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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 07/10/2010, Sentenza n. 35942
SICUREZZA SUL LAVORO - Emissioni potenzialmente nocive disperse all'interno
dell’ambiente di lavoro - Inosservanza di prescrizione stabilita
dall'autorizzazione - Art. 279, D. L.vo n. 152/2006 - Configurabilità -
Fattispecie. Il mancato adeguamento ad una delle prescrizioni stabilite
dall'autorizzazione, secondo la quale le emissioni tecnicamente convogliabili
avrebbero dovuto essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione ed
inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro, configura la fattispecie contenuta
nel Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 279, comma 2. Fattispecie:
emissioni derivanti dai quattro sistemi di aspirazione localizzati, che
fuoriuscivano dal processo produttivo ed erano potenzialmente nocive perché
disperse all'interno stesso dell'ambiente di lavoro. (dichiara inammissibile il
ricorso avverso sentenza del 18.11.2009 del tribunale di Milano) Pres. Onorato,
Rel. Amoroso, Ric. B. M. C.. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III,
07/10/2010, Sentenza n. 35942
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri
Magistrati:
Dott. ONORATO Pierluigi - Presidente
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere Rel.
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Bo. Ma. Ca., n. (Omissis);
- avverso la sentenza del 18.11.2009 del tribunale di Milano;
- Udita la relazione fatta in pubblica udienza dal Consigliere Dott. Giovanni
Amoroso;
- Udito il P.M., in persona del S. Procuratore Generale Dott. MONTAGNA Alfredo,
che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
- Udito l'avv. ANDREOZZI Antonio per il ricorrente che ha concluso per
l'accoglimento del ricorso;
la Corte osserva:
FATTO E DIRITTO
1. Bo. Ma. Ca. veniva tratto a giudizio innanzi al Tribunale di Milano, in
qualità di legale rappresentante della RI., per le contravvenzioni di cui:
a) al Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 279, comma 3, per avere, in
qualità di Presidente del consiglio di amministrazione della ditta RI. con sede
in (Omissis), messo in esercizio un impianto generante emissioni in atmosfera,
senza averne dato la preventiva comunicazione di messa in esercizio prescritta
dal Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 269, comma 5 (accertato in
(Omissis));
b) al Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 279, comma 2, per non aver
osservato una prescrizione stabilita dall'autorizzazione ossia l'invio
all'esterno dell'ambiente di lavoro delle emissioni derivanti dai quattro
sistemi di aspirazione localizzati (accertato in (Omissis));
All'udienza del 4 novembre 2008, il difensore, munito di procura speciale,
chiedeva procedersi nei confronti del suo assistito con rito abbreviato.
Veniva, quindi, disposto il rito abbreviato, acquisito il fascicolo del P.M. e
rinviato il processo per discussione.
All'udienza del 18/11/2009, le parti formulavano le rispettive conclusioni.
Il Tribunale di Milano, con sentenza del 18/11/2009, depositata in cancelleria
il 21 novembre 2009, dichiarava Bo. Ma. Ca. colpevole dei reati a lui ascritti
e, concesse le attenuanti generiche, ritenuta la continuazione, operata la
riduzione per il rito, lo condannava alla pena di 600,00 euro di ammenda, oltre
alle spese.
2. Avverso questa pronuncia l'imputato propone ricorso per cassazione con due
motivi.
3. Il ricorso, articolato in due motivi, è inammissibile.
Con la prima censura il ricorrente deduce la errata applicazione delle
disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articoli 267,
268, 269 e 279, ponendo in particolare in rilievo che quella sanzionatoria
dettata dall'articolo 279, si applica soltanto "agli impianti (..) ed alle
attività che producono emissioni in atmosfera", dovendosi intendere con tale
espressione non più la generica possibilità ma la concreta attività di
produzione delle emissioni da parte dell'impianto.
Si tratta di una censura in fatto, come tale inammissibile in sede di
legittimità.
Il tribunale, con valutazione tipicamente di merito, ha ritenuto sussistente il
mancato adeguamento ad una delle prescrizioni stabilite dall'autorizzazione,
secondo la quale le emissioni tecnicamente convogliabili avrebbero dovuto essere
presidiate da un idoneo sistema di aspirazione ed inviate all'esterno
dell'ambiente di lavoro. E' vero che di fatto, le emissioni suddette, pur
sfociando ad una altezza prossima al soffitto di 8,75 metri, non erano
convogliate all'esterno, ma all'interno dell'ambiente di lavoro. Ciò però non
esclude che si trattasse di emissioni che fuoriuscivano dal processo produttivo
e che erano ancor più potenzialmente nocive perchè disperse all'interno stesso
dell'ambiente di lavoro.
Parimenti inammissibile è la seconda censura con cui il ricorrente deduce, in
termini generici e comunque con considerazioni in fatto, l'insussistenza
dell'elemento soggettivo delle contravvenzioni contestate.
4. Pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile.
Tenuto poi conto della sentenza 13 giugno 2000 n. 186 della Corte costituzionale
e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la
parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima
consegue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento
nonchè quello del versamento di una somma, in favore della cassa delle ammende,
equitativamente fissata in euro 1.000,00.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento di euro mille alla cassa delle ammende.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA il 7 Ott 2010
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