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Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 27/09/2010 (Ud. 22.4.2010), Sentenza n. 34865
DIRITTO URBANISTICO - Lottizzazione abusiva - Estinzione del reato per
prescrizione - Confisca - Elementi soggettivi ed oggettivi - Art. 44, 2
c. T.U.E. n. 380/2001. In
materia di lottizzazione abusiva, per disporre la confisca prevista
dall'art. 44, 2° comma del T.U. n. 380/2001 (e precedentemente
dall'art. 19 della legge n. 47/1985), il soggetto proprietario della
res non deve essere necessariamente condannato in quanto detta sanzione
ben può essere disposta allorquando sia stata comunque accertata la
sussistenza del reato di lottizzazione abusiva in tutti i suoi elementi
(soggettivo ed oggettivo) anche se per una causa diversa, quale è, ad
esempio, l'intervenuto decorso della prescrizione, non si pervenga alla
condanna del suo autore ed alla inflizione della pena. Sicché,
nell'ipotesi di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione,
il giudice, per disporre legittimamente la confisca, deve svolgere
tutti gli accertamenti necessari per la configurazione sia della
oggettiva esistenza di una illecita vicenda lottizzatoria sia di una
partecipazione, quanto meno colpevole, alla stessa dei soggetti nei
confronti dei quali la sanzione venga adottata, e di ciò deve dare
conto con motivazione adeguata. (riforma sentenza n. 1543/2007 CORTE
APPELLO di REGGIO CALABRIA, del 28/04/2009) Pres. Altieri, Est. Fiale,
Ric. PG in proc. Falduto ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 27/09/2010 (Ud. 22.4.2010), Sentenza n. 34865
DIRITTO URBANISTICO - Reato di lottizzazione abusiva - Casi di configurabilità. Il
reato di lottizzazione abusiva si configura, in presenza di un
intervento sul territorio tale da comportare una nuova definizione
dell'assetto preesistente in zona non urbanizzata o non
sufficientemente urbanizzata, per cui esiste la necessità di attuare le
previsioni dello strumento urbanistico generale attraverso la redazione
di un piano esecutivo e la stipula di una convenzione lottizzatoria
adeguata alle caratteristiche dell'intervento di nuova realizzazione.
Ma anche allorquando, detto intervento non potrebbe in nessun caso
essere realizzato poiché, per le sue connotazioni oggettive, si pone in
contrasto con previsioni di zonizzazione e/o di localizzazione dello
strumento generale di pianificazione che non possono essere modificate
da piani urbanistici attuativi. Oppure, nei casi in cui si agisca sul
territorio con un'attività finalizzata ed idonea a snaturarne la
programmazione deve ritenersi inconferente ogni riferimento
all'incidenza del nuovo insediamento sullo stato di urbanizzazione
esistente. Infine, attraverso la presenza di particolari condizioni,
per mutamento della destinazione d'uso. (riforma sentenza n. 1543/2007
CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA, del 28/04/2009) Pres. Altieri, Est.
Fiale, Ric. PG in proc. Falduto ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 27/09/2010 (Ud. 22.4.2010), Sentenza n. 34865
DIRITTO URBANISTICO - Frazionamento di un terreno o di un complesso
edilizio - Lottizzazione negoziale - Configurabilità - Art. 18, 1° c.,
L. n. 47/1985 ed attualmente art. 30, 1° c., T.U.E. n. 380/2001. Il
frazionamento di un terreno o di un complesso edilizio sullo stesso già
edificato, ai fini della configurazione della lottizzazione negoziale,
può realizzarsi con qualsiasi forma di suddivisione fattuale dello
stesso, dovendosi ritenere che il termine “frazionamento” - già
nell'art. 18, 1° comma, della legge n. 47/1985 ed attualmente nell'art.
30, 1° comma, del T.U. n. 380/2001 - sia stato utilizzato dal
legislatore in modo atecnico, con riferimento a qualsiasi attività
giuridica che abbia per effetto la suddivisione in lotti di una più
ampia estensione territoriale, comunque predisposta od attuata ed anche
se avvenuta in forma non catastale, attribuendone la disponibilità ad
altri al fine di realizzare una non consentita trasformazione
urbanistica o edilizia del territorio (Cass., Sez. III 26.10.2007,
Casile; 29.2.2000, n. 3668, Pennelli). (riforma sentenza n. 1543/2007
CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA, del 28/04/2009) Pres. Altieri, Est.
Fiale, Ric. PG in proc. Falduto ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 27/09/2010 (Ud. 22.4.2010), Sentenza n. 34865
DIRITTO URBANISTICO - Lottizzazione abusiva - Confisca -
Applicazione - Natura di sanzione amministrativa - Acquisiti di diritto
e gratuitamente al patrimonio del Comune - Art. 44, 2° c. D.P.R. n.
380/2001. Ai sensi dell'art. 44, 2° comma del T.U. n. 380/2001 (ma
analoga previsione già era posta dall'art. 19 della legge n.
47/1985), con la sentenza definitiva del giudice penale che
accerta che vi è stata lottizzazione abusiva dispone la confisca dei
terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite.
Per effetto della confisca i terreni sono acquisiti di diritto e
gratuitamente al patrimonio del Comune nel cui territorio è avvenuta la
lottizzazione. La sentenza definitiva è titolo per la immediata
trascrizione nei registri immobiliari. Trattasi di sanzione
amministrativa che deve essere obbligatoriamente applicata dal giudice
penale che accerti la sussistenza di una lottizzazione abusiva,
indipendentemente da una pronuncia di condanna, eccettuata
esclusivamente l'ipotesi di assoluzione perché il fatto non sussiste
(Cass., Sez. III: 30.9.1995, n. 10061, ric. Barletta ed altri;
20.12.1995, n. 12471, ric. P.G. in proc. Besana ed altri; Cass.
12.12.1997, n. 11436, ric. Sapuppo ed altri; Cass. 23.12.1997, n. 3900,
ric. Farano ed altri; Cass. 11.1.1999, n. 216, ric. Iorio Gnisci
Ascoltato ed altri; Cass. 8.11.2000, n. 3740, ric. Petrachi ed altri;
Cass. 4.12.2000, n. 12999, ric. Lanza; Cass. 22.5.2003, n. 22557, ric.
Matarrese ed altri; Cass. 4.10.2004, n. 38728, ric. Lazzara; Cass.
13.10.2004, n. 39916, ric. Lamedica ed altri; Cass. 213.2005, n.
10916, ric. Visconti; Cass. 15.2.2007, n. 6396, ric. Cieri; Cass.
21.9.2007, n. 35219, ric. Arcieri ed altri). (riforma sentenza n.
1543/2007 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA, del 28/04/2009) Pres.
Altieri, Est. Fiale, Ric. PG in proc. Falduto ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 27/09/2010 (Ud. 22.4.2010), Sentenza n. 34865
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UDIENZA del 22.04.2010
SENTENZA N. 787
REG. GENERALE N. 401130/2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GUIDO DE MAIO
- Presidente
Dott. AGOSTINO CORDOVA
- Consigliere
Dott. CIRO
PETTI
- Consigliere
Dott. ALDO
FIALE
- Rel. Consigliere
Dott. SILVIO
AMORESANO
- Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
nei confronti di:
1) FALDUTO GIOVANNI N. IL xx/00/xxxx
2) FALDUTO PAOLO N. IL 00/00/xxxx
3) GIRONDA FILIPPO N. IL ad/xx/xxxxx
4) PAVIGLIANTI ANTONELLA N. IL xx/xx/xxxx
5) FALDUTO GIUSEPPE N. IL xx/xx/xxxx
6) GATTUSO FRANCO N: IL xx/ad/xxxx
avverso la sentenza n. 1543/2007 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA, del 28/04/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA dei 22/04/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO FIALE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Francesco Salzana
che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
Uditi i difensori avv.ti Nico D'Ascola, Alberto Panuccio e Girolamo Carlo Grillo, i quali hanno chiesto il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Il Tribunale monocratico di Reggio Calabria, con sentenza del 22.1.2007:
a) dichiarava (tra l'altro) non doversi procedere per intervenuta
prescrizione nei confronti di Falduto Giovanni quale amministratore
della s.r.l. "Falgest" (titolare della concessione edilizia), Gironda
Filippo (titolare della concessione edilizia e costruttore), Falduto
Paolo (costruttore), Falduto Giuseppe (progettista), Paviglianiti
Antonella e Gattuso Franco (direttori dei lavori), in ordine al reato
di cui:
- all'art. 20, lett. c), legge n. 47/1985 [perchè, in concorso tra
loro, attraverso la realizzazione di un complesso edilizio con relative
dotazioni pertinenziali, ponevano in essere una lottizzazione abusiva
di un appezzamento di terreno, assoggettandolo ad un assetto
urbanistico non consentito. In particolare, in contrasto con gli
strumenti urbanistici vigenti (che prevedevano nella zona un uso di
interesse generale e non interventi di tipo residenziale privato),
realizzavano unità alloggiative al posto dell'autorizzato complesso
turistico - in Reggio Calabria, località "Punta Pellaro", con permanenza fino alla contestazione];
b) disponeva "la confisca dell'area di cantiere e delle opere edilizie
esistenti nel c.d. "Villaggio Punta Pellaro", ubicato il località
"Testa di cane e Fiumarella" della frazione Pellaro del Comune di
Reggia Calabria".
La Corte di Appello di Reggio Calabria - con sentenza del 28.4.2009 -
in riforma della decisione di primo grado, assolveva gli imputati dal
reato di lottizzazione abusiva, "perché il fatto non sussiste", e
revocava la disposta confisca.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore
generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Reggio
Calabria, il quale ha eccepito:
- violazione di
legge quanto alla ritenuta inconfigurabilità della lottizzazione
abusiva, dovendosi ritenere realizzata, al contrario, una
trasformazione territoriale non autorizzata dallo strumento urbanistico
vigente: al posto dell'assentito residence turistico, infatti, erano
state edificate villette per stabile residenza privata, oggetto di
negoziazioni con privati acquirenti.
I difensori degli imputati hanno depositato "memoria di replica" in data 6.4.2010.
MOTIVI della DECISIONE
1.II ricorso è fondato e deve essere accolto nei termini di seguito specificati.
2.Gli elementi fattuali della vicenda.
Nella specie risulta che:
- L'area interessata dalla contestata lottizzazione - assoggettata a vincolo paesaggistico ex lege, oltre che a vincolo specifico con D.M. 26.2.1976 -
è qualificata, nel piano regolatore generale comunale, come "zona F-
area per le attrezzature sportive ed il tempo libero": attrezzature che
l'art. 23 delle NTA riferisce a "gioco, sport e tempo libero, impianti
ricreativi, sportivi, culturali, esercizi pubblici e caratteristici per
il settore gastronomico, di pubblico spettacolo e trattenimento, per
biblioteche, discoteche, sale per riunioni ed incontri, oltre a
residence, pensioni ed alberghi".
- In relazione al terreno in oggetto era stata presentata, nel marzo
1993, istanza per la realizzazione di un centro di cure elioterapiche e
riabilitative con la costruzione di 29 villette unifamiliari, un
ristorante, un centro per le cure, un centro sociale, un campo da
tennis, due campi di bocce ed un campo da basket.
Nell'ottobre 1994 veniva presentata una nuova istanza, che prevedeva,
invece, la realizzazione di un residence turistico con attrezzature
sportive e per il tempo libero, composto da 42 villini, da un centro
polifunzionale, da un campo di bocce e da un'area da gioco.
- Il 15 settembre 1997 è stata rilasciata concessione edilizia per la
costruzione del residence dianzi descritto. Con variante in corso
d'opera le cellule abitative sono state poi ridotte a 40 ed è stato
previsto un restringimento dell'intero insediamento sul fronte ovest.
- Le menzionate NTA del piano regolatore generale qualificano "residence" "una
struttura costituita da più unità alloggiative di
limitata ampiezza destinate ad alloggio temporaneo o per lo più
stagionale con dotazione, per ciascuna unità, di servizi minimi e
comuni per tutto il complesso edilizio".
- Secondo l'impostazione accusatoria, il vincolo di destinazione ad
alloggiamento temporaneo e per lo più stagionale e la gestione unitaria
dei servizi sarebbero stati violati, perché al complesso edilizio
sarebbe stata assegnata una utilizzazione di tipo residenziale privato,
desumibile sia dalle caratteristiche strutturali sia dall'avvenuta
promessa in vendita delle villette a singoli soggetti privati, con ciò
realizzandosi una lottizzazione abusiva, lesiva della riserva pubblica
di programmazione dell'utilizzazione del territorio.
Nel corso delle indagini sono state acquisite, infatti:
a) una dichiarazione dell'11.3.1999, a firma di Falduto Paolo, da cui
risulta che le villette erano state prenotate da singole persone e che
i relativi compromessi non erano stati stipulati in quanto non erano
stati completati gli accatastamenti;
b) una missiva indirizzata dal Gironda alla "Falgest", con cui lo
stesso si lamentava della gestione dell'affare e faceva riferimento
alle villette del complesso come oggetto di vendita a diverse persone.
Alcuni dei ritenuti "promissari acquirenti" hanno ammesso inoltre, al
dibattimento di primo grado, di avere prenotato le villette dietro
corresponsione di una somma di denaro. Altri, invece, ritrattando
quanto riferito nella fase delle indagini, hanno dichiarato di avere
sborsato delle somme di denaro senza sapere cosa avrebbero ottenuto in
cambio.
3. Le considerazioni svolte dalla Corte di appello per escludere la lottizzazione.
La Corte territoriale ha escluso la configurabilità della lottizzazione
abusiva alla stregua delle seguenti essenziali considerazioni:
- il progetto assentito con la concessione edilizia è compatibile con
le prescrizioni del piano regolatore, sussistendo tutti i requisiti
prescritti per la realizzazione di un insediamento turistico
(molteplicità di alloggi, servizi comuni, unicità funzionale);
- l'area interessata dall'intervento poteva considerarsi quasi completamente urbanizzata;
- è certo che lo strumento urbanistico generale non consente, nella
zona, una utilizzabilità residenziale. Nella specie, però, non risulta
verificata la perdita dell'originaria destinazione d'uso turistica
delle singole unità immobiliari, in quanto non esistono validi
contratti preliminari di vendita immobiliare e gli accertati atti di
prenotazione non possono assumere valore giuridicamente rilevante.
4.Il reato di lottizzazione abusiva.
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte Suprema [vedi
Cass., Sez. Unite, 28.11.2001, Salvini ed altri, nonché Sez. lll:
8.10.2009, n. 39078, Apponi ed altri; 2.10.2008, n. 37472, Belloi ed
altri; 13.6.2008, n. 24096, Desimine ed altri; 11.5.2005, Stilli ed
altri; 1.7.2004, Lamedica ed altri; 29.1.2001, Matarrese ed altri;
30.12.1996, n. 11249, ric. P.M. in proc. Urtis], il reato di
lottizzazione abusiva può configurarsi:
- in presenza di un intervento sul territorio tale da comportare una
nuova definizione dell'assetto preesistente in zona non urbanizzata o
non sufficientemente urbanizzata, per cui esiste la necessità di
attuare le previsioni dello strumento urbanistico generale attraverso
la redazione di un piano esecutivo e la stipula di una convenzione
lottizzatoria adeguata alle caratteristiche dell'intervento di nuova
realizzazione;
- ma anche allorquando detto intervento non potrebbe in nessun caso
essere realizzato poiché, per le sue 'connotazioni oggettive, si pone
in contrasto con previsioni di zonizzazione e/o di localizzazione dello
strumento generale di pianificazione che non possono essere modificate
da piani urbanistici attuativi.
Nei casi [tra i quali va annoverato quello in esame] in cui si agisca
sul territorio con un'attività finalizzata ed idonea a snaturarne la
programmazione deve ritenersi inconferente ogni riferimento
all'incidenza del nuovo insediamento sullo stato di urbanizzazione
esistente.
5.La lottizzazione abusiva per mutamento della destinazione d'uso turistico- alberghiera.
Questa Corte ha ripetutamente affermato [vedi Sez. III: 4.5.2004, n.
20661, Repino; 21.3.2005, n. 10889, Garbati; 24.2.2006, n. 6990,
Ambrosioni; 15.2.2007, n. 6396, Cieli; 3.4.2007, n. 13687, Signori
13.6.2008, n. 24096, Desimine; 17.11.2008, n. 42741, Silvioli;
15.6.2009, n. 24666, Libertini] i principi secondo i quali:
Pu� configurare il reato di lottizzazione abusiva la modifica di
destinazione d'uso di un complesso alberghiero o turistico
residenziale, realizzata attraverso la vendita di singole unità
immobiliari a privati, allorché (indipendentemente dal regime
proprietario della struttura) non sussiste una organizzazione
imprenditoriale preposta alla gestione dei servizi comuni ed alla
concessione in locazione dei singoli appartamenti compravenduti secondo
le regole comuni del contratto di albergo, atteso che in tale ipotesi
le singole unità perdono la loro originaria destinazione d'uso
alberghiera per assumere quella residenziale.
Irrilevante è la titolarità della proprietà della struttura
immobiliare, che indifferentemente può appartenere ad un solo soggetto
proprietario oppure ad una pluralità di soggetti. Ciò che rileva,
invece, è la configurazione della struttura medesima (anche se
appartenente a più proprietari) come albergo ed una configurazione
siffatta deve essere caratterizzata dalla "concessione in locazione
delle unità immobiliari ad una generalità indistinta ed indifferenziata
di soggetti e per periodi di tempo predeterminati". Se manca questa
destinazione dei locali ad un pubblico generalizzato, ma si destinano
parte dei locali costruiti esclusivamente all'utilizzazione dei
soggetti proprietari, non si ha più utilizzazione alberghiera, bensì
abitativa.
Si ha lottizzazione abusiva allorquando il frazionamento anzidetto si
ponga in contrasto con specifiche previsioni dello strumento
urbanistico generale, come ad esempio nel caso in cui detto strumento,
nella zona in cui è stato costruito l'albergo, non preveda utilizzabilità diversa da quella turistico-alberghiera.
Il reato di lottizzazione abusiva mediante modifica della destinazione
d'uso da alberghiera a residenziale è configurabile anche nell'ipotesi
in cui lo strumento urbanistico consenta l'utilizzo della zona ai fini
residenziali: sia quando il complesso alberghiero sia stato edificato
alla stregua di previsioni urbanistico-edilizie derogatorie non
estensibili ad immobili residenziali; sia allorquando la destinazione
d'uso residenziale comporti la necessità di incrementare gli standards
richiesti per l'edificazione alberghiera e tali standards aggiuntivi
non risultino reperibili ovvero reperiti in concreto.
6. Le forme attuative della lottizzazione.
Il frazionamento di un terreno o di un complesso edilizio sullo stesso
già edificato, ai fini della configurazione della lottizzazione
negoziale, può realizzarsi con qualsiasi forma di suddivisione fattuale
dello stesso, dovendosi ritenere che il termine `frazionamento" - già nell'art. 18, 1° comma, della legge n. 47/1985 ed attualmente nell'art. 30, 1° comma, del T.U. n. 380/2001 -
sia stato utilizzato dal legislatore in modo atecnico, con riferimento
a qualsiasi attività giuridica che abbia per effetto la suddivisione in
lotti di una più ampia estensione territoriale, comunque predisposta od
attuata ed anche se avvenuta in forma non catastale, attribuendone la disponibilità ad altri al fine di realizzare una non consentita
trasformazione urbanistica o edilizia del territorio (vedi Cass., Sez. III 26.10.2007, Casile; 29.2.2000, n. 3668, Pennelli).
Nella vicenda in esame:
Quanto al profilo strutturale dell'insediamento, gli spazi destinati a
verde sono risultati in massima parte non aperti e fruibili da tutti i
soggiornanti, bensì suddivisi in porzioni delimitate da recinzioni,
ciascuna delle quali si configura come giardino pertinenziale e di uso
esclusivo della villetta cui accede.
Dalla documentazione acquisita e dalle dichiarazioni rese dai soggetti
interessati emerge chiaramente che sono stati raggiunti accordi
separati per ciascuna unità abitativa, accompagnati dal versamento di
cospicui acconti (per 70 - 80 milioni di lire ed anche più), in base ai
quali coloro che avevano prenotato le villette ne avrebbero acquisito
la proprietà esclusiva (dietro pagamento di un prezzo variante da 200 a
400 milioni di lire) e, quindi, la possibilità di utilizzarle senza
limitazioni di durata temporanea o stagionale.
Determinante significatività assumono al riguardo (senza alcuna possibilità di equivoco):
a) la già citata dichiarazione a firma Paolo Falduto dell'11.3.1999;
b) la missiva a firma di Filippo Gironda, acquisita all'udienza del
30.3.2006, ove viene fatto esplicito riferimento alla `vendita delle
singole unità immobiliari", all'interesse comune "di vendere quanto più
possibile villette e poter realizzare incassi economici maggiori", a
"quanto versato a titolo di acconto dai singoli acquirenti delle
villette compromesse in vendita";
c) le ricevute a firma Paolo Falduto, a quello sequestrate, nelle quali
si dà atto degli acconti versati dai singoli promissari acquirenti e si
precisa che "il compromesso di vendita verrà stipulato entro il 30
settembre 1997";
d) la apposizione (accertata dai Carabinieri l'11.10.1999) di un
cartello recante la scritta "vendesi" sulla recinzione metallica del
cantiere;
e) la scheda dell'Enel, relativa all'allacciamento dell'energia
elettrica, in cui sono riportati i nominativi dei promissari acquirenti
quali contraenti di singoli contratti di fornitura.
Pur non essendo stati redatti contratti preliminari formali, dunque, i
documentati accordi intercorsi tra costruttori e soggetti interessati a
singole unità immobiliari integrano un vero e proprio frazionamento
effettivo ed operante.
Deve perciò concludersi - alla stregua degli acquisiti elementi - che
gli imputati hanno concorso ad attuare, con volizione consapevole, "una
trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio", che
effettivamente ha conferito ad una porzione di esso un assetto diverso
da quello pianificato, con modalità non consentibili neppure attraverso
la predisposizione di un piano attuativo (stante la violazione delle
previsioni della pianificazione generale).
Non si è avuta, in particolare, successiva variazione d'uso di una
struttura turistico-ricettiva già esistente ed operativa, bensì la
realizzazione, in zona destinata ad "area per le attrezzature sportive
ed il tempo libero" che non consente edificazione residenziale, di
villette surrettiziamente rappresentate in progetto quali parti di un
"residence turistico" ma fin dall'origine finalizzate ad una
alienazione frazionata quali unità abitative di tipo familiare.
Appare utile evidenziare, al riguardo, che anche lo studio n.
518-2007/C sul "vincolo alberghiero nella conunercializzazione degli
immobili", approvato dal Consiglio Nazionale del Notariato in data
25.10.2007, evidenzia con affermazione perentoria e scevra da
perplessità (al paragrafo 8) che "allorquando in zona destinata a
struttura alberghiera si realizza un complesso che non si concretizza
immediatamente in utilizzazione alberghiera, ma che fin dal suo nascere
viene suddiviso in unità abitative di tipo familiare, si profila
un'utilizzazione del territorio cosa in contrasto con la normativa di
piano che la concerne, da far ritenere la fattispecie di tipo
lottizzatorio".
La sentenza impugnata deve essere, conseguentemente, annullata senza
rinvio nella parte in cui afferma la insussistenza del reato di
lottizzazione abusiva.
7. La confisca dei terreni abusivamente lottizzati.
Il reato di lottizzazione abusiva, pur nella specie integrato in
concreto nei suoi elementi oggettivo e soggettivo, è prescritto - come già statuito dal giudice di primo grado -
ma deve confermarsi la confisca dei terreni e delle opere già
sottoposti al sequestro preventivo del 14.7.2000, che legittimamente è
stata disposta, a norma dell'art. 19 della legge n. 47/1985 (riprodotto
dall'art. 44, 2° comma del T.U. n. 380/2001), dallo stesso primo
giudice.
7.1 Ai sensi dell'art. 44, 2° comma del T.U. n. 380/2001 (ma analoga
previsione già era posta dall'art. 19 della legge n. 47/1985), "La
sentenza definitiva del giudice penale che accerta che vi è stata
lottizzazione abusiva dispone la confisca dei terreni abusivamente
lottizzati e delle opere abusivamente costruite. Per effetto della
confisca i terreni sono acquisiti di diritto e gratuitamente al
patrimonio del Comune nel cui territorio è avvenuta la lottizzazione.
La sentenza definitiva è titolo per la immediata trascrizione nei
registri immobiliari".
Trattasi -
secondo la giurisprudenza largamente maggioritaria di questa Corte
Suprema - di sanzione amministrative che deve essere obbligatoriamente
applicata dal giudice penale che accerti la sussistenza di una
lottizzazione abusiva, indipendentemente da una pronuncia di condanna,
eccettuata esclusivamente l'ipotesi di assoluzione perché il fatto non
sussiste [vedi Cass., Sez. III: 30.9.1995, n. 10061, ric. Barletta ed
altri; 20.12.1995, n. 12471, ric. P.G. in proc. Besana ed altri;
12.12.1997, n. 11436, ric. Sapuppo ed altri; 23.12.1997, n. 3900, ric.
Farano ed altri; 11.1.1999, n. 216, ric_ Iorio Gnisci Ascoltato ed
altri; 8.11.2000, n. 3740, ric. Petrachi ed altri; 4.12.2000, n. 12999,
ric. Lanza; 22.5.2003, n. 22557, tic. Matarrese ed altri; 4.10.2004, n.
38728, ric. Lazzara; 13.10.2004, n. 39916, ric. Lamedica ed
altri; 213.2005, n. 10916, ric. Visconti; 15.2.2007, n. 6396, ric.
Cieri; 21.9.2007, n. 35219, ric. Arcieri ed altri].
7.2 Tale orientamento è stato rielaborato - più recentemente - da
questa stessa Corte nella prospettiva della valutazione dei rapporti
tra l'ordinamento statuale e quelle peculiari norme internazionali
contenute nella Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e
delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, e
del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il
20 marzo 1952, ai quali è stata data esecuzione con la legge di
ratifica 4.8.1955, n. 848.
Sono stati affermati, pertanto, i principi di diritto - che questo Collegio ribadisce - secondo i quali:
* "Per disporre la confisca prevista dall'art. 44, 2° comma del T.U. n.
380/2001 (e precedentemente dall'art. 19 della legge n. 47/1985), il
soggetto proprietario della res
non deve essere necessariamente "condannato in quanto detta sanzione
ben può essere disposta allorquando sia stata comunque accertata la
sussistenza del reato di lottizzazione abusiva in tutti i suoi elementi
(soggettivo ed oggettivo) anche se per una causa diversa, quale è, ad
esempio, l'intervenuto decorso della prescrizione, non si pervenga alla
condanna del suo autore ed alla inflizione della pena".
Nel caso di declaratoria della prescrizione, in particolare, al
commesso reato viene esclusa l'applicazione della pena per il solo
decorso del tempo, il cui effetto sull'inflizione delle sanzioni penali
è regolato dal legislatore interno secondo una discrezionalità sulla
quale non hanno incidenza le disposizioni della Convenzione.
* "Nell'ipotesi di declaratoria di estinzione del reato per
prescrizione, il giudice, per disporre legittimamente la confisca, deve
svolgere tutti gli accertamenti necessari per la configurazione sia
della oggettiva esistenza di una illecita vicenda lottizzatoria sia di
una partecipazione, quanto meno colpevole, alla stessa dei soggetti nei
confronti dei quali la sanzione venga adottata, e di ciò deve dare
conto con motivazione adeguata".
7.3 Nella specie questa Corte ha verificato che il primo giudice,
legittimamente e razionalmente, ha ritenuto integrato in concreto il
reato di lottizzazione abusiva nei suoi elementi oggettivo e
soggettivo, avendo ravvisato, con argomentazioni logiche, una
partecipazione, quanto meno colpevole, alla vicenda lottizzatoria dei
soggetti nei confronti dei quali la sanzione è stata adottata, sicché
legittima deve ritenersi la conferma della sanzione ablatoria.
P. Q. M.
la Corte Suprema di Cassazione,
visti gli artt. 608, 615 e 620 c.p.p.,
annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al reato di cui al capo B), perché estinto per prescrizione.
Ordina la confisca delle aree e delle opere già sottoposte al sequestro preventivo del 14.7.2000.
ROMA, 22.4.2010
DEPOSITATA IN CANCELLERIA il 27 Set. 2010
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del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562