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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 24/09/2010 (Ud. 22/04/2010), Sentenza n. 34585
DIRITTO URBANISTICO - Attività edificatoria - Operazione di frazionamento -
Elusione dei titoli abilitativi - Esclusione - Configurabilità dell'art. 20,
lett. b), L. n. 47/1985 (oggi D.P.R. n.380/2001) - Natura di reato permanente.
In materia di reati edilizi, il regime dei titoli abilitativi edilizi non può
essere eluso attraverso la suddivisione dell'attività edificatoria finale nelle
singole opere che concorrono a realizzarla, astrattamente suscettibili di forme
di controllo preventivo più limitate per la loro più modesta incisività
sull'assetto territoriale. L'opera deve essere considerata unitariamente nel suo
complesso, senza che sia consentito scindere e considerare separatamente i suoi
singoli componenti. Nella specie, l'operazione è consistita nel “frazionare” la
condotta costitutiva dell'illecito edilizio, con incongrua ipotizzazione della
commissione di tanti reati quanti erano i lavori abusivi via via eseguiti. Così
procedendo non si è tenuto conto del carattere unitario della condotta che
integra l'elemento materiale del reato contestato, né si è considerato che, in
materia di reati edilizi, l'attività illecita può snodarsi nel tempo, senza per
ciò solo perdere il carattere tipico del reato permanente. (annulla con rinvio
ad altra Sezione sentenza n. 1875/2003 CORTE APPELLO di TORINO, del 09/10/2009)
Pres. De Maio, Est. Fiale, Ric. PG in proc. Maccarrone. CORTE DI CASSAZIONE
PENALE, Sez. III, 24/09/2010 (Ud. 22/04/2010), Sentenza n. 34585
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UDIENZA del 22.4.2010
SENTENZA N. 793
REG. GENERALE N.42058/2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri
Magistrati:
Dott. GUIDO DE MAIO
- Presidente
Dott. AGOSTINO CORDOVA
- Consigliere
Dott. CIRO PETTI
- Consigliere
Dott. ALDO FIALE
- Rel. Consigliere
Dott. SILVIO AMORESANO
- Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI TORINO nei confronti di:
1) MACCARRONE CARMELA N. IL xx/xx/xxxx
2) TULIPANI GAETANO N. IL ad/xx/xxxx
avverso la sentenza n. 1875/2003 CORTE APPELLO di TORINO, del 09/10/2009
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/04/2010 la relazione fatta dal Consigliere
Dott. ALDO FIALE G
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Francesco Salzano che ha
concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnat
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di appello di Torino, con sentenza del 9.10.2009, confermava la
sentenza 26.11.2002 del Tribunale di Asti, appellata dal P.M., con cui era stata
pronunziata assoluzione e dichiarazione di non doversi procedere nei confronti
di Marrone Carmela e Tulipani Gaetano in relazione ad una serie di attività
edilizie (specificamente descritte in 19 punti del capo di imputazione) che
avevano riguardato un compendio immobiliare sito in Asti, località Boana, ed
erano state realizzate in assenza del provvedimento concessorio.
Per tali fatti erano stati ascritti ai due imputati [la prima quale proprietaria
- committente ed il secondo quale esecutore dei lavori] il reato di cui all'art.
20, lett. b), della legge n. 47/1985 (acc. il 9.6.2000) ed al solo Tulipani
anche il reato di cui agli artt. 4 e 14 della legge n. 1086/1971 (in epoca
anteriore al marzo 1998 e comunque acc. il 22 e 24 agosto 2000).
I giudici del merito ritenevano estinte per prescrizione alcune delle opere
peculiarmente individuate, mentre ritenevano le altre non assoggettate al regime
della concessione edilizia con conseguente assoluzione "perché il fatto non è
previsto dalla legge come reato". Dichiaravano altresì estinta per prescrizione
la contravvenzione contestata al solo Tulipani al capo B) della rubrica.
Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso il Procuratore
generale della Repubblica presso la Corte di appello di Torino, il quale ha
eccepito:
- violazione di legge quanto all'operazione logica consistita nel “frazionare”
la condotta costitutiva dell'illecito edilizio, con incongrua ipotizzazione
della commissione di tanti reati quanti erano i lavori abusivi via via eseguiti.
Così procedendo non si è tenuto conto del carattere unitario della condotta che
integra l'elemento materiale del reato contestato, né si è considerato che, in
materia di reati edilizi, l'attività illecita può snodarsi nel tempo, senza per
ciò solo perdere il carattere tipico del reato permanente.
Nella vicenda in esame, inoltre, i giudici del merito non avevano risolto la
questione "relativa allo stabilire se i lavori di cui trattasi fossero
qualificabili come un intervento complessivamente unitario o, come appare
preferibile, due interventi distinti in funzione della oggettiva diversità dei
due fabbricati coinvolti".
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Va ribadito, infatti, il principio - costantemente affermato da questa Corte
Suprema - secondo il quale il regime dei titoli abilitativi edilizi non può
essere eluso attraverso la suddivisione dell'attività edificatoria finale nelle
singole opere che concorrono a realizzarla, astrattamente suscettibili di forme
di controllo preventivo più limitate per la loro più modesta incisività
sull'assetto territoriale.
L'opera deve essere considerata unitariamente nel suo complesso, senza che sia
consentito scindere e considerare separatamente i suoi singoli componenti [vedi
Cass., Sez. III: 29.1.2003, Tucci; 11.10.2005, Daniele].
Non risulta infatti che, nella specie, gli interessati si siano determinati, in
tempi successivi, ad eseguire le singole opere, non programmate sin dall'inizio.
La sentenza impugnata, conseguentemente, deve essere annullata con rinvio ad
altra Sezione della Corte di Appello di Torino, che, nell'effettuare il nuovo
giudizio, dovrà tenere pure conto della istanza di condono edilizio prodotta
all'udienza dell'8.2.2005, alla quale, se ritualmente presentata in relazione ad
opere condonabili, si connettono anche effetti sospensivi della prescrizione.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, visti gli ant. 608, 615 e 623 c.p.p.,
annulla la sentenza impugnata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di
Appello di Torino.
ROMA, 22.4.2010
DEPOSITATA IN CANCELLERIA 24 set. 2010
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