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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006  - ISSN 1974-9562



CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 6/10/2010, Sentenza n. 35777



RIFIUTI - Abbandono di rifiuti speciali non pericolosi sul margine della strada - Attività di pulizia conferita a soggetto terzo - Responsabilità del titolare - Onere probatorio - Elemento soggettivo del reato - Reato ex art. 256, c. 2, D.Lgs. 152/2006. La riferibilità dell'abbandono dei rifiuti ad un soggetto si può legittimamente fondare sul fatto che l'ammasso di rifiuti sia frutto di reiterati abbandoni cumulatisi nel tempo, che gli stessi si trovino vicinissimo all’attività del soggetto (nella specie bar), ma anche e soprattutto sul fatto che dentro i sacchi di rifiuti, contenenti principalmente bottiglie e lattine vuote, siano rinvenuti numerosi scontrini di cassa intestati proprio a detta attività. Quanto all'elemento soggettivo del reato, la circostanza che i rifiuti abbandonati si trovino a pochi passi dall'esercizio commerciale dimostra che l'abbandono deriva dalla sua iniziativa o dalla sua incuria, sicché si integra quanto meno l'elemento della colpa per omessa vigilanza, anche in presenza di delega dell'attività di pulizia conferita a soggetto terzo, (in specie, provata documentalmente con fatture). (conferma sentenza del 21/10/2009 della CORTE D'APPELLO di Trento) Pres. Onorato - Est. Franco Ric. H.A.. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 6/10/2010, Sentenza n. 35777

DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Notifica della citazione - Nullità assoluta e insanabile - Art. 179 cod. proc. pen. - Sanatoria ex art. 184 cod. proc. pen. - Erronea utilizzazione della modalità prevista dall'art. 161 c.p.c., c. 4 - Invalidità a regime intermedio - Art. 178 c.p.c., c. 1, lett c) - Deducibilità entro i termini ex art. 180 c.p.c.. In tema di notificazione della citazione dell'imputato, la nullità assoluta e insanabile prevista dall'articolo 179 cod. proc. pen. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita informe diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato; la medesima nullità non ricorre invece nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all'articolo 184 cod. proc. pen. (Cass. Sez. Un., 27.10.2004, n. 119/05, Palumbo). Inoltre, l'eventuale erronea utilizzazione della modalità prevista dall'articolo 161 c.p.c., comma 4, integra un'invalidità a regime intermedio riconducibile all'articolo 178 c.p.c., comma 1, lettera c), e deducibile entro i termini indicati dall'articolo 180 cod. proc. pen." (Cass. Sez. 6, 8.7.2008, n. 37177, Mosca). (conferma sentenza del 21/10/2009 della CORTE D'APPELLO di Trento) Pres. Onorato - Est. Franco - Ric. H.A.. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 6/10/2010, Sentenza n. 35777


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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ONORATO Pierluigi                                       - Presidente
Dott. TERESI Alfredo                                             - Consigliere
Dott. FRANCO Amedeo                                         - Consigliere Est.
Dott. AMOROSO Giovanni                                     - Consigliere
Dott. AMORESANO Silvio                                      - Consigliere

ha pronunciato la seguente:


SENTENZA


sul ricorso proposto da:
Ha. Al., nato a (Omissis);
- avverso la sentenza emessa il 21 ottobre 2009 dalla corte d'appello di Trento;
- udita nella pubblica udienza del 2 luglio 2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. Amedeo Franco;
- udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. MONTAGNA Alfredo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


Con la sentenza in epigrafe la corte d'appello di Trento confermò la sentenza emessa il 29.9.2008 dal giudice del tribunale di Trento, che aveva dichiarato Ha. Al. colpevole del reato di cui al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articolo 256, comma 2, per avere abbandonato sul margine della strada numerosi sacchi contenenti rifiuti speciali non pericolosi prodotti nel proprio esercizio pubblico di bar e lo aveva condannato alla pena di mesi 2 di arresto.

L'imputato propone ricorso per cassazione deducendo:

1) nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio in primo grado. Tale decreto fu notificato, ex articolo 148, comma 2 bis, all'imputato presso il difensore d'ufficio ex articolo 161 cod. proc. pen. Sennonché, la notifica al difensore d'ufficio ex articolo 161 cod. proc. pen. presuppone una elezione o dichiarazione di domicilio che nel caso di specie non si è integrata. Né risulta che siano state effettuate ricerche dell'imputato, con le modalità imposte dagli articoli 157 e 159 cod. proc. pen..

2) violazione di legge, erronea qualificazione giuridica del fatto, erronea applicazione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articolo 256, comma 2, nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dello elemento oggettivo e soggettivo del reato.

La corte d'appello ha infatti ritenuto decisiva la circostanza che i rifiuti in questione contenevano oggetti asseritamente riconducibili alla attività commerciale (bar) gestita dall'imputato perché vicini al suo esercizio pubblico, sicché l'abbandono sarebbe stato a lui riferibile.

2.1) difetto di prova in ordine alla personale responsabilità dell'abbandono di rifiuti. Osserva che il reato è costituito dall'abbandono incontrollato dei rifiuti, e tale elemento oggettivo è stato indebitamente desunto dalla mera apparente riconducibilità dei rifiuti al locale gestito dall'imputato. Non vi e' invece nessuna prova sull'effettivo materiale abbandono da parte del personale o del titolare del bar e sul soggetto responsabile dell'abbandono.

2.2) la delega dell'attività di pulizia conferita a soggetto terzo. Lamenta che era stato provato documentalmente, con le fatture allegate all'atto di appello, che l'incarico di pulizia del locale era stato affidato ad una ditta individuale. Ciò esclude che l'imputato potesse essere a conoscenza che il deposito irregolare di immondizia fosse comunque riferibile al proprio bar.

3) mancata assunzione di una prova decisiva ed erroneo rigetto della eccezione di nullità in relazione alla notifica del decreto di citazione a giudizio di primo grado.

Ricorda che aveva chiesto il rinnovo della istruttoria dibattimentale per sentire dei testi sulla circostanza della delega delle funzioni di pulizia. Inoltre non era stato in grado di partecipare al giudizio di primo grado per l'omessa notifica del decreto di citazione a giudizio. Doveva quindi essere disposta la rinnovazione dell'istruttoria in appello.


MOTIVI DELLA DECISIONE


Il primo motivo e' infondato. Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, "In tema di notificazione della citazione dell'imputato, la nullità assoluta e insanabile prevista dall'articolo 179 cod. proc. pen. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita informe diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato; la medesima nullità non ricorre invece nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all'articolo 184 cod. proc. pen." (Sez. Un., 27.10.2004, n. 119/05, Palumbo, m. 229539).

In ogni modo, nel caso di specie, come rilevato anche dalla sentenza impugnata - ... - che non risulta contestata su questo specifico punto ... «il decreto di citazione a giudizio in primo grado fu regolarmente notificato al difensore domiciliatario. Inoltre, quand'anche fosse stata irregolare l'elezione di domicilio (peraltro, nel ricorso si afferma solo genericamente che l'elezione non si sarebbe integrata, ma non si sostiene affatto che non vi sarebbe mai stata) si sarebbe tutt'al più potuta verificare una nullità a regime intermedio. E difatti, "In tema di notificazione all'imputato, l'eventuale erronea utilizzazione della modalità prevista dall'articolo 161 c.p.c., comma 4, integra un'invalidità a regime intermedio riconducibile all'articolo 178 c.p.c., comma 1, lettera c), e deducibile entro i termini indicati dall'articolo 180 cod. proc. pen." (Sez. 6, 8.7.2008, n. 37177, Mosca, m. 241206). Nella specie, nella udienza in primo grado il difensore non sollevò alcuna eccezione su una presunta nullità del decreto di citazione a giudizio. Inoltre, con atto 1.10.2008 depositato presso il tribunale di Trento il 9.10.2008, l'imputato nominò difensori di fiducia l'avv. Andrea Antolini e l'avv. Maria a Beccara, che successivamente presentarono l'atto di appello. Nemmeno con questo atto, tuttavia, fu eccepita la pretesa nullità del decreto di citazione a giudizio in primo grado, nullità quindi che quand'anche esistente - non potrebbe comunque essere dedotta per la prima volta dinanzi a questa Corte.

Il secondo motivo si risolve in una censura in punto di fatto della decisione impugnata, con la quale si richiede in realtà una nuova e diversa valutazione delle risultanze processuali riservata al giudice del merito e non consentita in questa sede di legittimità, ed è comunque infondato perchè la corte d'appello ha fornito congrua, specifica ed adeguata motivazione sulle ragioni per le quali ha ritenuto accertato sia che i rifiuti abbandonati in modo incontrollato in questione provenivano dalla attività commerciale svolta nell'esercizio pubblico dell'imputato sia che questi fosse consapevole dell'abbandono.

La sentenza impugnata ha invero plausibilmente affermato che la riferibilità all'imputato dell'abbandono dei rifiuti si fondava non solo sul fatto che l'ammasso di rifiuti di maggiore consistenza, frutto di reiterati abbandoni cumulatisi nel tempo, era vicinissimo al bar gestito dall'imputato, ma anche e soprattutto sul fatto che dentro i sacchi di rifiuti, contenenti soprattutto bottiglie e lattine vuote, furono rinvenuti numerosi scontrini di cassa intestati proprio al detto esercizio pubblico. Quanto all'elemento soggettivo del reato, la corte d'appello ha congruamente osservato che la circostanza che i rifiuti abbandonati si trovavano a pochi passi dall'esercizio commerciale dell'imputato dimostrava che l'abbandono derivava dalla sua iniziativa o dalla sua incuria, sicché era integrato quanto meno l'elemento della colpa.

La corte d'appello ha infine fondato su congrua ed adeguata motivazione anche il rigetto della richiesta di rinnovazione della istruttoria dibattimentale, osservando non solo che il decreto di citazione a giudizio era stato regolarmente notificato al difensore domiciliatario e che l'imputato non aveva fornito alcuna prova di non essere potuto comparire per caso fortuito o forza maggiore o per non avere avuto conoscenza del decreto di citazione, ma soprattutto che, quand'anche l'imputato avesse incaricato altri della pulizia del suo bar, egli, per andare esente da colpa, avrebbe comunque dovuto vigilare sul corretto smaltimento dei relativi rifiuti, cosa che invece non aveva sicuramente fatto, dal momento che l'abbandono incontrollato avveniva sotto i suoi occhi.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.


P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE


rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.


DEPOSITATA IN CANCELLERIA il 6 Ott 2010



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