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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 27/09/2010 (Cc. 17.6.2010), Sentenza n. 34888
DIRITTO URBANISTICO - Sequestro (probatorio o preventivo) - Durata e funzione
- Art. 7, u.c., L. n 47/1985 - Art. 44, lett. b), T.U.E. n. 380/2001. In
materia edilizia, soltanto dopo la pronunzia definitiva di condanna (alla quale
è senz'altro assimilabile il decreto penale non più opponibile), qualora non sia
stata disposta la confisca e non vi sia stata conversione in sequestro
conservativo, le cose sequestrate devono essere restituite a colui che prova di
averne diritto ed il sequestro (probatorio o preventivo) di una costruzione
abusiva non può essere mantenuto a garanzia né dei provvedimenti sanzionatori
della Pubblica Amministrazione né della demolizione ordinata ai sensi dell'art.
7, ultimo comma, della legge n. 47/1985 (Cass., Sez. III: 14.12.2007, n. 6462,
Oriente; 29.11.2000, n. 12288, Cimaglia; 29.3.1999, n. 699, Parigi ed altro;
21.3.1997, n. 476, Di Bari; 11.3.1997, n. 711, Lieto). (conferma ordinanza n.
2355/2009 TRIB. LIBERTA' di NAPOLI, del 18/01/2010), Pres. De Maio, Est. Fiale,
Ric. Iorio. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 27/09/2010 (Cc. 17.6.2010),
Sentenza n. 34888
DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Sequestro - Finalità - Dissequestro -
Presupposti. Ai sensi dell'art. 262, 4° comma, c.p.p., "dopo la sentenza non
più soggetta a impugnazione, le cose sequestrate sono restituite a chi ne abbia
diritto, salvo che sia disposta la confisca". Sicché, le finalità impeditive
della prosecuzione della condotta criminosa o della commissione di nuove
violazioni si esauriscono, soltanto al termine del procedimento, allorquando la
definitiva statuizione sull'illecito comporta l'adozione dei soli provvedimenti
repressivi che la legge consente. La non definitività della sentenza, invece,
impedisce la restituzione, salvo le esigenze cautelari giustificative del
vincolo siano cessate. (conferma ordinanza n. 2355/2009 TRIB. LIBERTA' di
NAPOLI, del 18/01/2010), Pres. De Maio, Est. Fiale, Ric. Iorio. CORTE DI
CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 27/09/2010 (Cc. 17.6.2010), Sentenza n. 34888
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UDIENZA del 17.6.2010
SENTENZA N. 944
REG. GENERALE N. 6341/2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli ill.mi Sigg.ri
Magistrati:
Dott. GUIDO DE MAIO
- Presidente
Dott. CLAUDIA SQUASSONI
- Consigliere
Dott. MARIO GENTILE
- Consigliere
Dott. ALDO FIALE
- Rel. Consigliere
Dott. GIULIO SARNO
- Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IORIO PATRIZIA N. IL xx/xx/xxxx
- avverso l'ordinanza n. 2355/2009 TRIB. LIBERTA' di NAPOLI, del 18/01/2010
- sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO FIALE;
- sentite le conclusioni del PG Dott. Vito D'Ambrosio il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
Il Tribunale di Napoli - con ordinanza del 18.1.2010 - rigettava l'appello
proposto nell'interesse di lorio Patrizia, ex art. 322 bis c.p.p.,
avverso il provvedimento 9.11.2009 con cui il Tribunale monocratico di quella
città aveva respinto l'istanza di dissequestro di un manufatto prefabbricato e
di una struttura in ferro coperta da lamiere, assoggettato a sequestro
preventivo in relazione al reato di cui all'art. 44, lett. b), del T.U. n.
380/2001.
Per l'edificazione abusiva di tali opere la Iorio era stata condannata con
sentenza di primo grado del 2.10.2009, con la quale era stata altresì ordinata
"la demolizione a spese dell'imputata e a cura del P.M di quanto abusivamente
realizzato", nonché "la restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto".
Il difensore, quindi, aveva chiesto l'immediato dissequestro del manufatto e la
pronta restituitone, ma il Tribunale, con provvedimento del 9.11.2009, aveva
rigettato l'istanza.
Nel rigettare l'appello proposto avverso tale provvedimento di diniego, il
Tribunale ha rilevato che il bene assoggettato a sequestro preventivo, dopo la
sentenza di primo grado, può essere immediatamente restituito solo se alla data
della pronuncia di detta sentenza sia venuto meno il pericolo che la libera
disponibilità del bene stesso possa aggravare o protrarre le conseguenze del
reato ovvero agevolare la commissione di altri reati. Permanendo invece, come
nel caso in esame, le esigenze cautelati, il sequestro deve essere mantenuto
fino all'irrevocabilità della sentenza.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il difensore della Iorio, il quale ha
eccepito che, dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, anche se non
irrevocabile, il sequestro andrebbe mantenuto unicamente nell'ipotesi in cui la
legge preveda la confisca per i beni ad esso assoggettati.
Il ricorso deve essere rigettato, perché infondato.
A fronte di un difforme orientamento giurisprudenziale più risalente nel tempo
(per il quale vedi, ad esempio, Cass., sez. III, 5.2.1990, n. 1534), ritiene il
Collegio di dovere ribadire il principio secondo il quale, in materia edilizia,
soltanto dopo la pronunzia definitiva di condanna (alla quale è senz'altro
assimilabile il decreto penale non più opponibile), qualora non sia stata
disposta la confisca e non vi sia stata conversione in sequestro conservativo,
le cose sequestrate devono essere restituite a colui che prova di averne diritto
ed il sequestro (probatorio o preventivo) di una costruzione abusiva non può
essere mantenuto a garanzia né dei provvedimenti sanzionatori della Pubblica
Amministrazione né della demolizione ordinata ai sensi dell'art. 7, ultimo
comma, della legge n. 47/1985 [vedi Cass., Sez. III: 14.12.2007, n. 6462,
Oriente; 21.10.2003, Cotena; 29.11.2000, n. 12288, Cimaglia; 29.3.1999, n. 699,
Parigi ed altro; 21.3.1997, n. 476, Di Bari; 11.3.1997, n. 711, Lieto].
Le finalità impeditive della prosecuzione della condotta criminosa o della commissione di nuove violazioni si esauriscono, infatti, soltanto al termine del procedimento, allorquando la definitiva statuizione sull'illecito comporta l'adozione dei soli provvedimenti repressivi che la legge consente.
La non definitività della sentenza, invece, impedisce la restituzione, salvo le esigenze cautelari giustificative del vincolo siano cessate.
Ciò è confermato dalla testuale previsione dell'art. 262, 4° comma, c.p.p.,
secondo la quale "dopo la sentenza non più soggetta a impugnazione, le cose
sequestrate sono restituite a chi ne abbia diritto, salvo che sia disposta la
confisca".
Nella fattispecie in esame, le esigenze di cautela non risultano cessate, a
fronte dell'aggravamento del carico urbanistico indotto in una zona sita nei
pressi di linea ferroviaria.
Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle
spese processuali.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione,
visti gli artt. 127 e 325 c.p.p.,
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali. Così deciso in ROMA, nella camera di consiglio del 17.6.2010.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA 22 sett. 2010
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