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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 6/10/2010, Sentenza n. 35777
RIFIUTI - Abbandono di rifiuti speciali non pericolosi sul margine della
strada - Attività di pulizia conferita a soggetto terzo - Responsabilità del
titolare - Onere probatorio - Elemento soggettivo del reato - Reato ex art. 256,
c. 2, D.Lgs. 152/2006. La riferibilità dell'abbandono dei rifiuti ad un
soggetto si può legittimamente fondare sul fatto che l'ammasso di rifiuti sia
frutto di reiterati abbandoni cumulatisi nel tempo, che gli stessi si trovino
vicinissimo all’attività del soggetto (nella specie bar), ma anche e soprattutto
sul fatto che dentro i sacchi di rifiuti, contenenti principalmente bottiglie e
lattine vuote, siano rinvenuti numerosi scontrini di cassa intestati proprio a
detta attività. Quanto all'elemento soggettivo del reato, la circostanza che i
rifiuti abbandonati si trovino a pochi passi dall'esercizio commerciale dimostra
che l'abbandono deriva dalla sua iniziativa o dalla sua incuria, sicché si
integra quanto meno l'elemento della colpa per omessa vigilanza, anche in
presenza di delega dell'attività di pulizia conferita a soggetto terzo, (in
specie, provata documentalmente con fatture). (conferma sentenza del 21/10/2009
della CORTE D'APPELLO di Trento) Pres. Onorato - Est. Franco Ric. H.A.. CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 6/10/2010, Sentenza n. 35777
DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Notifica della citazione - Nullità assoluta e
insanabile - Art. 179 cod. proc. pen. - Sanatoria ex art. 184 cod. proc. pen. -
Erronea utilizzazione della modalità prevista dall'art. 161 c.p.c., c. 4 -
Invalidità a regime intermedio - Art. 178 c.p.c., c. 1, lett c) - Deducibilità
entro i termini ex art. 180 c.p.c.. In tema di notificazione della citazione
dell'imputato, la nullità assoluta e insanabile prevista dall'articolo 179 cod.
proc. pen. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia
stata omessa o quando, essendo stata eseguita informe diverse da quelle
prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da
parte dell'imputato; la medesima nullità non ricorre invece nei casi in cui vi
sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di
esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui
all'articolo 184 cod. proc. pen. (Cass. Sez. Un., 27.10.2004, n. 119/05, Palumbo).
Inoltre, l'eventuale erronea utilizzazione della modalità prevista dall'articolo
161 c.p.c., comma 4, integra un'invalidità a regime intermedio riconducibile
all'articolo 178 c.p.c., comma 1, lettera c), e deducibile entro i termini
indicati dall'articolo 180 cod. proc. pen." (Cass. Sez. 6, 8.7.2008, n. 37177,
Mosca). (conferma sentenza del 21/10/2009 della CORTE D'APPELLO di Trento) Pres.
Onorato - Est. Franco - Ric. H.A.. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III,
6/10/2010, Sentenza n. 35777
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri
Magistrati:
Dott. ONORATO Pierluigi
- Presidente
Dott. TERESI Alfredo
- Consigliere
Dott. FRANCO Amedeo
- Consigliere Est.
Dott. AMOROSO Giovanni
- Consigliere
Dott. AMORESANO Silvio
- Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Ha. Al., nato a (Omissis);
- avverso la sentenza emessa il 21 ottobre 2009 dalla corte d'appello di Trento;
- udita nella pubblica udienza del 2 luglio 2010 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. Amedeo Franco;
- udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale
dott. MONTAGNA Alfredo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe la corte d'appello di Trento confermò la sentenza
emessa il 29.9.2008 dal giudice del tribunale di Trento, che aveva dichiarato
Ha. Al. colpevole del reato di cui al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
articolo 256, comma 2, per avere abbandonato sul margine della strada numerosi
sacchi contenenti rifiuti speciali non pericolosi prodotti nel proprio esercizio
pubblico di bar e lo aveva condannato alla pena di mesi 2 di arresto.
L'imputato propone ricorso per cassazione deducendo:
1) nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio in primo grado.
Tale decreto fu notificato, ex articolo 148, comma 2 bis, all'imputato presso il
difensore d'ufficio ex articolo 161 cod. proc. pen. Sennonché, la notifica al
difensore d'ufficio ex articolo 161 cod. proc. pen. presuppone una elezione o
dichiarazione di domicilio che nel caso di specie non si è integrata. Né risulta
che siano state effettuate ricerche dell'imputato, con le modalità imposte dagli
articoli 157 e 159 cod. proc. pen..
2) violazione di legge, erronea qualificazione giuridica del fatto, erronea
applicazione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articolo 256, comma
2, nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine
alla sussistenza dello elemento oggettivo e soggettivo del reato.
La corte d'appello ha infatti ritenuto decisiva la circostanza che i rifiuti in
questione contenevano oggetti asseritamente riconducibili alla attività
commerciale (bar) gestita dall'imputato perché vicini al suo esercizio pubblico,
sicché l'abbandono sarebbe stato a lui riferibile.
2.1) difetto di prova in ordine alla personale responsabilità dell'abbandono di
rifiuti. Osserva che il reato è costituito dall'abbandono incontrollato dei
rifiuti, e tale elemento oggettivo è stato indebitamente desunto dalla mera
apparente riconducibilità dei rifiuti al locale gestito dall'imputato. Non vi e'
invece nessuna prova sull'effettivo materiale abbandono da parte del personale o
del titolare del bar e sul soggetto responsabile dell'abbandono.
2.2) la delega dell'attività di pulizia conferita a soggetto terzo. Lamenta che
era stato provato documentalmente, con le fatture allegate all'atto di appello,
che l'incarico di pulizia del locale era stato affidato ad una ditta
individuale. Ciò esclude che l'imputato potesse essere a conoscenza che il
deposito irregolare di immondizia fosse comunque riferibile al proprio bar.
3) mancata assunzione di una prova decisiva ed erroneo rigetto della eccezione
di nullità in relazione alla notifica del decreto di citazione a giudizio di
primo grado.
Ricorda che aveva chiesto il rinnovo della istruttoria dibattimentale per
sentire dei testi sulla circostanza della delega delle funzioni di pulizia.
Inoltre non era stato in grado di partecipare al giudizio di primo grado per
l'omessa notifica del decreto di citazione a giudizio. Doveva quindi essere
disposta la rinnovazione dell'istruttoria in appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo e' infondato. Infatti, secondo la giurisprudenza di questa
Suprema Corte, "In tema di notificazione della citazione dell'imputato, la
nullità assoluta e insanabile prevista dall'articolo 179 cod. proc. pen. ricorre
soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o
quando, essendo stata eseguita informe diverse da quelle prescritte, risulti
inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato;
la medesima nullità non ricorre invece nei casi in cui vi sia stata
esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla
quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all'articolo 184 cod.
proc. pen." (Sez. Un., 27.10.2004, n. 119/05, Palumbo, m. 229539).
In ogni modo, nel caso di specie, come rilevato anche dalla sentenza impugnata -
... - che non risulta contestata su questo specifico punto ... «il decreto di
citazione a giudizio in primo grado fu regolarmente notificato al difensore
domiciliatario. Inoltre, quand'anche fosse stata irregolare l'elezione di
domicilio (peraltro, nel ricorso si afferma solo genericamente che l'elezione
non si sarebbe integrata, ma non si sostiene affatto che non vi sarebbe mai
stata) si sarebbe tutt'al più potuta verificare una nullità a regime intermedio.
E difatti, "In tema di notificazione all'imputato, l'eventuale erronea
utilizzazione della modalità prevista dall'articolo 161 c.p.c., comma 4, integra
un'invalidità a regime intermedio riconducibile all'articolo 178 c.p.c., comma
1, lettera c), e deducibile entro i termini indicati dall'articolo 180 cod.
proc. pen." (Sez. 6, 8.7.2008, n. 37177, Mosca, m. 241206). Nella specie, nella
udienza in primo grado il difensore non sollevò alcuna eccezione su una presunta
nullità del decreto di citazione a giudizio. Inoltre, con atto 1.10.2008
depositato presso il tribunale di Trento il 9.10.2008, l'imputato nominò
difensori di fiducia l'avv. Andrea Antolini e l'avv. Maria a Beccara, che
successivamente presentarono l'atto di appello. Nemmeno con questo atto,
tuttavia, fu eccepita la pretesa nullità del decreto di citazione a giudizio in
primo grado, nullità quindi che quand'anche esistente - non potrebbe comunque
essere dedotta per la prima volta dinanzi a questa Corte.
Il secondo motivo si risolve in una censura in punto di fatto della decisione
impugnata, con la quale si richiede in realtà una nuova e diversa valutazione
delle risultanze processuali riservata al giudice del merito e non consentita in
questa sede di legittimità, ed è comunque infondato perchè la corte d'appello ha
fornito congrua, specifica ed adeguata motivazione sulle ragioni per le quali ha
ritenuto accertato sia che i rifiuti abbandonati in modo incontrollato in
questione provenivano dalla attività commerciale svolta nell'esercizio pubblico
dell'imputato sia che questi fosse consapevole dell'abbandono.
La sentenza impugnata ha invero plausibilmente affermato che la riferibilità
all'imputato dell'abbandono dei rifiuti si fondava non solo sul fatto che
l'ammasso di rifiuti di maggiore consistenza, frutto di reiterati abbandoni
cumulatisi nel tempo, era vicinissimo al bar gestito dall'imputato, ma anche e
soprattutto sul fatto che dentro i sacchi di rifiuti, contenenti soprattutto
bottiglie e lattine vuote, furono rinvenuti numerosi scontrini di cassa
intestati proprio al detto esercizio pubblico. Quanto all'elemento soggettivo
del reato, la corte d'appello ha congruamente osservato che la circostanza che i
rifiuti abbandonati si trovavano a pochi passi dall'esercizio commerciale
dell'imputato dimostrava che l'abbandono derivava dalla sua iniziativa o dalla
sua incuria, sicché era integrato quanto meno l'elemento della colpa.
La corte d'appello ha infine fondato su congrua ed adeguata motivazione anche il
rigetto della richiesta di rinnovazione della istruttoria dibattimentale,
osservando non solo che il decreto di citazione a giudizio era stato
regolarmente notificato al difensore domiciliatario e che l'imputato non aveva
fornito alcuna prova di non essere potuto comparire per caso fortuito o forza
maggiore o per non avere avuto conoscenza del decreto di citazione, ma
soprattutto che, quand'anche l'imputato avesse incaricato altri della pulizia
del suo bar, egli, per andare esente da colpa, avrebbe comunque dovuto vigilare
sul corretto smaltimento dei relativi rifiuti, cosa che invece non aveva
sicuramente fatto, dal momento che l'abbandono incontrollato avveniva sotto i
suoi occhi.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato con conseguente condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA il 6 Ott 2010
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