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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 24/09/2010 (Cc. 17.6.2010), Sentenza n. 34629
DIRITTO URBANISTICO - Reati urbanistici - Demolizione - Procedimento di
esecuzione - Valutazione della economicità della procedura - Poteri del P.M. -
T.U. n. 380/2001 - Art. 655, c. 1° c.p.p.. La valutazione dell’economicità
della procedura, nel procedimento di esecuzione ed eventuali doglianze in ordine
al costo della demolizione possono essere fatte valere con l’opposizione al
decreto con cui il PM liquida e colloca a carico del condannato le relative
spese (spese che ben potrebbero essere dimensionate attraverso l’ottemperanza
spontanea all’ordine demolitorio). Inoltre, il P.M. può chiedere la
collaborazione degli uffici regionali (come del Genio Militare) nella cura dei
compiti affidatigli dall’art. 655, 1° comma, c.p.p.. Pres. De Maio, Est. Fiale,
Ric. Boccanfuso ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 24/09/2010 (Cc.
17.6.2010), Sentenza n. 34629
DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Impugnazione - Requisito di ammissibilità -
Interesse concreto e attuale - Art. 568, c. 4, c.p.p.. Ai sensi dell'art.
568, comma 4, c.p.p., per proporre impugnazione è necessario avervi interesse e
tale interesse, deve essere concreto e attuale. Inoltre, la prova dell'esistenza
di un interesse siffatto, deve essere data dal ricorrente, trattandosi di un
requisito di ammissibilità del gravame. Pres. De Maio, Est. Fiale, Ric.
Boccanfuso ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 24/09/2010 (Cc.
17.6.2010), Sentenza n. 34629
DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Inammissibilità della causa - Onere del
pagamento delle spese processuali - Condizioni - Art. 616 c.p.p. e Corte
Costituzionale n. 186/2000. Ai sensi della sentenza 13.6.2000, n. 186 della
Corte Costituzionale, se non sussistono elementi per ritenere che le parti
abbiano proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità segue l'onere del pagamento delle spese processuali, a
norma dell'art. 616 c.p.p., nonché, per ciascun ricorrente, quello del
versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente
fissata. Pres. De Maio, Est. Fiale, Ric. Boccanfuso ed altro. CORTE DI
CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 24/09/2010 (Cc. 17.6.2010), Sentenza n. 34629
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UDIENZA del 17.6.2010
SENTENZA N. 923
REG. GENERALE N. 29347/09
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli III.mi Sigg.ri
Magistrati:
Dott. GUIDO DE MAIO
- Presidente
Dott. CLAUDIA SQUASSONI
- Consigliere
Dott. MARIO GENTILE
- Consigliere
Dott. ALDO FIALE
- Rel. Consigliere
Dott. GIULIO SARNO
- Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) BOCCANFUSO CONCETTA N. IL xx/xx/xxxx
2) BERNARDINI ENRICO N. IL ad/xx/xxxx
- avverso l'ordinanza n. 19/2006 TRIB.SEZ.DIST. di ISCHIA, dei 27/05/2009
- sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO FIALE;
- lette le conclusioni del PG il quale ha chiesto la declaratiora di inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Boccanfuso Concetta e Bernardini Enrico sono stati condannati - per reati
edilizi e paesaggistici - con sentenza 8.11.2006 del Tribunale di Napoli -
Sezione distaccata di Ischia, avente autorità di cosa giudicata dal 29.11.2006.
Con la stessa sentenza è stata ordinata la demolizione dell'immobile abusivo, ai
sensi de l'art. 31, comma 9, del T.U. n. 380/2001 (già art. 7, ultimo comma,
della legge n. 47/1985).
Nella fase esecutiva il P.M. competente ha ingiunto ai condannati la
demolizione, ma costoro non vi hanno ottemperato ed hanno instaurato un primo
incidente di esecuzione, definito con ordinanza di rigetto del 2.10.2008.
Avendo avuto inizio le operazioni di demolizione, i due difensori hanno proposto
nuovo incidente di esecuzione ed hanno chiesto la sospensione del procedimento
demolitorio, ribadendo talune delle argomentazioni che avevano già costituto
oggetto della precedente pronuncia di rigetto (pendenza di un'istanza di condono
edilizio assistita da parere di congruità sulla somma versata a titolo di
oblazione; disparità di trattamento rispetto ad altre analoghe situazioni
diversamente valutate da altro giudicante), nonché eccependo la violazione del
diritto di difesa degli esecutati, non fatti oggetto di apposito avviso
dell'inizio delle operazioni di demolizione al fine di consentire loro
l'eventuale autodemolizione delle opere.
Sono state altresì rappresentate esigenze familiari concernenti le condizioni di
salute degli esecutati e del figlio, oltre a problemi economici che
giustificherebbero in qualche modo l'abuso posto in essere, costituito
dall'ampliamento di un edificio preesistente.
Uno dei difensori ha poi eccepito la violazione, nell'affidamento
dell'intervento di demolizione alla Regione Campania, degli arti. 61 e 62 del
D.P.R. 30.5.2002, n. 115 (T. U. delle spese di giustizia), trattandosi di
modalità non prevista espressamente da tali norme, nonché della convenzione
interministeriale adottata il 15.12.2005 proprio in base al disposto del
predetto art. 62, lamentando sostanzialmente il mancato affidamento delle opere
demolitorie all'Amministrazione della difesa o ad idonee imprese private con le
modalità ivi indicate.
Ha prospettato altresì, al riguardo, un contrasto con l'art. 655 c.p.p., che
demanda esclusivamente al F.M. l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali.
Il Tribunale di Napoli - Sezione distaccata di Ischia, quale giudice
dell'esecuzione, all'esito del procedimento in camera di consiglio di cui
all'art. 666, commi 3° e 4°, c.p.p. - con ordinanza del 27.5.2009 - ha rigettato
l'istanza di sospensione sui rilievi che:
- dovevano considerarsi inammissibili tutte le questioni concernenti l'obbligo
di demolizione, per essere ogni problematica relativa al titolo esecutivo
assorbita dalla precedente ordinanza di rigetto del 2.10.2008, trattandosi di
questione identiche a quelle già disattese con tale ordinanza;
- alla stregua delle risultanze di perizia appositamente effettuata, le attività
esecutive in atto, riferite all'ampliamento abusivo, non ponevano in pericolo
statico e/o strutturale l'edificio preesistente;
- le procedure esecutive, comunque disposte dall'ufficio di Procura quale organo
dell'esecuzione, devono considerarsi assolutamente legittime, per la mancanza di
obbligatorietà (ed anche di priorità) dell'esecuzione da effettuarsi con
l'intervento del Genio Militare, nonché tenuto conto delle esigenze di
efficienza e di efficacia dell'azione esecutiva.
Avverso tale ordinanza gli interessati hanno proposto ricorso per cassazione,
ribadendo le eccezioni (già proposte al giudice dell'esecuzione) di
illegittimità dell'affidamento dell'intervento demolitorio all'Amministrazione
regionale, per pretesa violazione degli artt. 61 e 62 del D.F.R. n. 115/2002.
Secondo la prospettazione difensiva, una volta valutata dal P.M. l'eccessiva
onerosità del ricorso all'intervento demolitorio del Genio Militare, l'unica
alternativa legittima consentita sarebbe l'affidamento (anche a trattativa
privata, ricorrendone i presupposti) ad imprese private tecnicamente e
finanziariamente idonee.
L'affidamento della demolizione alla P.A. - salvo che la legge non disponga
diversamente, come nel caso di violazione di disposizioni tecniche della
normativa antisismica, ove l'art. 24 della legge n. 64/1974 (la disposizione è
oggi trasfusa nell'art. 99 del T.U. n. 380/2001: nd.r.] demanda all'ufficio
tecnico regionale l'esecuzione dell'ordine impartito dal giudice penale -
violerebbe, altresì, l'art. 655 c.p.p., che riserva al pubblico ministero
l'esecuzione dei provvedimenti del giudice e la determinazione delle concrete
modalità esecutive.
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Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse dei
ricorrenti, oltre che perché manifestamente infondato.
Ai sensi dell'art. 568, comma 4, c.p.p., per proporre impugnazione è necessario
avervi interesse e tale interesse, secondo la giurisprudenza costante, deve
essere concreto e attuale.
La prova dell'esistenza di un interesse siffatto, inoltre, deve essere data dal
ricorrente, trattandosi di un requisito di ammissibilità del gravame.
Nella fattispecie in esame, invece, i ricorrenti non hanno svolto alcun
argomento per dimostrare l'esistenza di un interesse concreto e attuale.
Non viene messa in discussione, in particolare, la valutazione della economicità
della procedura in concreto seguita, mentre eventuali doglianze in ordine al
costo della demolizione potrebbero essere fatte valere con l'opposizione al
decreto con cui il P.M. liquida e pone a carico del condannato le relative spese
(spese che - è opportuno ricordarlo - ben avrebbero potuto essere dimensionate
dagli stessi ricorrenti attraverso l'ottemperanza spontanea all'ordine
demolitorio).
Il ricorso é anche manifestamente infondato, perché il P.M. non ha delegato
l'esecuzione alla Regione (come non l'avrebbe delegata al Genio Militare), ma ha
soltanto chiesto ed ottenuto la collaborazione degli uffici regionali nella cura
dei compiti affidatigli dall'art. 655, 1° comma, c.p.p.
Tenuto conto della sentenza 13.6.2000, n. 186 della Corte Costituzionale, deve
rilevarsi che non sussistono elementi per ritenere che "le parti abbiano
proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità", sicché, a norma dell'art. 616 c.p.p., a detta declaratoria
segue l'onere del pagamento delle spese processuali, nonché, per ciascun
ricorrente, quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle
ammende, equitativamente fissata nella misura di euro 1.500,00 in ragione dei
motivi dedotti.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione,
visti gli arti. 607, 611 e 616 c.p.p.,
dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese del procedimento nonché ciascuno di essi al versamento della somma di euro
1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in ROMA, nella camera di consiglio del 17.6.2010.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA 24 sett. 2010
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