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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 30/09/2010 (Cc. 14/07/2010), Sentenza n. 35390
DIRITTO URBANISTICO - Ricostruzione su ruderi - Nuova costruzione -
Ristrutturazione edilizia - Esclusione - Natura e presupposti della
ristrutturazione edilizia - T.U.E. n. 380/2001. Il concetto di
ristrutturazione edilizia postula necessariamente la preesistenza di un
fabbricato da ristrutturare, cioè di un organismo edilizio dotato delle murature
perimetrali, strutture orizzontali e copertura. In mancanza di tali elementi
strutturali non è possibile valutare l'esistenza e la consistenza dell'edificio
da consolidare ed i ruderi non possono che considerarsi alla stregua di un'area
non edificata: la ricostruzione su ruderi, pertanto, non costituisce
"ristrutturazione" ma "nuova costruzione" (C. Stato, Sez, V: 28.5.2004, n. 3452;
15.4.2004, n. 2142; 1.12.1999, n. 2021; 4.8.1999, n. 398; 10.3.1997, n. 240;
nello stesso senso Cass., Sez. III: 24.9.2008, n. 36542, Verdi; 23.1.2007, Meli;
13.1.2006, Polverino; 4.2.2003, Pellegrino; 20.2.2001, Perfetti). Sicché, per
aversi "ristrutturazione", le opere murarie ancora esistenti devono consentire,
in realtà, la sicura individuazione dei connotati essenziali del manufatto
originario e, quindi, la sua fedele ricostruzione (C. Stato, sez. IV, 15.9.2006,
n. 5375). (conferma ordinanza n. 29/2009 TRIB. LIBERTA' di TERNI, del
27/07/2009) Pres. Altieri, Est. Fiale, Ric. Ravanelli. CORTE DI CASSAZIONE
PENALE, Sez. III, 30/09/2010 (Cc. 14/07/2010), Sentenza n. 35390
DIRITTO URBANISTICO - Interventi di restauro e risanamento conservativo -
Nozione e finalità - Elementi tipologici, formali e strutturali di un edificio -
Nozione - Mutamento della qualificazione tipologica - Cd. "iconicità" o immagine
dell'edificio - Esclusione - Art. 3, 1° c., lett. e), T.U. n. 380/2001 (già art.
31, 1° c., lett. c, L. n. 457/1978. L'art. 3, 1° comma, lett. e), del T.U.
n. 380/2001 (con definizione già fornita dall'art. 31, 1° comma, lett. c, della
legge n. 457/1978) identifica gli interventi di restauro e risanamento
conservativo come quelli "rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad
assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che - nel
rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso
- ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili". Tali interventi, in
particolare, comprendono: a) il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo
degli elementi costitutivi dell'edificio; b) l'inserimento degli elementi
accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso; c) l'eliminazione
degli elementi estranei all'organismo edilizio. L'attività di restauro e
risanamento conservativo si qualifica, pertanto, per un insieme di opere che
lasciano inalterata la struttura dell'edificio, sia all'esterno che al suo
interno, dovendosi privilegiare la funzione di ripristino dell'individualità
originaria dell'immobile. La finalità del restauro e del risanamento
conservativo, dunque, è quella di rinnovare l'organismo edilizio “esistente” in
modo sistematico e globale, pur sempre però nel rispetto (perché sempre di
conservazione si tratta) dei suoi elementi essenziali "tipologici, formali e
strutturali" (Cass., sez. III, 21.4.2006, D'Antoni). Elementi tipologici di un
edificio sono quei caratteri architettonici e funzionali che ne consentono la
qualificazione in base alle tipologie edilizie (es. costruzione rurale,
capannone industriale, edificio scolastico, edificio residenziale unifamiliare o
plurifamiliare, edificio residenziale signorile, civile, popolare etc.). Il
restauro ed il risanamento conservativo non possono comportare il mutamento
della qualificazione tipologica intesa nel senso anzidetto. Elementi formali di
un edificio, poi, non sono quelli relativi alla sagoma in senso stretto ovvero
alla volumetria rigidamente intesa, bensì quelli che determinano la cd. "iconicità"
del manufatto intesa come quell'insieme di caratteristiche - disposizione dei
volumi, elementi architettonici, particolari rifiniture - che lo distinguono ed
inquadrano in modo peculiare. Il restauro ed il risanamento conservativo non
possono incidere con quella che può definirsi "l'immagine caratteristica
dell'edificio", secondo una specifica valutazione da operarsi in relazione a
ciascun caso concreto. Elementi strutturali di un edificio sono, infine, quelli
che compongono materialmente la struttura stessa (anche non portante)
dell'organismo edilizio: es. muratura in pietrame, struttura portante in cemento
armato, tetto in coppi etc.. Gli elementi strutturali non possono ricevere
modificazioni da interventi di restauro e risanamento conservativo. (conferma
ordinanza n. 29/2009 TRIB. LIBERTA' di TERNI, del 27/07/2009) Pres. Altieri,
Est. Fiale, Ric. Ravanelli. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 30/09/2010
(Cc. 14/07/2010), Sentenza n. 35390
DIRITTO URBANISTICO - Restauro e risanamento conservativo - Funzione - Fatto
accidentale ed involontario es. improvviso crollo - Riedificazione rientrante
nel concetto di restauro o di risanamento conservativo - Esclusione -
Interpretazione giurisprudenziale - Ricostruzione su ruderi costituisce "nuova
costruzione". L'intervento di restauro e risanamento conservativo
presuppone, l'esistenza nel suo complesso di un organismo edilizio sul quale
intervenire, proprio perché è finalizzato al recupero degli immobili nella loro
attuale consistenza e nell'ambito degli spazi concretamente identificabili.
Inoltre, qualora nel corso dell'esecuzione dei lavori le strutture portanti del
manufatto vengano meno anche per un fatto accidentale ed involontario quale un
improvviso crollo, la loro riedificazione non può più dirsi rientrante nel
concetto di restauro o di risanamento conservativo, giacché le opere edilizie in
concreto eseguite (già il gettito delle nuove fondazioni in calcestruzzo),
determinano la realizzazione di un edificio radicalmente e qualitativamente
diverso dal precedente. (T.a.r. Lombardia, sez. II, 20/3/1993, n. 94; T.a.r.
Piemonte, sez. I, 3/3/1988, n. 56). Nell'interpretazione giurisprudenziale la
ricostruzione su ruderi costituisce "nuova costruzione", in quanto, in mancanza
di un organismo edilizio dotato delle murature perimetrali, strutture
orizzontali e copertura, non è possibile valutare l'esistenza e la consistenza
dell'edificio da consolidare ed i ruderi non possono che considerarsi alla
stregua di un'area non edificata. (conferma ordinanza n. 29/2009 TRIB. LIBERTA'
di TERNI, del 27/07/2009) Pres. Altieri, Est. Fiale, Ric. Ravanelli. CORTE DI
CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 30/09/2010 (Cc. 14/07/2010), Sentenza n. 35390
DIRITTO URBANISTICO - PRG - Norme Tecniche di attuazione (NTA) - Regolamento
edilizio e urbanistico (REU) - Prevalenza sulle disposizioni legislative -
Esclusione. Il secondo comma sia dell'art. 3 del T.U. n. 380/2001 sia
dell'art. 3 della legge regionale n. 1/2004 sanciscono testualmente che le
definizioni legislative "prevalgono sulle disposizioni degli strumenti
urbanistici generali e dei regolamenti edilizi". (conferma ordinanza n. 29/2009
TRIB. LIBERTA' di TERNI, del 27/07/2009) Pres. Altieri, Est. Fiale, Ric.
Ravanelli. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 30/09/2010 (Cc. 14/07/2010),
Sentenza n. 35390
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UDIENZA del 14.7.2010
SENTENZA N. 1082
REG. GENERALE N.36406/2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli ill.mi Sigg.ri
Magistrati:
Dott. ENRICO ALTIERI
Presidente
Dott. MARIO GENTILE
Consigliere
Dott. ALDO FIALE
Consigliere Rel .
Dott. GUICLA IMMACOLATA MULLIRI
Consigliere
Dott. GIULIO SARNO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso proposto da:
1) RAVANELLI MARCO N. IL xx/ad/xxxx
- avverso l'ordinanza n. 29/2009 TRIB. LIBERTA' di TERNI, del 27/07/2009
- sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO FIALE;
- sentite le conclusioni del PG
Dott. Gabriele Mazzotta il quale ha chiesto il rigetto del ricorso
- Udito il difensore Avv. Angelo Ranchino, il quale ha chiesto l'accoglimento
del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di Terni - con ordinanza del 27.7.2009 - rigettava l'appello
proposto ex art. 322 bis c.p.p., nell'interesse della s.r.l. "I.A.S.F.O.
Consulting", legalmente rappresentata da Ravanelli Marco, avverso il
provvedimento 18.6.2009 con cui il G.I.P. del Tribunale di Orvieto aveva
respinto l'istanza di dissequestro di un immobile interessato da attività
edilizia in relazione alla quale erano stati rilasciati permesso di costruire
del 7.5.2007 ed autorizzazione paesaggistica del 14.3.2007.
Con i titoli abilitativi anzidetti era stato autorizzato un intervento
asseritamente finalizzato al recupero di un'unità agricola originaria ed in
particolare alla ricostruzione di un edificio parzialmente diruto costituito da
un immobile agricolo di epoca rinascimentale con allegata torre colombaia.
Detto immobile - sito nella zona della "rupe di Orvieto", sottoposta a
particolare tutela con D.M. 5-6-1992 e nella quale, secondo la prospettazione
accusatoria, è ammesso esclusivamente il recupero dei luoghi esistenti - era
stato assoggettato a sequestro preventivo (in data 17.4.2009) sul presupposto
che il permesso di costruire per esso rilasciato si porrebbe in contrasto con la
normativa edilizia nazionale e regionale, nonché con l'art. 115, comma 5, delle
norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale del Comune di Orvieto
(ipotizzandosi così il reato di cui all'art. 44, lett. c, del T.U. n. 380/2001).
Secondo l'accusa inoltre, pure a fronte dell'intervenuto rilascio di
autorizzazione paesaggistica, risulterebbe altresì configurabile il reato di cui
all'art. 734 cod. pen., essendo state distrutte o alterate le bellezze naturali
del luogo.
Rilevava il Tribunale che, nell'area interessata dall'intervento edilizio in
oggetto, lo strumento urbanistico comunale non consente interventi di nuova
costruzione mentre permette quelli di ristrutturazione edilizia.
Nella specie, però, la ristrutturazione progettata dalla società ricorrente non
avrebbe potuto essere assentita come tale, perché, alla data della presentazione
della relativa richiesta di permesso di costruire, il fabbricato preesistente
era ridotto allo stato di rudere e la ricostruzione su ruderi integra sempre una
"nuova costruzione".
Avverso tale ordinanza hanno proposto due separati ma analoghi ricorsi i
difensori del Ravanelli, i quali hanno eccepito che:
- l'intervento in oggetto (in condizione di quasi completa ultimazione dei
lavori) sarebbe perfettamente conforme alla normativa regionale e comunale (art.
3 della legge n. 1/2004 della Regione Umbria; art. 22 del Regolamento regionale
n. 9/2008 e artt. 49 e 55 del Regolamento edilizio del Comune di Orvieto) e
detta normativa non potrebbe "disapplicarsi" in quanto ritenuta in contrasto con
quella di emanazione nazionale.
I citati articoli dei Regolamento edilizio, nello specifico, espressamente
ascriverebbero la "ricostruzione dei ruderi" alla tipologia delle "opere
finalizzate alla conservazione del patrimonio esistente" ed in particolare alla
categoria del "restauro e risanamento conservativo" e prevederebbero che in ogni
zona del territorio comunale sia possibile la "ricostruzione di edifici
totalmente o parzialmente crollati";
- nell'interpretazione giurisprudenziale la ricostruzione su ruderi costituisce
"nuova costruzione", in quanto, in mancanza di un organismo edilizio dotato
delle murature perimetrali, strutture orizzontali e copertura, non è possibile
valutare l'esistenza e la consistenza dell'edificio da consolidare ed i ruderi
non possono che considerarsi alla stregua di un'area non edificata.
Nella fattispecie concreta, però, già solo dall'esame delle strutture esistenti,
residue ad un crollo intervenuto in data recente, sarebbe stata chiaramente
ricostruibile la originaria consistenza dell'immobile (altezza, ingombro, sagoma
e prospetti). Tali caratteristiche, inoltre, sarebbero state chiaramente
rappresentate anche nelle stampe del '600 prodotte dalla difesa e ben avrebbero
potuto dedursi dagli atti di accatastamento dell'immobile;
- anche l'art. 115 delle norme tecniche di attuazione (NTA) del vigente piano
urbanistico generale consentirebbe, nella zona territoriale in oggetto, il
restauro ed il risanamento conservativo degli edifici.
I difensori hanno depositato memoria in data 18.2.2010.
*****************
I ricorsi devono essere rigettati, perché infondati.
1. Secondo la costante giurisprudenza amministrativa, il concetto di
ristrutturazione edilizia postula necessariamente la preesistenza di un
fabbricato da ristrutturare, cioè di un organismo edilizio dotato delle murature
perimetrali, strutture orizzontali e copertura.
In mancanza di tali elementi strutturali non è possibile valutare l'esistenza e
la consistenza dell'edificio da consolidare ed i ruderi non possono che
considerarsi alla stregua di un'area non edificata: la ricostruzione su ruderi,
pertanto, non costituisce "ristrutturazione" ma "nuova costruzione" (C. Stato,
Sez, V: 28.5.2004, n. 3452; 15.4.2004, n. 2142; 1.12.1999, n. 2021; 4.8.1999, n.
398; 10.3.1997, n. 240).
Nello stesso senso si è espressa pure questa Corte Suprema (vedi Cass., Sez. III:
24.9.2008, n. 36542, Verdi; 23.1.2007, Meli; 13.1.2006, Polverino; 4.2.2003,
Pellegrino; 20.2.2001, Perfetti).
Per aversi "ristrutturazione", le opere murarie ancora esistenti devono
consentire, in realtà, la sicura individuazione dei connotati essenziali del
manufatto originario e, quindi, la sua fedele ricostruzione (così C. Stato,
sez. IV, 15.9.2006, n. 5375).
1.2 L'art. 22 del Regolamento 3-11-2008, n. 9 della Regione Umbria prevede che -
affinché un edificio possa essere considerato "esistente" - "è necessaria la
presenza delle opere strutturali, tali da rendere bene individuabile la
consistenza dell'edificio stesso" (comma 2), precisando poi (al comma 4) che
"quando l'edificio non è individuabile nella sua interezza originaria, perché
parzialmente diruto o fatiscente, sempreché siano presenti gran parte degli
elementi strutturali di cui al comma 2, la sua consistenza, in assenza di chiari
elementi tipologici e costruttivi, è definita dai seguenti elementi, sempreché
sufficienti a determinare la consistenza edilizia e l'uso dei manufatti: a)
studi e analisi storico-tipologiche supportate anche da documentazioni catastali
o archivistiche; b) documentazione fotografica; c) atti pubblici di
compravendita; d) certificazione catastale.
2. L'art. 3, 1° comma, lett. e), del T.U. n. 380/2001 (con definizione già
fornita dall'art. 31, 1° comma, lett. c, della legge n. 457/1978) identifica gli
interventi di restauro e risanamento conservativo come quelli "rivolti a
conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un
insieme sistematico di opere che - nel rispetto degli elementi tipologici,
formali e strutturali dell'organismo stesso - ne consentano destinazioni d'uso
con essi compatibili".
Tali interventi, in particolare, comprendono: a) il consolidamento, il
ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio; b)
l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze
dell'uso; c) l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.
L'attività di restauro e risanamento conservativo si qualifica, pertanto, per un
insieme di opere che lasciano inalterata la struttura dell'edificio, sia
all'esterno che al suo interno, dovendosi privilegiare la funzione di ripristino
dell'individualità originaria dell'immobile.
La finalità del restauro e del risanamento conservativo, dunque, è quella di
rinnovare l'organismo edilizio in modo sistematico e globale, pur sempre però
nel rispetto (perché sempre di conservazione si tratta) dei suoi elementi
essenziali "tipologici, formali e strutturali" (vedi Cass., sez. III, 21.4.2006,
D'Antoni).
Elementi tipologici di un edificio sono quei caratteri architettonici e
funzionali che ne consentono la qualificazione in base alle tipologie edilizie
(es. costruzione rurale, capannone industriale, edificio scolastico, edificio
residenziale unifamiliare o plurifamiliare, edificio residenziale signorile,
civile, popolare etc.).
Il restauro ed il risanamento conservativo non possono comportare il mutamento
della qualificazione tipologica intesa nel senso anzidetto.
Elementi formali di un edificio, poi, non sono quelli relativi alla sagoma in
senso stretto ovvero alla volumetria rigidamente intesa, bensì quelli che
determinano la cd. "iconicità" del manufatto intesa come quell'insieme di
caratteristiche - disposizione dei volumi, elementi architettonici, particolari
rifiniture - che lo distinguono ed inquadrano in modo peculiare.
Il restauro ed il risanamento conservativo non possono incidere con quella che
può definirsi "l'immagine caratteristica dell'edificio", secondo una specifica
valutazione da operarsi in relazione a ciascun caso concreto.
Elementi strutturali di un edificio sono, infine, quelli che compongono
materialmente la struttura stessa (anche non portante) dell'organismo edilizio:
es. muratura in pietrame, struttura portante in cemento armato, tetto in coppi
etc..
Gli elementi strutturali non possono ricevere modificazioni da interventi di
restauro e risanamento conservativo.
L'intervento di restauro e risanamento conservativo presuppone, dunque,
l'esistenza nel suo complesso di un organismo edilizio sul quale intervenire,
proprio perché è finalizzato al recupero degli immobili nella loro attuale
consistenza e nell'ambito degli spazi concretamente identificabili [sul punto
vedi T.a.r. Lombardia, sez. II, 20 marzo 1993, n. 94 ed il T.a.r. Piemonte, sez.
I, 3 marzo 1988, n. 56, ha altresì affermato che, qualora nel corso dell
'esecuzione dei lavori le strutture portanti del manufatto vengano meno anche
per un fatto accidentale ed involontario quale un improvviso crollo, la loro
riedificazione non può più dirsi rientrante nel concetto di restauro o di
risanamento conservativo, giacché le opere edilizie in concreto eseguite (già il
gettito delle nuove fondazioni in calcestruzzo), determinano la realizzazione di
un edificio radicalmente e qualitativamente diverso dal precedente].
2.1 L'art. 3 della legge 18-2-2004, n. 1 della Regione Umbria pone una
definizione della categoria del restauro e del risanamento conservativo
perfettamente riproduttiva di quella fornita dalla legge nazionale.
3. Il secondo comma sia dell'art. 3 del T.U. n. 380/2001 sia dell'art. 3 della
legge regionale n. 1/2004 sanciscono testualmente che le definizioni legislative
"prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei
regolamenti edilizi".
Le disposizioni contenute nell'art. 115 delle NTA del vigente piano urbanistico
generale e negli artt. 49 e 55 del Regolamento edilizio e urbanistico (REU) del
Comune di Orvieto (approvato con delibera n. 98 del 21.10.2005) non possono
prevalere, conseguentemente, sulle disposizioni legislative.
3.1 In effetti, però, neppure sembra ravvisabile alcun contrasto che non possa
essere superato attraverso una corretta interpretazione delle disposizioni del
REU, in quanto:
a) l'art. 49 si riferisce soltanto ad "edifici crollati o resi inagibili a
seguito di eventi calamitosi, accidentali o comunque derivanti da cause di forza
maggiore", senza fare alcun riferimento alla distruzione per mancata
manutenzione ed abbandono nel corso del tempo. La stessa norma, poi, nel
prevedere la possibilità di utilizzare, per la ricostruzione degli edifici
crollati coma appena descritti, peculiare documentazione "che attesti lo stato
originario di consistenza dell'immobile", attribuisce a detta documentazione
efficacia non sostitutiva ma di mera integrazione "di quanto possa essere
riscontrabile dallo stato dei luoghi";
b) l'art. 55, lungi dal qualificare come "restauro" un intervento eseguito su un
fabbricato praticamente ridotto allo stato di rudere, riconduce a quella
categoria "un insieme sistematico di opere finalizzate" non alla sostanziale
riedificazione dell'edificio, bensì alla sola "conservazione del bene nel
rispetto dei principi della moderna cultura del restauro conservativo".
Ricomprende, inoltre, nella categoria del restauro "la ricostruzione filologica
di limitate parti eventualmente demolite o alterate".
Nella vicenda che ci occupa, invece:
- é stata ritenuta la carenza - allo stato - di elementi certi di riscontro in
base ai quali possa affermarsi che già dal solo esame delle esistenti strutture
residue fosse chiaramente ricostruibile la originaria consistenza dell'immobile;
- resta affidata ad una mera valutazione difensiva la circostanza che le
caratteristiche dell'immobile originario (effettive dimensioni della sagoma
orizzontale e verticale, disposizione dei volumi e dei piani interni, elementi
architettonici, particolari rifiniture, natura e tipologia dei materiali
impiegati nelle varie parti dell'organismo edilizio) fossero puntualmente
deducibili dalle prodotte stampe del '600;
- non risulta dimostrato (e neppure prospettato nei ricorsi) che l'intervento
autorizzato sia corrispondente alla certificazione catastale asseritamente
sussistente.
4. Neppure appare in contrasto con disposizioni legislative l'art. 115 delle NTA
del piano urbanistico generale, che, nella zona in oggetto, consente la
ristrutturazione edilizia per i soli "annessi rurali" e la "demolizione e
ricostruzione" "solo per comprovati motivi di miglioramento dei caratteri
architettonici dell'edificio": condizioni non riscontrabili nella vicenda che ci
occupa.
5. Al rigetto del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese
processuali.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione,
visti gli artt. 127 e 325 c.p.p.,
rigetta i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in ROMA, nella camera di
consiglio del 14.7.2010.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA 30 Sett. 2010
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