AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 06/10/2010, Sentenza n. 35776
RIFIUTI - Abbandono di rifiuti - Scarico lungo una strada provinciale
all'interno di un bosco di sughereto - Materiale di risulta (asfalto e cemento)
- Individuazione della responsabilità - Appaltatore o subappaltatore dei lavori
- Necessità - Contratto di nolo a freddo del mezzo - Art. 110 c.p. - Art. 256 D.
L.vo n.152/2006. Non può essere affermata la responsabilità, contenuta
nell'articolo 256 del Decreto Legislativo n. 152 del 2006, del datore di lavoro
sul presupposto che egli fosse il titolare dell'impresa edile, da cui proveniva
il materiale di risulta scaricato illecitamente o per il solo fatto che fosse
proprietario del veicolo, quando emerge che i lavori erano in subappalto e venga
prodotto il contratto di nolo a freddo del mezzo "..senza alcun apporto di
manodopera...". (Annulla con rinvio sentenza del 7.7.2009 del Tribunale di
Patti) Pres. Onorato, Rel. Amoresano, Ric. S. M.. CORTE DI CASSAZIONE PENALE,
Sez. III, 6/10/2010, Sentenza n. 35776
www.AmbienteDiritto.it©
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri
Magistrati:
Dott. ONORATO Pierluigi
- Presidente
Dott. TERESI Alfredo
- Consigliere
Dott. FRANCO Amedeo
- Consigliere
Dott. AMOROSO Giovanni
- Consigliere
Dott. AMORESANO Silvio
- Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) Sp. Ma., nato il xx/xx/adxx;
- avverso la sentenza del 7.7.2009 del Tribunale di Patti;
- sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Silvio Amoresano;
- sentite le conclusioni del P.G., Dr. Montagna Alfredo, che ha chiesto
l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
OSSERVA
1) Con sentenza del 9.7.2009 il Tribunale di Patti, in composizione monocratica,
condannava Sp.Ma. e Mi. Ca. Ro. alla pena di euro 3.600,00 di ammenda ciascuno
per il reato di cui all'articolo 110 c.p., Decreto Legislativo n. 152 del 2006,
articolo 256 per avere, lo Sp. quale esecutore di fatto dei lavori di
manutenzione straordinaria per la sistemazione del piano viabile e messa in
sicurezza della S.S. ed il Mi. quale operaio conducente dell'autocarro,
abbandonato illecitamente rifiuti (in particolare asfalto e cemento),
segretamente scaricandoli lungo la strada provinciale all'interno di un bosco di
sughereto.
Premetteva il Tribunale che, a seguito di denuncia di tale Ca. Fi. , era stato
accertato che da un autocarro, tg. (Omissis), era stato scaricato del
materiale di risulta proveniente da un vicino cantiere e che il conducente del
veicolo era stato identificato in Mi. Ca. Ro..
Tanto premesso riteneva il Tribunale che, oltre che del Mi., andasse affermata
la responsabilità dello Sp., datore di lavoro del predetto e proprietario del
veicolo, dalla deposizione dei testi era emerso, inoltre, che i lavori di
sistemazione, affidati all'impresa di cui era titolare Ar. Gi., erano stati dati
in subappalto allo Sp..
2) Ricorre per Cassazione Sp. Ma., a mezzo del difensore, denunciando, con il
primo motivo, la violazione di legge e la mancanza di motivazione. Non vi è
alcun elemento per affermare che tra il Mi. e lo Sp. vi fosse un rapporto di
lavoro o di qualsiasi altra natura.
Con il secondo motivo denuncia la violazione di legge ed il vizio di
motivazione, essendo stata affermata la responsabilità del ricorrente sul
presupposto erroneo che egli fosse il titolare dell'impresa edile da cui
proveniva il materiale di risulta scaricato.
Dagli atti, invero, non risultava alcuna prova in proposito; emergeva,
piuttosto, dal contratto di nolo a freddo prodotto che l'autocarro era stato
dato a nolo all'Ar. titolare dell'impresa che effettuava i lavori.
Con il terzo motivo denuncia il vizio di motivazione, risultando dagli atti,
contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, che il ricorrente non era nè
titolare della ditta che eseguiva i lavori, nè aveva la disponibilità
dell'autocarro.
Con il quarto e quinto motivo denuncia la violazione di legge ed il vizio di
motivazione in relazione alla determinazione della pena ed al mancato
riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
2.1) Con memoria del 14.6.2010 si ribadiscono le precedenti doglianze e
deduzioni di cui al ricorso.
3) Il ricorso è fondato.
La motivazione con cui è stata affermata la penale responsabilità del ricorrente
è palesemente apodittica.
Dalla contestazione risultava che titolare dell'impresa appaltatrice era Ar. Gi.
e che lo Sp. era l'esecutore di fatto dei lavori.
Il Tribunale ha mandato assolto l'Ar., assumendo che non vi fosse alcuna prova
in ordine ad un concorso dello stesso nel reato ascritto, condannando invece lo
Sp., senza però indicare (tranne un generico riferimento alla "deposizione resa
dai testi") in base a quali elementi il predetto dovesse ritenersi l'esecutore
dei lavori. Eppure la prova doveva essere ancora più rigorosa proprio perchè si
trattava di "esecuzione di fatto" in contrasto con la titolarità dell'impresa
affidatario dei lavori medesimi.
Altrettanto apodittica è l'affermata esistenza di un rapporto di lavoro tra il
conducente del camion e lo Sp..
Quanto alla titolarità del veicolo il Tribunale non ha tenuto in alcuna
considerazione, neppure per affermarne la non rilevanza (ad es. per mancanza di
data certa), il contratto di nolo a freddo, con il quale venivano dati a nolo,
proprio all'impresa di Ar. Gi., alcuni veicoli (tra cui anche quello di cui al
capo di imputazione) "..senza alcun apporto di manodopera...".
La sentenza impugnata va pertanto annullata, con rinvio per nuovo esame al
Tribunale di Patti.
Ogni altra doglianza rimane ovviamente assorbita.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Patti.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA 06 Ott. 2010
Vedi
altre:
SENTENZE PER ESTESO
Ritorna alle
MASSIME della sentenza - Approfondisci
con altre massime:
GIURISPRUDENZA -
Ricerca in:
LEGISLAZIONE
- Ricerca
in:
DOTTRINA
www.AmbienteDiritto.it
AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata
registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562