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CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 27/09/2010 (Cc. 22.4.2010), Sentenza n. 34881
DIRITTO URBANISTICO - Lottizzazione abusiva - Confisca - Autorizzazione
ex post - Adeguamento agli standard urbanistici - Effetti - Art. 44,
2° c., T.U.E. n. 380/2001 (prima art. 19 L. n. 47/1985). Anteriormente alla
formazione del giudicato, gli interventi del giudice penale devono essere
coordinati con l'esercizio dei poteri spettanti in materia edilizia all'autorità
amministrativa, al fine di non sottrarre a questa l'esercizio di poteri propri.
Per conseguenza, la confisca dei terreni lottizzati non può essere disposta dal
giudice quando (o nei limiti in cui) essa risulti incompatibile con un
provvedimento già adottato dall'autorità amministrativa competente (per esempio,
quando l'autorità urbanistica abbia autorizzato ex post una lottizzazione
abusiva), ovvero nei casi in cui la mutata politica del territorio perseguita
dal Comune entri in conflitto con l'ordine giudiziale. Sicché, il Comune
conserva ovviamente la piena ed incondizionata potestà di programmazione e di
gestione del territorio, ma deve escludersi che il successivo adeguamento degli
immobili acquisiti agli standard urbanistici già vigenti ovvero l'adozione di
nuovi strumenti urbanistici integri una fonte di retro-trasferimento della
proprietà in favore dei privati già destinatari dell'ordine di confisca. L'ente
locale - qualora ragioni di opportunità e di convenienza consiglino di destinare
l'area lottizzata alla edificazione - potrà decidere di non esercitare in
proprio le iniziative edificatorie e di non conservare la proprietà sui terreni
e sui manufatti che eventualmente vi insistono, ma in tal caso potrà fare
ricorso ad atti contrattuali volontari ed a titolo oneroso che trasferiscano la
proprietà a tutti o parte dei precedenti proprietari. (conferma ordinanza n.
142/2008 GIP TRIBUNALE di SALERNO, del 04/06/2009), Pres. Altieri, Est. Fiale,
Ric. Franzese. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 27/09/2010 (Cc.
22.4.2010), Sentenza n. 34881
DIRITTO URBANISTICO - Normativa penale urbanistica - Oggetto della tutela -
Confisca - Potere autonomo del giudice penale - Art. 44, 2° c., T.U.E. n.
380/2001 (prima art. 19 L. n. 47/1985). La confisca prevista dall'art. 44,
2° comma, del T.U. n. 380/2001 (e precedentemente dall'art. 19 della legge n.
47/1985) ha natura di sanzione amministrativa devoluta alla giurisdizione del
giudice penale nell'esercizio di un potere autonomo e non attribuito in via di
supplenza seppure coordinabile con quello amministrativo. Essa si connette ad un
potere non residuale o sostitutivo ma svincolato rispetto a quelli dell'autorità
amministrativa, attribuito dalla legge al giudice penale. Pertanto, deve
ritenersi definitivamente superata, in materia urbanistica, "la visione di un
giudice supplente dell'Amministrazione pubblica". Lo stesso territorio
costituisce l'oggetto della tutela posta dalla normativa penale urbanistica ed a
tale tutela sostanziale si riconnette l'attribuzione al giudice del potere di
disporre provvedimenti ripristinatori specifici qualora perduri la situazione
offensiva dell'interesse protetto dalla norma penale. (conferma ordinanza n.
142/2008 GIP TRIBUNALE di SALERNO, del 04/06/2009), Pres. Altieri, Est. Fiale,
Ric. Franzese. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 27/09/2010 (Cc.
22.4.2010), Sentenza n. 34881
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UDIENZA del 22.6.2010
SENTENZA N. 642
REG. GENERALE N. 30099/2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli ill.mi Sigg.ri
Magistrati:
Dott. GUIDO DE MAIO
- Presidente
Dott. AGOSTINO CORDOVA
- Consigliere
Dott. CIRO PETTI
- Consigliere
Dott. ALDO FIALE
- Rel. Consigliere
Dott. SILVIO AMORESANO
- Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) FRANZESE MATTEO N. IL xx/xx/xxxx
1) COMUNE DI MONTERCORVINO PUGLIANO
- avverso l'ordinanza n. 142/2008 GIP TRIBUNALE di SALERNO, del 04/06/2009
- sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO FIALE;
- lette le conclusioni del PG il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Il G.I.P. del Tribunale di Salerno, con sentenza dell'8.5.2004, passata in
giudicato il 25.5.2006, aveva applicato a Franzese Matteo, ex art. 444 c.p.p.,
pena concordata per i reati di partecipazione ad associazione e delinquere di
stampo camorrista, lottizzazione edilizia abusiva, falso, corruzione e lesioni
aggravate.
Con la sentenza medesima era stata ordinata la confisca dell'area abusivamente
lottizzata, sita nel Comune di Montecorvino Pugliano, nonché "del fabbricato
denominato L) già oggetto della lottizzazione c.d. cooperativa San Michele,
ceduto in vendita con atto per notaio Fanno del 29.11.2000 a Franzese Matteo, e
degli immobili di cui al fabbricato M)": confisca ritenuta necessaria perché
"l'attività lottizzatoria realizzata costituisce il risultato di concessioni
edilizie conseguite per il mezzo di attività di corruzione dei pubblici
funzionari preposti al rilascio delle concessioni da parte di Franzese Matteo,
Frappaolo Angelo e loro sodali".
A seguito del passaggio in giudicato della sentenza anzidetta, il Comune di
Montecorvino Pugliano aveva deliberato (il 15.9.2006) un programma di
alienazione dei beni costruiti sulle aree abusivamente lottizzate e l'immediata
vendita di dieci appartamenti costituenti il c.d. "parco Franzese", impegnandosi
anche ad alienare i restanti 24 appartamenti completi al rustico, previa
verifica della compatibilità territoriale.
La stessa amministrazione comunale, quindi, con delibera del 25.1.2008, aveva
dotato la zona degli standard urbanistici correlati dalla pianificazione vigente
agli interventi realizzati.
Franzese Matteo aveva avanzato istanza di revoca, in sede esecutiva, del
provvedimento di confisca, prospettando che l'autorità comunale, con la delibera
da ultimo citata, aveva "inequivocabilmente sancito la compatibilità ambientale
delle aree confiscate", sicché anche gli edifici oggetto di confisca dovevano
ormai considerarsi conformi alla pianificazione urbanistica.
Il G.I.P. del Tribunale di Salerno, quale giudice dell'esecuzione, con
provvedimento del 19.2.2009, aveva rigettato la richiesta.
L'interessato proponeva, quindi, opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4,
c.p.p., che il G.I.P. del Tribunale di Salerno respingeva - con ordinanza del
4.6.2009 - rilevando che il passaggio in giudicato della sentenza contenente
l'ordine di confisca aveva comportato il definitivo trasferimento della
proprietà dei beni confiscati al patrimonio disponibile del Comune: i precedenti
proprietari avevano perciò perduto ogni legame giuridico con detti beni e non
potevano vantare alcun diritto sugli stessi anche in caso di modifiche
successivamente apportate dall'amministrazione all'assetto territoriale.
Avverso tale ordinanza hanno proposto due ricorsi i difensori del Franzese, i
quali hanno eccepito che:
- il Comune, con le delibere dianzi citate, aveva sostanzialmente "sanato" il
complesso immobiliare confiscato a suo danno e ciò dovrebbe comportare la revoca
della confisca;
-non costituirebbe ostacolo la circostanza che essa sia stata disposta dal giudice penale, poiché questi interverrebbe"nella veste di sostituto della P.A., esercitando un potere dell'amministrazione";
- la stessa amministrazione conserva
inalterato "il potere di regolare l'assetto del territorio" e, in qualsiasi
tempo intervenga la conformità degli immobili confiscati alle previsioni
urbanistiche (anche se a notevole distanza dalla disposta ablazione), dovrebbero
ritenersi "venute meno le ragioni che giustificano il sacrificio del diritto
costituzionalmente garantito alla proprietà privata";
- l'attività correttiva per la quale è intervenuta applicazione di pena
concordata, più che al delitto di cui all'art. 319 cod. pen., appare afferibile
a quello previsto dal precedente art. 318, in quanto avrebbe comportato il
compimento di atti legittimi di ufficio in conseguenza e per effetto
dell'attività corruttiva: i provvedimenti successivamente adottati
dall'amministrazione comunale di Montercovino Rogliano andrebbero intesi,
infatti, non come "costitutivi di una susseguente legittimazione urbanistica
delle opere confiscate", bensì come "meramente ricognitivi" di una preesistente
situazione di conformità di quelle opere alla pianificazione.
Hanno depositato memorie sia i difensori del ricorrente (in data 6.4.2010) sia
l'Avv.to Dario Incutti nell'interesse del Comune di Montecorvino Pugliano (in
data 14.4.2010).
***********************
I ricorsi devono essere rigettati, perché infondati.
1. La confisca prevista dall'art. 44, 2° comma, del T.U. n. 380/2001 (e
precedentemente dall'art. 19 della legge n. 47/1985) ha natura di sanzione
amministrativa devoluta alla giurisdizione del giudice penale nell'esercizio di
un potere autonomo e non attribuito in via di supplenza seppure coordinabile con
quello amministrativo.
Essa si connette ad un potere non residuale o sostitutivo ma svincolato rispetto
a quelli dell'autorità amministrativa, attribuito dalla legge al giudice penale.
Deve ritenersi definitivamente superata, infatti, in materia urbanistica, "la
visione di un giudice supplente dell'Amministrazione pubblica". Lo stesso
territorio costituisce l'oggetto della tutela posta dalla normativa penale
urbanistica ed a tale tutela sostanziale si riconnette l'attribuzione al giudice
del potere di disporre provvedimenti ripristinatori specifici qualora perduri la
situazione offensiva dell'interesse protetto dalla norma penale.
2. Quanto ai rapporti con gli autonomi poteri che la legge attribuisce, al
riguardo, alla P.A., devono ribadirsi i principi già enunciati da questa III
Sezione [vedi, in particolare, le sentenze 7.2.2008, n. 6080, Casile ed altri;
29.5.2007, n. 21125 e 18.3.2002, n. 11141, ric. Montalto ed altri, anche nelle
parti riferite alle fattispecie valutate nelle precedenti sentenze 20.12.1995,
n. 12471, ric. P.G. in proc. Besana ed altri; 21.1.2001, n. 1966, Venuti ed
altri; 13.10.2004, n. 39916, Lamedica ed altri], secondo i quali:
a) Anteriormente alla formazione del giudicato, gli interventi del giudice
penale devono essere coordinati con l'esercizio dei poteri spettanti in materia
edilizia all'autorità amministrativa, al fine di non sottrarre a questa
l'esercizio di poteri propri.
Per conseguenza, la confisca dei
terreni lottizzati non può essere disposta dal giudice quando (o nei limiti in
cui) essa risulti incompatibile con un provvedimento già adottato dall'autorità
amministrativa competente (per esempio, quando l'autorità urbanistica abbia
autorizzato ex post una lottizzazione abusiva), ovvero nei casi in cui la
mutata politica del territorio perseguita dal Comune entri in conflitto con
l'ordine giudiziale.
Il Comune conserva ovviamente la piena ed incondizionata potestà di
programmazione e di gestione del territorio, ma deve escludersi che il
successivo adeguamento degli immobili acquisiti agli standard urbanistici già
vigenti ovvero l'adozione di nuovi strumenti urbanistici integri una fonte di
retro-trasferimento della proprietà in favore dei privati già destinatari
dell'ordine di confisca. L'ente locale - qualora ragioni di opportunità e di
convenienza consiglino di destinare l'area lottizzata alla edificazione - potrà
decidere di non esercitare in proprio le iniziative edificatorie e di non
conservare la proprietà sui terreni e sui manufatti che eventualmente vi
insistono, ma in tal caso potrà fare ricorso ad atti contrattuali volontari ed a
titolo oneroso che trasferiscano la proprietà a tutti o parte dei precedenti
proprietari.
Nel caso concreto risulta più che evidente che la nuova dotazione di standard
attribuita alle aree confiscate: non integra autorizzazione postuma
dell'intervento lottizzatorio; non sana le costruzioni abusive preesistenti; non
si pone, in conclusione, quale estrinsecazione di una volontà della pubblica
Amministrazione di riconoscere ex post la conformità degli interventi già
realizzati con lo strumento urbanistico in vigore e di rinunciare
all'acquisizione delle aree e dei manufatti al proprio patrimonio disponibile.
3. Resta preclusa, nella fase esecutiva, ogni valutazione di merito riferita ai
reati coperti dal giudicato e, nella specie, al Franzese la pena concordata è
stata applicata in relazione sia al reato di cui all'art. 319 cod. pen.
(corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio) sia allo specifico reato di
lottizzazione abusiva.
4. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione,
visti gli artt. 611 e 616 c.p.p.,
rigetta i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in ROMA, nella camera di
consiglio del 22.4.2010.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA 27 sett. 2010
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