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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006  - ISSN 1974-9562



CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 07/10/2010, Sentenza n. 35942



SICUREZZA SUL LAVORO - Emissioni potenzialmente nocive disperse all'interno dell’ambiente di lavoro - Inosservanza di prescrizione stabilita dall'autorizzazione - Art. 279, D. L.vo n. 152/2006 - Configurabilità - Fattispecie. Il mancato adeguamento ad una delle prescrizioni stabilite dall'autorizzazione, secondo la quale le emissioni tecnicamente convogliabili avrebbero dovuto essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro, configura la fattispecie contenuta nel Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 279, comma 2. Fattispecie: emissioni derivanti dai quattro sistemi di aspirazione localizzati, che fuoriuscivano dal processo produttivo ed erano potenzialmente nocive perché disperse all'interno stesso dell'ambiente di lavoro. (dichiara inammissibile il ricorso avverso sentenza del 18.11.2009 del tribunale di Milano) Pres. Onorato, Rel. Amoroso, Ric. B. M. C.. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 07/10/2010, Sentenza n. 35942


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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

 
Dott. ONORATO Pierluigi - Presidente
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere Rel.
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

 
SENTENZA


sul ricorso proposto da:
Bo. Ma. Ca., n. (Omissis);
- avverso la sentenza del 18.11.2009 del tribunale di Milano;
- Udita la relazione fatta in pubblica udienza dal Consigliere Dott. Giovanni Amoroso;
- Udito il P.M., in persona del S. Procuratore Generale Dott. MONTAGNA Alfredo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
- Udito l'avv. ANDREOZZI Antonio per il ricorrente che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;

la Corte osserva:


FATTO E DIRITTO


1. Bo. Ma. Ca. veniva tratto a giudizio innanzi al Tribunale di Milano, in qualità di legale rappresentante della RI., per le contravvenzioni di cui:

a) al Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 279, comma 3, per avere, in qualità di Presidente del consiglio di amministrazione della ditta RI. con sede in (Omissis), messo in esercizio un impianto generante emissioni in atmosfera, senza averne dato la preventiva comunicazione di messa in esercizio prescritta dal Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 269, comma 5 (accertato in (Omissis));

b) al Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 279, comma 2, per non aver osservato una prescrizione stabilita dall'autorizzazione ossia l'invio all'esterno dell'ambiente di lavoro delle emissioni derivanti dai quattro sistemi di aspirazione localizzati (accertato in (Omissis));

All'udienza del 4 novembre 2008, il difensore, munito di procura speciale, chiedeva procedersi nei confronti del suo assistito con rito abbreviato.

Veniva, quindi, disposto il rito abbreviato, acquisito il fascicolo del P.M. e rinviato il processo per discussione.

All'udienza del 18/11/2009, le parti formulavano le rispettive conclusioni.

Il Tribunale di Milano, con sentenza del 18/11/2009, depositata in cancelleria il 21 novembre 2009, dichiarava Bo. Ma. Ca. colpevole dei reati a lui ascritti e, concesse le attenuanti generiche, ritenuta la continuazione, operata la riduzione per il rito, lo condannava alla pena di 600,00 euro di ammenda, oltre alle spese.

2. Avverso questa pronuncia l'imputato propone ricorso per cassazione con due motivi.

3. Il ricorso, articolato in due motivi, è inammissibile.

Con la prima censura il ricorrente deduce la errata applicazione delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articoli 267, 268, 269 e 279, ponendo in particolare in rilievo che quella sanzionatoria dettata dall'articolo 279, si applica soltanto "agli impianti (..) ed alle attività che producono emissioni in atmosfera", dovendosi intendere con tale espressione non più la generica possibilità ma la concreta attività di produzione delle emissioni da parte dell'impianto.

Si tratta di una censura in fatto, come tale inammissibile in sede di legittimità.

Il tribunale, con valutazione tipicamente di merito, ha ritenuto sussistente il mancato adeguamento ad una delle prescrizioni stabilite dall'autorizzazione, secondo la quale le emissioni tecnicamente convogliabili avrebbero dovuto essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro. E' vero che di fatto, le emissioni suddette, pur sfociando ad una altezza prossima al soffitto di 8,75 metri, non erano convogliate all'esterno, ma all'interno dell'ambiente di lavoro. Ciò però non esclude che si trattasse di emissioni che fuoriuscivano dal processo produttivo e che erano ancor più potenzialmente nocive perchè disperse all'interno stesso dell'ambiente di lavoro.

Parimenti inammissibile è la seconda censura con cui il ricorrente deduce, in termini generici e comunque con considerazioni in fatto, l'insussistenza dell'elemento soggettivo delle contravvenzioni contestate.

4. Pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile.

Tenuto poi conto della sentenza 13 giugno 2000 n. 186 della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento nonchè quello del versamento di una somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 1.000,00.


P.Q.M.


la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro mille alla cassa delle ammende.


DEPOSITATA IN CANCELLERIA il 7 Ott 2010



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