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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006  - ISSN 1974-9562



CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 06/10/2010, Sentenza n. 35776



RIFIUTI - Abbandono di rifiuti - Scarico lungo una strada provinciale all'interno di un bosco di sughereto - Materiale di risulta (asfalto e cemento) - Individuazione della responsabilità - Appaltatore o subappaltatore dei lavori - Necessità - Contratto di nolo a freddo del mezzo - Art. 110 c.p. - Art. 256 D. L.vo n.152/2006. Non può essere affermata la responsabilità, contenuta nell'articolo 256 del Decreto Legislativo n. 152 del 2006, del datore di lavoro sul presupposto che egli fosse il titolare dell'impresa edile, da cui proveniva il materiale di risulta scaricato illecitamente o per il solo fatto che fosse proprietario del veicolo, quando emerge che i lavori erano in subappalto e venga prodotto il contratto di nolo a freddo del mezzo "..senza alcun apporto di manodopera...". (Annulla con rinvio sentenza del 7.7.2009 del Tribunale di Patti) Pres. Onorato, Rel. Amoresano, Ric. S. M.. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 6/10/2010, Sentenza n. 35776


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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ONORATO Pierluigi                                      - Presidente
Dott. TERESI Alfredo                                            - Consigliere
Dott. FRANCO Amedeo                                        - Consigliere
Dott. AMOROSO Giovanni                                    - Consigliere
Dott. AMORESANO Silvio                                     - Consigliere

ha pronunciato la seguente:


SENTENZA


sul ricorso proposto da:
1) Sp. Ma., nato il xx/xx/adxx;
- avverso la sentenza del 7.7.2009 del Tribunale di Patti;
- sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Silvio Amoresano;
- sentite le conclusioni del P.G., Dr. Montagna Alfredo, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.


OSSERVA


1) Con sentenza del 9.7.2009 il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, condannava Sp.Ma. e Mi. Ca. Ro. alla pena di euro 3.600,00 di ammenda ciascuno per il reato di cui all'articolo 110 c.p., Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256 per avere, lo Sp. quale esecutore di fatto dei lavori di manutenzione straordinaria per la sistemazione del piano viabile e messa in sicurezza della S.S. ed il Mi. quale operaio conducente dell'autocarro, abbandonato illecitamente rifiuti (in particolare asfalto e cemento), segretamente scaricandoli lungo la strada provinciale all'interno di un bosco di sughereto.

Premetteva il Tribunale che, a seguito di denuncia di tale Ca. Fi. , era stato accertato che da un autocarro, tg. (Omissis), era stato scaricato del materiale di risulta proveniente da un vicino cantiere e che il conducente del veicolo era stato identificato in Mi. Ca. Ro..

Tanto premesso riteneva il Tribunale che, oltre che del Mi., andasse affermata la responsabilità dello Sp., datore di lavoro del predetto e proprietario del veicolo, dalla deposizione dei testi era emerso, inoltre, che i lavori di sistemazione, affidati all'impresa di cui era titolare Ar. Gi., erano stati dati in subappalto allo Sp..

2) Ricorre per Cassazione Sp. Ma., a mezzo del difensore, denunciando, con il primo motivo, la violazione di legge e la mancanza di motivazione. Non vi è alcun elemento per affermare che tra il Mi. e lo Sp. vi fosse un rapporto di lavoro o di qualsiasi altra natura.

Con il secondo motivo denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione, essendo stata affermata la responsabilità del ricorrente sul presupposto erroneo che egli fosse il titolare dell'impresa edile da cui proveniva il materiale di risulta scaricato.

Dagli atti, invero, non risultava alcuna prova in proposito; emergeva, piuttosto, dal contratto di nolo a freddo prodotto che l'autocarro era stato dato a nolo all'Ar. titolare dell'impresa che effettuava i lavori.

Con il terzo motivo denuncia il vizio di motivazione, risultando dagli atti, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, che il ricorrente non era nè titolare della ditta che eseguiva i lavori, nè aveva la disponibilità dell'autocarro.

Con il quarto e quinto motivo denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

2.1) Con memoria del 14.6.2010 si ribadiscono le precedenti doglianze e deduzioni di cui al ricorso.

3) Il ricorso è fondato.

La motivazione con cui è stata affermata la penale responsabilità del ricorrente è palesemente apodittica.

Dalla contestazione risultava che titolare dell'impresa appaltatrice era Ar. Gi. e che lo Sp. era l'esecutore di fatto dei lavori.

Il Tribunale ha mandato assolto l'Ar., assumendo che non vi fosse alcuna prova in ordine ad un concorso dello stesso nel reato ascritto, condannando invece lo Sp., senza però indicare (tranne un generico riferimento alla "deposizione resa dai testi") in base a quali elementi il predetto dovesse ritenersi l'esecutore dei lavori. Eppure la prova doveva essere ancora più rigorosa proprio perchè si trattava di "esecuzione di fatto" in contrasto con la titolarità dell'impresa affidatario dei lavori medesimi.

Altrettanto apodittica è l'affermata esistenza di un rapporto di lavoro tra il conducente del camion e lo Sp..

Quanto alla titolarità del veicolo il Tribunale non ha tenuto in alcuna considerazione, neppure per affermarne la non rilevanza (ad es. per mancanza di data certa), il contratto di nolo a freddo, con il quale venivano dati a nolo, proprio all'impresa di Ar. Gi., alcuni veicoli (tra cui anche quello di cui al capo di imputazione) "..senza alcun apporto di manodopera...".

La sentenza impugnata va pertanto annullata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Patti.

Ogni altra doglianza rimane ovviamente assorbita.


P.Q.M.


Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Patti.


DEPOSITATA IN CANCELLERIA 06 Ott. 2010



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