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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 22/09/2010 (Cc. 24.6.2010), Sentenza n. 34220
ASSOCIAZIONE E COMITATI - Legittimazione dell'associazione (Codacons) -
Diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa dal reato in ogni stato e
grado del procedimento - Sussistenza - Art. 13 L. n. 349/1986 - Art. 408, c.2°,
c.p.p. - Art. 91 c.p.p. - D. M. dell'Ambiente 17/10/1995. Gli enti e le
associazioni senza scopo di lucro, ai quali sono stati riconosciute finalità di
tutela degli interessi lesi dal reato (ai sensi ai sensi dell’art. 13 della
legge n. 349/1986), sono legittimati a ricevere l'avviso di cui all'art. 408,
comma secondo, c.p.p.. Inoltre l'art. 91 c.p.p. che "Gli enti e le associazioni
senza scopo di lucro ai quali, anteriormente alla commissione del fatto per cui
si procede, sono state riconosciute, in forza di legge, finalità di tutela degli
interessi lesi dal reato, possono esercitare, in ogni stato e grado del
procedimento, i diritti e le facoltà attribuiti alle persona offesa dal reato."
Nella specie, con decreto del Ministro dell'Ambiente del 17 ottobre 1995 il
Codacons - Coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e dei
diritti degli utenti e dei consumatori - è individuato tra le Associazioni di
protezione ambientale ai sensi dell'art. 13 della citata legge n. 349/1986.
Sussistendo la legittimazione dell’associazione ad esercitare, in ogni stato e
grado del procedimento, in tema di violazione della legge quadro sulle aree
protette, i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa dal reato.
(annulla senza rinvio decreto in data 29.5.2009 del G.I.P. del Tribunale di
Grosseto) Pres. De Maio, Est. Lombardi, Ric. Codacons. CORTE DI CASSAZIONE
PENALE, Sez. III, 22/09/2010 (Cc. 24.6.2010), Sentenza n. 34220
DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Provvedimento di archiviazione - Mancato avviso
a soggetto legittimato - Annullamento del decreto - Fattispecie - Art. 13 L. n.
349/1986 - Artt. 91, 408 c.2°e 409 c.1° c.p.p.. Al mancato rispetto delle
disposizioni contenute negli art. 408, comma 2, e 409, comma 1, c.p.p. in
relazione all’art. 13 della Legge n. 349/1986 e 91 del c.p.p., consegue
l’annullamento del decreto emesso (Cass. sez. II, 4.7.2003 n. 46274, Prochilo;
da ultimo Cass. sez. II, 22.12.2009 n. 1929 del 2010). Fattispecie: mancato
avviso di archiviazione al Codacons. (annulla senza rinvio decreto in data
29.5.2009 del G.I.P. del Tribunale di Grosseto) Pres. De Maio, Est. Lombardi,
Ric. Codacons. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 22/09/2010 (Cc.
24.6.2010), Sentenza n. 34220
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UDIENZA del 24.6.2010
SENTENZA N. 992
REG. GENERALE N.144/10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Signori:
Presidente Dott. Guido De Maio
Consigliere Ciro Petti
" Alfredo Teresi
" Maria Lombardi
" Santi Gazzara
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
- Sul ricorso proposto dall'Avv. Bruno Leuzzi, difensore di fiducia del CODACONS
Onlus, avverso il decreto in data 29.5.2009 del G.I.P. del Tribunale di
Grosseto, con il quale è stata disposta l'archiviazione degli atti relativi alle
indagini nei confronti di Capecchi Quintilio, n. a Grosseto il 9.12.1954,
Falciani Alberto, n. a Grosseto il 18.8.1963, Scipioni Paolo, n. a Roma il
25.2.1975, Simi Fabrizio, n. a Roma il 6.3.1965, Tattoli Maurizio, n. a
Civitavecchia il 22.9.1972, in relazione ai reati di cui agli art. 19 e 30 della
L. n. 394/1991.
- Udita la relazione fatta dal
Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
- Visti gli atti, la ordinanza denunziata ed il ricorso;
- Lette le richieste del P.M. in persona del Sost. Procuratore Generale dott.
Eugenio Selvaggi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO
Con l'impugnato decreto il G.I.P. del Tribunale di Grosseto ha disposto
l'archiviazione degli atti relativi alle indagini nei confronti di Capecchi
Quintilio, Falciani Alberto, Scipioni Paolo, Simi Fabrizio e Tattoli Maurizio in
relazione ai reati di cui agli art. 19 e 30 della L. n. 394/1991. Avverso il
decreto di archiviazione ha proposto ricorso, tramite il suo difensore, il
CODACONS Onlus, che lo denuncia per violazione degli art. 408, comma 2, e 409,
comma 1, c.p.p..
Si deduce che il G.I.P. ha disposto l'archiviazione degli atti relativi alle
indagini per i reati di cui in epigrafe senza che fosse stato dato avviso al
CODACONS, che ne aveva fatto espressa richiesta nella denuncia presentata per i
fatti oggetto di indagine.
Si osserva, in sintesi, che il CODACONS Onlus deve essere considerato soggetto
offeso dal reato, in relazione ai fatti denunciati afferenti a violazioni della
legge quadro sulle aree protette, nella specie costituite dall'Ente Parco
dell'Arcipelago Toscano, in quanto "associazione di protezione ambientale", ai
sensi dell'art. 13 della L. n. 349/1986, riconosciuta dal Ministro dell'Ambiente
fin dal 1995 e con decreto del Presidente della Regione Lazio n. 361/94.
Con memoria difensiva depositata il 7.7.2010 l'Associazione ricorrente ha
ribadito le precedenti deduzioni in ordine alla propria legittimazione come
soggetto offeso dal reato, facendo rilevare che la richiesta del P.G. si
riferisce ai reati di cui agli art. 314 e 323 c.p., che non formano oggetto
dell'impugnato decreto.
Con memoria depositata il 18.6.2010 la difesa del Simi ha dedotto
l'inammissibilità del ricorso per tardività, osservando che il ricorrente non ha
fornito prova della tempestività dell'impugnazione in relazione alla data in cui
ha avuto conoscenza del provvedimento.
Si contesta inoltre la legittimazione del Codacons quale persona offesa dal
reato, non avendo l'associazione ricorrente dimostrato detta qualità.
Il ricorso è fondato.
Preliminarmente la Corte osserva, in ordine alla tempestività del ricorso, che
in materia di osservanza dei termini per impugnare vige il principio della
conoscenza legale del provvedimento, sicché, in mancanza della notifica del
decreto di archiviazione, che non è prevista, la eventuale conoscenza aliunde
di tale provvedimento deve essere effettiva ed idonea a determinare il decorso
del termine per impugnare.
Orbene, nel caso in esame, tale conoscenza non emerge dalle risultanze
processuali.
Né può essere imposto un onere di dimostrazione negativa sul punto, che,
peraltro, non può avere altro fondamento che la dichiarazione della stessa parte
ricorrente.
Osserva, quindi, la Corte in ordine alla legittimazione del CODACONS che, ai
sensi dell'art. 408, comma 2, c.p.p., l'avviso della richiesta di archiviazione
è notificato alla persona offesa che abbia dichiarato di volere essere informata
circa la l'eventuale archiviazione del procedimento.
Stabilisce inoltre l'art. 91 c.p.p. che "Gli enti e le associazioni senza scopo
di lucro ai quali, anteriormente alla commissione del fatto per cui si procede,
sono state riconosciute, in forza di legge, finalità di tutela degli interessi
lesi dal reato, possono esercitare, in ogni stato e grado del procedimento, i
diritti e le facoltà attribuiti alle persona offesa dal reato."
Sicché gli enti e le associazioni senza scopo di lucro, ai quali sono stati
riconosciute finalità di tutela degli interessi lesi dal reato, sono legittimati
a ricevere l'avviso di cui all'art. 408, comma secondo, c.p.p.
Tale principio di diritto è stato già affermato da tempo da questa Suprema Corte
con riferimento alla posizione della SIAE (sez. II, 199603886, P.C. in proc.
Dencevirale, RV 204042) in relazione alle violazioni della normativa sul diritto
d'autore, nonché più di recente con riferimento all'ANPA - associazione che ha
come scopo statutario la tutela degli animali - in relazione ai delitti contro
il sentimento per gli animali ed alla contravvenzione prevista dall'art. 727 c.p..
(sez. III, 12.5.2006 n. 34095, P.O. in proc. Cortinovis ed altro, RV 235138).
Orbene, per quanto riguarda la posizione del CODACONS si rileva che, ai sensi
dell'art. 13, comma 1, della L. n. 349/1986, come modificato dall'art. 17, della
L. 23 marzo 2001, n. 93, "Le associazioni di protezione ambientale a carattere
nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni sono individuate con
decreto del Ministro dell'ambiente sulla base delle finalità programmatiche e
dell'ordinamento interno democratico previsti dallo statuto, nonché della
continuità dell'azione e della sua rilevanza esterna, previo parere del
Consiglio nazionale per l'ambiente da esprimere entro novanta giorni dalla
richiesta. Decorso tale termine senza che il parere sia stato espresso, il
Ministro dell'ambiente decide."
Inoltre, con decreto del Ministro dell'Ambiente in data 17 ottobre 1995 il
CODACONS - Coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e dei
diritti degli utenti e dei consumatori, con sede in Roma, - è individuato tra le
Associazioni di protezione ambientale ai sensi dell'art. 13 della citata legge
n. 349/1986.
Sussiste, pertanto, la legittimazione dell'associazione ricorrente ad
esercitare, in ogni stato e grado del procedimento, i diritti e le facoltà
attribuiti alla persona offesa dal reato.
Emerge inoltre dalla denuncia datata 30.9.2008, in atti, che il CODACONS aveva
espressamente chiesto di essere avvisato qualora il procedimento penale venisse
archiviato ai sensi dell'art. 408 c.p.p..
Va, infine, osservato che nell'esposto del CODACONS, anche se risultano
espressamente individuati i reati di cui agli art. 314 e 323 c.p., vengono
puntualmente denunciate attività che si sono svolte nel Parco Nazionale
dell'Arcipelago Toscano in violazione dei divieti ed in assenza delle
autorizzazioni prescritte dalla legge.
Tali fatti hanno indotto il P.M. a configurare i reati di cui agli art. 19 e 30
della L. 394/1991, pur se sono state ritenute carenti le prove idonee per
sostenere l'accusa in dibattimento in ordine agli stessi.
L'Associazione ricorrente, pertanto, aveva diritto all'avviso previsto dall'art.
408, comma 2, c.p.p. con la conseguente nullità del decreto emesso (cfr. sez. II,
4.7.2003 n. 46274, Prochilo, RV 226975; da ultimo sez. II, 22.12.2009 n. 1929
del 2010, RV 246040).
L'impugnato provvedimento deve essere, perciò, annullato senza rinvio e gli atti
vanno trasmessi al P.M. perché provveda all'adempimento prescritto dalla norma
citata.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli
atti al P.M. presso il Tribunale di Grosseto per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 24.6.2010.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA 20 sett. 2010
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