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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 27/09/2010 (Cc. 22.4.2010), Sentenza n. 34882
DIRITTO URBANISTICO - Lottizzazione abusiva negoziale e materiale - Confisca
al proprietario non condannato - Presupposti - Elementi (soggettivo ed
oggettivo) - Buona fede - Inapplicabilità della confisca - Corte europea dei
diritti dell'uomo CEDU - Colpa e casi di errore scusabile - C. Cost. n. 364/1988
- Art. 44, 2° c. T.U.E. n. 380/2001 (ex art. 19 L. n. 47/1985) - Artt. 5 e 42,
4° c., cod. pen.. Per disporre la confisca prevista dall'art. 44, 2° comma
del T.U. n. 380/2001 (e precedentemente dall'art. 19 della legge n. 47/1985), il
soggetto proprietario della res non deve essere necessariamente "condannato", in
quanto detta sanzione ben può essere disposta allorquando sia stata comunque
accertata la sussistenza del reato di lottizzazione abusiva in tutti i suoi
elementi (soggettivo ed oggettivo) anche se per una causa diversa, quale è, ad
esempio, l'intervenuto decorso della prescrizione, non si pervenga alla condanna
del suo autore ed alla inflizione della pena. [v. C. Cost. sentenze nn. 85/2008
e 239/2009]. Tuttavia, si ha l'inapplicabilità della confisca nei confronti di
coloro che effettivamente risultino in "buona fede". Inoltre, la contravvenzione
di lottizzazione abusiva, sia negoziale sia materiale, ben può essere commessa
per colpa [Cass., Sez. III: 13.10.2004, n. 39916, Lamedica ed altri]. Non è
ravvisabile, infatti, alcuna eccezione al principio generale stabilito per le
contravvenzioni dall'art. 42, 4° comma, cod. pen., dovendo ovviamente valutarsi
i casi di errore scusabile sulle norme integratrici del precetto penale e quelli
in cui possa trovare applicazione l'art. 5 cod. pen. secondo l'interpretazione
fornita dalla pronuncia n. 364/1988 della Corte Costituzionale. (annulla con
rinvio ordinanza n. 24/2009 TRIBUNALE DI CAGLIERE SEZ. DIST. di SANLURI, del
25.07.2009), Pres. De Maio, Est. Fiale, Ric. Usai. CORTE DI CASSAZIONE
PENALE, Sez. III, 27/09/2010 (Cc. 22.4.2010), Sentenza n. 34882
DIRITTO URBANISTICO - Reato di lottizzazione abusiva negoziale - Natura -
Carattere plurisoggettivo - Concorso di persone nel reato. II reato di
lottizzazione abusiva nella molteplicità di forme che esso può assumere in
concreto, può essere posto in essere da una pluralità di soggetti, i quali, in
base ai principi che regolano il concorso di persone nel reato, possono
partecipare alla commissione del fatto con condotte anche eterogenee e diverse
da quella strettamente costruttiva, purché ciascuno di essi apporti un
contributo causale alla verificazioni dell’illecito (sia pure svolgendo ruoli
diversi ovvero intervenendo in fasi circoscritte della condotta illecita
complessiva) e senza che vi sia alcuna necessità di un accordo preventivo. La
lottizzazione abusiva negoziale - in particolare - ha carattere generalmente
plurisoggettivo, poiché in essa normalmente confluiscono condotte convergenti
verso un’operazione unitaria caratterizzata dal nesso causale che lega i
comportamenti dei vari partecipi diretti a condizionare la riserva pubblica di
programmazione territoriale. (annulla con rinvio ordinanza n. 24/2009 TRIBUNALE
DI CAGLIERE SEZ. DIST. di SANLURI, del 25.07.2009), Pres. De Maio, Est. Fiale,
Ric. Usai. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 27/09/2010 (Cc. 22.4.2010),
Sentenza n. 34882
DIRITTO URBANISTICO - Lottizzazione abusiva - Condotta dell’acquirente -
Terzo estraneo - Acquirente consapevole dell'abusività dell'intervento - Effetti
- Obblighi del venditori e dell’acquirente. In tema di lottizzazione
abusiva, la condotta dell’acquirente, non configura un evento impresto ed
imprevedibile per il venditore, perché anzi inserisce un determinante contributo
causale alla concreta attuazione del disegno criminoso di quegli [Cass., Sez.
Unite, 27.3.1992, n. 4708, ric. Fogliani] e, per la cooperazione dall’acquirente
nel reato, non sono necessari un previo concerto o un'azione concordata con il
venditore, essendo sufficiente, al contrario, una semplice adesione al disegno
criminoso da quegli concepito, posta in essere anche attraverso la violazione
(deliberatamente o per trascuratezza) di specifici doveri di informazione e
conoscenza che costituiscono diretta esplicazione dei doveri di solidarietà
sociale di cui all'art. 2 della Costituzione [sul punto, Corte Costituzionale
sentenza n. 364/1988]. L'acquirente, dunque, non può sicuramente considerarsi,
solo per tale sua qualità, "terzo estraneo" al reato di lottizzazione abusiva,
ben potendo egli tuttavia, benché compartecipe al medesimo accadimento
materiale, dimostrare di avere agito in buona fede, senza rendersi conto cioè -
pur avendo adoperato la necessaria diligenza nell'adempimento degli anzidetti
doveri di informazione e conoscenza - di partecipare ad un'operazione di
illecita lottizzazione. Quando, invece, l'acquirente sia consapevole
dell'abusività dell'intervento - o avrebbe potuto esserlo spiegando la normale
diligenza - la sua condotta si lega con intimo nesso causale a quella del
venditore ed in tal modo le rispettive azioni, apparentemente distinte, si
collegano tra loro e determinano la formazione di una fattispecie unitaria ed
indivisibile, diretta in modo convergente al conseguimento del risultato
lottizzatorio. Pertanto, le posizioni sono separabili se risulti provata la
malafede dei venditori, che, traendo in inganno gli acquirenti, li convincono
della legittimità delle operazioni. Il venditore non può predisporre
l'alienazione degli immobili in una situazione produttrice di alterazione o
immutazione circa la programmata destinazione della zona in cui gli stessi sono
situati ed i soggetti che acquistano devono essere cauti e diligenti
nell'acquisire conoscenza delle previsioni urbanistiche e pianificatorie di
zona: "Il compratore che omette di acquisire ogni prudente informazione circa la
legittimità dell'acquisto si pone colposamente in una situazione di
inconsapevolezza che fornisce, comunque, un determinante contributo causale
all'attività illecita del venditore" [così testualmente Cass., Sez. III,
26.6.2008, Belloi ed altri]. (annulla con rinvio ordinanza n. 24/2009 TRIBUNALE
DI CAGLIERE SEZ. DIST. di SANLURI, del 25.07.2009), Pres. De Maio, Est. Fiale,
Ric. Usai. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 27/09/2010 (Cc. 22.4.2010),
Sentenza n. 34882
DIRITTO URBANISTICO - Lottizzazione abusiva - Confisca illegittima a terzo
estraneo - Richiesta di restituzione - Strumenti di tutela patrimoniale -
Soggetto che non risulta indagato o imputato - Procedura - Fase dell'esecuzione
e di cognizione - Cause di incompatibilità del giudice - Effetti - Artt. 127,
257 1° c., 322 2°c., 324 e 355 3°c. c.p.p.. In tema di lottizzazione
abusiva, il soggetto che rivendichi la illegittimità, nei suoi confronti, della
disposta confisca - qualora non abbia partecipato ai procedimento nel quale è
stata applicata la misura e sia quindi rimasto estraneo al giudizio di merito -
pur non avendo ovviamente diritto di impugnare la sentenza nella quale la
sanzione ablatoria è stata applicata, può chiederne la restituzione esperendo
incidente di esecuzione, nell'ambito del quale può svolgere le proprie deduzioni
e chiedere l'acquisizione di elementi utili ai fini della decisione [Cass., sez.
I: 9.4.2008, n. 14928, Marchitelli e 12.11.2008, n. 42107, Banca]. Restano
precluse le valutazioni di merito riferite alla configurazione della
lottizzazione abusiva, qualora sia stata oggettivamente riscontrata in sede di
merito; ma il giudice dell'esecuzione potrà sicuramente valutare, sia pure ai
soli fini riguardanti la confisca, la implicazione (caratterizzata quanto meno
da profili di colpa) nella lottizzazione medesima del soggetto che,
dichiarandosi "terzo estraneo", chiede la restituzione della parte di sua
pertinenza del terreno confiscato. Sicché, la persona alla quale le cose sono
state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione, possono
proporre autonomamente richiesta di riesame; possono partecipare all'udienza
camerale del riesame eventualmente proposto dall'indagato, quali soggetti
interessati ex art. 127 c.p.p.; possono avanzare in qualsiasi momento autonoma
istanza di restituzione. Inoltre, non é incompatibile a pronunciarsi
sull'opposizione il giudice dell'esecuzione che abbia deciso, pure a seguito di
udienza camerale, sull'istanza di restituzione dei beni confiscati [Cass.: sez.
VI, 10.8.2009, n. 32419, Reitano e sez. I, 9.4.2008, n. 14928, Marchitelli].
Soltanto nella fase di cognizione occorre garantire che l'accertamento sul
merito della contestazione avvenga senza alcun possibile pregiudizio dato da un
precedente intervento nel corso del procedimento che abbia imposto, o
consentito, una valutazione della fondatezza della contestazione. Nella fase
dell'esecuzione, invece, l'unica esigenza tutelata dal sistema è che
l'esecuzione sia esattamente conforme al giudicato: da qui la previsione
dell'attribuzione della competenza allo stesso giudice del giudicato, in un
contesto sistematico che non esclude affatto l'attribuzione della decisione
sull'opposizione allo stesso giudice-persona fisica che abbia deciso, pure a
seguito di udienza camerale, sull'istanza di restituzione dei beni confiscati.
Qualora fosse stato ravvisabile, comunque, un caso di incompatibilità, non per
questo il provvedimento impugnato sarebbe nullo, poiché le norme che prevedono
cause di incompatibilità del giudice non attengono alla capacità del giudice
quale organo giudiziario, mentre la loro violazione può determinare la
astensione o costituire motivo di ricusazione del giudice, ma non anche la
nullità della sentenza o del provvedimento pronunciato in violazione della
regola di incompatibilità. (annulla con rinvio ordinanza n. 24/2009 TRIBUNCORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 27/09/2010 (Cc. 22.4.2010), Sentenza n. 34882ALE
DI CAGLIERE SEZ. DIST. di SANLURI, del 25.07.2009), Pres. De Maio, Est. Fiale,
Ric. Usai. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 27/09/2010 (Cc. 22.4.2010),
Sentenza n. 34882
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UDIENZA del 22.4.2010
SENTENZA N. 647
REG. GENERALE N.38907/2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri
Magistrati:
Dott. GUIDO DE MAIO
- Presidente
Dott. AGOSTINO CORDOVA
- Consigliere
Dott. CIRO PETTI
- Consigliere
Dott. ALDO FIALE
- Rel. Consigliere
Dott. SILVIO AMORESANO
- Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) USAI EDMONDO N. IL xx/xx/xxxx
- avverso l'ordinanza n. 24/2009 TRIBUNALE DI CAGLIERE SEZ. DIST. di SANLURI,
del 25.07.2009
- sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO FIALE;
- lette le conclusioni del PG il quale ha chiesto l’annullamento con rinvio
dell’ordinanza impugnata.
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di Cagliari - Sezione distaccata di Sanluri, con sentenza del
21.2.2003, passata in giudicato il 4.4.2006, aveva dichiarato non doversi
procedere, per intervenuta prescrizione, nei confronti di Cantarella Marino,
quale rappresentante legale della s.r.l. "Sicat", in ordine alla contravvenzione
di cui all'art. 20, lett. c), della legge n. 47/1985, contestatagli per avere
realizzato una lottizzazione abusiva sui terreni dello "International Camping
Costa Verde", vendendo n. 28 piazzole a privati.
Con la sentenza medesima era stata ordinata la confisca dell'area abusivamente
lottizzata, sita in località Gutturu Flumini del Comune di Arbus, e detto
Comune, nell'aprile del 2009, aveva avviato la procedura per l'acquisizione
dell'area confiscata.
Ricevuta la comunicazione dell'acquisizione dei propri beni al patrimonio
comunale, Usai Edmondo - acquirente di una quota di proprietà dell'area
lottizzata - aveva avanzato istanza, in sede esecutiva, per la dichiarazione di
inefficacia, nei suoi confronti, del provvedimento di confisca, prospettando la
propria estraneità alla realizzazione della lottizzazione abusiva e comunque la
sua buona fede.
Il G.I.P. del Tribunale di Cagliari - Sezione distaccata di Sanluri, quale
giudice dell'esecuzione, con provvedimento del 21.5.2009, aveva rigettato la
richiesta.
L'interessato proponeva, quindi, opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4,
c.p.p., che lo stesso G.I.P. respingeva - con ordinanza del 25.7.2009 -
rilevando che:
- il giudice dell’esecuzione è tenuto ad interpretare il giudicato di condanna
ma gli è precluso di compiere ex novo una indagine valutativa avente ad
oggetto il compendio probatorio acquisito in sede di merito, non potendo
identificare "in executivis", per la prima volta, eventuali elementi
fattuali non valutati dal giudice della cognizione;
- dalla sentenza esecutiva, non era dato "trarre elementi di valutazione che
consentano di affermare l'estraneità del ricorrente alla realizzazione della
lottizzazione abusiva, né tantomeno di accertare la sua buona fede";
- la addotta buona fede non poteva desumersi "per tabulas" dal fatto che
il nominativo dell'Usai non fosse contemplato nel capo di imputazione, né dalla
circostanza che egli avesse stipulato l'atto di acquisto della quota di sua
proprietà alla presenza di un notaio;
- l'Usai potrà far valere, in sede civile, i suoi diritti nei confronti del
responsabile dante causa.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il difensore dell'Usai, il quale ha
eccepito:
- la illegittimità del provvedimento medesimo, perché emesso dallo stesso
giudice-persona fisica che, nel contraddittorio delle parti (cioè irritualmente,
in quanto avrebbe dovuto pronunciarsi "de plano"), aveva già rigettato la
richiesta di restituzione del bene: da qui la violazione del principio di
terzietà ed imparzialità del giudice;
- la carenza dei presupposti per l'applicazione della misura ablatoria, stante
l'estraneità del ricorrente al procedimento di merito e la sua evidente "buona
fede", con conseguente carenza dell’elemento soggettivo dell’illecito: la
condotta del terzo, infatti, del tutto sganciata dall’accertamento di una
infrazione da lui commessa non integra il presupposto funzionale della sanzione,
rappresentato dalla consapevole violazione del precetto; mentre il comportamento
tenuto in concreto dall’Usai sarebbe stato del tutto conforme a quello che
avrebbe tenuto, nelle medesime circostanze, qualsiasi persona coscienziosa ed
avveduta e non potrebbe considerarsi da lui esigibile una condotta diversa da
quella in concreto tenuta;
- la impossibilità di disporre la confisca in oggetto nei confronti del
ricorrente, perché la Corte Europea dei diritti dell’uomo - con decisioni del
30.8.2007 e del 20.1.2009, nel ricorso [n. 75909/01] proposto contro l'Italia
dalla s.r.l. "Sud Fondi" ed altri - ha affermato che tale misura patrimoniale:
a) "non tende alla riparazione di un danno, ma mira nella sua essenza a punire
per impedire la reiterazione di trasgressioni a prescrizioni stabilite dalla
legge";
b) è, quindi, una "pena" e la previsione dell'irrogabilità di tale "pena" al di
fuori di ipotesi di responsabilità penale incorre nell'infrazione dell'art. 7
della CEDU.
*******************
Il ricorso è meritevole di accoglimento nei limiti di seguito specificati.
1. La prima doglianza è infondata.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema, infatti, non é incompatibile
a pronunciarsi sull'opposizione il giudice dell'esecuzione che abbia deciso,
pure a seguito di udienza camerale, sull'istanza di restituzione dei beni
confiscati [vedi Cass.: sez. VI, 10.8.2009, n. 32419, Reitano e sez. I,
9.4.2008, n. 14928, Marchitelli].
Soltanto nella fase di cognizione occorre garantire che l'accertamento sul
merito della contestazione avvenga senza alcun possibile pregiudizio dato da un
precedente intervento nel corso del procedimento che abbia imposto, o
consentito, una valutazione della fondatezza della contestazione. Nella fase
dell'esecuzione, invece, l'unica esigenza tutelata dal sistema è che
l'esecuzione sia esattamente conforme al giudicato: da qui la previsione
dell'attribuzione della competenza allo stesso giudice del giudicato, in un
contesto sistematico che non esclude affatto l'attribuzione della decisione
sull'opposizione allo stesso giudice-persona fisica che abbia deciso, pure a
seguito di udienza camerale, sull'istanza di restituzione dei beni confiscati.
Qualora fosse stato ravvisabile, comunque, un caso di incompatibilità, non per
questo il provvedimento impugnato sarebbe nullo, poiché la giurisprudenza
costante è orientata nel senso che le norme che prevedono cause di
incompatibilità del giudice non attengono alla capacità del giudice quale organo
giudiziario, mentre la loro violazione può determinare la astensione o
costituire motivo di ricusazione del giudice, ma non anche la nullità della
sentenza o del provvedimento pronunciato in violazione della regola di
incompatibilità.
2. Quanto all'applicazione della confisca prevista dall'art. 44, 2° comma, del
T.U. n. 380/2001 (e precedentemente dall'art. 19 della legge n. 47/1985) nei
confronti dell'acquirente di una porzione del terreno abusivamente lottizzato,
devono ribadirsi i seguenti principi.
2.1 Il reato di lottizzazione abusiva secondo concorde interpretazione
giurisprudenziale - nella molteplicità di forme che esso può assumere in
concreto, può essere posto in essere da una pluralità di soggetti, i quali, in
base ai principi che regolano il concorso di persone nel reato, possono
partecipare alla commissione del fatto con condotte anche eterogenee e diverse
da quella strettamente costruttiva, purché ciascuno di essi apporti un
contributo causale alla verificazioni dell’illecito (sia pure svolgendo ruoli
diversi ovvero intervenendo in fasi circoscritte della condotta illecita
complessiva) e senza che vi sia alcuna necessità di un accordo preventivo.
La lottizzazione abusiva negoziale - in particolare - ha carattere generalmente plurisoggettivo, poiché in essa normalmente confluiscono condotte convergenti
verso un’operazione unitaria caratterizzata dal nesso causale che lega i
comportamenti dei vari partecipi diretti a condizionare la riserva pubblica di
programmazione territoriale.
La condotta dell’acquirente, in particolare, non configura un evento impresto ed
imprevedibile per il venditore, perché anzi inserisce un determinante contributo
causale alla concreta attuazione del disegno criminoso di quegli [vedi Cass.,
Sez. Unite, 27.3.1992, n. 4708, ric. Fogliani] e, per la cooperazione
dall’acquirente nel reato, non sono necessari un previo concerto o un'azione
concordata con il venditore, essendo sufficiente, al contrario, una semplice
adesione al disegno criminoso da quegli concepito, posta in essere anche
attraverso la violazione (deliberatamente o per trascuratezza) di specifici
doveri di informazione e conoscenza che costituiscono diretta esplicazione dei
doveri di solidarietà sociale di cui all'art. 2 della Costituzione [vedi, sul
punto, le argomentazioni svolte dalla Corte Costituzionale nella sentenza n.
364/1988, ove viene evidenziato che la Costituzione richiede dai singoli
soggetti la massima costante tensione ai fini del rispetto degli interessi
dell'altrui persona umana ed è per la violazione di questo impegno di
solidarietà sociale che la stessa Costituzione chiama a rispondere penalmente
anche chi lede tali interessi non conoscendone positivamente la tutela
giuridica].
L'acquirente, dunque, non può sicuramente considerarsi, solo per tale sua
qualità, "terzo estraneo" al reato di lottizzazione abusiva, ben potendo egli
tuttavia, benché compartecipe al medesimo accadimento materiale, dimostrare di
avere agito in buona fede, senza rendersi conto cioè - pur avendo adoperato la
necessaria diligenza nell'adempimento degli anzidetti doveri di informazione e
conoscenza - di partecipare ad un'operazione di illecita lottizzazione.
Quando, invece, l'acquirente sia consapevole dell'abusività dell'intervento - o
avrebbe potuto esserlo spiegando la normale diligenza - la sua condotta si lega
con intimo nesso causale a quella del venditore ed in tal modo le rispettive
azioni, apparentemente distinte, si collegano tra loro e determinano la
formazione di una fattispecie unitaria ed indivisibile, diretta in modo
convergente al conseguimento del risultato lottizzatorio.
Le posizioni, pertanto, sono separabili se risulti provata la malafede dei
venditori, che, traendo in inganno gli acquirenti, li convincono della
legittimità delle operazioni [vedi Cass., Sez. III: 22.5.1990, Oranges e
26.1.1998, Cusimano].
2.2 La contravvenzione di lottizzazione abusiva, sia negoziale sia materiale,
ben può essere commessa per colpa [vedi Cass., Sez. III: 13.10.2004, n. 39916,
Lamedica ed altri; 11.5.2005, Stiffi ed altri; 10.1.2008, Zortea; 5.3.2008, n.
9982, Quattrone; 26.6.2008, Belloi ed altri].
Non è ravvisabile, infatti, alcuna eccezione al principio generale stabilito per
le contravvenzioni dall'art. 42, 4° comma, cod. pen., dovendo ovviamente
valutarsi i casi di errore scusabile sulle norme integratrici del precetto
penale e quelli in cui possa trovare applicazione l'art. 5 cod. pen. secondo
l'interpretazione fornita dalla pronuncia n. 364/1988 della Corte
Costituzionale.
Il venditore non può predisporre l'alienazione degli immobili in una situazione
produttrice di alterazione o immutazione circa la programmata destinazione
della zona in cui gli stessi sono situati ed i soggetti che acquistano devono
essere cauti e diligenti nell'acquisire conoscenza delle previsioni urbanistiche
e pianificatorie di zona: "Il compratore che omette di acquisire ogni prudente
informazione circa la legittimità dell'acquisto si pone colposamente in una
situazione di inconsapevolezza che fornisce, comunque, un determinante
contributo causale all'attività illecita del venditore" [così testualmente
Cass., Sez. III, 26.6.2008, Belloi ed altri].
2.3 Nella prospettiva della valutazione dei rapporti tra l’ordinamento statuale
e quelle peculiari norme internazionali contenute nella Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) - firmata
a Roma il 4 novembre 1950, e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa,
firmato a Parigi il 20 marzo 1952, ai quali è stata data esecuzione con la legge
di ratifica 4.8.1955, n. 848 - la Corte europea dei diritti dell’uomo, nelle
sentenze pronunziate rispettivamente il 30.8.2009 [ricorso n. 75909/01 proposto
contro l’Italia dalla s.r.l. “Sud Fondi” ed altri ] - a fronte di una sentenza
nazionale che aveva disposto la confisca pur ritenendo insussistente l’elemento
soggettivo del reato di lottizzazione abusiva - ha affermato che la confisca già
prevista dall'art. 19 della legge n. 47/1955 ed attualmente collocata tra le
"sanzioni penali" dall'art. 44, 2° comma del T.U. sull'edilizia n. 380/2001:
- "non tende alla riparazione pecuniaria di un danno, ma mira nella sua essenza
a punire per impedire la reiterazione di trasgressioni a prescrizioni stabilite
dalla legge";
- è, quindi, una "pena" ai sensi dell'art. 7 della Convenzione e la irrogazione
di tale "pena" senza che sia stata stabilita l'esistenza di dolo o colpa dei
destinatari di essa, costituisce infrazione dello stesso art. 7, una corretta
interpretazione del quale "esige, per punire, un legame, di natura intellettuale
(coscienza e volontà) che permetta di rilevare un elemento di responsabilità
nella condotta dell'autore materiale del reato".
La Corte Costituzionale, con le sentenze nn. 348 e 349 del 22.10.2007:
a) ha affrontato la questione relativa alla posizione ed al ruolo delle norme
della CEDU ed alla loro incidenza sull'ordinamento giuridico italiano, rilevando
che dette norme, diversamente da quelle comunitarie, non creano un ordinamento
giuridico sopranazionale e sono pur sempre norme internazionali pattizie, che
vincolano lo Stato ma non producono effetti diretti nell'ordinamento interno. Il
nuovo testo dell'art. 117, 1° comma, della Costituzione, introdotto dalla legge
costituzionale 18-10-2001, n. 3, ha reso inconfutabile la maggiore forza di
resistenza delle norme CEDU (nell'interpretazione ad esse data dalla Corte
europea per i diritti dell'uomo) rispetto alle leggi ordinarie successive,
trattandosi di norma costituzionale che sviluppa la sua concreta operatività
solo se posta in stretto collegamento con altre norme (cd. «fonti interposte»,
di rango subordinato alla Costituzione ma intermedio tra questa e la legge
ordinaria), destinate a dare contenuti ad un parametro che si limita ad
enunciare in via generale una qualità che le leggi in esso richiamate devono
possedere;
b) ha attratto le stesse norme CEDU come interpretate dalla Corte europea (quali
norme - diverse sia da quelle comunitarie sia da quelle concordatarie - che,
rimanendo pur sempre ad un livello sub-costituzionale, integrano però il
parametro costituzionale), in ipotesi di asserita incompatibilità con una norma
interna, nella sfera di competenza della Corte Costituzionale, alla quale viene
demandata la verifica congiunta della compatibilità della norma interposta con
la Costituzione e della legittimità della norma legislativa ordinaria rispetto
alla stessa norma interposta;
c) ha escluso che le pronunce della Corte di Strasburgo siano
incondizionatamente vincolanti ai fini del controllo di costituzionalità delle
leggi nazionali, evidenziando che "tale controllo deve sempre ispirarsi al
ragionevole bilanciamento tra il vincolo derivante dagli obblighi
internazionali, quale imposto dall'art. 111, primo comma, Cost. e la tutela
degli interessi costituzionalmente protetti contenuta in altri articoli della
Costituzione".
Nel rapporto, come sopra delineato, tra il diritto interno e le norme pattizie
poste dalla CEDU, deve rilevarsi che la Corte europea dei diritti dell'uomo -
nella citata sentenza 20.1.2009 - ha escluso la "prevedibilità" del carattere
abusivo della lottizzazione sottoposta al suo esame sui rilievi che, alla
stregua di quanto definitivamente affermato dalla Corte di Cassazione gli
imputati avevano commesso un errore inevitabile e scusabile nell’interpretazione
delle norme violate.
La Corte di Strasburgo ha ritenuto perciò “arbitraria” la confisca (considerata
“sanzione penale” secondo le previsioni della (CEDU) applicata a soggetti che, a
fronte di una base legale non accessibile e non prevedibile, non erano stati
messi in grado di conoscere il senso e la portata della legge penale, “a causa
di un errore insormontabile che non può in alcun modo essere imputato a colui o
colei che ne è vittima”.
I Giudici di Strasburgo non hanno detto però, che presupposto necessario per
disporre la confisca in esame sia una pronuncia di condanna del soggetto al
quale la res appartiene.
2.4 Va ribadito, pertanto, l'ormai consolidato principio di diritto secondo il
quale: "Per disporre la confisca prevista dall'art. 44, 2° comma del T.U. n.
380/2001 (e precedentemente dall'ad. 19 della legge n. 47/1985), il soggetto
proprietario della res non deve essere necessariamente "condannato", in quanto
detta sanzione ben può essere disposta allorquando sia stata comunque accertata
la sussistenza del reato di lottizzazione abusiva in tutti i suoi elementi
(soggettivo ed oggettivo) anche se per una causa diversa, quale è, ad esempio,
l'intervenuto decorso della prescrizione, non si pervenga alla condanna del suo
autore ed alla inflizione della pena".
Anche la Corte Costituzionale ha già avuto modo di affermare che fra le sentenze
di proscioglimento ve ne sono alcune che "pur non applicando una pena
comportano, in diverse forme e gradazioni, un sostanziale riconoscimento della
responsabilità dell'imputato o comunque l'attribuzione del fatto all'imputato
medesimo" [vedi le sentenze n. 85 del 2008 e n. 239 del 2009, pubblicata nelle
more della redazione della presente decisione]. Siffatto "sostanziale
riconoscimento", per quanto privo di effetti sul piano della responsabilità
penale, non è pertanto impedito da una pronuncia di proscioglimento, conseguente
a prescrizione, ove invece l'ordinamento imponga di apprezzare tale profilo per
fini diversi dall'accertamento penale del fatto di reato.
2.5 Alla stregua del principio appena enunciato va altresì specificato che:
- presupposto essenziale ed indefettibile, per l'applicazione della confisca in
oggetto, è (secondo l'interpretazione giurisprudenziale costante) che sia stata
accertata l'effettiva esistenza di una lottizzazione abusiva;
- ulteriore condizione, però, che si riconnette alle recenti decisioni della
Corte di Strasburgo, investe l'elemento soggettivo del reato ed è quella del
necessario riscontro quanto meno di profili di colpa (anche sotto gli aspetti
dell'imprudenza, della negligenza e del difetto di vigilanza) nella condotta dei
soggetti sul cui patrimonio la misura viene ad incidere.
2.6 La Corte di appello di Bari, con ordinanza del 9.4.2008, aveva rimesso alla
Corte Costituzionale la valutazione circa la legittimità del provvedimento di
confisca qualora emesso "a prescindere dal giudizio di responsabilità e nei
confronti di persone estranee ai fatti", per asserito contrasto con gli artt. 3,
25 - comma 2 e 27 - comma 1 della Costituzione.
La Corte costituzionale - con la sentenza n. 239, depositata il 24.7.2009 - ha
espressamente affermato che, "in presenza di un apparente contrasto fra
disposizioni legislative interne ed una disposizione della CEDU, anche quale
interpretata dalla Corte di Strasburgo, può porsi un dubbio di costituzionalità,
ai sensi del primo comma dell'art. 117 Cost., solo se non si possa anzitutto
risolvere il problema in via interpretativa.
Al giudice comune spetta interpretare la norma interna in modo conforme alla
disposizione internazionale, entro i limiti nei quali ciò è permesso dai testi
delle norme e qualora ciò non sia possibile, ovvero dubiti della compatibilità
della norma interna con la disposizione convenzionale interposta, egli deve
investire [il giudice delle leggi n.d.r.] delle relative questioni di
legittimità costituzionale, rispetto al parametro dell’art. 117, primo comma,
Cost.” [sentenze nn. 348 e 349 del 2007].
La Corte costituzionale ha concluso che “spetta, pertanto, agli organi
giurisdizionali comuni l’eventuale opera interpretativa dell’art. 44, comma 2,
del D.P.R. n.380 del 2001 che sia resa effettivamente necessaria dalle decisione
della Corte europea dei diritti dell’uomo; a tale compito, infatti, già ha
atteso la giurisprudenza di legittimità, con esiti la cui valutazione non è ora
rimessa a questa Corte. Solo ove l’adeguamento interpretativo, che appaia
necessitato, risulti impossibile o l’eventuale diritto vivente che si formi in
materia faccia sorgere dubbi sulla legittimità costituzionale, questa Corte
potrà essere chiamata ad affrontare il problema della asserita
incostituzionalità della disposizione di legge".
Questa Corte Suprema ha già fornito un'interpretazione adeguatrice dell'art. 44,
comma 2, del D.P.R. n. 380 del 2001 alle decisioni della Corte europea dei
diritti dell'uomo ed ha affermato l'esclusione dell'applicabilità della confisca
nei confronti di coloro che effettivamente risultino "in buona fede".
3. Il soggetto che rivendichi la illegittimità, nei suoi confronti, della
disposta confisca - qualora non abbia partecipato ai procedimento nel quale è
stata applicata la misura e sia quindi rimasto estraneo al giudizio di merito -
pur non avendo ovviamente diritto di impugnare la sentenza nella quale la
sanzione ablatoria è stata applicata, può chiederne la restituzione esperendo
incidente di esecuzione, nell'ambito del quale può svolgere le proprie deduzioni
e chiedere l'acquisizione di elementi utili ai fini della decisione [vedi Cass.,
sez. I: 9.4.2008, n. 14928, Marchitelli e 12.11.2008, n. 42107, Banca].
Restano precluse le valutazioni di merito riferite alla configurazione della
lottizzazione abusiva, qualora sia stata oggettivamente riscontrata in sede di
merito; ma il giudice dell'esecuzione potrà sicuramente valutare, sia pure ai
soli fini riguardanti la confisca, la implicazione (caratterizzata quanto meno
da profili di colpa) nella lottizzazione medesima del soggetto che,
dichiarandosi "terzo estraneo", chiede la restituzione della parte di sua
pertinenza del terreno confiscato.
3.1 E' opportuno altresì ricordare che altri strumenti di tutela patrimoniale
l'ordinamento appresta al soggetto che non risulta indagato o imputato, in
quanto:
- il 1° comma dell'art. 257 c.p.p. dispone che "contro il decreto di sequestro
[probatorio], l'imputato, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e
quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre richiesta di
riesame, anche nel merito, a norma dell'art. 324";
- il 2° comma dell'art. 322 c.p.p. prevede che "contro il decreto di sequestro
[preventivo] emesso dai giudice, l'imputato e il suo difensore, la persona alla
quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro
restituzione possono proporre richiesta di riesame, anche nel merito, a norma
dell'art. 324",
- il 3° comma dell'art. 355 c.p.p. dispone, altresì, che "contro il decreto di
convalida [del sequestro effettuato ad iniziativa della polizia giudiziaria], la
persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e il suo difensore, la
persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto
alla loro restituzione possono proporre, entro dieci giorni dalla notifica del
decreto ovvero dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza
dell'avvento sequestro, richiesta di riesame, anche nel merito, a norma
dell'art. 324".
La persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe
diritto alla loro restituzione, pertanto, possono proporre autonomamente
richiesta di riesame; possono partecipare all'udienza camerale del riesame
eventualmente proposto dall'indagato, quali soggetti interessati ex art. 127
c.p.p.; possono avanzare in qualsiasi momento autonoma istanza di restituzione.
4. In conclusione, tenuto conto di tutte le argomentazioni dianzi svolte, il
giudice dell’esecuzione - nella fattispecie in esame - erroneamente ha affermato
di non poter valutare (sempre ai soli fini della confisca) la addotta estraneità
dell’Usai alla realizzazione della lottizzazione abusiva, anche sotto il profilo
della prospettata carenza di colpa.
Ne consegue che l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al
Tribunale di Cagliari per completo riesame dell’istanza restitutoria alla
stregua dei principi di diritto dianzi enunciati.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione,
visti gli artt. 611 e 623 c.p.p.,
annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Cagliari.
Cosi deciso in ROMA, nella camera di consiglio del 22.04.2010.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA 27 set. 2010
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