi residenziali; tale verifica avrebbe rilevato la evidente illegittimità del permesso di costruire rilasciato ai ricorrenti.


Costoro, anche se non indagati, non possono considerarsi soggetti estranei al reato ed in buona fede perché, sia pure per trascuratezza, sono venuti meno al dovere di informazione e di conoscenza che costituiscono diretta esplicazione dei doveri di solidarietà sociale di cui all'art.2 Cost. (sentenza della Consulta n° 364/1988).


Pertanto, la conclusione del Tribunale, conforme alla giurisprudenza di legittimità, non merita censure.


Relativamente alla residua deduzione, è irrilevante il tema introdotto nel ricorso sulla non necessità del vincolo reale perché la edificazione non determina un aggravio del carico urbanistico; nel caso in esame, trattasi di sequestro preventivo prodromico alla confisca, a sensi dell'art.321 c.2 cpp, che è un autonomo e distinto rimedio per la applicabilità del quale non occorre la sussistenza di esigenze cautelari richieste dal c.1 della norma.


Per le esposte considerazioni, il ricorso deve essere rigettato con le conseguenze di legge.


PQM


La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.


Roma, 17 giugno 2010

DEPOSITATA IN CANCELLERIA 22 sett. 2010



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