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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006  - ISSN 1974-9562



CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 24/09/2010 (Ud. 22/04/2010), Sentenza n. 34585


DIRITTO URBANISTICO - Attività edificatoria - Operazione di frazionamento - Elusione dei titoli abilitativi - Esclusione - Configurabilità dell'art. 20, lett. b), L. n. 47/1985 (oggi D.P.R. n.380/2001) - Natura di reato permanente. In materia di reati edilizi, il regime dei titoli abilitativi edilizi non può essere eluso attraverso la suddivisione dell'attività edificatoria finale nelle singole opere che concorrono a realizzarla, astrattamente suscettibili di forme di controllo preventivo più limitate per la loro più modesta incisività sull'assetto territoriale. L'opera deve essere considerata unitariamente nel suo complesso, senza che sia consentito scindere e considerare separatamente i suoi singoli componenti. Nella specie, l'operazione è consistita nel “frazionare” la condotta costitutiva dell'illecito edilizio, con incongrua ipotizzazione della commissione di tanti reati quanti erano i lavori abusivi via via eseguiti. Così procedendo non si è tenuto conto del carattere unitario della condotta che integra l'elemento materiale del reato contestato, né si è considerato che, in materia di reati edilizi, l'attività illecita può snodarsi nel tempo, senza per ciò solo perdere il carattere tipico del reato permanente. (annulla con rinvio ad altra Sezione sentenza n. 1875/2003 CORTE APPELLO di TORINO, del 09/10/2009) Pres. De Maio, Est. Fiale, Ric. PG in proc. Maccarrone. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 24/09/2010 (Ud. 22/04/2010), Sentenza n. 34585


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UDIENZA del 22.4.2010

SENTENZA N. 793

REG. GENERALE N.42058/2009


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:


Dott. GUIDO DE MAIO                                  - Presidente
Dott. AGOSTINO CORDOVA                         - Consigliere
Dott. CIRO PETTI                                         - Consigliere
Dott. ALDO FIALE                                        - Rel. Consigliere
Dott. SILVIO AMORESANO                          - Consigliere


ha pronunciato la seguente


SENTENZA


sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI TORINO nei confronti di:

1) MACCARRONE CARMELA N. IL xx/xx/xxxx
2) TULIPANI GAETANO N. IL ad/xx/xxxx
avverso la sentenza n. 1875/2003 CORTE APPELLO di TORINO, del 09/10/2009
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/04/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO FIALE G
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Francesco Salzano che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnat


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


La Corte di appello di Torino, con sentenza del 9.10.2009, confermava la sentenza 26.11.2002 del Tribunale di Asti, appellata dal P.M., con cui era stata pronunziata assoluzione e dichiarazione di non doversi procedere nei confronti di Marrone Carmela e Tulipani Gaetano in relazione ad una serie di attività edilizie (specificamente descritte in 19 punti del capo di imputazione) che avevano riguardato un compendio immobiliare sito in Asti, località Boana, ed erano state realizzate in assenza del provvedimento concessorio.

Per tali fatti erano stati ascritti ai due imputati [la prima quale proprietaria - committente ed il secondo quale esecutore dei lavori] il reato di cui all'art. 20, lett. b), della legge n. 47/1985 (acc. il 9.6.2000) ed al solo Tulipani anche il reato di cui agli artt. 4 e 14 della legge n. 1086/1971 (in epoca anteriore al marzo 1998 e comunque acc. il 22 e 24 agosto 2000).

I giudici del merito ritenevano estinte per prescrizione alcune delle opere peculiarmente individuate, mentre ritenevano le altre non assoggettate al regime della concessione edilizia con conseguente assoluzione "perché il fatto non è previsto dalla legge come reato". Dichiaravano altresì estinta per prescrizione la contravvenzione contestata al solo Tulipani al capo B) della rubrica.

Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Torino, il quale ha eccepito:
- violazione di legge quanto all'operazione logica consistita nel “frazionare” la condotta costitutiva dell'illecito edilizio, con incongrua ipotizzazione della commissione di tanti reati quanti erano i lavori abusivi via via eseguiti.
Così procedendo non si è tenuto conto del carattere unitario della condotta che integra l'elemento materiale del reato contestato, né si è considerato che, in materia di reati edilizi, l'attività illecita può snodarsi nel tempo, senza per ciò solo perdere il carattere tipico del reato permanente.

Nella vicenda in esame, inoltre, i giudici del merito non avevano risolto la questione "relativa allo stabilire se i lavori di cui trattasi fossero qualificabili come un intervento complessivamente unitario o, come appare preferibile, due interventi distinti in funzione della oggettiva diversità dei due fabbricati coinvolti".


MOTIVI DELLA DECISIONE


Il ricorso è fondato e deve essere accolto.


Va ribadito, infatti, il principio - costantemente affermato da questa Corte Suprema - secondo il quale il regime dei titoli abilitativi edilizi non può essere eluso attraverso la suddivisione dell'attività edificatoria finale nelle singole opere che concorrono a realizzarla, astrattamente suscettibili di forme di controllo preventivo più limitate per la loro più modesta incisività sull'assetto territoriale.
L'opera deve essere considerata unitariamente nel suo complesso, senza che sia consentito scindere e considerare separatamente i suoi singoli componenti [vedi Cass., Sez. III: 29.1.2003, Tucci; 11.10.2005, Daniele].
Non risulta infatti che, nella specie, gli interessati si siano determinati, in tempi successivi, ad eseguire le singole opere, non programmate sin dall'inizio.


La sentenza impugnata, conseguentemente, deve essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Torino, che, nell'effettuare il nuovo giudizio, dovrà tenere pure conto della istanza di condono edilizio prodotta all'udienza dell'8.2.2005, alla quale, se ritualmente presentata in relazione ad opere condonabili, si connettono anche effetti sospensivi della prescrizione.


P.Q.M.


la Corte Suprema di Cassazione, visti gli ant. 608, 615 e 623 c.p.p.,
annulla la sentenza impugnata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Torino.

 

ROMA, 22.4.2010

DEPOSITATA IN CANCELLERIA 24 set. 2010



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