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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006  - ISSN 1974-9562



CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 07/10/2010, Sentenza n. 35947



RIFIUTI - Gestione di discarica non autorizzata - Comproprietà dell'area - Provvedimento di confisca pro quota - Esclusione - Fondamento - Eccezione - Concorso nel reato - Art. 51, c. 3 D.Lgs. 22/97 (oggi art. 256, D.Lgs. n. 152/2006) - Fattispecie: raccolta di rottami non autorizzata. In caso di condanna per il reato di realizzazione o gestione di discarica non autorizzata, non è possibile disporre la confisca, anche solo parziale, dell'area sulla quale risulta realizzata la discarica, in caso di comproprietà dell'area stessa, se non nell'ipotesi in cui tutti i comproprietari siano responsabili, quantomeno a titolo di concorso (Cass., sez. 3, 2/07/2009, n. 26950; Cass., sez. 3, 21/02/2006, n. 6441; Cass., sez. 3, 26/02/2002, n. 7430). (riforma sentenza del 17.12.2009 della Corte d'appello di Caltanissetta) Pres. Onorato, Rel. Amoroso, Ric. S.. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 07/10/2010, Sentenza n. 35947


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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ONORATO Pierluigi - Presidente
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:


SENTENZA


- sul ricorso proposto da: S. A., nato a xxadxxxx;
- avverso la sentenza del 17.12.2009 della Corte d'appello di Caltanissetta;
- Udita la relazione fatta in pubblica udienza dal Consigliere Giovanni Amoroso;
- Udito il P.M., in persona del S. Procuratore Generale dott. MONTAGNA Alfredo che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla confisca.

La Corte osserva:


FATTO E DIRITTO


1. Sc. An., nato a (Omissis), appellava avverso la sentenza del Tribunale di Nicosia del 16/5/2007 che lo aveva dichiarato colpevole del reato di cui al Decreto Legislativo n. 22 del 1997, articolo 51, comma 3 e, concesse le circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena di mesi quattro di arresto e di euro 1.735,00 di ammenda. Disponeva la confisca dell'area, salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi a carico di Sc. An. in conformità alla vigente normativa.

All'imputato veniva contestato di avere gestito, su un area di cui era comproprietario, una discarica non autorizzata, sulla quale erano raccolte 6 carcasse di autobus, 2 carcasse di camion, 5 carcasse di autovetture e 5 blocchi di motore di autovetture ed autobus, nonché vari cumuli di materiale ferroso, senza la prescritta autorizzazione. Nel corso del sopralluogo venivano rinvenute anche altre autovetture, non sequestrate perché trovate in discrete condizioni. Veniva ritenuto provato sia l'elemento oggettivo che soggettivo del reato contestato, non risultando provato un perdurante utilizzo di alcuni mezzi.

L'appellante deduceva che gli automezzi non erano vecchie carcasse, ma vecchi automezzi per i quali erano state prodotti i libretti e le carte di circolazione; inoltre, rilevava come i testi a discarico avevano dichiarato che l'imputato ed il padre avevano gestito per molto tempo una ditta di trasporto con mezzi, autobus e furgoni. Sottolineava come tali mezzi erano regolarmente detenuti in un garage, sito nel terreno di proprietà dell'imputato, e come erano del tutto privi di batterie, regolarmente staccate dal proprietario.

Inoltre lamentava la erroneità del provvedimento di confisca dell'area, in quanto tratta vasi di fondo rustico di proprietà pro indiviso di tutti gli eredi di Sc. An. (moglie e quattro figli); in subordine, chiedeva applicarsi la sanzione amministrativa di cui al Decreto Legislativo n. 22 del 1997, articolo 50.

La Corte di Appello di Caltanissetta con sentenza n. 946/2009, pronunciata in data 17.12.2009, depositata in Cancelleria il 29.12.2009, notificata all'imputato contumace il 14.01.2010, in riforma della sentenza di primo grado, revocava il provvedimento di confisca relativamente alle quote non di proprietà dell'imputato, sostituendo la pena detentiva irrogata all'imputato con euro 4.560 di ammenda così fissata nella pena complessiva di euro 6.295 di ammenda. Confermava nel resto la sentenza di primo grado, dichiarando interamente condonata la pena inflitta alle condizioni di legge.

2. Avverso questa pronuncia l'imputato propone ricorso per cassazione con cinque motivi.

3. I primi due motivi del ricorso, con cui il ricorrente contesta l'esistenza di una discarica abusiva, sono chiaramente in fatto e come tali inammissibili in sede di legittimità.

In proposito motivatamente la Corte d'appello ha osservato che era risultato documentato un abbandono reiterato di autobus del tutto dismessi, protrattosi per oltre un anno; tali automezzi non risultano infatti certamente raccolti per ricevere, in un arco temporale congruo, una destinazione conforme alla legge, determinando di fatto il degrado dell'area su cui insistono

4. Il terzo motivo, con cui il ricorrente deduce la nullità del provvedimento di confisca pro quota e' fondato.

Questa Corte (Cass., sez. 3, 7 aprile 2009 - 2 luglio 2009, n. 26950) ha già affermato - e qui ribadisce - che in caso di condanna per il reato di realizzazione o gestione di discarica non autorizzata, non e' possibile disporre la confisca, anche solo parziale, dell'area sulla quale risulta realizzata la discarica, in caso di comproprietà dell'area stessa, se non nell'ipotesi in cui tutti i comproprietari siano responsabili, quantomeno a titolo di concorso, del reato suddetto. Cfr. anche Cass., sez. 3, 24 gennaio 2006 - 21 febbraio 2006, n. 6441, che parimenti ha ritenuto che in caso di condanna per il reato di realizzazione o gestione di discarica non autorizzata, di cui al Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, articolo 51, comma 3, non e' possibile disporre la confisca dell'area, sulla quale risulta realizzata la discarica, in caso di comproprietà dell'area stessa, se non nell'ipotesi in cui tutti i comproprietari siano responsabili, quantomeno a titolo di concorso, del reato di cui al citato articolo 51. Conf. anche Cass., sez. 3, 15 gennaio 2002 - 26 febbraio 2002, n. 7430.

5. Il quarto motivo, con cui e' dedotta la prescrizione e' infondato perché non tiene conto della sospensione del termine prescrizionale dall'(Omissis).

Inammissibile è infine il quinto motivo di ricorso perché non deduce di aver richiesto il beneficio della non menzione nel certificato spedito a richiesta di privati, della cui mancata concessione si duole.

6. Pertanto il ricorso accolto con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla confisca che elimina; va rigettato nel resto.


P.Q.M.


la Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca che elimina; rigetta nel resto.


DEPOSITATA IN CANCELLERIA il 7 Ott. 2010



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